Cassazione Penale, Sez. 3, 26 ottobre 2023, n. 43328 - Nessuna protezione degli impianti meccanici della produzione dei mangimi per animali. Notifica di richiesta documentazione a persona sconosciuta 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILI Andrea - Presidente -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

Dott. MAGRO Maria B. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di MODENA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MAGRO MARIA BEATRICE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DI NARDO MARILIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto


1. A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Modena, con la quale il ricorrente, nella qualità di datore di lavoro della ditta Alba Srl unipersonale, è stato condannato alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al D.L. n. 81 del 2008; in particolare, si contesta che gli impianti meccanici concernenti la produzione dei mangimi per alimentazione animale non presentavano protezioni adeguate dei lavoratori contro i rischi da contatto e che i parapetti non erano completi o risultavano in alcuni punti mancanti (capo a); che il datore di lavoro non aveva predisposto le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica connessi all'impiego di impianti elettrici (capo b); che il datore di lavoro non aveva provveduto alla pulizia dei locali adibiti alla produzione dei mangimi, nè dei locali addetti a spogliatoi e a bagni, che si presentavano sporchi, privi di acqua corrente e occupati da rifiuti di lavorazione, con conseguente esposizione dei lavoratori a rischio di incendio (capo b).

1.1. Il ricorrente deduce: violazione del D.Lgs. n. 758 del 1994 il quale prevede, a pena di improcedibilità dell'azione, che l'organo di vigilanza notifichi al datore di lavoro un verbale contenente una precisa contestazione delle violazioni e una descrizione delle prescrizioni necessarie per adeguare lo stato dei luoghi, cui il datore di lavoro può adempiere entro un determinato termine. Evidenzia, infatti, il ricorrente che, a seguito del sopralluogo del 26/01/2018, il Dipartimento di sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna aveva notificato una richiesta di documentazione a tale B.B., presso la ditta Alba Srl , persona sconosciuta, e non al ricorrente, A.A., legale rappresentante della ditta Alba Srl . Rappresenta, altresì, che in data 15/02/2018, mediante pec, il Dipartimento di sanità pubblica ha inviato al signor A.A., sempre presso la ditta Alba Srl , il verbale di prescrizione con il quale venivano indicati gli adempimenti da effettuare per ciascuna delle violazioni contestate. In data 05/04/2018 la società Alba Srl comunicava di aver adempiuto alla prescrizione relativa alla violazione numero 3 del verbale, mentre, in relazione alle altre prescrizioni, chiedeva una proroga di ulteriori 180 giorni per ciascuna di esse, in considerazione dei tempi tecnici necessari per effettuare gli adeguamenti richiesti dall'organo di vigilanza. Tuttavia, il Dipartimento di sanità pubblica non ha dato alcun riscontro alla suddetta richiesta di proroga del termine e, con successiva comunicazione del 11/09/2018, ha accertato il mancato adempimento alle prescrizioni contestate.

Pertanto, in ragione della esposta evoluzione dei fatti, il ricorrente rappresenta di non aver avuto alcuna conoscenza delle contestazioni mosse al datore di lavoro dal Dipartimento di prevenzione degli infortuni sul lavoro di (Omissis), posto che la prima comunicazione era stata inviata a tale B.B., persona sconosciuta, mentre la seconda comunicazione era stata inviata via pec alla ditta Alba Srl . Evidenzia di non aver eletto domicilio presso la sede della società neppure di aver indicato la pec della società quale domicilio informatico, e che, pertanto tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso il suo luogo di residenza. Evidenzia infine di non essere stato a conoscenza delle prescrizioni impartite, di non aver avuto alcuna notizia del verbale di prescrizione, posto che la ditta, con propria organizzazione e avvalendosi dei propri consulenti, aveva operato autonomamente, rispondendo alla richiesta di prescrizione, adeguandosi alle prescrizioni solo parzialmente e richiedendo la proroga per gli ulteriori adempimenti, senza interpellare il datore di lavoro. Ne segue che l'iter amministrativo propedeutico al processo penale non è stato correttamente espletato e che, trattandosi di fase prodromica e necessaria per il successivo esercizio dell'azione penale, il procedimento penale deve essere dichiarato improcedibile.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
 

Diritto


1. La doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che, in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, si è consolidato l'orientamento, inaugurato da Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, Cionna e altri, Rv. 248097, che ha negato che la procedura amministrativa condizioni l'esercizio dell'azione penale e che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione - di cui il ricorrente contesta di non essere stato a conoscenza - non comporta alcuna l'improcedibilità dell'azione penale e non preclude comunque al ricorrente di definire la propria posizione attraverso l'oblazione in sede amministrativa o in sede penale. Peraltro, si è recentemente affermato che all'ipotesi dell'omesso espletamento della procedura amministrativa, debba essere equiparata l'ipotesi in cui la procedura di estinzione sia stata espletata in modo irrituale o in cui il datore di lavoro abbia adempiuto in modo difforme da quello consigliato nelle prescrizioni (Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 272454).

Si è infatti ritenuto che l'irritualità della procedura non impedisca all'imputato di estinguere il reato mediante l'oblazione ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, comma 3, nonchè ricorrendo al generale istituto della oblazione delle contravvenzioni di cui all'art. 162-bis c.p.. Di talchè la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Rv. 269140).

E' manifestamente infondato anche il rilievo della irritualità della notifica al datore di lavoro dell'atto di avvio della procedura amministrativa che può condurre all'estinzione del reato. Si evidenzia infatti che, trattandosi di fase amministrativa, vige il principio di libertà di forme (Sez. 3, n. 20857 del 17/01/2017, Rv. 270505), posto che il legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20, purchè tale notifica sia idonea al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario (Sez. 3, n. 45737 del 23/02/2017, Rv. 271410) per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza.

1.2. Nel caso in disamina, la comunicazione con cui il Dipartimento di sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna ha richiesto documentazione è stata notificata a tale B.B., presso la ditta Alba Srl , incorrendo in un evidente errore materiale nella indicazione del nome di battesimo del legale rappresentante. La ditta "Alba" a riscontro di tale richiesta, ha fornito le informazioni richieste, precisando il nome del rappresentante legale e altre informazioni. Inoltre, in data 15/02/2018, mediante pec, il Dipartimento di sanità pubblica ha inviato al signor A.A., nella qualità di datore di lavoro, indicando correttamente il suo nome di battesimo, A., presso la sede della ditta Alba Srl , il verbale di prescrizione con il quale venivano indicati gli adempimenti da effettuare per ciascuna delle violazioni contestate. Le comunicazioni sono pervenute presso la sede della società di cui il ricorrente è legale rappresentante, e la società ha anche parzialmente adempiuto alle prescrizioni. Nè il ricorrente ha dedotto alcun elemento che dimostri di essersi trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di acquisire la conoscenza della contestazione delle violazioni e dell'invito ad ottemperare alle prescrizioni, correttamente notificate presso la società.

In ultimo, si aggiunge che la società ha avanzato istanza di differimento dell'adempimento delle prescrizioni, lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta. In proposito, si evidenzia che il silenzio dell'amministrazione non ha determinato alcuna aspettativa di accoglimento dell'istanza stessa, nè determina alcuna sospensione dei termini.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 19 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2023