Tipologia: CCRL
Data firma: 5 ottobre 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Ara Calabria e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Allevatori, Calabria
Fonte: faicislcalabria.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Premio per obiettivi-welfare
Art. 4 Attività stagionali
Art. 5 Orario di lavoro

 

Art. 6 Ferie e Fruizione permessi ordinari
Art. 7 Formazione
Art. 8 Ticket-restaurant
Art. 9 Attività di informazione
Art. 10 Condizioni di miglior favore
Art. 11 Esclusività di stampa


Contratto regionale per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

Il 5 ottobre 2023, presso la sede regionale dell’Ara Calabria sita in Lamezia Terme (CZ), tra: Ara Calabria […] e la Fai Cisl Calabria [...], la Flai Cgil Calabria [...], la Uila Uil Calabria [...], si è sottoscritto il seguente Contratto Regionale di Lavoro per i dipendenti dall’Associazione Regionale Allevatori della Calabria.

Premessa
Il CCNL per i lavoratori dipendenti dell’Organizzazione degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici attualmente in vigore, prevede all’art. 44, la contrattazione integrativa.
Considerata la necessità di accrescere l’importanza del settore Allevatoriale regionale, si ritiene necessario avviare interventi per sviluppare nuove opportunità di welfare, e di tutela dei lavoratori interessati, e favorire ulteriori politiche regionali che assicurino risorse finanziarie per la continuità di quei servizi indispensabili quali i controlli funzionali, per l’assistenza tecnica specialistica alle aziende zootecniche con incrementando servizi aggiuntivi per la sicurezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni dell’agroalimentare calabrese.
Le Parti convengono la necessità di istituire un nuovo percorso contrattuale con contenuti economici e normativi coerenti con le linee guida stabilite dal CCNL vigente in materia.

Articolo 1 Campo di applicazione
Il presente Contratto Regionale, stipulato in base all’art. 44 del CCNL è da intendersi a tutti gli effetti, quale contrattazione di secondo livello, norma il comparto del personale dipendente dell’Ara Calabria in applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge in vigore.

Articolo 5 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di norma distribuito in 5 giorni e non può superare le 38 ore, per come stabilito dal CCNL vigente. Le parti, di comune accordo, possono individuare eventuali figure professionali alle quali applicare una distribuzione diversa dell’orario di lavoro settimanale. All’orario di servizio si applica una mezz’ora di flessibilità da recuperare preferibilmente a fine giornata o con modalità che saranno concordate con i responsabili. L’orario di lavoro del personale addetto alle attività di gestione aziendale è organizzato su cinque giorni settimanali, (in caso di esigenze particolari e straordinarie l’attività potrà essere svolta in 6 giorni settimanali) ed è determinato sulla base dell’attività svolta nelle aziende zootecniche.
Maggiorazione orario di lavoro: è considerato orario notturno quello svolto dai controllori nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 06,00. Il lavoro notturno dei Tecnici di gestione aziendale è retribuito con una indennità oraria aggiuntiva […]
Nella distribuzione dell’orario di lavoro, di concerto con la RSA, si dovranno ricercare forme di flessibilità, tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e recuperare una maggiore produttività e qualificazione delle prestazioni lavorative.

Articolo 7 Formazione
Le parti, nel costante processo di miglioramento dei servizi resi, che si realizzi anche grazie all’aggiornamento professionale dei propri addetti, si impegnano a organizzare percorsi di formazione del personale, anche mediante il ricorso a piani formativi nazionali del sistema allevatori o con iniziative specifiche.

Articolo 9 Attività di informazione
Le parti condividono l’opportunità di avviare percorsi di sensibilizzazione e informazione tra il personale dipendente con aspetti legati ai temi della sicurezza sul lavoro e previdenza complementare.

Articolo 10 Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali, o plurimi o da accordi precedenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto.
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto sia nelle parti economiche che normative.