Tipologia: CCNL
Data firma: 31 ottobre 2023
Validità: 02.11.2023 - 30.11.2027
Parti: Unilavoro PMI, Assoyacht e Ciu Unionquadri, Confsal Fisals
Settori: Trasporti, Marittimi imbarcati su unità da diporto non commerciali
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto
Art. 1 - Il rapporto di lavoro
Art. 2 - Contratto di arruolamento
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
Art. 4 - Contratto di vacazione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Primo imbarco
Art. 7 - Domicilio
Art. 8 - Titoli abilitativi
Art. 9 - Diritti e doveri
Art. 10 - Riposi, ferie ed orario di lavoro
Art. 11 - Congedo matrimoniale
Art. 12 - Specifiche sull’orario di lavoro
Art. 13 - Posizioni di bordo e livelli
Art. 14 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 15 - Divise equipaggio
Art. 16 - Retribuzione
Art. 17 - Indennità per navigazione
Art. 18 - Lavoro straordinario
Art. 19 - Indennità perdita corredo personale
Art. 20 - Vitto, panatica sostitutiva e panatica convenzionale
Art. 21 - Festività

Art. 22 - Permessi
Art. 23 - Fisso parametrato in “paga unificata” e sua determinazione limitata al 31 dicembre di ogni anno
Art. 24 - Condotta dell'equipaggio e procedure disciplinari
Art. 25 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Preavviso

 

Art. 28 - Scatti di anzianità/navigazione
Art. 29 - Controversie
Istituti sindacali
Art. 30 - Trattenute sindacali
Art. 31 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 32 - Ente Bilaterale
Art. 32bis - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 33 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Art. 34 - Fondo Sanitario Integrativo e Welfare Aziendale
Art. 35 - Attività di conciliazione nazionale
Art. 36 - Convocazione della Commissione
Art. 37 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
Art. 38 - Finanziamento Ente Bilaterale
Art. 39 - Assistenza Contrattuale
Art. 40 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 41 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 42 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 43 - Convocazioni delle parti
Art. 44 - Istruttoria
Art. 45 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 46 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 47 - Decisioni
Art. 48 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 49 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 50 - Controversie collettive
Art. 51 - Sistemi di video sorveglianza
Art. 52 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 53 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 54 - Decorrenza e durata
Dichiarazione congiunta
Allegato


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo privato e di navigazione non commerciale
Testo Coordinato con le modifiche introdotte dall’Accordo Integrativo del 31/10/2023

L’anno 2023 oggi 31 ottobre in Roma Unilavoro P.M.I., Assoyacht - Associazione Armatori del Diporto (aderente a Unilavoro PMI) e Ciu Unionquadri, Confsal Fisals, hanno stipulato il presente accordo collettivo riguardante i lavoratori marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi personali e comunque non rientranti nella definizione di scopi commerciali.

Premessa
Le Parti si danno vicendevolmente atto che in assenza di altra disciplina specifica è stato ritenuto necessario provvedere alla stipula del presente accordo per dare rilievo alle peculiarità del rapporto privato di lavoro il quale si colloca in un contesto molto diverso da quello tipicamente commerciale. Contrariamente ai rapporti commerciali, infatti, il rapporto intercorrente tra armatore (o mandatario marittimo quando interposto) ed equipaggio è caratterizzato da prevalenti elementi di carattere familiare. Ne consegue che anche le regole interpretative e fiduciarie devono essere sempre ricondotte, per quanto legittimamente possibile, a tale tipologia di attività lavorativa.
Tale contesto lavorativo deve, infatti, costantemente rapportarsi alle peculiarità del settore nautico uniformandosi anche al codice della navigazione.

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo si applica a tutti i membri dell’equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi privati ed a tutte le altre attività come quelle ludiche, sportive, associative e similari non definibili “industriali” o “commerciali” e comunque è applicabile anche a tutte quelle società non operative o non aventi scopi riconducibili a specifici obiettivi di tipo commerciale o industriale.
Per armatore si deve intendere il soggetto proprietario dell’unità ovvero colui che ha rilevato o ricevuto dal proprietario la responsabilità per l’utilizzo dell’unità da diporto (armatore / utilizzatore) anche ai sensi dell’art. 265 del codice della navigazione ovvero dall’art. 24 bis D.Lvo 18 luglio 2005 n. 171 o di ogni altra norma che secondo il diritto internazionale o nazionale si applica all’unità in cui si svolge l’attività lavorativa.
Per membro dell’equipaggio si intende quel soggetto avente titolo e funzione di lavoratore a bordo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 171/2005 Codice della Nautica da Diporto e dal Codice della Navigazione. Il presente CCNL potrà essere applicato anche a marittimi ai quali vengono affidate temporaneamente attività “a terra” connesse al recupero, mantenimento o rifornimento in efficienza e piena funzionalità di servizio dell’unità marittima, nonché la supervisione, il monitoraggio, la preparazione, l’allestimento o la riparazione dell’unità dove è imbarcato il marittimo ovvero di altre unità del medesimo armatore ovvero di una nuova unità marittima ancora non consegnata.

Disciplina del rapporto
Art. 1 - Il rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro regolamentati dal presente contratto collettivo si presumono a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto di arruolamento. Il marittimo potrà essere trasferito su qualunque altra unità dell’armatore, purché anche in tale unità da diporto il marittimo sia destinato al servizio personale dell’armatore, dei familiari o di eventuali ospiti. Considerando che le unità da diporto utilizzate per fini privati, rappresentano una estensione marittima dell’ambito personale e familiare, le maestranze tutte, indicate nel presente CCNL si intendono per quanto compatibile - indipendentemente dal titolo o dalla qualifica - addette ai servizi privati (legge 2 aprile 1958, n. 339).

Art. 2 - Contratto di arruolamento
Il rapporto di lavoro previsto dal presente accordo collettivo si instaura con la stipula del contratto di arruolamento da sottoscrivere in forma scritta e per atto pubblico ricevuto dall’Autorità marittima o consolare, ove previsto. Ove tale adempimento non è previsto dalla normativa italiana (es. unità battenti bandiera estera), il contratto di arruolamento dovrà comunque essere stipulato in forma scritta.
Ai sensi della legge n. 135/1977 tutti i rapporti contrattuali, assicurativi e previdenziali, possono essere instaurati, gestiti, sviluppati, modificati e conclusi anche dal raccomandatario marittimo che, ove nominato, agisce in nome e per conto dell’armatore con ogni facoltà di attivazione e resistenza in giudizio nonché di ogni altra prerogativa e potere di rinunciare, conciliare e transigere sia in sede stragiudiziale che giudiziale in piena ed assoluta rappresentanza dell’armatore. Quanto appena detto salva la possibilità che lo specifico mandato ponga limiti più stringenti all’operato del raccomandatario marittimo.
Il rapporto di arruolamento può essere concordato tra le parti sia a tempo determinato che indeterminato.
Nei rapporti a tempo determinato la data di scadenza deve essere sempre intesa in senso funzionale per cui allo scadere, salvo quanto più oltre previsto, il marittimo sbarcherà liberando l’unità da diporto da ogni suo bene.
Il contratto di arruolamento formalizzato di fronte all’autorità marittima può essere integrato da un altro accordo sottoscritto separatamente per disciplinare meglio il contenuto dei rapporti giuridici.
Il presente Contratto Collettivo si applica quando il rapporto è inerente unità battente bandiera italiana, quando entrambe le parti hanno comunque nazionalità italiana ovvero quando parte armatoriale ha nazionalità italiana ed il contratto di arruolamento è stipulato in Italia o presso un consolato o ambasciata italiana all’estero.
Può comunque essere applicato dalle parti quando la navigazione si svolge prevalentemente in ambito marittimo nazionale o in caso di espressa volontà delle parti.
In quest’ultima ipotesi, ovvero nelle altre ipotesi in cui non vi è un obbligo legale di applicare il presente CCNL al rapporto di lavoro ovvero quando non vi è obbligo di attivare una posizione previdenziale o assistenziale in Italia, l’applicazione dello stesso si limita alla parte normativa ed economica tra le parti e non si estende a terzi; pertanto, non equivale di per sé ad assoggettamento dei rapporti alla normativa fiscale e previdenziale/assistenziale italiana le quali sono disciplinate da normativa nazionale ed internazionale specifica.

Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere la forma scritta e deve essere inserito all’interno del contrato di arruolamento. Il contratto di arruolamento a tempo determinato non può avere durata superiore ad un anno.
Qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre i limiti temporali sopra detti, lo stesso si trasforma in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal superamento del limite temporale medesimo fatto salvo quanto previsto dall’art. 326 comma 3 Codice Navigazione. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto comma 3 si prevede che si considerano in continuità due contratti a tempo determinato ove tra gli stessi sia intercorso un periodo inferiore a 90 giorni.
Ritenendo il settore particolarmente discontinuo sotto il profilo della navigazione sono esclusi i limiti percentuali riservati ai contratti di lavoro a termine.
Il periodo di imbarco potrà essere ampliato dall’armatore entro un limite massimo di trenta giorni per esigenze strettamente legate al piano di navigazione o di sicurezza o comunque fino al primo approdo utile per il rientro a casa del marittimo. In tali ipotesi non si verifica alcuna trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ovvero altra conseguenza normativo o giuridica, ma il lavoratore ha diritto di ricevere la retribuzione per le giornate lavorate secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento.

Art. 4 - Contratto di vacazione
Il contratto di arruolamento può anche essere limitato ad un solo viaggio contenuto nell’ambito temporale di un anno. Il contratto o eventuali accordi scritti con il lavoratore devono indicare espressamente la durata massima del viaggio. Possono essere compresi nel concetto di singolo viaggio anche gli spostamenti e le traversate necessarie a raggiungere i luoghi di imbarco ovvero gli eventuali spostamenti in zavorra ed il parziale disarmo anche stagionale.

Art. 8 - Titoli abilitativi
Il marittimo è tenuto ad informare con congruo anticipo l’armatore o il raccomandatario marittimo, di eventuali vicende capaci di incidere sulla validità del titolo abilitativo posseduto specificando, con la stessa comunicazione, l’incidenza ed i riflessi che tali problematiche possono creare nell’ambito della sicurezza del lavoro e della legittimazione nella navigazione. I marittimi dovranno informare anche il Comandante dell’unità.
Il venire meno, anche solo temporaneamente, di titoli abilitativi rilevanti per la sicurezza, la navigazione o la legittimità del rapporto o servizio istaurato con il marittimo, costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fatto salvo il maggior danno.
Ove consentito dalla normativa nazionale ed internazionale, nel caso in cui dovessero essere portati a bordo lavoratori aventi rapporti di lavoro diversi da quelli marittimi previsti dal presente CCNL, la loro attività dovrà comunque essere limitata a servizi di bordo accessori alla navigazione e comunque normativamente non rientranti nella disciplina tipica. Tali lavoratori inoltre non dovranno essere considerati tra il personale minimo necessario alla gestione e movimentazione dell’unità. Salvo casi di emergenza, non dovranno svolgere tutte quelle attività inerenti la sicurezza di bordo, la movimentazione e la manutenzione di parti vitali dell’unità.

Art. 9 - Diritti e doveri
Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi dell’armatore, della famiglia e degli ospiti, seguendo le disposizioni dell’armatore, del comandante o dei superiori, che ne coordinano i percorsi e gli obiettivi, salvo che ciò possa comportare violazioni di legge, norme o regolamenti nazionali o internazionali.
[…]
L’armatore è tenuto a:
[…]
• fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
• tutelarne la salute;
• lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.
[…]

Art. 10 - Riposi, ferie ed orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore al giorno. Per particolari esigenze di servizio l’orario normale di lavoro potrà essere compreso nell’arco orario tra le ore 06.00 e le 20.00 (ovvero arco temporale similare specificato al momento dell’arruolamento), con diritto ad utilizzare un’ora per la consumazione dei pasti.
Considerato l’uso temporalmente limitato o comunque discontinuo che normalmente viene fatto delle unità diportistiche private durante l’anno, si prevede che per ragioni di sicurezza, navigazione o comunque di servizio ai marittimi potrà essere richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate festive come la domenica o festività infrasettimanali.
In tali ipotesi, spetteranno al lavoratore pari riposi compensativi nei periodi di minor intensità lavorativa.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno. Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge. Il sabato è considerato girono feriale, ma l’attività lavorativa prestata in tale giornata è soggetta alla maggiorazione del 10%. In caso di paga unificata la già menzionata maggiorazione sarà assorbita dall’accordo medesimo ove superiore.
Salvo esigenze e contingenze di bordo e navigazione, devono, anche nel periodo di massima intensità del lavoro, essere rispettati i limiti massimi di ore di lavoro giornaliero e settimanale di cui alla Direttiva 1999/63/CE del Consiglio Europeo.
Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura annuale di 36 giorni con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. [..]
In caso di imprescindibili esigenze di servizio o sicurezza, nel caso in cui il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l’armatore corrisponderà al marittimo alla risoluzione del rapporto altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26 della paga mensile per ogni giornata di ferie non goduta.

Art. 12 - Specifiche sull’orario di lavoro
Conformemente ai contenuti ed ai limiti della Direttiva 1999/63/CE si definisce orario di lavoro il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo o comunque in relazione all'esercizio ed alle necessità dell’unità navale. Sono computate nella durata del lavoro, oltre alle normali attività di navigazione e diporto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte nonché tutte le attività comunque connesse e correlate alla gestione delle necessità di bordo. Sono escluse le giornate necessarie al rinnovo dei titoli abilitanti di ciascun marittimo.
Per ore di riposo sono da intendersi quelle riguardanti il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro o comunque non lavorate ancorché di presenza a bordo; questa espressione non comprende le brevi interruzioni inferiori ai 10 minuti.
Nel determinare, approvare o rivedere gli effettivi dell'equipaggio, è necessario tener conto della necessità di evitare o ridurre al minimo, per quanto possibile, orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l'affaticamento.
Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali ove applicabili alle unità in oggetto, sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in periodo di disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro. Devono comunque essere prioritariamente assicurate le garanzie del servizio per le esigenze di movimentazione e di bordo quando le dimensioni e l’organizzazione dell’equipaggio lo richiedano.
L’attività svolta in ambiti temporali superiori alle otto ore giornaliere possono essere oggetto di contrattazione individuale o collettiva territoriale e comunque è autorizzata la costituzione di una banca ore a conguaglio annuale da definire in riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto già previsto ai punti che seguono sulla paga unificata.
Una copia del presente contratto collettivo deve essere tenuta a bordo di tutte le unità e deve essere messa a disposizione di tutti i membri dell’equipaggio e degli organi di vigilanza.
Il comandante ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per l’unità navale e per garantire non prevedibili esigenze di sicurezza della navigazione;
b) le operazioni di soccorso ad altre unità navali o di soccorso a persone in pericolo in mare.
c) necessarie variazioni di programma dovute a condizioni meteo, servizio, sicurezza dell’approdo ovvero altro elemento ritenuto dall’armatore o dal comandante utile alla migliore gestione dell’unità.
Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il comandante dell’unità deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di recupero.
Qualora, alla risoluzione del rapporto di lavoro, il marittimo non abbia potuto usufruire di tutti i riposi maturati durante l'imbarco, dovrà essere indennizzato con la corresponsione di una indennità sostituiva calcolata con 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo di gratifica Natalizia e Pasquale per ogni giorno di riposo non usufruito, fatta salva l’ipotesi di paga unificata.
Il comandante dell’unità adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente CCNL siano rispettate. È onere del comandante promuovere durante i periodi di minore intensità di lavoro, l’utilizzo delle ferie da parte dei marittimi e di eventuali riposi compensativi.
Ove il comandante abbia avuto necessità di impiegare i marittimi per un orario superiore a quello contrattuale, dovrà comunicare la circostanza, le ragioni ed il relativo numero di ore aggiuntive a fine mese, in modo da consentire all’armatore o suo delegato di provvedere ad ogni conseguente adempimento. Ove il comandante ometta tale adempimento, lo stesso risponderà dei maggiori oneri connessi, ove fondati.

Art. 14 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, salvo l’obbligo da parte di tutti i marittimi di occuparsi dell’igiene, delle pulizie, delle manutenzioni di bordo e delle attività comunque necessarie o connesse alla vita di bordo (compreso il vitto) ed alla ordinaria gestione dell’unità secondo l’organizzazione e le esigenze di bordo.
In caso di modifica temporanea degli assetti organizzativi ovvero necessità, il marittimo può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni ove necessarie.
[…]
Il lavoratore previo assolvimento di ogni eventuale necessario onere di comunicazione può essere trasferito da un'unità di lavoro ad un'altra del medesimo armatore in via definitiva. Lo spostamento potrà essere temporaneo in caso di comprovate ragioni tecniche, di servizio o organizzative.

Art. 15 - Divise equipaggio
[…]
Ogni membro dell’equipaggio è tenuto a tenere un assetto vestiario igienico e decoroso in ogni ambito ed occasione. Le parti possono tuttavia, con il contratto individuale, concordare anche diverse soluzioni.

Art. 18 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro che eccedono le 8 ore giornaliere, sono considerate lavoro straordinario.
Le ore così individuate possono essere inserite all’interno della banca ore per i periodi di recupero assegnati dall’armatore o dal comandante. Non è necessaria la formalizzazione della banca ore nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei quali è già pianificata la gestione del lavoro e dei riposi compensativi ovvero quando vi è un accordo sulla paga unificata indipendentemente dalla tipologia di rapporto. Il comandante ha l’onere di comunicare all’armatore e all’eventuale raccomandatario marittimo, mensilmente, eventuali prestazioni di lavoro straordinario eseguite da sé stesso o dai marittimi e le causali che hanno determinato tale necessità che possano dare diritto ad una maggiore retribuzione. Non sarà necessaria alcuna comunicazione ove le ore di straordinario siano inferiori a quelle forfettizzate all’interno della Paga Unificata.
Ove sia invece istituita formale banca ore e si superi un accantonamento orario di 60 ore mensili le relative ore eccedenti saranno comunque considerate lavoro straordinario.
[…]
Il limite massimo di ore di straordinario mensile è 90 durante le soste in porto o con l’unità a terra e 120 ore in caso di navigazione, salvo accordo in deroga mediante la contrattazione di secondo livello.

Art. 20 - Vitto, panatica sostitutiva e panatica convenzionale
Il vitto è a carico dell’armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità. Ove l’armatore non possa provvedere a bordo, si dovrà adoperare per gestire o lasciar gestire i pasti nelle vicinanze dell’unità con adeguato decoro.
Nel caso in cui non sia possibile usufruire del vitto in modo diretto o indiretto, al personale di bordo è riconosciuta, previa presentazione di una relazione da depositare a cura di ciascun membro dell’equipaggio con cadenza mensile, una indennità di panatica sostitutiva […]

Art. 21 - Festività
[…]
Qualora si svolga attività lavorativa, in una delle festività nazionali che cada anche di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile così determinata (minimo contrattuale, scatti di anzianità, rateo 13° e 14°).
Sempre fatti salvi i limiti previsti dal presente CCNL, ove non sia possibile, per esigenze di servizio fruire del riposo compensativo entro i successivi 6 mesi dalla prestazione, sarà dovuta al marittimo una indennità sostitutiva […]

Art. 24 - Condotta dell'equipaggio e procedure disciplinari
I membri dell'equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti alle esigenze dell’ambiente di lavoro. Nello specifico il personale marittimo ha l’onere di:
• tenere una condotta e modi relazionali disciplinati e rispettosi del ruolo ricoperto, della gerarchia di bordo che vede al suo vertice il Comandante (o eventuali suoi sostituti) per quanto riguarda il servizio, la sicurezza dei beni e delle persone nonché delle attività ad esse connesse, nonché l’Armatore;
• mantenere rapporti personali improntati alla massima disponibilità ed alla massima correttezza e trasparenza relazionale;
• non scendere di bordo o astenersi dalle proprie mansioni senza il consenso del comandante o di chi ne fa le veci;
• non ledere i rapporti personali di bordo, non assumere alcool o stupefacenti a bordo o fuori bordo ma prima di riprendere il servizio o comunque il prendere il servizio con alterata capacità e cognizione psico-fisica;
• non portare a bordo sostanze stupefacenti o psicotrope;
• vigilare e segnalare eventuali pericoli a bordo o di navigazione, segnalare eventuali sottrazioni di beni o comportamenti di ospiti o colleghi che comunque possano mettere a repentaglio la sicurezza o esporre a responsabilità civile, penale o amministrativa il comandante o l’armatore.
• evitare in modo assoluto ogni elemento di conflitto relazionale ovvero organizzativo tra membri dell’equipaggio o con soggetti terzi, durante i periodi di presenza a bordo dell’armatore o di suoi ospiti.
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
• rimprovero verbale
• rimprovero scritto
• risoluzione del contratto
[…]
Il contratto può essere risolto da parte armatoriale tutte quelle volte in cui la violazione abbia un impatto sulla sicurezza di bordo, quando vengono minate le relazioni di bordo in modo tale da rendere
impossibile una serena prosecuzione dei rapporti personali, quando, in relazione alle condotte rilevanti disciplinarmente, viene meno la fiducia nei confronti del marittimo.
Solo in via esemplificativa e non esaustiva:
• ubriachezza a bordo e/o assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psico fisico;
• disobbedienza ad un comando del comandante o soggetto gerarchicamente superiore ove
possano derivarne conseguenza di sicurezza o comunque lesa la gerarchia di bordo;
• atti implicanti dolo o colpa grave con potenziale danno per l’armatore (es. danneggiamenti a cose);
• inosservanza a regole e regolamenti di sicurezza o disciplinari capaci di provocare danni alla sicurezza di bordo, ai beni o alle persone;
• inosservanza al divieto di fumo, nelle zone dove è espressamente vietato o comunque in luoghi in cui per le peculiarità di sicurezza si rende comunque inopportuno;
• rissa, vie di fatto o offese dirette ad altro membro dell’equipaggio, all’armatore, agli ospiti ovvero con terzi;
• insubordinazione (es. mancata esecuzione o esecuzione in modalità difforme agli ordini ricevuti dal datore di lavoro o da un superiore, utilizzo di parole, frasi o toni offensivi o che comunque ledono la serenità del contesto lavorativo e l’efficienza del personale, avanzare pretese in contrasto con le primarie esigenze di servizio o con il regolamento disciplinare, ecc);
• sottrazione volontaria alle comunicazioni di bordo (es. mancata ricezione a mani di una comunicazione);
• avere comportamenti che ostacolano la pianificazione del lavoro proprio dei colleghi, di navigazione o comunque di bordo;
Viene meno il diritto al reimbarco nel caso in cui il marittimo si sia reso non diligente durante i periodi di malattia o infortunio al fine di raggiungere quanto prima la pronta guarigione e poter riprendere il servizio ovvero abbia ripetutamente operato delle assenze per malattia c.d. tattica.
Nei casi di particolare gravità per cui potrebbe essere adottato un provvedimento disciplinare che porta alla risoluzione del contratto, il Comandante o l’Armatore potrà provvedere allo sbarco immediato del marittimo in attesa che venga definita la procedura disciplinare.
Le parti sociali convengono che nel valutare le condotte del lavoratore a fini disciplinari si dovrà tenere conto:
• del carattere personale/familiare del rapporto lavorativo intercorrente tra armatore e marittimo nel settore del diporto privato non commerciale (legge 339 del 2 aprile del 1958);
• del numero di lavoratori marittimi assunti sull’unità;
• del ruolo e della funzione di bordo ricoperta;
• del grado di responsabilità;
• degli spazi e dell’armonia di bordo.
Le valutazioni di cui sopra dovranno essere ancor più rigide in relazione alle condotte disciplinarmente rilevanti posti in essere dal comandate e ciò per i poteri e le responsabilità affidati al medesimo dalla normativa di settore, nazionale e internazionale, (tra cui gli art.li 295 e ss del Codice della Navigazione), nonché per il ruolo centrale che questo riveste nella gestione dell’unità, del personale di bordo e di ogni attività connessa all’utilizzo dell’imbarcazione (come, ad esempio, le attività di manutenzione di cantiere e soprattutto di sicurezza).
[…]

Istituti sindacali
Art. 31 - Contrattazione collettiva decentrata

Dall’entrata in vigore del presente contratto anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate contrattazioni collettive territoriali, settoriali (intendendosi in riferimento alla singola unità navale od al singolo armatore).
1. 0
a) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
b) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni armatoriali o di comando;
c)le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
d) la disciplina relativa ad eventuali accessi per il controllo a distanza ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione.

Art. 32 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, ESBII si avvarrà dell’Ente Bilaterale EB WORK. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa. A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
l) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
m) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
[…]
EB WORK svolge le seguenti attività:
1. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività.
inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano i CCNL, ESBII e EB WORK possono promuovere Io svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part- time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge. L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell‘orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita C.I.S Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ESBII potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
[…]

Art. 32bis - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con ESBII Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
i) per i dipendenti dei datori di lavoro che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito;
j) per i dipendenti dei datori di lavoro che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
k) L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
l) Per la certificazione dei contratti di lavoro, L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
m) L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 33 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Abrogato

Art. 37 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - ESBII. inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli ESBII Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII Nazionale;
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale curandone l’analisi e la registrazione;
• predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;

Art. 52 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 53 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.