Tribunale di Cosenza, Sez. Lav., 19 ottobre 2023, n. 1635 - Tumore gastrico dell'operaio specializzato. Nesso causale con l'attività lavorativa nell'industria della gomma


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA



nella causa iscritta al n. 3739/2018 R.G.

TRA

M.P., con Avv.ti Giovanni Carlo Tenuta e Antonella Mastroianni
ricorrente
 

E

INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario Antonio Sorace
resistente

 

FattoDiritto



Con ricorso del 31.7.2018 ritualmente notificato M.P., nella qualità di vedova superstite di F.M., conveniva in giudizio l’INAIL esponendo che: il dante causa, deceduto il 28.3.2012 per “K-gastrico causa iniziale-per metastasi diffusa-causa terminale” aveva lavorato dal 1980 al 2005 alle dipendenze di C.M.S. s.p.a., produttrice di mescole in gomma, presso i locali aziendali di Figline Vegliaturo svolgendo le mansioni di operaio specializzato addetto alla manutenzione degli impianti e dei macchinari; che nello svolgimento di dette mansioni, entrando e stazionando in tutti i reparti, nel locale dell’autofficina ed in quelli confinanti era stato esposto al rischio chimico della saldatura e smerigliatura dei metalli, delle sostanze tossiche e nocive utilizzate nelle fasi del processo produttivo, nonché al rischio fisico delle polveri, a quello prodotto dall’amianto ed a quello derivante dai metalli pesanti e dai silicati ed infine al rischio climatico derivante dalle alte temperature prodotte dai macchinari e dalla inesistenza di impianti di climatizzazione, che la società datoriale aveva omesso di consegnare ai lavoratori i dispositivi antinfortunistici; che dal certificato medico del 30.9.2017 aveva acquisito la consapevolezza dell’origine professionale del tumore gastrico contratto dal dante causa; che la domanda presentata all’INAIL il 7.12.2017 intesa ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta dal dante causa era stata rigettata per il decorso dei termini di presentazione; che analogo esito aveva avuto il successivo ricorso in opposizione.
Tutto ciò premesso, assumeva la sussisteva del nesso di causalità tra l’insorgenza della patologia tumorale gastrica con la esposizione alle sostanze nocive e l’ambiente lavorativo in cui aveva operato il dante causa e, correlativamente il diritto a beneficiare della rendita e del rimborso delle spese sanitarie e funerarie.
Concludeva chiedendo “[..] b) [..] accertare che le malattie sopra elencate e di cui era affetto in vita il sig. F.M., tra le quali: ”tumore allo stomaco ed il tumore al fegato”, sono di natura professionale e rientrano nel novero di quelle tabellate, oppure che sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto, ovvero alla esposizione alle sostanze cancerogene sopra descritte e presenti nella industria della gomma e nei locali aziendali dove ha prestato la propria attività; c) dichiarare, per l’effetto, il diritto della sig.ra Palma M.P. ad ottenere la liquidazione e la corresponsione della rendita INAIL nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 100% per invalidità lavorativa e danno biologico [..] e, comunque, accertato che la morte del sig. F.M. è stata determinata dal tumore allo stomaco ed al fegato, insorto a livello causale o concausale, per la esposizione e/o manipolazione delle sostanze nocive e cancerogene [..]; d) dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente [..] a percepire la relativa rendita [..] ed a percepire il rimborso delle spese funerarie e nella misura di Euro 2.500,00; e) condannare, inoltre, l’INAIL a liquidare e corrispondere [..] la relativa rendita, ovvero il relativo indennizzo, come per legge [..] nonché corrispondere la somma di euro 2.500 a titolo di rimborso delle spese funerarie [..]”.
L’INAIL si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità/improponibilità/improcedibilità del ricorso e, nel merito chiedendone il rigetto contestava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso, l’esposizione ai rischi denunciati e la riferibilità della patologia contratta al lavoro svolto.
Istruita con prova testimoniale e CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all’udienza del 18.10.2023 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l’eccezione di improponibilità della domanda per omessa presentazione della denuncia di malattia professionale.
L’Istituto rileva, nella specie, che non è stata presentata la denuncia di malattia professionale con l’utilizzo degli appositi moduli e che difetta uno specifico certificato di malattia professionale e la “relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato e di quella rilevata dal medico certificatore”.
Ora, premesso che in atti vi è l’istanza inoltrata dalla ricorrente all’Istituto intesa al riconoscimento della natura professionale della malattia contratta dal dante causa (cfr. all. 24 fasc. ricorrente), v’è da dire, da un lato, che l’omessa allegazione del certificato medico redatto sugli appositi modelli telematici e della richiamata “relazione particolareggia” non è sanzionata con la improponibilità della domanda e, dall’altro, che a fronte della domanda amministrativa presentata dalla parte (corredata dal certificato di morte del lavoratore e dalle cartelle cliniche) l’Istituto l’ha esaminata (in tal modo ritenendola ammissibile) e rigettata sul presupposto della tardività, ossia del decorso dei termini per la sua presentazione.
Ciò detto, neppure coglie nel segno l’eccezione dell’Istituto che fa leva sull’intervenuta prescrizione del diritto.
Come correttamente ricorda l’Istituto nel caso di rendita ai superstiti la prescrizione decorre dalla data in cui vi sia la oggettiva conoscibilità del fatto che la malattia professionale sia stata possibile causa o concausa del decesso dell’assicurato.
Ebbene, ritiene l’Ente assicuratore che nella specie sia intervenuta la prescrizione del diritto rilevando che la morte dell’assicurato era avvenuta nel 2012 e che la conoscibilità dell’eziologia professionale della patologia da cui era stato affetto il F.M. esisteva già almeno del 2011 allorchè questi ha scoperto di essere affetto da tumore sicchè la domanda della prestazione presentata nel 2017 era tardiva.
L’assunto non merita condivisione.
Ed invero, premesso che l’INAIL non ha svolto alcuna utile allegazione in grado di far comprendere le ragioni per le quali già nel 2011 o alla data del decesso del F.M. (2012) sia verificata, in capo alla ricorrente, la oggettiva conoscibilità della patogenesi lavorativa (nulla avendo allegato sugli elementi di fatto idonei a svelare siffatta conoscibilità), in senso contrario va piuttosto osservato che – come dedotto in ricorso (pag. 16 e 19) - alcuno dei sanitari (e quindi soggetti portatori di conoscenze scientifiche e mediche) che aveva avuto in cura l’assicurato ha attivato la procedura di denuncia della malattia professionale di cui all’art. 139 D.P.R. n. 1124/1965, ciò che appare sufficiente ad escludere che, all’epoca, vi fosse una oggettiva conoscibilità della natura professionale della malattia.
Avuto quindi riguardo al certificato medico del 30.9.2017 (all. 15 fasc. ricorrente), cui è possibile ricondurre il momento in cui la ricorrente ha acquisito consapevolezza dell’origine professionale della patologia tumorale contratta dal dante causa, ne consegue che alcuna prescrizione del diritto è intervenuta.
Tanto precisato, all’esito della disposta istruttoria orale le mansioni del F.M. dedotte in ricorso con le relative modalità di svolgimento nel descritto contesto operativo e con l’indicata esposizione del lavoratore ai denunciati fattori di rischio hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi (S., M.P., G.) che hanno, in particolare, riferito sulla esposizione del lavoratore a fumi e vapori che fuoriuscivano dai macchinari, nonché alle polveri disperse che si depositavano sul pavimento, sul viso e sul vestiario, ed ancora in merito alla utilizzazione di bombolette spray contenenti solventi e oli minerali lubrificati; il teste S. ha anche, nello specifico, riferito del contatto del ricorrente con gli oli delle mescole quali quello contrassegnato dalla sigla ESAR 90.
Esperita consulenza medico legale il CTU (Dott. Cupelli E. vedi elaborato depositato il 27.7.2023) ha accertato che F.M. era affetto in vita da “K. Gastrico metastatizzato” ed ha evidenziato che “[..] Per quanto attiene alla etiopatogenesi della neoplasia (come quasi in tutte le neoplasie) non esiste quasi mai, tranne in alcune rare forme ereditarie, un'unica causa che possa spiegare l'insorgenza di un tumore [..] e che [..] ci sono diversi elementi che possono favorire la comparsa della malattia anche nell'ambiente che ci circonda. Alcuni sono presenti in natura [..] altri sono prodotti chimici [..] Per quanto concerne gli agenti chimici evidenziamo come molti studi epidemiologici hanno messo in relazione una maggior frequenza di specifiche forme tumorali in alcune categorie di lavoratori [..]. Già nel 1982 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) pubblicava una monografia sull’industria della gomma che, sulla base della revisione degli studi epidemiologici condotti fino a quella data, concludeva affermando che vi era evidenza sufficiente di un significativo incremento del rischio di alcuni tumori in questo settore. Nell’Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia [..] alla lista I “malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” gruppo 6-tumori professionali, a pag 88, alla voce “Lavorazione/esposizioni”, al n. 30 dell’elenco è riportata l’industria della gomma ed alla voce “malattie” il tumore dello stomaco [..]”; ha quindi rilevato che “[..] Nel caso in esame il sig. F.M. , durante la sua attività lavorativa [..] è stato in contatto con diverse sostanze chimiche, sostanze che nella lavorazione della gomma sono considerate, con alta probabilità causa di neoplasie gastriche. Sulla base di tali elementi è possibile evidenziare il rischio per cancerogenicità delle lavorazioni cui il sig. F.M. era adetto. Un RISCHIO si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio: 1. presenza di agenti pericolosi; 2. presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo). Nel caso in esame erano presenti ambedue i fattori di rischio. Nel caso in esame, nella attività di lavoro del sig. F.M. Francesco è stato possibile individuare sia il rischio per cancerogenicità (presenza delle sostanze precedentemente elencate ed in particolar modo l’olio ESAR 90) sia il rischio espositivo caratterizzato dalla continua esposizione a tali sostanze [..]”. L’ausiliario ha poi affermato “[..] resta da stabilire nel caso specifico in trattazione l’effettivo ruolo causale o concausale dei fattori esogeni connessi alla attività lavorativa del ricorrente nella genesi della infermità riscontrata (neoplasia gastrica) ovvero se l’attività lavorativa svolta dal sig. F.M. con le sue modalità di estrinsecazione [..] abbia svolto un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza delle patologie riscontrate [..] ed ha concluso nel senso che “[..] Accertato che il sig. F.M. è risultato, nell’arco della sua vita lavorativa a rischio chimico/fisico con esposizione continua a sostanze [..] che molte di tali sostanze sono ritenute dagli studi specializzati e, quindi dalle normative CEE quali sostanze con sospetta o accertata cancerogenicità [..] che per le caratteristiche proprie della patologia sofferta dal ricorrente (neoplasia gastrica) non è possibile accertare una etiologia certa, riconoscendo la stessa infermità una genesi multifattoriale [..] possiamo ragionevolmente ritenere che nella insorgenza della infermità del ricorrente (neoplasia gastrica) l’attività lavorativa svolta con le modalità con le quali la stessa è stata esercitata abbia svolto se non un ruolo di causa diretta, quantomeno un ruolo di concausa efficiente. In base a quanto sopra esposto, nel caso in esame, riteniamo di poter confermare il nesso di causalità/concausalità fra l’attività lavorativa svolta dal ricorrente (con le caratteristiche sopra evidenziate di esposizione a sostanze con accertata cancerogenicità) e le infermità riscontrate: K. Gastrico metastatizzato, inoperabile [..]”.
Il CTU ha, quindi, quantificato l’incidenza della patologia sull’integrità fisica del lavoratore affermando che “[..] Nel caso in esame riteniamo di poter prendere a riferimento la valutazione del D.B. in ambito INAIL che al Cod. 136 pone: Neoplasie maligne con metastasi multiple diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente, per il quale prevede > 80% di danno. Nel caso in esame riteniamo di poter ragionevolmente assegnare una percentuale di danno (fino al decesso) pari al 95% [..]” specificando altresì che “[..] sulla base della documentazione in atti ed in base a quanto la scienza medica ci mette a disposizione è possibile ritenere che fra l’infermità Neoplasia gastrica e decesso sussista un diretto nesso di causalità”.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU - condivise dal giudicante – la domanda di parte ricorrente deve, dunque, essere accolta con la costituzione in favore di parte ricorrente della rendita ai superstiti nella misura corrispondente al 95% di danno biologico con decorrenza di legge oltre interessi dalla debenza al saldo.

La domanda intesa ad ottenere l'assegno funerario di cui all'art. 85 DPR 1124/1965 deve, invece, essere dichiarata improponibile non risultando in atti la previa domanda amministrativa.
Le spese di lite e di consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.


accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna l’INAIL alla costituzione in favore di parte ricorrente della rendita ai superstiti nella misura corrispondente al 95% di danno biologico con decorrenza di legge oltre interessi dalla debenza al saldo; condanna l’INAIL al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, nonché a quelle di consulenza medica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 19 ottobre 2023
Il Giudice del Lavoro Dott. Alessandro VACCARELLA