Corte d'Appello Roma, Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 3471 - Rendita ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Stefano Scarafoni - Presidente

Dott. Maria Gabriella Marrocco - Consigliere relatore

Dott. Vincenzo Turco - Consigliere

all'udienza del 4 ottobre 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3/2022 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza

TRA

V.C.

con gli Avv.ti M. Proia e S. Giuliani giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INAIL

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti P. Bontempo e S. Pellegrino giusta procura in atti

APPELLATO

 

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone n. 661/2021, pubblicata in data 13 luglio 2021 e non notificata.



FattoDiritto


1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c. C.V., premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13 giugno 2017 in relazione al quale l'INAIL gli aveva riconosciuto l'inabilità permanente del 16% a decorrere dal 20 giugno 2018, chiedeva di accertare che dal ridetto infortunio gli era invece residuata una minorazione dell'integrità psico-fisica pari al 65%, con conseguente condanna dell'Istituto assicuratore a erogargli la rendita ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 in corrispondente misura.

2. Nel contraddittorio con l'INAIL, con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:

"Dichiara che dall'infortunio del 13.6.2017 è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 38% con decorrenza da marzo 2020;

Dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 38% e condanna l'INAIL ad erogare la prestazione di cui sopra, con la decorrenza indicata e con gli interessi legali;

Compensa per metà le spese di lite e condanna l'INAIL al pagamento della restante metà che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre IVA e CPA e spese generali forfettarie come per legge, da distrarsi;

Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di c.t.u., liquidate n separato decreto".

3. In data 3 luglio 2019 C.V. depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e chiedeva che, in riforma della sentenza, la domanda fosse integralmente accolta o che comunque gli fosse riconosciuta una percentuale di postumi inabilitanti superiore a quella attribuita dal Tribunale. A sostegno, lamentava l'erronea condivisione da parte del Giudice di primo grado delle risultanze della c.t.u., non valide sotto il profilo medico-legale, e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto per come azionato.

4. L'INAIL depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello.

5. La causa, istruita con c.t.u. medico-legale, è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 4 ottobre 2023.

6. L'appello è infondato.

7. Invero, all'esito del vaglio della documentazione medica prodotta in giudizio, dell'anamnesi dell'appellante e dell'esame obiettivo del Vona, il c.t.u. ha formulato la seguenti diagnosi a suo carico: "Esiti di politraumatismo da precipitazione dall'alto con trauma cranico con fratture craniche, ematoma subdurale frontale bilaterale, frattura del processo trasverso e della faccetta articolare di C7, frattura dell'apofisi spinosa di C6, trauma contusivo-distorsivo del terzo dito della mano sinistra, ferita lacero-contusa dell'orecchio sinistro. Tali esiti consistono in grave sindrome soggettiva postcraniotraumatica, cervicalgia con limitazione funzionale e lieve ipostenia del terzodito della mano sinistra" e ha concluso che "…l'attuale accertamento peritale ha evidenziato una menomazione dell'integrità psicofisica non superiore al 38% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza 5 marzo 2020…".

7.1. Il c.t.u. è pervenuto a queste conclusioni sulla scorta delle seguenti considerazioni: "…Il soggetto in esame subì un grave trauma da precipitazione dall'altro con amnesia peritraumatica, fratture craniche e lesioni cerebrovascolari determinanti ematoma subdurale frontale bilaterale. L'esito attuale consiste in una importante sindrome postcraniotraumatica derivante dal pregresso danno vascolare e neuronale (significativo il reperto di anomalie elettroencefalografiche, ancorché non abbia manifestato veri e propri episodi epilettici), con lieve rallentamento psicomotorio, lieve astasia (evidenziatasi dall'allargamento della base di appoggio e dal disequilibrio in posizione di Romberg ad occhi chiusi), imprecisione alle prove di eumetria, deflessione del tono dell'umore. Il trauma ha provocato altresì una triplice frattura cervicale, tutte interessanti l'arco posteriore. Si è trattato di fratture composte, tuttavia è residuata una significativa limitazione dell'articolarità cervicale. Infine al traumatismo a carico del terzo dito della mano sinistra è residuata una lieve ipostenia alle prove contro-resistenza, che tuttavia non limita in misura significativa la funzione manipolatoria. Il quadro menomativo emerso dall'attuale accertamento peritale è sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto in occasione della CTU di primo grado. Dal punti di vista valutativo, non si evidenzia una menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 38% (percentuale accertata in primo grado). Non emergono inoltre in atti elementi documentali idonei a riconoscere una decorrenza anteriore rispetto al quella del 5 marzo 2020 accertata in primo grado. Considerazioni relative alle osservazioni fattemi pervenire da parte appellante: Avendo regolarmente trasmesso alle parti la bozza del presente elaborato, parte appellante mi ha fatto pervenire osservazioni a firma del dott. S.T.C. (che si depositano congiuntamente alla presente). Osserva parte appellante che non sarebbero stati ben caratterizzati e valutati gli esiti neurologici e che sarebbe stato sottovalutato il quadro psichico essendo presente, anziché la grave sindrome soggettiva post-craniotraumatica diagnosticata dallo scrivente, globale deficit cognitivo, depressione reattiva con disforia e disturbi comportamentali. Parte appellante contesta inoltre la decorrenza del descritto quadro menomativo che si sarebbe, a suo dire, consolidata dall'anno 2019 rappresentando, tra l'altro che in primo grado la decorrenza sia stata stabilita sulla base della data della relazione del consulente di parte ricorrente. Con riferimentoalla prima osservazione, deve rappresentarsi che la risonanza magnetica encefalica in data04.03.2021 mostrava esclusivamente una piccola area osteomalacica in sede frontale di 4 mm adestra e di 2,5 mm a sinistra, del tutto incompatibili, causalmente, con un quadro di deficitcognitivo globale che, peraltro, non è stato affatto riscontrato nel corso delle attuali operazioniperitali. Deve pertanto confermarsi, per assoluta congruità del quadro clinico con il quadro anatomopatologico evidenziato dall'esame di imaging, la diagnosi già formulata. Non può pertanto prendersi in considerazione la proposta tabellare di valutazione del danno formulata dal Consulente di parte appellante e deve confermarsi la valutazione già formulata.

Riguardo alla seconda osservazione (sebbene esuli dallo specifico quesito postomi dalla Corte),deve rappresentarsi che il dies a quo formulato in primo grado dal dott. C. e condiviso dalloscrivente, si basa proprio sull'aver considerato attendibile (compatibilmente con quantodirettamente riscontrato nel corso delle operazioni peritali) l'obiettività descritta nel marzo 2021 dal Consulente di parte ricorrente, in mancanza (al contrario di quanto afferma il CTP di parteappellante) di elementi sufficienti ad indicare una data anteriore. Deve pertanto confermarsi la decorrenza indicata …".

7.2.La Corte condivide ampiamente sia le conclusioni del c.t.u., sia le ragioni dallo stesso opposte alle critiche avanzate dal c.t.p. dell'appellante, tenuto conto della puntuale disamina degli atti di causa, del lineare percorso argomentativo seguito nonché della coerenza del suo ragionamento con i principi e i metodi medico -legali.

8. Segue coerente la reiezione dell'appello.

9. Per completezza espositiva va soltanto aggiunto che l'istanza avanzata dall'appellante, di concessione di un termine per il deposito di note critiche alla c.t.u., è stata formulata in termini assolutamente generici pur a fronte della puntuale disamina e valutazione tecnica degli atti di causa da parte del consulente dell'ufficio. Proprio la mancanza di apprezzabili ragioni difensive dell'appellante idonee a determinare il differimento della decisione e, specularmente, l'opposizione dell'Istituto appellato all'accoglimento dell'istanza ha precluso alla Corte di darvi seguito, in doverosa coerenza con il principio del giusto processo che rileva anche sotto il profilo della sua ragionevole durata.

10. Le spese del giudizio di secondo grado vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art.152 att. c.p.c. prodotta dall'appellante.

10.1. Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell'INAIL.

10.2. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

 

P.Q.M.


Respinge l'appello.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di secondo grado.

Pone a carico dell'INAIL le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2023.