Tipologia: Accordo ripresa
Data firma: 27 ottobre 2021
Validità: 02.11.2021 - 31.12.2021
Parti: ISTAT e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Fed. Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Fgu Gilda Unams
Comparti: P.A., ISTAT
Fonte: fircisl.it


Verbale di confronto fra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali rappresentative per l’aggiornamento dei criteri generali della fase di ripresa delle attività produttive in presenza e della disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile in relazione alla diffusione del virus COVID-19, adottati in esecuzione del DPCM del 23 settembre 2021 del DM dell’8 ottobre 2021.

In data 27 ottobre 2021, la delegazione trattante dell’Istat, composta dal Direttore Generale dott. Michele Camisasca e dalla delegata del Presidente dott.ssa Vittoria Buratta e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative hanno avviato un confronto, finalizzato all’aggiornamento dei criteri generali della fase di ripresa delle attività produttive in presenza e della disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile in relazione alla diffusione del virus COVID-19, adottati in esecuzione del DPCM del 23 settembre 2021 e del DM dell’8 ottobre 2021
Le parti esaminano e analizzano, oltre ai richiamati provvedimenti governativi, i diversi Verbali di confronto sottoscritti, nonché:
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed in particolare l’art. 87 comma 1;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1, comma 16-septies, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, ed in particolare l’art. 263;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Preso atto che il Decreto Legge del 23 luglio n. 105 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.
Considerato che il DPCM del 23 settembre 2021 al comma 1 dell’art. 1, nel disporre che a partire dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria per la prestazione di lavoro sarà quella in presenza, chiarisce nella relazione illustrativa che il rientro “non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità...".
Considerato che al comma 2 dell’art. 1 il medesimo DPCM prevede che “nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1 le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid 19 impartite dalle competenti autorità”.
Preso atto delle integrazioni e degli aggiornamenti, apportati in data 14 ottobre 2021, al protocollo interno recante Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Corona virus per le sedi Istat di Roma.
Preso atto che tutte le disposizioni, le misure ed i termini contenuti nel verbale di confronto del 22 luglio, nonché le modifiche ivi apportate al precedente Verbale di confronto avevano validità fino alla data del 31 ottobre 2021.
Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nonché delle linee guida previste dall’art. 1 comma 6 del citato DM.
La Parti si danno atto e concordano quanto segue
Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nonché delle linee guida previste dall’art. 1 comma 6 del citato DM, le disposizioni di cui al presente verbale avranno validità a partire dal 2 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, sempre in quanto compatibili con le disposizioni normative, contrattuali ovvero con le direttive dell’autorità governativa che dovessero intervenire nel citato lasso di tempo.
Il superamento del lavoro agile emergenziale come strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 nonché come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa non deve pregiudicare in alcun modo la tutela della salute dei lavoratori e abbassare gli standard di sicurezza così come consentiti dalle misure di contrasto e prevenzione disposte dall’autorità sanitaria e dal medico competente, in linea con quanto disposto all’art. 1 comma 2 del DPCM.
Il rientro in presenza del personale dovrà quindi avvenire con gradualità e sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dal medico competente con particolare riferimento al mantenimento delle distanze di sicurezza, dell’utilizzo dei locali delle sedi e del loro livello di affollamento di cui al citato documento Misure di prevenzione obbligatorie per limitare i rischi da nuovo Coronavirus per le sedi Istat di Roma.
A partire dal 2 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in quanto compatibili con le disposizioni normative, contrattuali ovvero con le direttive dell’autorità governativa che dovessero intervenire nel citato lasso di tempo, l’accesso al lavoro agile per tutti i lavoratori, che non hanno ricevuto prescrizioni impeditive da parte del medico competente, avverrà secondo le condizionalità previste al comma 3 dell’art. 1 del DM.
In particolare:
1. ai fini del rispetto del criterio della prevalenza di cui al DM, i lavoratori, nel periodo che va dal 2 novembre al 31 dicembre 2021, potranno svolgere al massimo 20 giorni di lavoro agile;
2. per i lavoratori considerati “suscettibili” o “fragili” dal medico competente, i lavoratori collocatisi utilmente nella graduatoria dell’ultima procedura di telelavoro ordinario (Comunicato n. 37 del 19/07/2019) e coloro che non dovessero disporre di una postazione di lavoro nella propria sede anche in esito all’applicazione delle disposizioni impartite dal medico competente in relazione all’affollamento dei locali e al mantenimento delle distanze di sicurezza non si applica il criterio della prevalenza, così come previsto al punto 1.
Nel periodo che va dal 2 novembre al 31 dicembre 2021, è sospeso l’obbligo di rientro in presenza per i lavoratori in posizione di telelavoro;
3. ai fini di evitare concentrazioni di personale in ingresso e tenuto conto della problematica situazione del trasporto pubblico locale a livello regionale e provinciale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni relative alla riduzione della fascia obbligatoria di compresenza dei livelli IV-VIII;
4. al fine di garantire una maggiore flessibilità oraria e quindi di ridurre i rischi derivanti dall’affollamento delle sedi e dei mezzi pubblici, verrà riconosciuta la giornata lavorativa in presenza anche nel caso di prestazione mista (lavoro in presenza-lavoro agile) a condizione che la prestazione in presenza sia stata prevalente rispetto all’orario di lavoro. A tale scopo verrà introdotto un apposito codice giustificativo da inserire a cura del dipendente nel sistema di rilevazione della presenza;
5. non sono previsti piani di smaltimento in quanto non è stato accumulato alcun arretrato;
6. l’accordo individuale di cui all’art. 18 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81 definirà:
a. gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance, così come descritti nel sistema di pianificazione dell’ente;
b. le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità, così come già concordati dalle parti nel Verbale di confronto del 31 luglio 2020;
c. le modalità e i criteri di misurazione della prestazione, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
7. la prestazione di lavoro in turno sarà effettuata prevalentemente in presenza, rispetto al lavoro prestato da remoto, sulla base della programmazione del Dirigente, fatte salve le prestazioni da remoto rese dai lavoratori considerati “suscettibili” o “fragili” dal medico competente e fatte salve motivate esigenze lavorative o produttive per le quali si renda necessaria la prestazione in presenza;
8. i giorni lavorativi da prestare in presenza e quelli in lavoro agile saranno individuati da un apposito piano bimestrale di rientro aggiornabile settimanalmente e predisposto dalla dirigenza, acquisita, tramite posta elettronica ordinaria, la proposta del dipendente;
9. per motivate esigenze lavorative o produttive, urgenti e impreviste, il Dirigente può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno due giorni. Per esigenze personali, il dipendente può richiedere al dirigente una variazione del calendario programmato;
10. fermo restando le necessità di garantire le esigenze organizzative e funzionali delle singole strutture dell’Istituto, potranno essere favorite particolari situazioni per agevolare il dipendente posto in quarantena o il dipendente genitore di figlio minore in caso di infezione da COVID-19 o per la durata della quarantena dello stesso.
11. i dipendenti potranno cumulare crediti orari e svolgere prestazioni di lavoro straordinario solo se rese in presenza;
12. in considerazione del fatto che la prestazione resa in presenza è diventata la modalità ordinaria prevalente, vengono ripristinati i debiti orari maturati dai dipendenti nel primo periodo dell’emergenza sanitaria. Per i dipendenti inquadrati nei livelli IV-VIII i debiti potranno essere recuperati nell’arco temporale di due mesi.
Per i dipendenti inquadrati nei livelli I-III i debiti potranno essere recuperati nell’arco temporale del quadrimestre.
I debiti continuano a essere sospesi in relazione alle prescrizioni del medico competente nel caso di lavoratori fragili e comunque fino al 31 dicembre 2021.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di valutare l’attivazione di campagne di prevenzione e monitoraggio anche mediante test diagnostici COVID-19 in ragione dell’andamento epidemiologico e ferme restando le valutazioni del medico competente.
Entro il 5 novembre saranno convocati i comitati territoriali di monitoraggio, per valutare l’applicazione delle regole e eventuali specifiche criticità. A valle di questi incontri sarà convocato il comitato nazionale di monitoraggio per valutare eventuali modifiche alle regole attuali.
Nel mese di novembre sarà convocata una riunione di confronto finalizzata a disciplinare il lavoro agile nel periodo tra il mese di gennaio 2022 e la data di applicazione del redigendo CCNL.