Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2023, n. 44902 - Trauma cranico e morte dell'ingegnere che dirige l'attività degli operai per conto dell'impresa appaltatrice. Discordanti versioni dei fatti 



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 



sul ricorso proposto da:

A.A. - parte civile;

B.B. - parte civile;

C.C. - parte civile;

D.D. - parte civile;

nel procedimento a carico di:

E.E., nato a (Omissis);

F.F., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SERRAO EUGENIA;

udito il Sostituto Procuratore generale Dott.ssa SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore delle parti civili A.A., B.B., C.C. e D.D. Avv. Vincenzo FIUME, che ha concluso per l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello;

udito l'Avv. FIUME anche in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Giuseppe DE LISA, difensore della parte civile A.A., come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore di F.F., Avv. Barbara STANCHI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore di E.E., Avv. Carla SILANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, per il rigetto.
 

Fatto


1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia emessa il 26/03/2018 dal Tribunale di Roma e assolto E.E. e F.F. per insussistenza del fatto dal reato di omicidio colposo ai danni di G.G..

2. L'istruttoria si è concentrata sull'accertamento della causa e del luogo in cui si è verificata la caduta di G.G., che il (Omissis) si trovava a dirigere l'attività degli operai per conto dell'impresa appaltatrice di E.E. presso l'abitazione romana della F.F., committente di lavori di ristrutturazione e di edificazione di una nuova ala dell'edificio, quando aveva riportato un grave trauma cranico, per effetto del quale era sopravvenuto il decesso il 5 agosto 2010.

2.1. Occorre evidenziare che l'infortunio si era verificato il (Omissis), il sequestro dell'immobile era stato disposto il 6 agosto 2010 e i rilievi eseguiti dalla polizia scientifica si svolsero il (Omissis). Nel tempo trascorso tra l'infortunio e il sequestro gli operai avevano proseguito l'attività di ristrutturazione, come reso evidente dal rinvenimento in un cestino di due scontrini per l'acquisto di alimentari che riportavano la data del 2 agosto 2010.

2.2. Data tale premessa, sia le valutazioni del giudice di primo grado che quelle del giudice d'appello si sono fondate sulla prova testimoniale e sulla prova scientifica offerta dall'accertamento autoptico. Secondo l'ipotesi accusatoria, G.G., dopo essere salito sulla copertura della struttura in corso di realizzazione sul terrazzo dell'appartamento, sarebbe caduto al suolo mentre scendeva la scaletta, priva di adeguate protezioni, con la quale era salito sopra il tetto della struttura per controllare lo stato dei lavori. Secondo l'ipotesi difensiva, G.G. era caduto nella strada sottostante l'abitazione in quanto, mentre entrava in auto parlando al telefono cellulare, aveva sbattuto frontalmente la testa contro la portiera da lui stesso aperta e, caduto all'indietro, aveva sbattuto la testa sul marciapiedi.

2.3. La prova testimoniale a sostegno dell'ipotesi accusatoria si è fondata sul verbale di sommarie informazioni rese dall'operaio H.H., resosi irreperibile, mentre la prova testimoniale a sostegno dell'ipotesi difensiva è stata fornita dall'operaio I.I., che aveva accompagnato il G.G. in strada.

Dopo la caduta, l'infortunato era stato accompagnato in ospedale da I.I. e da un altro operaio, L.L., che aveva confermato la versione difensiva.

3. Il Tribunale aveva disatteso la versione difensiva, ritenendo falsa la testimonianza di I.I. e L.L. sulla base della contraddittorietà delle loro dichiarazioni, sia intrinseca che reciproca. I.I. aveva indicato nei rilievi fotografici il sito in cui aveva fatto accomodare l'infortunato dopo la caduta, indicato come una panchina, sebbene in quel punto vi fosse solo un muretto con una grata retrostante. L.L. aveva riferito che il cellulare di I.I. non funzionava, sebbene tale circostanza fosse smentita dai tabulati telefonici. I.I. aveva dichiarato che l'ingegnere aveva ricevuto una telefonata poco prima di cadere, mentre l'ultima telefonata effettuata dall'utenza del G.G. era stata in uscita. I.I. aveva riferito che l'ingegnere gli avesse chiesto di andare con lui a comprare qualcosa da mangiare, mentre L.L. aveva dichiarato che l'ingegnere fosse sceso in strada per prendere una base di marmo per un cliente. Agli infermieri dell'ospedale dove avevano condotto l'infortunato, gli operai avevano dichiarato che lo avevano trovato all'altezza di un incrocio non meglio indicato.

3.1. Gli accertamenti medico-legali, secondo il tribunale, avevano smentito la ricostruzione operata dai testimoni indicati dalla difesa, posto che in sede autoptica non erano state rinvenute lesioni compatibili con la dinamica secondo cui l'infortunato avesse sbattuto la fronte contro la portiera dell'autovettura. Contrariamente a quanto dichiarato dai testimoni, i rilievi fotografici dimostravano come i lavori fossero circoscritti al terrazzo e non vi fosse stato alcun abbattimento di pareti.

3.2. La principale prova a sostegno della pronuncia di condanna era dunque quanto dichiarato dall'operaio H.H., il quale aveva riferito che il giorno dell'infortunio erano in corso lavori di preparazione e montaggio di una struttura consistente nella prosecuzione di una preesistente struttura più bassa di circa cm.70-80 e che nel pomeriggio l'ingegnere, avvedutosi della mancanza dei listelli, aveva effettuato alcune telefonate per procurare il materiale; alle ore 17,30 era salito sopra il tetto della vecchia struttura utilizzando una scala a V per controllare il lavoro effettuato, continuando a parlare al telefono e con gli operai ma, nel discendere dalla struttura, era caduto. L'operaio aveva dichiarato di aver udito un tonfo, di aver visto la scala cadere a terra e l'ingegnere giacere a terra, riverso sul fianco sinistro e con il capo a terra e di aver parlato con il fornitore riferendogli l'accaduto. Le dichiarazioni del H.H. avevano trovato riscontro, secondo il tribunale, nelle dichiarazioni del fornitore del legno lamellare, che aveva confermato di essere stato contattato telefonicamente dal H.H. il giorno in cui l'ingegnere si era fatto male; nel fatto che lo stesso teste della difesa L.L. aveva riferito che il giorno dell'incidente il H.H. fosse presente; nei tabulati telefonici del cellulare della vittima, da cui risultava che l'ultima telefonata era stata quella delle 17,38 diretta all'utenza intestata alla "Legnami M.M."; nella testimonianza del proprietario dell'appartamento adiacente, che aveva indicato che l'inizio dei lavori era avvenuto il (Omissis); nella testimonianza dell'operaio N.N., che aveva dichiarato che i lavori riguardavano le case in legno; nella testimonianza della moglie del deceduto, che aveva ricevuto gli effetti personali del marito constatando che gli occhiali fossero rotti, come dichiarato dal H.H.. La dinamica da quest'ultimo descritta era, secondo il tribunale, pienamente compatibile con gli accertamenti autoptici: lo stesso consulente della difesa aveva ritenuto le lesioni compatibili con la caduta da un'altezza non elevata e aveva messo in evidenza il fatto che le aree ecchimotiche presenti sul torace sinistro e sul gomito sinistro, oltre che sulla gamba destra, concordassero con le dichiarazioni rese dal H.H., secondo il quale l'ingegnere era riverso sul fianco sinistro e con il capo a terra.

3.3. I due imputati erano stati, quindi, ritenuti colpevoli nelle rispettive vesti, la F.F. di proprietaria dell'appartamento committente dei lavori e il E.E. di datore di lavoro e garante per la sicurezza del cantiere, non essendo stato predisposto alcun documento di valutazione dei rischi da parte di un'impresa scelta con negligenza della committente. Erano stati conseguentemente condannati alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, con condanna al pagamento di somme di denaro a titolo di provvisionale.

4. La Corte di appello, premesso che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio dall'operaio H.H., sebbene legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, ha ritenuto che tali dichiarazioni non fossero univocamente e sufficientemente riscontrate. L'infermiere del 118 che aveva soccorso l'infortunato aveva confermato, a seguito di contestazione della difesa, di aver dichiarato in sede di sommarie informazioni che il paziente gli aveva riferito di essere caduto accidentalmente in strada. Il dottor N.N., in servizio all'ospedale al momento del ricovero, aveva confermato di aver scritto sulla cartella clinica "riferisce caduta accidentale" e aveva dichiarato che il paziente fosse in uno stato di agitazione ma ricordava tutto. Le testimonianze dell'infermiere O.O. e del Dott. N.N., nonchè la lettura della cartella clinica, dimostravano con certezza, secondo la Corte, che il paziente avesse riferito di essere caduto accidentalmente per strada. La Corte ha ricostruito che la cartella clinica era stata trasmessa all'autorità giudiziaria anche perchè la moglie della persona deceduta aveva sollevato sospetti sul fatto che la caduta fosse avvenuta in ambito lavorativo. Successivamente, le indagini erano state orientate verso l'ipotesi che la causa del decesso fosse un colpo di trave lignea sulla nuca, sostenuta dai fratelli P.P. de relato, ma tale ipotesi era stata scartata e gli informatori erano stati sottoposti a indagine per il delitto di false dichiarazioni al pubblico ministero. Solo in data 21 settembre 2011, come evidenziato dal giudice di appello, erano state assunte sommarie informazioni dal teste H.H., dunque dopo essere tramontata la prima ipotesi di infortunio sul lavoro.

4.1. La prova scientifica, costituita dalla testimonianza del Dott. N.N. e del consulente medico del pubblico ministero, aveva introdotto un giudizio di non compatibilità del quadro lesivo con una caduta da una bassa altezza, e un giudizio di compatibilità delle lesioni con una caduta da altezza pari a una persona o corrispondente ad alcuni gradini. I giudici di appello ritenevano difficile ipotizzare che la caduta da un'altezza corrispondente ad alcuni gradini si fosse accompagnata, secondo quanto dichiarato dal H.H., al ribaltamento e alla caduta della scala. La credibilità del teste H.H. era stata definitivamente messa in discussione, secondo quanto si legge nella sentenza di appello, dalla difformità del sito in cui si sarebbe verificata la caduta rispetto alla descrizione fattane dall'operaio: una fotografia riprodotta nella sentenza mostrava un rilievo fotografico eseguito il 6 agosto 2010 in sede di sopralluogo, dal quale emergeva che la struttura preesistente, sulla quale sarebbe salito l'infortunato, consisteva in un gazebo a pianta quadrangolare collocato a qualche metro di distanza dalla nuova struttura e sovrastato da una copertura con inclinazione piramidale in materiale plastico di colore bianco, sulla quale evidentemente l'infortunato non avrebbe potuto salire.

4.2. I giudici di appello hanno, quindi, esposto le ragioni per le quali la testimonianza dell'operaio I.I. fosse credibile, sia perchè intrinsecamente precisa, sia perchè non messa in discussione dal fatto che il teste avesse definito con il termine "panchina" un muretto di recinzione, sia perchè coerente con quanto emerso dalla relazione autoptica a proposito della presenza, in corrispondenza del muscolo temporale di sinistra, di una minuta ecchimosi. Con riguardo alle ragioni per le quali l'ingegner G.G. fosse sceso in strada, i giudici hanno ritenuto che la versione fornita dall'altro operaio, circa l'intenzione di prelevare una tavoletta di marmo, fosse compatibile con la necessità di eseguire opere interne, desunta dal computo metrico, che parlava di demolizione di parete divisoria, di massetto, di intonaco e di vecchi apparecchi sanitari.

4.3. Conferma della inattendibilità della tesi accusatoria è stata desunta dall'esito negativo dell'indagine esperita dalla polizia scientifica nell'appartamento e sulla terrazza in cui aveva sede il cantiere alla ricerca di tracce di sangue riferibili all'infortunato, avendo riferito gli operanti che non vi fossero zone sottoposte in tempo relativamente prossimo agli avvenimenti a una pulizia approfondita.

4.4. Conclusivamente, considerato che l'ipotesi alternativa che l'infortunato fosse caduto in strada di schiena dopo aver urtato contro la portiera della sua autovettura non fosse priva di riscontri nè estranea all'ordine naturale delle cose e fosse, d'altro canto, confermata da quanto dichiarato dall'infortunato all'infermiere che lo trasportava in ambulanza, e considerato per converso l'esistenza di elementi di prova tali da inficiare la certezza probatoria della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado sulla scorta delle dichiarazioni di un testimone che si era reso irreperibile, la Corte ha concluso per il mancato superamento di ogni ragionevole dubbio circa la fondatezza dell'accusa.

5. Propongono ricorso per cassazione agli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p. A.A., B.B., C.C. e D.D., persone offese costituite parti civili, deducendo la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, nonchè l'omessa motivazione quale vizio inficiante la sentenza di appello. I vizi della motivazione vengono, nell'ordine, così dedotti:

- il verbale delle sommarie informazioni rese da alla polizia giudiziaria il 21 settembre 2011, corredate da uno schizzo redatto dal teste, è stato acquisito non all'esito delle vane ricerche disposte in seguito alla rinnovazione dell'istruzione ex art. 603 c.p.p., comma 3, bensì nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 7 marzo 2016, allorquando le parti ne hanno concordato l'acquisizione agli atti ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3. Le ragioni per le quali non è consentito provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'esame incrociato a norma dell'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, non sussistono nel caso in esame, in cui risulta che il testimone, di nazionalità ucraina e con visto di ingresso scaduto di validità, era tornato in patria fin dall'11 febbraio 2017, allorquando era stato controllato in partenza all'aeroporto di Roma Fiumicino, come acquisito agli atti all'udienza del 10 gennaio 2022; il consenso all'inserimento nel fascicolo del dibattimento di verbali di sommarie informazioni contenuti in quello del pubblico ministero determina la definitiva acquisizione degli stessi al materiale probatorio dibattimentale per cui il consenso rende l'atto utilizzabile, risultando contraddittoria la motivazione in punto di valutazione della principale risultanza probatoria, pienamente utilizzabile in quanto legittimamente acquisita ex art. 493 c.p.p., comma 3, e valutabile come piena prova per involontaria sottrazione del testimone al contraddittorio delle parti;

- la testimonianza di H.H. è stata ritenuta seriamente compromessa sulla base di una prova travisata, in quanto la fotografia riportata nella sentenza non descrive la tettoia preesistente all'opera emergente dal "Progetto definitivo.

Manutenzione straordinaria e opere interne" del 12 aprile 2010 e dalla "Offerta struttura lamellare" della (Omissis) del 10 giugno 2010 nonchè dalla "Proposta d'ordine di sola fornitura" della D2 Sistemi di copertura Srl del 2 luglio 2010, tali da escludere che la nuova costruzione fosse quella indicata a sinistra nella fotografia presente nella sentenza. Il principale argomento del giudizio di inattendibilità del testimone si fonda, dunque, sulla falsa lettura del dato probatorio, tanto più che il testimone aveva chiarito che la nuova struttura montata fosse il proseguimento di una vecchia struttura già esistente, come da schizzo planimetrico redatto dal testimone;

- la Corte di appello è incorsa in travisamento per omissione laddove ha trascurato che tra la caduta dell'ingegner G.G. e l'intervento della polizia lo stato dei luoghi fosse stato modificato, così da non consentire alla polizia di documentare la nuova struttura in legno lamellare in corso di costruzione in adiacenza e prosecuzione di quella preesistente. I giudici di appello hanno trascurato la prova testimoniale della prosecuzione dei lavori dopo l'infortunio nonchè la prova testimoniale acquisita all'udienza del 28 aprile 2016, quando ìl funzionario della Sezione Urbanistica della Polizia Municipale aveva verificato una costruzione abusiva consistente in un ampliamento in legno e cartongesso accorpato a un manufatto preesistente;

- la motivazione è omessa laddove i giudici hanno trascurato che i testimoni I.I. e L.L. risultano imputati del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 c.p., non hanno applicato la regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 4, nè valutato la qualità di lavoratori subordinati di uno degli imputati, tralasciando ogni apprezzamento in punto di attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo del I.I.;

- la Corte territoriale ha motivato in maniera contraddittoria l'attendibilità del teste I.I. sulla base di una lettura parziale delle dichiarazioni inerenti al luogo in cui sarebbe stato fatto sedere l'infortunato e al tipo di lavori che fossero in corso di esecuzione, questi ultimi valutati alternativamente all'ipotesi che i lavori fossero soltanto in preparazione, trascurando l'ampio corredo fotografico dei rilievi eseguiti dalla polizia scientifica, in cui non vi è traccia di lavori in esecuzione di pareti interne demolite; la Corte ha anche ignorato che il racconto del I.I. contrastava anche con le emergenze probatorie portate dai tabulati telefonici dell'utenza in uso alla persona offesa;

- la motivazione contrasta con i segni patognomonici documentati dall'esame autoptico e con il rilievo della minuta ecchimosi a carico del muscolo temporale di sinistra, rilevata non sulla base dell'esame esterno della salma ma a seguito di incisione e scollamento dei tegumenti del capo, così non potendo confortare la dichiarazione del L.L. che ha riferito di un "bozzo" sulla fronte dell'infortunato, con travisamento della prova scientifica;

manifestamente illogica risulta la sentenza laddove valorizza le dichiarazioni rese dal G.G. all'infermiere M.M. e al Dott. N.N., pur trattandosi di dichiarazioni di persona mai sentita come testimone, senza cogliere la differenza tra la verità della dichiarazione testimoniale e la verità del relativo contenuto e senza motivare sul punto;

- la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica laddove valorizza l'assenza di tracce di sangue nell'appartamento e sulla terrazza, trascurando che tali tracce non furono rinvenute all'interno dell'autovettura con la quale l'infortunato fu trasportato in ospedale, sebbene sottoposta a sequestro probatorio al fine di evidenziare le tracce del reato, come da apposito verbale acquisito agli atti.

6. All'odierna udienza, a trattazione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

 

Diritto


1. Il ricorso è fondatamente proposto.

2. Occorre, innanzitutto, evidenziare che i giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni rese da H.H., per assurgere al rango di prova, dovessero trovare riscontro in ulteriori elementi istruttori, mentre i ricorrenti ritengono trattarsi di testimonianza legittimamente acquisita ex art. 493, comma 3, c.p.p., valutabile come piena prova per involontaria sottrazione del testimone al contraddittorio delle parti. Va, in proposito, sottolineato che, secondo quanto indicato a pag.13 della sentenza impugnata, il verbale delle informazioni testimoniali rese dal H.H. non avrebbe potuto essere acquisito ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3, mancando l'assenso di tutte le parti (segnatamente della parte civile), ma tanto neppure sarebbe stato necessario posto che tale verbale era già stato acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p., alla precedente udienza del 8 febbraio 2016 con valutazione non oggetto d'impugnazione.

2.1. Per affermare l'inattendibilità di tali dichiarazioni, il giudice di appello si sarebbe dovuto far carico di verificare, piuttosto che la sussistenza di elementi che le corroborassero, se di esse si fosse fatta regolare acquisizione con le dovute garanzie procedurali. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono infatti costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, purchè rese in presenza di "adeguate garanzie procedurali", individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione de relato, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 c.p.p.) (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01).

2.2. Il principale argomento a sostegno della incertezza circa l'attendibilità della versione dei fatti fornita dal teste H.H. è stato, invece, individuato nella conformazione della superficie piramidale della struttura sulla quale G.G. sarebbe salito; si tratta, invero, di prova documentale che risulta travisata, come ben evidenziato nel ricorso, o comunque esaminata senza adeguato confronto con altre emergenze istruttorie, segnatamente la prova testimoniale della prosecuzione dei lavori dopo l'infortunio nonchè la prova testimoniale acquisita all'udienza del 28 aprile 2016, quando il funzionario della Sezione Urbanistica della Polizia Municipale aveva verificato una costruzione abusiva consistente in un ampliamento in legno e cartongesso accorpato a un manufatto preesistente.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto con riferimento al rilevato vizio di motivazione agli effetti civili. Ove sussista un vizio di motivazione attinente alla responsabilità dell'imputato, ma non vi sia più spazio alcuno per il giudice penale, data l'assenza di impugnazione della sentenza assolutoria a opera della parte pubblica, altra soluzione non può essere adottata, ai fini delle determinazioni sulle statuizioni civili, se non quella del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p..

Sarà, in conclusione, il giudice civile competente per valore in grado di appello a celebrare il giudizio di rinvio nei confronti di E.E. e F.F., oltre a provvedere alla regolazione delle spese tra le parti private (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, in motivazione; Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701; Sez. 5, n. 1970 del 27/11/2020, dep. 2021, Arcadia, n. m.; Sez.5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv.27959901; Sez.5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 27959802; Sez.4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 27876101; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020 Milanesi, Rv. 27894301).

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023