Regione Puglia
Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26
“Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari”.
B.U.R 13 novembre 2023, n. 101 suppl.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i tirocini quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i tirocini comunque denominati e, in particolare, quelli formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo, compresi inoltre quelli finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, in quanto esperienze formative previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
d) i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso di cui all’articolo 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i quali trovano applicazione le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica approvate in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014.
4. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia. Nel caso in cui, il soggetto ospitante, pubblico o privato, abbia sedi dislocate in più regioni, può avvalersi della facoltà di applicare la normativa della Regione o Provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del tirocinio, sia in termini di finalità sia in termini di modalità organizzative. La convenzione di tirocinio indica la normativa applicabile se diversa da quella contenuta nella presente legge. In assenza di tale indicazione, il tirocinio si intende assoggettato alla presente disciplina. Resta fermo, in ogni caso, quanto sancito dall’articolo 2, comma 5 ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in tema di accentramento delle comunicazioni obbligatorie ex articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
 

Art. 2
Destinatari

1. I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che appartengano a una delle categorie di seguito riportate:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015;
d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/ CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro);
e) persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea; titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità, atti di particolare valore civile, e per “casi speciali” di protezione sociale, violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
f) persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
g) persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e/o riabilitazione di cui all’articolo 1, comma 2 e alle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione approvate in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015;
h) persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.
 

Art. 3
Durata e impegno orario

1. La durata del tirocinio è definita all’interno del Progetto formativo individuale (PFI) e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti minimi e massimi stabiliti nella presente disposizione.
2. I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi. Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.
3. I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, è elevabile fino a dodici mesi qualora l’integrazione del PFI, ai sensi dei commi 7 e 8, sia stata preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l’impiego territorialmente competente, oppure da parte di un ente bilaterale costituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Nel caso di tirocini a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del tirocinio non può essere superiore al periodo residuo di sospensione dell’attività lavorativa.
5. La durata massima dei tirocini è inoltre elevata fino a dodici mesi laddove i destinatari siano persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. 381/1991, oppure le altre persone indicate all’articolo 2, comma 1, lettera e); è elevata fino a ventiquattro mesi laddove siano rivolti a persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della l. 68/1999, oppure nel caso in cui si tratti di percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali proroghe e rinnovo. Per i soli tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, è ammessa la ripetizione dell’esperienza formativa previa attestazione da parte dei competenti servizi.
6. Nel caso di tirocini estivi rivolti a studenti, promossi dai servizi per l’impiego e svolti durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi, la durata minima non può essere inferiore a quattordici giorni e quella massima non può essere superiore a tre mesi, proroghe comprese.
7. La proroga è adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contiene una integrazione dei contenuti del PFI. La richiesta di proroga è preventivamente accettata dal tirocinante e trasmessa al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della data di scadenza prevista, ai fini della valutazione ed eventuale autorizzazione da parte dello stesso soggetto promotore. Fermo restando l’obbligo della comunicazione obbligatoria telematica nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, la proroga è comunicata per iscritto al tirocinante e all’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente.
8. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta, ferma restando la durata massima di cui ai commi 3, 4 e 5. In caso di rinnovo di un tirocinio, nel nuovo PFI è indicata l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente maturate, nella medesima area professionale o di differenti competenze in altra area professionale del medesimo settore.
9. La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. L’impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna, a meno che la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E’ vietata l’attività formativa in fascia oraria notturna come definita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, vale a dire la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
10. Il limite di impegno orario settimanale è rispettato anche nel caso in cui siano svolti contemporaneamente più tirocini. Il numero delle ore giornaliere e settimanali è indicato nel PFI.
11. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, tali intendendosi quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel PFI, oppure negli altri casi di documentata e oggettiva impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell’attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi. La sospensione è comunicata al soggetto promotore e al tirocinante entro il termine di cinque giorni dall’evento. 12. Quando il periodo di sospensione si protragga per una durata pari o superiore al 50 per cento di quella prevista per il tirocinio, quest’ultimo si intende interrotto. È fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di proseguire comunque il tirocinio oltre tale termine, purché ne venga data tempestiva comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole alla prosecuzione.
13. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e non dà diritto alla percezione dell’indennità di partecipazione di cui all’articolo 10.
14. Il tirocinio può essere interrotto da parte del tirocinante con comunicazione scritta motivata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
15. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, oppure in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).
16. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI, anche con riferimento alla durata del periodo di sospensione di cui ai commi 11 e 12.
17. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio per i motivi di cui ai commi 15 e 16, sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante.
 

Art. 4
Soggetti promotori

1. L’attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:
a) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) e i Centri per l’impiego competenti per territorio;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e istituti di alta formazione artistica e musicale;
c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS);
e) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia), ivi compresi gli enti locali;
f) soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e della deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2012, n. 195;
g) soggetti autorizzati all’intermediazione dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h), del d.lgs. 150/2015, oppure accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 150/2015;
h) comunità terapeutiche e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
i) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale oppure quelli delle altre amministrazioni centrali o regionali in materia di sanità e giustizia, limitatamente ai tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, e delle persone disabili;
j) ANPAL;
k) enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 276/2003, costituiti tra articolazioni territoriali delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che abbiano almeno una sede operativa nell’ambito del territorio regionale.
2. I soggetti promotori di cui alle lettere a), b), c), e d) sono abilitati a promuovere tirocini in mobilità interregionale presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale. In tal caso, la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, nell’ambito di specifici accordi con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini avvalendosi, oltre che dei soggetti promotori di cui al comma 1, anche dell’apporto dei propri enti in house.
4. Il soggetto promotore non può, in relazione al medesimo tirocinio, coincidere con il soggetto ospitante.
5. La Regione promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.
 

Art. 5
Soggetti ospitanti, limiti numerici e premialità

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio, che abbia la sede legale o una sede operativa nel territorio regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b) garantire l’applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
d) non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
e) non avere in corso, all’interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all’interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel predetto divieto l’ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;
f) salva l’ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all’interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo. Rientra nel predetto divieto l’ipotesi di licenziamento per fine appalto, salvo che, in forza di accordo sindacale, di norma di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola prevista all’interno dello stesso contratto di appalto, l’appaltatore subentrante non abbia provveduto a riassumere tutto il personale in forza al momento del subentro.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) devono essere posseduti al momento dell’attivazione del tirocinio ed essere conservati per l’intera durata del percorso formativo.
3. Quando il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, la selezione dei tirocinanti è effettuata attraverso procedure di evidenza pubblica ispirate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere.
4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare contemporaneamente tirocini all’interno di ciascuna unità operativa nel rispetto delle quote di contingentamento di seguito indicate:
a) un tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti;
b) fino a due tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
c) un numero di tirocinanti corrispondente a non più del 10 per cento dei dipendenti nelle unità operative che contino più di venti dipendenti: è consentito l’arrotondamento all’unità superiore.
5. Laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere, oppure sia un’impresa artigiana esercente una attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3 (Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese - Regolamento attuativo) e il tutor aziendale individuato risulti in possesso della qualifica di Maestro Artigiano ai sensi della legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”), la quota di cui alla lettera a) del comma 4 è incrementata a due tirocinanti e quella di cui alla lettera b) è incrementata a tre tirocinanti. 6. Ai fini del computo, si tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Sono esclusi dalla base di calcolo gli apprendisti.
7. Oltre alla quota di contingentamento di cui al comma 4, lettera c), i soggetti ospitanti possono attivare ulteriori tirocini solo nel caso in cui abbiano proceduto all’assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Nel caso in cui si tratti di contratti a tempo parziale, la riduzione dell’orario di lavoro non deve essere superiore al 50 per cento delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:
a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
b) due tirocini se è stato assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
c) tre tirocini se è stato assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
d) quattro tirocini se è stato assunto almeno il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti.
8. I soggetti ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 4, lettere a) e b) e comma 5, nel caso in cui abbiano proceduto all’assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Nel caso di assunzione con contratti a tempo parziale, la riduzione dell’orario di lavoro non deve essere superiore al 50 per cento delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:
a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti;
b) due tirocini se è stato assunto almeno il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei ventiquattro mesi precedenti.
9. Non concorrono alla determinazione delle quote di contingentamento di cui ai commi 4 e 5 i tirocini attivati ai sensi dei commi 7 e 8, i tirocini curriculari e i tirocini attivati in favore di persone che si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della presente legge.
10. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione l’attivazione di percorsi formativi di tirocinio è subordinata alla disponibilità di risorse entro i limiti della spesa consentita per finalità formative.
 

Art. 6
Condizioni di attivazione del tirocinio

1. L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita:
a) per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante;
b) per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati;
c) per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2. Salvo i casi di tirocinio attivato a favore di soggetti disabili o svantaggiati, oppure del tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.
3. È fatto divieto di attivare in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate tirocini extracurriculari per attività riservate alla professione.
4. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (subordinata e non) nei ventiquattro mesi antecedenti l’attivazione del percorso formativo. Fa eccezione l’ipotesi in cui, nei sei mesi antecedenti l’attivazione del percorso formativo, il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi.
5. In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse, fatta salva l’ipotesi del rinnovo di cui all’articolo 3, comma 8, nonché la ripetibilità della esperienza formativa prevista dall’articolo 3, comma 5, per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.
6. Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al d.lgs. 66/2003.
 

Art. 7
Modalità di attivazione del tirocinio

1. I tirocini sono attivati sulla base di un’apposita convenzione che definisce gli obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante e di uno specifico PFI, che definisce gli obiettivi formativi e individua le modalità, anche a distanza o miste, di attuazione del percorso formativo. Lo svolgimento di tirocini in modalità a distanza o mista è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all’articolo 16 della l.r. 29/2018.
2. La convenzione è stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante sulla base dei modelli definiti e resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale dell’ente dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro. Con la convenzione sono definiti:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) le modalità di attivazione del tirocinio;
c) il monitoraggio della sua attuazione;
d) le modalità di valutazione e di attestazione degli apprendimenti, secondo standard comuni di validazione degli apprendimenti conseguiti;
e) la decorrenza e la durata del tirocinio e della convenzione.
3. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a ventiquattro mesi. Il soggetto promotore può attivare più tirocini con uno stesso soggetto ospitante sottoscrivendo un’unica convenzione.
4. Possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative del settore o del territorio interessato, allo scopo di realizzare esperienze di tirocinio presso una pluralità di datori di lavoro.
5. Alla convenzione è allegato un PFI per ciascun tirocinante, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto è, altresì, sottoscritto per accettazione dal tirocinante e, se minore di età, dal legale rappresentante, nonché dai tutor designati per le attività didattico-organizzative e di accompagnamento e supervisione.
6. Il PFI, redatto sulla base del modello definito e reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell’ente dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro contiene:
a) l’anagrafica dei soggetti coinvolti: ossia i dati identificativi del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto ospitante, del tirocinante, la situazione socio-occupazionale del tirocinante con riferimento alle categorie elencate nell’articolo 2;
b) gli elementi identificativi del contesto organizzativo e del progetto di tirocinio: il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), l’area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), le conoscenze e competenze possedute in entrata dal tirocinante, il profilo professionale del tutor del soggetto ospitante (ed eventuale sua qualifica come Maestro Artigiano), la sede prevalente di svolgimento, il numero dei lavoratori computabili presenti presso la sede di svolgimento del tirocinio e il numero di tirocini in corso presso la sede operativa, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, la durata e periodo di svolgimento, l’articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio, i sussidi didattici, le metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e finali, l’importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione ed eventuali rimborsi per spese sostenute, le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le Aree di attività (ADA) contenute nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, laddove possibile con riferimento ai profili professionali del Repertorio regionale;
c) i diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore.
7. Se il destinatario del tirocinio è un soggetto disabile o in condizioni di svantaggio sociale, gli obiettivi formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento tengono conto della specifica condizione di disabilità o di svantaggio sociale in cui versa il destinatario.
8. Eventuali variazioni al progetto formativo originariamente definito (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.), oppure l‘integrazione dei suoi contenuti sono preventivamente concordate per iscritto tra soggetto promotore e soggetto ospitante e sono comunicate al tirocinante. Le variazioni e integrazioni costituiscono parte integrante del progettuale PFI.
9. Il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia: di comunicazioni obbligatorie telematiche ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, comprensiva della copertura per le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’unità operativa del soggetto ospitante rientranti nel piano formativo individuale. La comunicazione obbligatoria telematica è, inoltre, effettuata nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso, nonché in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio.
10. In deroga a quanto disposto dal comma 9, la convenzione può prevedere che gli obblighi assicurativi siano assolti dal soggetto promotore. Resta ferma la possibilità per la Regione di prevedere, nell’ambito di specifici avvisi e iniziative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere, che i costi relativi alle coperture assicurative siano a carico del bilancio regionale o del soggetto terzo che attua l’iniziativa.
11. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente, il soggetto promotore del tirocinio assolve l’obbligo di trasmettere la convenzione, il PFI e ogni altra documentazione prevista dalla presente disciplina, attraverso il Sistema informativo lavoro regionale o altra piattaforma regionale resa perciò disponibile. Nel rispetto degli obblighi di transizione al digitale previsti dalla vigente normativa, tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente disciplina sono assolti esclusivamente con modalità telematiche.
 

Art. 8
Obblighi delle parti

1. Il soggetto promotore svolge un’azione di presidio e monitoraggio ed è il garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità definite dal progetto.
2. In particolare, è compito del soggetto promotore:
a) favorire l’attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative, anche per il tramite del tutor designato;
b) fornire una informativa sia in fase preventiva che in fase attuativa della disciplina che regolamenta l’istituto e a cui il soggetto ospitante e il tirocinante devono attenersi;
c) predisporre il PFI e provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante;
d) verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1 e le dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5;
e) accertare le condizioni per l’applicazione della ulteriore quota di contingentamento di cui all’articolo 5, commi 7 e 8;
f) verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale;
g) trasmettere all’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, entro dieci giorni dall’avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun PFI, nonché la comunicazione della proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFI;
h) trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali di categoria, i dati, in forma anonima e aggregata, relativi ai tirocini attivati (settore di attività, profilo professionale, condizione socio-occupazionale del tirocinante, durata);
i) segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione, degli obiettivi contenuti nel piano formativo individuale e delle modalità attuative del tirocinio;
j) comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente i casi di violazione di cui all’articolo 14;
k) segnalare ai servizi ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo o incompatibili con la finalità formativa sottesa al tirocinio;
l) provvedere al rilascio dell’attestazione finale delle competenze acquisite;
m) contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.
3. Il soggetto ospitante ha il compito di:
a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla stesura del progetto formativo individuale;
b) effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all’attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e quelle riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell’articolo 3, comma 11 (es. maternità, infortuni, malattia, ecc.), dandone contestualmente notizia al soggetto promotore;
c) designare il tutor con funzioni di accompagnamento e supervisione del tirocinante;
d) assicurare idonea informativa alle RSA/RSU o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull’eventuale proroga o rinnovo del tirocinio;
e) fornire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione e formazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, nonché sui regolamenti aziendali, ove esistenti;
f) mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e la strumentazione idonee per partecipare alle attività formative;
g) segnalare al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e la conseguente interruzione del tirocinio;
h) collaborare, per il tramite del tutor designato, alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’attestazione finale.
4. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante svolgono le funzioni di cui ai commi 2 e 3 anche per il tramite dei rispettivi tutor.
5. Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro. E’ tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi di riservatezza e segretezza per quanto attiene ai dati e informazioni riguardanti i prodotti, i procedimenti amministrativi e i processi organizzativi e produttivi di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
 

Art. 9
Tutorato

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante procedono, rispettivamente, alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con compiti di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante.
2. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il tutor designato dal soggetto promotore ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l’esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor responsabile didattico-organizzativo:
a) elaborare il PFI in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante;
b) coordinare l’organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
c) monitorare l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;
d) acquisire dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento a una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
e) formare e tenere un dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, e predisporre l’attestazione finale di cui all’articolo 11.
4. Il tutor responsabile didattico-organizzativo può seguire contemporaneamente fino a un massimo di venti tirocinanti, purché risulti compatibile con l’organizzazione interna del soggetto promotore e tale da garantire la corretta gestione del tirocinio. A tal fine non si computano i tirocini aventi a oggetto i profili professionali e le finalità formative equivalenti presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Puglia può prevedere specifiche limitazioni a tale numero in relazione ai tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici. 5. Il tutor designato dal soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio. A tal fine, spetta al tutor del soggetto ospitante:
a) favorire l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, coordinandone l’attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, definendo inoltre le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
b) promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell’organizzazione del soggetto ospitante, accompagnando il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitorando l’andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate con il tutor del soggetto promotore;
c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l’intera durata del tirocinio, il registro delle presenze e il diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
d) attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore;
e) collaborare attivamente con il tutor didattico-organizzativo alla composizione del dossier individuale e alla predisposizione dell’attestazione finale.
6. Il tutor del soggetto ospitante può seguire contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti. Il tutor del soggetto ospitante è individuato tra dipendenti in possesso di adeguate esperienze e competenze professionali che siano coerenti con il PFI e idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; quando il tirocinante sia una persona in condizione di disabilità e di svantaggio sociale è richiesto inoltre il possesso delle ulteriori specifiche competenze del caso. Quando il soggetto ospitante è privo di dipendenti, fermo restando il possesso di adeguate competenze professionali, il tutor coincide con il titolare dell’impresa o un amministratore, un socio o un familiare coadiuvante. In caso di assenza prolungata del tutor per almeno quindici giorni solari consecutivi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione è formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
 

Art. 10
Indennità di partecipazione

1. Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di euro seicento per i primi sei mesi e di euro settecento oltre i sei mesi. Qualora l’impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al 70 per cento dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante di cui all’articolo 3, comma 9, l’importo dell’indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore a euro trecento mensili.
2. Per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, l’indennità di cui al comma 1, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, potrà essere determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno. Nell’ambito dei medesimi tirocini, l’indennità è corrisposta dall’ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante o da altro soggetto espressamente individuato in sede di sottoscrizione della convenzione o nell’ambito di specifiche normative o di specifici progetti nazionali e regionali.
3. Quando l’effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70 per cento su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50 per cento, l’indennità di cui al comma 1 è dovuta nella misura del 50 per cento, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese previsti dal progetto formativo e già erogati. Quando l’effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50 per cento su base mensile l’indennità di cui al comma 1 non è dovuta, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese previsti dal progetto formativo e già erogati.
4. L’indennità non è dovuta nei periodi di documentata sospensione del tirocinio.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi che siano percettori di forme di sostegno al reddito
in misura almeno pari all’importo minimo di cui al comma 1 l’indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. In caso contrario, essa è dovuta a integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al comma 1. È fatto salvo il diritto del tirocinante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite all’interno del progetto formativo.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro i soggetti ospitanti possono erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima di cui al comma 1, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite all’interno del progetto formativo.
7. L’obbligo di erogare l’indennità di partecipazione grava, di norma, sul soggetto ospitante; in sede di convenzione, le parti possono stabilire che tale obbligo sia posto a carico del soggetto promotore. Resta ferma la possibilità di prevedere, nell’ambito di specifici programmi o avvisi pubblici, che l’indennità di tirocinio sia corrisposta, in tutto o in parte, da un soggetto terzo che attua l’iniziativa.
8. La Regione può autorizzare eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità per i tirocini finalizzati a garantire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.
9. Dal punto di vista fiscale, l’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è assimilata al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi). Lo svolgimento del tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante non essendo la partecipazione al tirocinio configurabile come attività lavorativa.
 

Art. 11
Dossier individuale e attestazione dell’attività svolta

1. Il dossier individuale, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari, raccoglie informazioni e documenti utili per monitorare in itinere l’esperienza di tirocinio. È formato e compilato dal tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, e a conclusione del tirocinio è conservato agli atti del soggetto promotore.
2. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del dossier individuale, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un’attestazione finale firmata anche dal soggetto ospitante. Ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70 per cento della durata prevista nel PFI.
3. L’attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori economico professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e riporta l’esito della valutazione conseguita, se prevista.
4. Il dossier individuale e l’attestazione finale, da redigersi secondo lo schema adottato d’intesa tra le Sezioni regionali competenti in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale, costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni e alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
5. Il PFI, il dossier individuale e l’attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.
 

Art. 12
Monitoraggio e controlli

1. La Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, anche avvalendosi dell’ARPAL e dei Centri per l’impiego, assicura le attività di informazione, la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, il monitoraggio in itinere del percorso e la valutazione degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. Ciascun soggetto promotore, con cadenza semestrale, redige e trasmette alla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro un rapporto di analisi dei tirocini promossi e dei risultati conseguiti, anche in termini di inserimento o reinserimento lavorativo. Il rapporto è pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Sulla base delle attività di monitoraggio e delle relazioni semestrali dei soggetti promotori, la Regione Puglia, per il tramite della Sezione competente in materia di politiche del lavoro, predispone un report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell’attuazione dei tirocini. Il report è trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e all’ANPAL, ai fini della elaborazione del report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell’attuazione dello strumento del tirocinio a livello centrale in coerenza con il quadro delle attività previste dal d.lgs. 150/2015.
3. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione sono rilevati gli eventuali elementi distorsivi riscontrati nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo:
a) reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione;
b) cessazioni anomale;
c) attività svolta non conforme al PFI;
d) impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso e/o licenziato;
e) incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
f) concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
4. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente in ordine alla corretta qualificazione delle esperienze di tirocinio, e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche e per la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonché quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della presente legge, la Regione Puglia, per il tramite di ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego, promuove il corretto utilizzo dei tirocini e previene forme di abuso anche mediante la stipula di appositi protocolli con le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale.
 

Art. 13
Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto promotore

1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni:
a) assenza di una o entrambe le coperture assicurative previste dall’articolo 7, comma 9, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
b) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del d.lgs. 76/2015, oppure con persone diverse da quelle elencate all’articolo 2;
c) omessa individuazione del tutor didattico-organizzativo dell’attività o violazione del numero massimo di tirocinanti che questi può accompagnare;
d) attivazione di un tirocinio in violazione delle quote di contingentamento di cui all’articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8, ivi inclusa la violazione sulla determinazione delle dimensioni aziendali di cui all’articolo 5, comma 6;
e) attivazione di un tirocinio in violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, come risultanti dal progetto formativo;
f) violazione dell’obbligo di erogare l’indennità di partecipazione di cui all’articolo 10 che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
g) inadempienza ai compiti richiesti al soggetto promotore e al relativo tutor didattico-organizzativo.
2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) non sono sanabili e determinano la immediata interruzione dei tirocini, fatti salvi gli effetti pregressi. Resta salvo il diritto del tirocinante a percepire l’indennità di partecipazione spettante fino alla data di interruzione del tirocinio.
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) non danno luogo all’applicazione della sanzione e interruzione del tirocinio, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, se il soggetto promotore, a seguito della contestazione da parte della Struttura regionale competente della violazione commessa e invito alla regolarizzazione, provvede alla tempestiva regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante, quando necessario.
4. Se l’invito alla regolarizzazione resta disatteso, oppure quando la violazione non è sanabile, il dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro intima la interruzione del tirocinio a far data dalla contestazione della violazione e adotta il provvedimento di interdizione di cui al comma 1.
5. Sono inoltre sanabili le violazioni non ricomprese al comma 3, se la durata residua del tirocinio consente comunque il ripristino delle condizioni violate.
6. Nei casi di recidiva, verificatisi nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, è fatto divieto di attivare nuovi tirocini per una durata di diciotto mesi. Nel caso di successive violazioni compiute nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, la misura sanzionatoria ha una durata di ventiquattro mesi.
 

Art. 14
Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto ospitante

1.Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni:
a) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
b) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché dall’Autorità giudiziaria;
c) attivazione del tirocinio con un soggetto promotore non titolato diverso da quelli indicati all’articolo 4, commi 1 e 3;
d) svolgimento di un tirocinio in assenza di convenzione e di PFI;
e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2;
f) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività riservate alla professione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3;
g) violazione del divieto di attivare tirocini in una delle ipotesi prevista dall’articolo 6, comma 4;
h) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all’articolo 6, comma 5;
i) mancata individuazione del tutor aziendale e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare;
j) mancato possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 5, comma 1, ivi inclusa la mancata tempestiva segnalazione in caso di perdita dei requisiti;
k) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all’articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8, ivi inclusa la violazione sulla determinazione delle dimensioni aziendali di cui all’articolo 5, comma 6;
l) violazione dei limiti di durata minima e massima di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
m) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi formativi stabiliti nel progetto individuale;
n) violazione dell’obbligo di fornire al tirocinante una adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) inadempienza ai compiti richiesti al soggetto ospitante e al tutor aziendale;
p) violazione dell’obbligo di erogare l’indennità di partecipazione, di cui all’articolo 10, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico.
2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere da a) a k), determinano la immediata interruzione dei tirocini, fatti salvi gli effetti pregressi. Resta salvo il diritto del tirocinante a percepire l’indennità di partecipazione spettante fino alla data di interruzione del tirocinio.
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera l), qualora al momento dell’accertamento la durata massima non sia stata superata, lettere m), n) e o), tenuto conto della fase di attuazione del percorso formativo e lettera p), non danno luogo all’applicazione della sanzione e interruzione del tirocinio, se il soggetto promotore, a seguito della contestazione da parte della struttura regionale competente della violazione commessa, provvede alla tempestiva regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante, ove ciò sia necessario.
4. Se l’invito alla regolarizzazione sanabile resta disatteso e nelle ipotesi in cui la violazione non è sanabile, il dirigente della competente Struttura regionale in materia di politiche del lavoro intima la interruzione del tirocinio a far data dalla contestazione della violazione e adotta il provvedimento di interdizione di cui al comma 1.
5. Sono inoltre sanabili le violazioni non ricomprese al comma 3, qualora la durata residua del tirocinio consente comunque il ripristino delle condizioni violate.
6. Nei casi di recidiva, verificatisi nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, è fatto divieto di attivare nuovi tirocini per una durata di diciotto mesi. Nel caso di successive violazioni compiute nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, la misura sanzionatoria ha una durata di ventiquattro mesi.
 

Art. 15
Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro);
b) il regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro);
c) l’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse).
2. I tirocini per i quali è stata effettuata la comunicazione obbligatoria telematica di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del d.l. 510/1996, convertito con modificazioni dalla l. 608/1996, prima della data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla l.r. 23/2013 e dal r.r. 3/2014 fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale, compresa l’eventuale proroga.
3. Gli avvisi pubblici, già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi a oggetto una misura di tirocinio di cui alla presente disciplina, restano regolati dalla l.r. 23/2013 e dal r.r. 3/2014 fino alla loro naturale scadenza.
4. Le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alla nuova disciplina prima dell’avvio dei tirocini in esse previsti.
5. Nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia, la Giunta regionale è autorizzata a integrare o aggiornare la presente disciplina dei tirocini a eventuali successive novelle o interventi regolatori in materia, previo esame da parte della Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all’articolo 16 della l.r. 29/2018.
 

Art. 16
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 novembre 2023

MICHELE EMILIANO