Alla Presidente del Consiglio dei Ministri
 On. Giorgia Meloni
Al Ministero del Lavoro
Dott.ssa Marina Elvira Calderone
Al Ministero della Salute
Prof. Orazio Schillaci
Al Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Dott.ssa Alessia Grillo
e p.c.
alla Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
 

OGGETTO: DDL LAVORO 30 OTTOBRE 2023


Spett.li Autorità Ministeriali e Tecniche delle Regioni,
abbiamo preso visione del Disegno di Legge bollinato che in un articolato di variegato interesse mette insieme norme e modifiche di norme in materia lavorativa.
Come Società Scientifiche ed Associazioni Professionali siamo stati chiamati dal Ministero del Lavoro ad un Tavolo Tecnico in previsione di modifiche del D.Lgs. 81/2008, con il compito di esprimere proposte - nella forma più unitaria possibile - che senza snaturare l’impianto del Decreto portassero ad una migliore applicabilità ed applicazione della norma. Altri Tavoli, composti da rappresentanze diverse ma con lo stesso mandato, sono all’opera.
Per questo alcune modifiche contenute nel DdL, quelle sostanzialmente previste nell’art. 2 e pertinenti il D.Lgs. 81/2008, ci colgono di sorpresa nel metodo e nel contenuto.
Nel metodo perché ci appare certamente più logico e ragionevole proseguire nel lavoro iniziato e perseguire un cambiamento complessivo ed armonico della legge, garantendo coerenza alle modifiche proposte.
Nel merito perché il mancato cambiamento armonico ha determinato la formulazione di ipotesi di modifica dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 che non tengono compiutamente conto delle dinamiche concrete del processo di Sorveglianza Sanitaria.
Ci permettiamo di sottolineare alcune di queste:
- l’articolo 41, comma 1, vede l’aggiunta della lettera b-bis) “qualora la valutazione dei rischi di cui all’art. 28, svolta con il medico competente, ne evidenzi la necessità”.
Questa modifica non si concilia con il novello articolo 18, comma 1, lettera a), che richiede la nomina del Medico Competente quando in base alla valutazione dei rischi il Datore di Lavoro ravvisi la necessità di sorveglianza sanitaria. Per rendere operativa tale modifica è necessario prevedere la nomina del Medico Competente a monte del processo di valutazione del rischio, condizione che l’articolato normativo attuale non richiede e che è invece riportata nelle nostre proposte. L’attuazione della proposta riportata nel Disegno di Legge creerebbe ulteriore confusione sul ruolo del Medico Competente in merito alla valutazione del rischio ed alla attivazione della Sorveglianza Sanitaria.
- l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) viene modificato “dopo le parole «verificare l'idoneità alla mansione» sono inserite le seguenti: «, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»”.
Il Medico Competente non può conoscere a priori i motivi dell’assenza prolungata del Lavoratore e pertanto non potrà giudicare a priori la necessità o meno di sottoporlo alla visita precedente la ripresa del lavoro. A tal fine è necessario quantomeno procedere ad un colloquio-anamnestico ed alla presa visione della documentazione sanitaria. Se si vuole procedere nel senso della modifica - di cui peraltro non è chiara la ratio - è quantomeno opportuno prevedere la possibilità di una valutazione preliminare anche solo da remoto.
- ancora all’articolo 41 “al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituito dalla parola: «2023»”: quindi è fissato per il 2023 un aggiornamento della normativa per il controllo alcol e droghe nei luoghi di lavoro.
Il tema è molto delicato e l’attuale normativa ha creato non pochi problemi in chi ha dovuto applicarla quotidianamente. Condividiamo, pertanto la necessità di un suo rapido aggiornamento che si attende da anni. Il testo a suo tempo elaborato è rimasto fermo e proprio per la delicatezza del tema meriterebbe un confronto con i professionisti che dovranno applicarlo e che ne conoscono le criticità, confronto che richiede un po’ di lavoro non realizzabile in pochi giorni.
- all’articolo 65 (locali sotterranei o semisotterranei) l’autorizzazione all’utilizzo viene rilasciata unicamente dall’INL territoriale.
L’autorizzazione, che da più di 40 anni è stata di competenza delle ASL viene ora passata all’INL. Senza voler entrare nel merito delle specifiche competenze e di quale debba essere l’Ente a cui è attribuito il controllo, desideriamo sottolineare che l’autorizzazione comporta soprattutto una valutazione delle condizioni igieniche ambientali che possono danneggiare la salute dei Lavoratori: condizioni microclimatiche e benessere termico, condizioni illuminotecniche e conseguenze sull’affaticamento visivo, benessere psicofisico determinato dalla permanenza in condizioni anomale rispetto ai normali ambienti di lavoro e di vita, esposizioni a sostanze ambientali pericolose, tutti elementi che richiedono competenze igienistiche e sanitarie. È pertanto necessario che alle strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni sia garantita la presenza nel loro organico di figure specialistiche mediche.
Certamente siamo consapevoli che alcune modifiche si rendono urgenti per il funzionamento della Commissione Consultiva Permanente e della Commissione Interpelli.
Ribadiamo invece la non opportunità, a nostro parere, di procedere a singole modifiche non armoniche del D.Lgs. 81/2008 su temi che vedono coinvolte direttamente le figure della prevenzione, come i Medici del Lavoro ed i Medici Competenti.
Su questi temi riteniamo che la strada della consultazione e dei Tavoli tecnici rappresenti la soluzione ottimale e confermiamo la nostra completa disponibilità a proseguire nella collaborazione iniziata con il Ministero del Lavoro.
Ad integrazione delle considerazioni sopra riportate si allega l’articolato delle nostre proposte di modifica del DL 81/08.


L’occasione ci è gradita per un cordiale saluto
 

Prof.ssa Giovanna Spadari
Presidente SIML

Dr.ssa Susanna Cantoni
Presidente CIIP

Dr. Mauro Valsiglio
Presidente AIPMEL

Dr. Piero Patanè
Presidente ANMA


fonte: ciip-consulta.it

XIX Legislatura, DDL in materia di lavoro, novembre 2023

Comunicato Tavolo tecnico, 4 ottobre 2023(sito CIIP)