Cassazione Penale, Sez. 1, 17 novembre 2023, n. 46444 - Manomissione del cronotachigrafo di un autoarticolato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -

Dott. MASI Paola - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

Dott. MONACO Marco M. - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARCO MARIA MONACO;

udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dr. PRATOLA GIANLUIGI per l'inammissibilità del ricorso.
 

Fatto


1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza dell'11/10/2022, ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione pronunciata Tribunale di Ascoli Piceno il 16/12/2019 nei confronti A.A. per il reato di cui all'art. 437 c.p..

2. A.A., quale rappresentante legale dell'omonima ditta di trasporti, è stato sottoposto a processo e condannato per avere manomesso il cronotachigrafo di un autoarticolato del quale era conducente B.B., dipendente della medesima ditta.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 437 c.p. e art. 179 C.d.S.. Nell'unico motivo la difesa rileva che l'illecito amministrativo previsto dal codice della strada avrebbe dei caratteri di specialità rispetto alla fattispecie penale prevista dall'art. 437 c.p. e che pertanto, considerato che i fatti sono sovrapponibili sotto il profilo naturalistico, alla manomissione del cronotachigrafo dovrebbe applicarsi la disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 e, di conseguenza, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio.

 

Diritto


Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 437 c.p. e art. 179 C.d.S..

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la questione relativa all'esistenza o meno di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto deve essere risolta mediante l'applicazione - in via esclusiva - del criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. Un. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668).

Secondo tale principio, nell'ipotesi in cui il concorso sia tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria che apparentemente regolano lo stesso fatto, deve essere applicata esclusivamente - una volta positivamente riconosciuto il conflitto - la disposizione che risulti speciale (rispetto all'altra) all'esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. Un. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248722).

Come anche di recente evidenziato con la sentenza Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, Conversano, Rv. 278496 - 01, alla cui motivazione integralmente si rinvia, in riferimento a un caso sovrapponibile a quello in esame, tra gli elementi essenziali della fattispecie astratta oggetto del presente giudizio, punita dall'art. 437 c.p. -che incrimina il fatto in sè dell'alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo- e la condotta invece sanzionata in via amministrativa dall'art. 179 C.d.S., comma 2 -consistente nella circolazione alla guida di un veicolo privo di cronotachigrafo, ovvero munito di un cronotachigrafo manomesso o alterato, o comunque non rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite dalla normativa di settore- non vi è la coincidenza strutturale che costituisce il presupposto dell'applicazione del criterio della specialità sancito dall'art. 15 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9.

Alle due fattispecie, pertanto, non si applica il principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, "per specificazione" o "per aggiunta" (Sez. Un. 1963 del 2011, sopra citata), che postulano l'esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecie astratte, nel senso che, eliminando l'elemento di specificazione ovvero l'elemento aggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nella fattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi.

Come correttamente evidenziato più volte da questa Corte (da ultimo la già citata Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, nonchè Sez. 1, n. 2200 dei 12/09/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364 - 01; Sez. 1, n. 47211 del 25/05/2016, Vercesi, Rv. 268892 - 01) con orientamento che deve essere qui ribadito, infatti, non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 C.d.S. (comma 2) e quella di cui all'art. 437 c.p., in quanto è diverso, non solo e non tanto, il bene giuridico tutelato da ognuna - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto, soprattutto, è la stessa natura strutturale delle due fattispecie a essere differente, sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo:

i. il reato di cui all'art. 437 c.p. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell'art. 179 C.d.S. è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, tanto che il conducente è sanzionato per avere circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l'alterazione dello strumento è stata realizzata da un altro soggetto.

ii. la condotta sanzionata dall'art. 179 C.d.S. non presuppone, dunque, che l'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437 c.p., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente);

iii. la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo.

1.2. Nel caso di specie, in conclusione e come in precedenza evidenziato, i giudici di merito, con decisione conforme, hanno applicato i principi enucleati e la decisione che si riferisce al solo datore di lavoro, persona diversa dal lavoratore che era alla guida del mezzo, è corretta e non è sindacabile in questa sede.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2023