Tipologia: CCNL
Data firma: 24 giugno 2019
Validità: 01.07.2019 - 01.07.2023
Parti: Uniforma, Edafos e Confsal-Sia
Settori: Tessili-Calzaturieri, Artigianato, P.I., Cooperative
Fonte: edafos.it


Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto.
Art. 2 - Categorie soggette all'efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità - Disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Esclusività di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa
Art. 7 - Osservatori
Art. 8 - Assistenza
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Permessi retribuiti per cariche e rappresentanze sindacali
Art. 11 - Delega sindacale
Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Contratto a termine
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione
Art. 17 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Banca ore - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 20 - Gestione dei regimi di orario
Art. 21 - Lavoro straordinario
Art. 22 - Banca ore individuale
Art. 23 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 26 - Permessi
Art. 27 - Aspettativa
Art. 28 - Maternità - Paternità
Art. 29 - Congedi parentali
Art. 31 - Congedo matrimoniale
Art. 32 - Trasferte
Art. 33 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa

 

Art. 34 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Art. 35 - Tossicodipendenza, tabagismo e ludopatia
Art. 36 - Indennità in caso di morte

Art. 37 - Disciplina del lavoro
Art. 38 - Trattenute per il risarcimento
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 41 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 42 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 43 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio
Art. 44 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 45 - Passaggio di qualifica
Art. 46 - Ambiente di lavoro
Art. 47 - Diritto allo studio
Art. 48 - Lavoratori studenti
Art. 49 - Apprendistato
Art. 50 - Sospensioni e riduzione del lavoro
Art. 51 - Tredicesima mensilità
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 53 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 54 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
Titolo IV - Inquadramento - Aumenti periodici di anzianità - Parte retributiva - Welfare aziendale - Premi di produttività
Art. 57 - Inquadramento (Declaratorie)
Art. 58 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 59 - Parte retributiva
Art. 60 - Welfare Aziendale
Art. 61 - Premi di produttività
Art. 62 - Compartecipazione ai risultati economici dell'impresa
Art. 63 - Formazione e riqualificazione
Art. 64 - Formazione
Titolo V - Sicurezza e formazione aziendale
Art. 65 - Sicurezza
Art. 66 - Formazione aziendale sulla sicurezza
Titolo VI - Ente Bilaterale
Art. 67 - Ente Bilaterale EBIFORMA


Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore calzaturiero e tessile per i dipendenti delle imprese artigiane - piccole industrie - cooperative - sub fornitrici del settore tessile abbigliamento e calzaturiero

Il giorno 24 giugno 2019, in Roma presso la Sede di Piazzale delle Belle Arti n° 1 - 00196 Roma, si sono riuniti: i rappresentanti delle Associazioni Datoriali […] Unione Formatori, in acronimo “Uniforma”, […] Ente datoriale per formazione e la sicurezza sul lavoro, in acronimo "Edafos" […], il rappresentante dei Sindacato dei Lavoratori dipendenti […] sindacato Confsal-Sia.
Le parti come sopra costituite hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, piccole industrie, cooperative, sub fornitrici del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero.

Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Categorie soggette all'efficacia del contratto

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti firmataria del settore tessile calzaturiero compresi i dipendenti dei seguenti comparti:
- tessili vari;
- alta moda;
- lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
- lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni;
- lavorazione o confezione di pellicceria;
- lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
- bottoni;
- lavorazione e confezione di guanti;
- lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del Calzaturiero, della pelletteria, ecc.;
- riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio;
- borse con lavorazione in pelle, tessuto e all'uncinetto;
- tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera delle attività su menzionate di lavorazione di cuoio, pelli e tessuti.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 7 - Osservatori

Le parti individuano l'Ente Bilaterale del presente CCNL "EBIFORMA" l'organismo atto a promuovere la costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore come strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.

Art. 8 - Assistenza
Alle organizzazioni sindacali Nazionali e Regionali è devoluta l'assistenza nelle:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da inviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- aggiornamento retributivo
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL come la costituzione di eventuali Fondi di categoria.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto nazionale o regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
[…]

Art. 9 - Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea, 6 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente.
Le ore di permesso sono da considerarsi svolte nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso d'urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 13 - Contratto a termine
In tutte le aziende o cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale è previsto nei casi consentiti dalle vigenti norme con particolare riferimento alla riforma del contratto di lavoro a termine disciplinata dalle leggi in vigore alla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro.
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari alla percentuale stabilito dalle norme legislative in materia con riferimento alla forza lavoro presente in azienda al momento dell'assunzione. Per quanto non espressamente disciplinato dalle vigenti disposizioni normative, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto don presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione);
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro e dei quali è previsto il rientro (ad es. maternità, servizio militare); l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura {sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori assunti con CFL, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine. Per le imprese con più di 4 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza (è previsto l'arrotondamento all'unità superiore).
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine, sia alle condizioni locali del mercato del lavoro e sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la {materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.
Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia e la corretta applicazione della presente normativa, inclusa l'evoluzione del fenomeno.

Art. 18 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 21.
[…]
Altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane, potranno essere concordate a livello aziendale o su delega di quest'ultimo, anche a livello territoriale tra le parti stipulanti il presente contratto attraverso la consultazione dei lavoratori interessati, nel rispetto delle regole e procedure stabilite dagli accordi.

Art. 19 - Banca ore - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla CIG e a forme anomale di strutturazione aziendali, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro; al fine di fronteggiare le variazioni d'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare in particolari periodi dell'anno e in presenza di comprovate esigenze, diversi regimi d'orario con il superamenti dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 200 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, l'azienda corrisponderà nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa o di mancanza di commesse, una pari entità di ore di riduzione.
[…] La Direzione aziendale terrà un registro, consultabile dalle OO.SS. stipulanti e comprovato dalla sottoscrizione dei lavoratori, sul quale verranno annotate le ore prestate in regime di flessibilità, e procederanno alla comunicazione programmatica alle RSA/RSU secondo la cadenza stabilita a livello aziendale dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
La presente normativa sulla flessibilità prevede lavoro domenicale con un accordo tra le parti.
A) - Flessibilità urgente.
In presenza di imprevedibili, urgenti e comprovate necessità produttive aziendali, in qualsiasi momento dell'anno, allo scopo di assecondare esecuzioni di commesse o di fronteggiare revoche di commesse, potrà essere superato il normale orario contrattuale settimanale nel limite massimo annuo di 90 ore. Al verificarsi di tale evento, l'azienda comunicherà alla RSA/RSU, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, il ricorso alla flessibilità con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro durata.
Le modalità applicative relative alla distribuzione dell'orario delle ore del periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente dalla Direzione aziendale e dalla RSA/RSU; e in caso di mancato accordo, la materia diverrà di competenza delle OO.SS. datoriali e sindacali firmatari del presente contratto. A fronte del superamento del normale orario contrattuale settimanale, l'azienda corrisponderà nei periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di ore di riduzione; detta compensazione deve avvenire nel corso dell'anno spiare. […] Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello aziendale regionale e provinciale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
B) - Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra, le parti hanno inteso fornire all' Azienda il diritto di disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. A tale fine, ove la dirigenza aziendale e la RSA/RSU non dovessero raggiungere l'accordo sulle modalità di utilizzo della flessibilità, la materia diverrà di competenza delle OO.SS. datoriali e sindacali, firmatarie del presente contratto, per il tramite dell'Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.

Art. 20 - Gestione dei regimi di orario
Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato anche a livello; territoriale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni, di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca- ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese effettuato nel limite individuale massimo di 160 ore annue e saranno oggetto di trattativa tra azienda e sindacato.

Art. 21 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario settimanale sono considerate lavoro straordinario normale o giornaliero.
È lavoro straordinario quello prestato oltre la 40a ora di lavoro settimanale.
Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà e potrà essere richiesto fino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente. Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 160 saranno recuperate su richiesta dei lavoratori con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per l'ulteriore 50% con trasformazione in riposi compensativi da godersi in date da indicare dall'azienda.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale, nei limiti sopra descritti. […]

Art. 22 - Banca ore individuale
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei Periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie, ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore in permesso retribuito pari al 10% delle ore accumulate, come previsto dal comma precedente; il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti, a livello regionale, attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

Art. 23 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste dall'art. 27, punto C).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed Eccezionali. S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]
In attuazione a quanto disposto dall'art. 19 l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.

Art. 25 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà […], anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 26 - Permessi
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella 1 ora di lavoro, saranno concessi solo per giustificati motivi.

Art. 28 - Maternità - Paternità
Si applicano integralmente le disposizioni del D.lgs. 26.3.01 n. 151 (Tutela e sostegno della maternità e della paternità).
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Le parti concordano che le disposizioni di legge in materia di permessi 'post partum', trovino applicazione, in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore secondo, la legislazione vigente.

Art. 29 - Congedi parentali
Si applicano integralmente il capo V (artt. 32 e ss.), D.lgs. 26.3.01 n. 151. […]

Art. 34 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavorò stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa fino ad una misura massima di 5 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 5 giorni;
(e) licenziamento senza preavviso.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta;
- che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza nei termini previsti dal presente CCNL;
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
- per assenza senza giustificato motivo per 5 giorni di seguito, o per 8 giorni nel biennio anche non consecutive;
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, […], lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
[…]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
[…]

Art. 46 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. n. 626/94 e dal D.lgs 81/2008. I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.LS), collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni aziendali d'igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. n. 626/94 e dal D.lgs 81/08, con particolare riferimento alle scelte delle attrezzature di lavoro, nonché della/Sistemazione dei luoghi di lavoro;
- il lavoratore è tenuto ad adempiere agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. n. 626/94 e dal D.lgs 81/08, inoltre dovrà segnalare tempestivamente al diretto superiore, le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
In applicazione del D.lgs. n. 81/2008, presso le unità produttive, saranno eletti i RLS secondo le modalità previste dalla stessa legge.
I lavoratori, tramite le loro rappresentanze sindacali, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
I lavoratori addetti ai videoterminali hanno diritto a un'interruzione della loro attività mediante pausa pari a 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale.
Le Organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 49 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nelle aziende sub-fornitrici del comparto tessile-abbigliamento e calzaturiero è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione del loro contenuto professionale:
- la tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa al 2° livello contrattuale;
- la 2ª tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa ai livelli superiori.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti:
- i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore ai limiti stabiliti dalle norme sulla legislazione dell'apprendistato;
- i giovani che abbiano i requisiti d'età e abbiano assolto l'obbligo scolastico così come previsto dalle vigenti norme.
Restano comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge.
La durata dell'apprendistato è fissata in:
- 24 mesi per la 1ª tipologia di professionalità (2° livello);
- 36 mesi per la 2ª tipologia di professionalità (superiori al 2° livello).
La durata dell'apprendistato viene ridotta:
- di 6 mesi per l'assunzione di giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo;
- di 3 mesi per l'assunzione di giovani in possesso di qualifica professionale.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata, la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale credito formativo.
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni, valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
A) Formazione professionale.
Per la formazione professionale dell'apprendista si fa riferimento alla legge Sull'Apprendistato
Data la particolare struttura delle imprese, si riconosce che la qualificazione dell'apprendista passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato. Ai fini dell'inserimento definitivo nei vari gruppi di apprendistato, l'azienda potrà utilizzare un periodo di 6 mesi, durante il quale verranno valutate le attitudini dell'apprendista ed eventualmente modificata l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza.

Art. 55 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive, potranno essere convertiti in permessi retribuiti oppure compensati con una indennità sostitutiva […]

Titolo IV - Inquadramento - Aumenti periodici di anzianità - Parte retributiva - Welfare aziendale - Premi di produttività
Art. 61 - Premi di produttività

[…]
Le parti firmatarie intendono dare impulso alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione aziendale e favorire con accordi di secondo livello le realtà aziendali in cui si adottano schemi organizzativi per i quali il personale viene coinvolto in modo attivò nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza produttiva e miglioramento della qualità del prodotto e della vita lavorativa.

Titolo V - Sicurezza e formazione aziendale
Art. 65 - Sicurezza

a) Rappresentante per la sicurezza
2. Rappresentante territoriale per la sicurezza (RLS) (impresi fino a 15 dipendenti).

2.1. Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, i RLS, formalizzati dalle OOSS stipulanti il presente accordo, secondo le modalità che saranno stabilite entro 6 mesi dalla firma del contratto. Nell'ambito territoriale, i RLS potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
3. Rappresentante aziendale per la sicurezza (RLS) (imprese) fino a 15 dipendenti).
3.1. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un RLS.
3.2. Le modalità di elezione o designazione, nonché le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.
4. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 5 dipendenti).
4.1. Nelle imprese con più di 15 dipendenti il RLS è eletto dpi lavoratori nell'ambito delle RSA/RSU.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro internò.
4.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro, nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
4.3. Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle OOSS, in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
4.4. Per l'espletamento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008, al RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 20 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico produttivo organizzative dell'impresa. Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
4.5. In applicazione del D.lgs. n. 81/2008, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RLS può consultare il documento di valutazione dei rischi, custodito presso l'azienda. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.lgs. n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il RLS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, Ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve; riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
4.6. In applicazione del D.lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

Art. 66 - Formazione aziendale sulla sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all'articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Indipendentemente dalla classe dimensionale dell'azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall'art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.Lgs. n. 81/2008.
Il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che la elezione o la designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST saranno designati dalla organizzazione sindacale dei lavoratori Confsal-Sia o dall'Ente Bilaterale anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008. La organizzazione sindacale dei lavoratori Confsal-Sia o l'Ente Bilaterale; ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraversò le proprie articolazioni territoriali.

Titolo VI - Ente Bilaterale
Art. 67 - Ente Bilaterale EBIFORMA

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adotta come Ente Bilaterale di riferimento il costituendo Ente "EBIFORMA".
Per consentire ad EBIFORMA di disporre delle risorse necessarie per la formazione aziendale sulla sicurezza previsto dal precedente art. 66 e allo svolgimento delle attività dell'RLST si prevede un contributo definito "Contributo per la Sicurezza". […] Solo le aziende in regola con il versamento della quota potranno avvalersi del RLST. La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.