Tribunale di Cosenza, Sez. Lav., 20 novembre 2023 - L'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori non si applica agli RLS


 

 

Nota in Adapt, L’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori non si applica ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) poiché, nonostante l’art. 50, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, la disposizione si applica solo ai dirigenti sindacali delle RSA

 



TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO



decreto ex art. 28 legge 300/1970
 



Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, visti gli atti ed esaminati i documenti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14.11.2023, con termine complessivo di tre giorni per il deposito di note difensive, nel procedimento n. 4321/2023 R.G.A.L. pendente
 

tra




FISASCAT CISL - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo studio dell’Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende

- ricorrente
 

e



MAIORA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n. 48, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Pileggi e Francesco Rondina

 - resistente
 

osserva
 

La parte ricorrente ha agito con ricorso ex art. 28 della legge 300/1970 assumendo che il Sig. A.R. era dipendente della società resistente formalmente assunto con la qualifica di operatore ausiliario addetto alle vendite, livello 4 CCNL distribuzione moderna organizzata - federdistribuzione settore terziario e servizi assegnato presso il punto vendita Interdespar in Cosenza, Piazza Mancini; che, già rappresentante sindacale aziendale, era stato eletto il 19.10.2021 quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; che il Sig. A.R. era stato dichiarato inidoneo permanentemente alle mansioni di addetto alla pescheria e idoneo alle mansioni di cassiere; che la società resistente aveva invitato il Sig. A.R. a comunicare se voleva raggiungere le sedi di San Marco Argentano o Mirto Crosia per l’adibizione alle mansioni di addetto alla cassa, con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al riscontro a tale comunicazione; che la ricorrente aveva dato risposta anche nell’interesse del proprio rappresentante sindacale contestando l’affermata indisponibilità di posti di addetto alle casse in sedi diverse dai punti vendita di San Marco Argentano e Mirto Crosia e l’inopportunità di far percorrere al Sig. A.R. lunghe distanze; che, a seguito di comunicazione della datrice di lavoro, l’associazione ricorrente aveva negato il consenso al trasferimento, atteso il ruolo di RLS rivestito dal Sig. A.R.; che, nonostante il diniego del nulla osta, il Sig. A.R. era ancora sospeso dal lavoro e dalla retribuzione; che il Sig. A.R. aveva svolto in passato le mansioni di cassiere e poteva essere nuovamente adibito a tali mansioni; che l’inidoneità alla mansione era stata semplicemente un pretesto per il trasferimento di un lavoratore scomodo, che aveva presentato diverse denunce e determinato diversi controlli per la società datrice di lavoro; che l’assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza impediva all’organizzazione sindacale l’espletamento dell’attività che svolge per mezzo dello stesso; che il RLS aveva le stesse prerogative di un rappresentante sindacale; che il trasferimento disposto era illegittimo poiché privo del nulla osta ex art. 22 della legge 300/1970. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di dichiarare l’antisindacalità della condotta della società resistente con cui era stato disposto il trasferimento del Sig. A.R. al punto vendita di San Marco Argentano o di Mirto Crosia e disposta la sospensione dal posto di lavoro, con revoca dei provvedimenti e riammissione del Sig. A.R. presso il punto vendita di Cosenza, Piazza Mancini e con ordine di esposizione del provvedimento nelle bacheche aziendali dei punti vendita interessati.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che, a seguito della dichiarazione di inidoneità permanente alle mansioni di addetto alla pescheria, era stato comunicato al Sig. A.R. che avrebbe potuto scegliere tra le sedi di San Marco Argentano e Mirto Crosia, nelle quali risultava scoperta la posizione di addetto alla cassa, in mancanza di altre posizioni di cassiere disponibili; che il Sig. A.R. non era rappresentante sindacale aziendale dal 2021; che il nulla osta dell’associazione sindacale era necessario solo per i dirigenti RSA; che il ruolo di RLS non era di natura sindacale; che il Sig. A.R. era stato eletto al di fuori di rappresentanze sindacali aziendali, in maniera tale che non vi era alcuna ricaduta sull’attività dell’associazione sindacale; che, dunque, la parte ricorrente non aveva alcun interesse o legittimazione alla proposizione dell’azione ex art. 28 della legge 300/1970; che la condotta della società datrice era legittima perché conseguente alla permanente inidoneità del lavoratore alle mansioni e finalizzata ad evitare il licenziamento; che non vi era stato alcun trasferimento, ma solo la prospettazione di soluzioni alternative per l’impiego del lavoratore, che non poteva continuare nelle precedenti mansioni; che il Sig. A.R. era RLS aziendale con competenza per ogni punto vendita e non limitata al punto vendita di Piazza Mancini in Cosenza; che, in ragione di tale competenza diffusa dei RLS, non vi era alcun difetto di vigilanza sindacale per il punto vendita. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
La domanda è basata, di fatto, sul disposto dell’art. 50, comma 2, D. Lgs. 81/2008, secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Da tale previsione, tuttavia, non può ritenersi direttamente applicabile l’art. 22 della legge 300/1970, che riguarda unicamente e specificatamente i dirigenti sindacali delle R.S.A., non rilevando dunque, in senso decisivo, neppure l’elezione del Sig. A.R. nel direttivo territoriale provinciale dell’associazione sindacale [cfr. principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16790/2006: “La prerogativa sindacale introdotta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), in base alla quale il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della stessa legge, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza - riguarda testualmente solo ciascun dirigente di ogni r.s.a. e, pertanto, non si estende ai dirigenti delle associazioni sindacali (provinciali o nazionali), che non rivestano anche la qualità di dirigente di r.s.a.”].
A prescindere da tale considerazione, del resto, proprio l’art. 50, comma 2, D. Lgs. 81/2008 indicato sancisce la non riferibilità dell’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’attività sindacale, configurando soltanto l’estensione delle tutele previste per le rappresentanze sindacali all’attività del singolo RLS.
In tal modo, dunque, le contestazioni mosse dalla parte ricorrente hanno rilevanza meramente individuale per la posizione lavorativa del Sig. A.R., ma non possono configurarsi nei termini di comportamento diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà o dell’attività sindacale.
A sostegno di tale ultima affermazione, del resto, deve rilevarsi come, al di là di generiche contestazioni, la parte ricorrente non ha allegato una effettiva lesione, anche sul piano potenziale, della libertà o dell'attività sindacale.
Si aggiunge, da ultimo, che dall’esame complessivo della vicenda, conseguente alla dichiarazione di inidoneità del Sig. A.R. alle sue mansioni, non può evincersi neppure un intento discriminatorio della società legato alla posizione di RLS del lavoratore.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni e non occorrendo assumere sommarie informazioni.
In ordine alle spese di lite, la peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle stesse nella misura della metà [valorizzandosi anche la condotta complessiva delle parti in riferimento alla richiesta della società anche all’associazione sindacale per quanto di competenza (cfr. comunicazione dell’8.9.2023)].
Per la restante metà le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.
 


rigetta il ricorso; compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 1.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Si comunichi
Cosenza, 20.11.2023

IL GIUDICE

dott. Salvatore Bloise