Roma, data del protocollo

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera

6° Reparto - 1° Ufficio - 1a Sezione
 

Al: VEDASI ELENCO INDIRIZZI
ALLEGATO ....omissis....


CIRCOLARE TITOLO: “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie Merci Pericolose: n. 46/2023

A R G O M E N T O
: Chiarimenti sull’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN ISO /IEC 17020, quale Organismo di Ispezione di tipo “A”, ed UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, quale Organismo di Certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06 Giugno 2015, n. 134 (art. 10, comma 4 ed articoli 30 e 31) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Dicembre 2017, n. 585 (art. 5), per operare quale Organismo autorizzato all’omologazione e collaudo delle cisterne ed all’approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura “UN”), di imballaggi, grandi imballaggi contenitori intermedi secondo i requisiti tecnici di cui ai Capitoli 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’IMDG Code - Disciplina transitoria.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e l’Ente Unico di Accreditamento “ACCREDIA” hanno sottoscritto, in data 21 giugno 2023, una Convenzione (qui allegata) con cui questo Comando ha affidato ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti tecnici di cui ai Capitoli 6.1, 6.2 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’IMDG Code.
Ai sensi della predetta Convenzione, pertanto, l’accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce un pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione/mantenimento/rinnovo da parte di questa Amministrazione allo svolgimento delle attività indicate in argomento.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno impartire alcune indicazioni di massima che potranno essere utili agli Organismi al fine di armonizzare lo svolgimento delle operazioni di transizione tra l’attuale regime di autorizzazione al nuovo sistema di accreditamento.
Le autorizzazioni ad oggi rilasciate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera restano valide fino alla loro naturale
scadenza, ad eccezione delle autorizzazioni con scadenza successiva al 31/12/2024, la cui validità deve intendersi limitata al 31/12/2024 nel caso in cui gli Organismi autorizzati non si siano adeguati, entro tale data, all’accreditamento previsto dalla richiamata Convenzione.
Per poter presentare istanza di rinnovo delle autorizzazioni, gli Organismi interessati dovranno fornire evidenza a questa Amministrazione di aver ottenuto, a seconda delle attività per le quali svolgono le previste verifiche, uno o più accreditamenti (o estensioni di accreditamento) negli schemi:
• Ispezione (ISP) quali Organismi di Ispezione di Tipo A in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
• Sistemi di Gestione (MS) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;
• alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili.
In allegato alla presente Circolare si riportano i requisiti applicabili allo specifico schema di accreditamento.
Gli organismi già in possesso di autorizzazione alla data della presente circolare dovranno fornire l’evidenza a questa Amministrazione di aver attivato gli specifici iter di accreditamento/estensione entro il 31/12/2023, inoltrando una dedicata dichiarazione al riguardo.
Gli organismi che intendano ottenere per la prima volta l’autorizzazione ad operare secondo quanto previsto dal D.P.R. 134/2015, prima di presentare l’istanza di autorizzazione a questo Comando Generale dovranno ottenere i previsti accreditamenti di cui sopra.
Accredia comunicherà, su richiesta del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e in ogni caso allo scadere delle date fissate nella presente Circolare, l’elenco degli Organismi che:
• alla data del 31/12/2023, avranno attivato degli specifici Iter di Accreditamento/Estensione;
• alla data del 31/12/2024, avranno eventualmente ottenuto gli Accreditamenti previsti.
La presente circolare sarà pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: http://www. guardiacostiera. gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari. aspx.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO


Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia Costiera
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima


Allegato
Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie Merci Pericolose: n. 46/2023
 

1. Inquadramento normativo
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 585 del 21/12/2017 (Art. 6, commi 1 e 2) richiede al Comando Generale di procedere a stipulare specifica convenzione con l’Ente Unico di Accreditamento - Accredia per l’approvazione di Organismi che svolgono attività in ambito IMDG Code.
Tale convenzione, sottoscritta in data 21 giugno 2023, ha previsto che Accredia svolga le necessarie verifiche preliminari sulla conformità degli Organismi, che operano nell’ambito del IMDG Code, secondo lo schema di accreditamento delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di Ispezione di tipo “A”, e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, quale Organismo di Certificazione, per la specifica tipologia di ispezioni.
Una volta dimostrato il requisito di cui sopra gli Organismi potranno richiedere a questa Amministrazione di ottenere/mantenere l’autorizzazione ad operare in conformità agli articoli 10, comma 4 ed articoli 30 e 31 del D.P.R. 134/2015.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni circa i requisiti minimi che dovranno essere dimostrati dagli Organismi in fase di accreditamento.

2. Requisiti specifici dello schema
2.1. Requisiti generali dell’Organismo
a) La domanda di autorizzazione ad operare per l’omologazione e collaudo delle cisterne ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 134/2005 e 6.7 6.8 dell’IMDG Code è riservata agli Organismi Accreditati a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quali Organismi di Ispezione di tipo “A”;
b) La domanda di autorizzazione per l’approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura “UN”), di imballaggi, grandi imballaggi contenitori intermedi secondo i requisiti tecnici di cui ai Capitoli 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, dell’IMDG Code, dell’art. 30 del D.P.R. 134/2005 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Dicembre 2017, n. 585, è riservata agli Organismi Accreditati a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quali Organismi di Ispezione di tipo “A” e a fronte della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;
È necessaria la dimostrazione di capacità tecnica ad operare nell’ambito del IMDG Code.

2.2. Requisiti per il personale dell’Organismo
Per quanto riguarda i requisiti per il personale si individuano le seguenti funzioni chiave:
a) Responsabile Tecnico e suo Sostituto;
b) Personale ispettivo.
Il Responsabile Tecnico deve essere dipendente dell’Organismo o legato ad esso con un rapporto di esclusività.
Nel definire i requisiti di competenza per il personale ispettivo, è necessario che sia dimostrata adeguata conoscenza degli aspetti teorici e pratici, oltre ad avere adeguate abilità operative.
L’organismo deve, inoltre, stabilire delle procedure interne per la qualifica degli ispettori ed il mantenimento della stessa per ciascuna delle tipologie di imballaggi oggetto di accreditamento.

2.3. Sorveglianza della produzione
La produzione di serie dovrà essere ispezionata per verificare la sua conformità al tipo approvato, almeno una volta all’anno.
L’Organismo dovrà dotarsi di idonee procedure per effettuare la sorveglianza della produzione che verrà svolta secondo uno dei seguenti metodi:
1. Verifiche in linea e ispezione finale
a) Ispezioni in linea: verifiche della formazione e delle qualifiche del personale, dei procedimenti di fabbricazione, delle dimensioni ed in generale di quelle parti dell’imballaggio che non possono essere ispezionate durante l’ispezione finale, oltre ad assistere in occasione delle verifiche, almeno ad una ispezione finale eseguita dal fabbricante;
b) presenza ai test di produzione così come definiti dalla normativa applicabile e comprendenti almeno un esame dimensionale del prodotto finale;
c) ispezione finale della produzione degli imballaggi per confermare che siano conformi al prototipo approvato.
2. Certificazione del sistema di gestione della qualità del fabbricante sviluppato in coerenza con la norma UNI EN ISO 16106.
La certificazione del sistema di gestione della qualità del fabbricante dovrà essere valutata dall’Organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e autorizzato da questa Amministrazione. In questo caso l’Organismo dovrà:
a) accertarsi, mediante audit, che il sistema di gestione della qualità del fabbricante sia specifico per la gestione della produzione dello specifico imballaggio e che venga mantenuto costantemente aggiornato;
b) effettuare le ispezioni di cui al punto 2.3.1, lettera c).
A tale scopo l’Organismo dovrà dotarsi di proprie procedure allo scopo di definire i criteri di campionamento della produzione e di effettuazione di prove a supporto della dimostrazione della conformità della produzione al tipo approvato.

2.4. Polizza assicurativa
La polizza di assicurazione di responsabilità civile deve avere un di importo non inferiore a 2,5 milioni di euro per i rischi professionali derivanti dall’esercizio di attività con specifico riguardo a quelle oggetto delle attività della Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Merci Pericolose: n. /2023 presente Circolare.

2.5. Laboratori interni, esterni e centro prove
L’Organismo deve dimostrare di essere in grado di poter eseguire direttamente o indirettamente tutte le prove previste dall’IMDG Code per le categorie di imballaggi per cui è stato o intende richiedere l’Autorizzazione.
Non è in generale esclusa la possibilità che le verifiche vengano effettuate presso aree attrezzate (c.d. centro prove) messe a disposizione dal richiedente. Tuttavia, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti principi:
- tutte le verifiche devono essere eseguite sotto la supervisione di un ispettore dell’Organismo;
- le strumentazioni e le attrezzature utilizzate debbono essere tarate da un laboratorio accreditato per la specifica misura o, solo qualora non siano presenti laboratori accreditati, con modalità che assicurino l’idoneità metrologica della strumentazione utilizzata, in conformità ai requisiti indicati nella norma UNI CEI EN ISO IEC 17025;
- le procedure di prova devono essere documentate a cura del richiedente ed essere valutate, validate e conservate nelle registrazioni delle attività eseguite dall’Organismo.

2.6. Norme tecniche e amministrative di riferimento
Il disciplinare amministrativo e tecnico è composto dalle norme indicate di seguito:
a) IMDG Code nella sua ultima versione aggiornata;
b) Decreto del Presidente della Repubblica 06 Giugno 2015, n.134;
c) Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, n. 585;
d) Decreto Dirigenziale in data 12 maggio 2010, n. 481;
e) Decreto Dirigenziale 21 luglio 2015, n. 842;
f) Circolare Serie Merci Pericolose n. 16 in data 18 agosto 2005;
g) Circolare Non di Serie n. 07/2015 in data 7 ottobre 2015.
 

CONVENZIONE
TRA
COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
E
ACCREDIA
L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
 

L'anno 2023, nel mese di giugno,

TRA

l’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, ***, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (successivamente denominato per brevità Comando Generale), con sede in Roma, Viale dell’Arte n. 16 - 00144 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, ***, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;
di seguito indicati collettivamente anche come “le Parti”;
 

PREMESSO CHE

• Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
• il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che “lo scopo dell’accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità” e che “gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività”;
• la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
• l’art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell’unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento”. Il citato comma 1 ha disposto altresì che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione Europea”;
• l’art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “dall’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica” e che “i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
• il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell’Organismo da parte dei Ministeri interessati;
• i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
 

PREMESSO ALTRESÌ CHE

• ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e svolge tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
• ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto del 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
• ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
• ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
- verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
- operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
• ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l’Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;
• i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
• ACCREDIA ha mostrato, nell’esercizio e applicazione delle attività già delegate dai Ministeri competenti, di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
• è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita presso l’Autorità nazionale per l’accreditamento una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che svolge tale compito, ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009;
• considerati i contenuti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2017 “Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose”, che prevede che una serie di attività possano essere eseguite da Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati a fronte della Direttiva 2010/35/UE T- PED (la cui attività si esplica, relativamente alle attrezzature a pressione trasportabili, segnatamente in ordine alle seguenti fasi: valutazione della conformità, ispezioni periodiche, intermedie e verifiche straordinarie conformemente alle condizioni della loro notifica);
• considerato che ai sensi dell’articolo 6 del DD 3 settembre 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’attività di vigilanza degli Organismi Notificati, si avvale anche delle risultanze delle visite effettuate da ACCREDIA per l’accertamento del possesso e la permanenza dei requisiti posto alla base dell’accreditamento;
• considerata la necessità di consentire l’operatività degli Organismi già notificati in base alla Direttiva 2010/35/UE, senza soluzione di continuità e autorizzare l’attività di eventuali nuovi richiedenti coordinando l’attività svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le attività di ACCREDIA;
• considerati i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190 e ss.mm. e ii. ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lett. c) relativo alle funzioni e compiti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
• considerati i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”, ed in particolare gli articoli 10 e 30 relativi rispettivamente alle autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione agli organismi che omologano cisterne e imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi ai sensi del Codice IMDG.
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.
 

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall’art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, citato in premessa, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Comando Generale e ACCREDIA.
2. La collaborazione è finalizzata a:
a) garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del Comando Generale;
b) organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
c) sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze del Comando Generale.
 

ART. 3
OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. Il Comando Generale affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti:
• in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti tecnici di cui ai Capitoli 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 (quest’ultimo limitatamente all’Autorità competente per il trasporto marittimo) del Codice IMDG;
2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l’accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comando Generale allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Comando Generale, in particolare per tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l’efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell’accreditamento.
4. Nello svolgimento dell’attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.
 

ART. 4
PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
• esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
• verifica presso la sede dell’Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo Rapporto;
• verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi Rapporti;
• visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.
3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.
4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al Comando Generale, secondo modalità definite di comune accordo con il Comando Generale stesso, l’esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.
5. ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al Comando Generale l’emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le Autorizzazioni emesse.
 

ART. 5
COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l’estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.
2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire nel Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA AR), per le delibere concernenti la concessione, l’estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti per le attività di cui all’Articolo 3, comma 1, un Esperto Tecnico designato dal Comando Generale. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti del Comando Generale senza diritto di voto.
 

ART. 6
PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.
2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l’accreditamento degli Organismi per le attività elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l’iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l’attività di valutazione, Personale dipendente del Comando Generale e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza nonché, in caso di Personale dipendente dal Comando Generale, le vigenti disposizioni in materia di attività extraprofessionale.
 

ART. 7
TARIFFE

1. Per l’attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all’art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
 

ART. 8
MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il Comando Generale effettua periodicamente il monitoraggio sull’attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all’art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
2. ACCREDIA si impegna a comunicare al Comando Generale:
• gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
• le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
• le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell’Accreditamento;
• i provvedimenti sanzionatori previsti dal vigente regolamento Accredia, corredati da adeguata motivazione;
• i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all’attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell’ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
• i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d’Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.
 

ART. 9
RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell’Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.
 

ART. 10
DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell’ultima firma digitale apposta, avrà la durata di cinque anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.
 

ART. 11
RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori, a non divulgare, rivelare, né utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della presente Convenzione, le informazioni, i dati e le conoscenze acquisiti per effetto del Protocollo medesimo.
2. Le Parti si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell’esecuzione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di raccordo previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
 

ART. 12
ONERI FISCALI

1. L’imposta di bollo dovuta fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato “A”, parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP) NICOLA CARLONE

ACCREDIA
L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PROF. MASSIMO DE FELICE