Roma, lì data del protocollo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio II - Sezione 6a
“Sicurezza della Navigazione delle unità da pesca”

 

CIRCOLARE TITOLO “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie: “PESCA” N. 02/2023


Argomento
: Unità da pesca Removeliche.-


Si premette che a seguito di alcune interlocuzioni con i Comandi periferici dipendenti, sono state raccolte comuni perplessità relativamente al regime giuridico delle unità in argomento, per le quali questo Comando Generale ritiene di dover dare indirizzo per una gestione omogenea, soprattutto in relazione alle competenze relative alla sicurezza della navigazione.
Come noto, le unità comunemente denominate “Removeliche” sono imbarcazioni adibite alla pesca professionale rientranti in quella che viene definita la “piccola pesca”.
In tale categoria di unità, anche se non vi è una esplicita definizione nel Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, vanno fatte rientrare chiaramente le unità la cui propulsione principale è a remi e\o a vela, che storicamente venivano e vengono ancora utilizzate per la pesca locale.
Nel tempo, in ragione anche delle evidenti criticità che potrebbero riscontrare le unità di questo tipo, il Ministero delle Politiche Agricole D.G. Pesca e Acquacoltura acconsentì, con propria circolare del 23 maggio 2000 prot.n. 60453, di istallare a bordo un apparato propulsivo di modesta potenza (max 25 Hp), da utilizzare esclusivamente per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, escludendo l’uso dell’apparato medesimo nell’attività di prelievo delle risorse ittiche.
Con decreto ministeriale 24.11.2008, sempre il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali estese la potenza di questi motori, portando tali potenze fino 74 kw per unità di lunghezza fuori tutto superiore ai 5 metri.
Fermo restando gli aspetti relativi al contenimento dello sforzo di pesca, che sono stati valutati dal MASAF, alcune valutazioni in relazione alle potenze motore devono necessariamente essere fatte riguardo all’iscrizione nei registri navi minori e galleggianti, nonché all’armamento di dette unità.
Preliminarmente, occorre evidenziare che da un punto di vista amministrativo, una unità viene definita a vela o a motore o a remi, a seconda del mezzo di propulsione principale installato. A tal riguardo il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, definisce come motonave (articolo 1.21) “una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico”, motoveliero (articolo 1.22) “una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele” e nave a vela (veliero) (articolo 1.23) “una nave la cui propulsione dipende da vele”.
In relazione a ciò, è evidente che ai fini dell’inquadramento giuridico- amministrativo, ovvero alla modalità di iscrizione nei registri nonché all’armamento ed equipaggiamento dell’unità, se il motore installato costituisce il mezzo di propulsione principale, la stessa andrà considerata come motobarca e come tale dovrà riferirsi per la certificazione, l’equipaggiamento e il personale imbarcato.
Oltre a ciò e in relazione alla presenza di detti motori, è necessario rammentare che un’unità da pesca, per poter mantenere la sua caratteristica di unità a remi e\o a vela, deve essere dotata di un motore che sia necessariamente fuori bordo e pertanto amovibile, poiché deve assolvere solo ai compiti di ausilio alla sicurezza della navigazione.
Per quanto riguarda le tabelle di minime di sicurezza previste per queste unità, è stata, inoltre, rappresentata la previsione, da parte di alcuni comandi periferici, di imbarcare a bordo il marinaio motorista ex art. 274 reg. cod. nav. in genere con la previsione del doppio ruolo conduttore\motorista.
Naturalmente, gli uffici marittimi interessati richiamavano a fondamento della loro posizione il fatto che tali unità sono dotati di motori fino a 100 CV (74 kw) e, pertanto, non essendo motori di “modesta potenza”(max 25 HP), sono ritenute assimilabili alle motobarche sotto le 3 tsl.
A tal riguardo, non si può che avvallare l’operato dei Comandi periferici, sia per le potenze riferite, tutt’altro che modeste, ma soprattutto con riguardo al libero apprezzamento del Capo del Circondario Marittimo, legittimato a individuare le tabelle minime di sicurezza necessarie in relazione alle caratteristiche strutturali delle unità, nonché alle modalità di svolgimento del servizio all’interno della propria area di giurisdizione (Circolare 001/2010 del 20.10.2010).
In ragione di quanto sopra esposto:
- si richiamano i Comandi periferici alla necessaria attenzione sulla tematica in parola;
- si indirizzano in tal senso gli Organismi autorizzati all’esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale;
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione” a fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO