MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Prot. n. 15985

Roma, 30 ottobre 2023

 

Oggetto: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.1
 

Nell’ultimo periodo nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento sono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.
Con la precedente Circolare di questo Dipartimento n. 1689 del 1° aprile 2011, si è già evidenziata la necessità di una particolare attenzione legata ai rischi dovuti alle sollecitazioni relative ai carichi dinamici, fornendo le prime indicazioni degli elementi minimi di valutazione delle misure adottate.
Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte delle Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e di fornire ulteriore contributo con le indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali, è stato istituito un apposito tavolo tecnico interistituzionale presso questo Dipartimento, con l’autorevole supporto e la condivisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della redazione del documento tecnico allegato.
L’aggiornamento tiene conto di alcuni incidenti, avvenuti all’estero causati da elementi dinamici e da impianti “led- wair”, specificando le misure di sicurezza relative ai carichi sospesi installati (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici o platee anche in prossimità di aree di stazionamento e passaggio del pubblico.
Tale evoluzione nel mondo dello spettacolo comporta oggi, per i tecnici progettisti, particolari attenzioni e competenze, specialmente nella valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei “carichi sospesi”.
Analoghe considerazioni valgono, per gli aspetti di competenza, anche per le verifiche e i controlli da parte delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).
Infatti, le suddette Commissioni di vigilanza, pur esprimendosi collegialmente, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno dotato di specifica professionalità e possono essere integrate, come previsto dall’articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., con esperti di settore.
In particolare, per gli aspetti che attengono alla solidità dei locali e degli impianti, l’articolo 142 del citato regio decreto prevede la presenza in seno alla Commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di “un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile ” o dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale nelle Commissioni comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 141-bis del suddetto regolamento.
Invece, il rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur in seno alla Commissione, si esprime, nell’esercizio delle proprie specifiche competenze, in materia di prevenzione incendi secondo le previsioni dell’articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.
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1 Vedasi, in merito all’organo competente all’applicazione di questa nota, la nota prot. n° 9933 del 30/07/2012. N.d.R.


ALLEGATO

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO O PERMANENTE VERIFICA DELLA SOLIDITÀ DEI CARICHI SOSPESI STATICI E/O DINAMICI.
(Aggiornamento predisposto dal tavolo tecnico interistituzionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)
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L’articolo 80 del T.U.L.P.S. dispone che: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio ”.
L’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” (cosi sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2011, n. 311, stabilisce che per l’applicazione del citato articolo 80 sono istituite le predette Commissioni di vigilanza con i compiti indicati nel medesimo articolo.
Nel successivo articolo 141-bis sono istituite le Commissioni di vigilanza comunali con le relative funzioni, che possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
Nei casi previsti dall’articolo 142 del citato regolamento, le predette funzioni sono svolte dalle Commissioni provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura competente.
Nell’ambito della predetta attività delle Commissioni, sia provinciali che comunali, dirette anche ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi, sia statici che dinamici, impiegati negli allestimenti e durante l’esecuzione di eventi e spettacoli.
La presente circolare è volta a dare indicazioni relative al controllo delle installazioni di carichi sospesi fissi (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici e platee, ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico, ovvero anche di aree di esclusiva pertinenza degli operatori dello spettacolo.
Detti carichi costituiscono potenziali fonti di rischio per la pubblica incolumità.
Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza, le odierne installazioni, sia nell’ambito di manifestazioni temporanee che permanenti, impongono la necessità di redigere un progetto approfondito da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa un’adeguata valutazione e verifica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), nonché delle condizioni di sicurezza di tutti i componenti e attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi. Detto progetto deve contenere anche la verifica di stabilità delle strutture portanti, su cui sono installati i carichi statici e dinamici applicando le norme tecniche in vigore, ivi comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).


Carichi sospesi
Ai fini della presente circolare la nozione di “carico sospeso” è da intendersi come un insieme costituito da elementi semplici o complessi (scenotecnici, scenografici, di arredo o altro), posti in altezza, ancorati in sospensione o appoggiati in quota, ovvero movimentati meccanicamente, prima e durante lo spettacolo, mediante gru, argani, paranchi, carri ponte, elevatori, piattaforme o similari.
Per maggiore chiarezza e ai soli fini esemplificativi della presente circolare, si individuano di seguito le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell’ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere delle Commissioni di vigilanza di cui in premessa.
Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura portante superiore od inferiore ivi compresi eventuali accessori (funi, tiranti, catene, staffe e similari);
Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;
Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento.
Le tipologie di possibili carichi sospeso sono schematicamente riportate nella figura che segue ( cf. Figura 1).
Per le tipologie non ricomprese negli schemi in Figura 1, il progettista dovrà produrre uno specifico elaborato riportante graficamente lo schema strutturale, corredato di tutte le informazioni atte a dimostrarne l’idoneità, con le verifiche effettuate.
Per gli elementi scenotecnici e scenografici (ad esempio schermi “led-wall”, proiettori, corpi illuminanti, diffusori audio, strutture tralicciate “americane”, pedane per sollevamento scene o artisti, etc.), aggiuntivi rispetto alla struttura esistente ovvero approntata allo scopo, occorre verificare la sicurezza statica e dinamica degli stessi elementi al fine di garantirne l’idoneità di installazione, di ancoraggio e degli interventi di manutenzione.

 


LEGENDA

A - Struttura di sostegno           
B - Vincolo di collegamento     
C - Collega mento principale    
D - Collegamento di sicurezza  
   E - Motore/paranco (eventuale)  
F - Vincolo di collegamento     
   G - Carico (G, statica, dinamico)  

H - Sistema di pesatura             
Fig. 1 - Schemi ricorrenti di tipologie di carichi sospesi
 

Sistemi di sicurezza
Nello schema in Figura 1 è indicata al punto D la ridondanza del collegamento alla struttura portante nel caso di cedimento del sistema principale. Il progettista dovrà, sulla base di una adeguata analisi di sicurezza, stabilire il numero di collegamenti ridondanti del sistema idonei a salvaguardare la pubblica incolumità.
In ogni caso il coefficiente di sicurezza del sistema e di ciascuna ridondanza dovrà essere almeno pari a 6 per carichi statici e pari a 10 per carichi dinamici.
Per il calcolo delle azioni sui carichi sospesi (ad esempio il vento ed altre azioni dinamiche) il progettista deve rispettare le NTC 2018.
Per una maggiore comprensione dello schema in Figura 1, si riporta di seguito la seguente esemplificazione:
A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (ad esempio gancio, golfare, occhiello);
C. Collegamento principale (ad esempio tirante, fascia, fune, catena, asta);
D. Ridondanza della sicurezza con vincolo di collegamento esterno posto tra motore/collegamento principale e il carico (ad esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago, sistemi estensibili anticaduta), ovvero con vincolo di collegamento/arpionaggio meccanico automatico posto all’interno di paranco con motoriduttore irreversibile;
E. Paranco/Motore (eventuale);
F. Vincolo di collegamento fra motore/paranco/collegamento principale (ad esempio gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
G. Carico (ad esempio pannelli led, diffusori acustici, proiettori, fari, americane, artisti);
H. Sistema di pesatura.
Ai fini di verificare la solidità e la sicurezza di un locale di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all’ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle Norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni).
 

Documentazione da allegare dal richiedente alla Commissione
Ai fini della verifica dei carichi sospesi il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
- progetto redatto e firmato da parte di un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere) che includa una breve descrizione del sistema dei carichi sospesi, una valutazione e una verifica tecnica dei carichi in gioco (sia statici che dinamici), una verifica dei livelli di sicurezza di tutti i componenti e delle attrezzature che costituiscono il sistema di sospensione e movimentazione dei carichi, nonché lo schema di ridondanza utilizzato, con riferimento alle indicazioni di cui al precedente paragrafo; al progetto debbono essere allegate tutte le caratteristiche tecniche dei componenti commerciali relativi ai carichi sospesi; il progetto deve includere anche le fasi e la sequenza di montaggio degli elementi e dei carichi, per evitare problemi di instabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità; la presenza dei carichi in movimento durante la manifestazione deve essere dichiarata e prevista nel progetto;
- certificazione della verifica in loco sulla corrispondenza dei pesi e del loro posizionamento rispetto al progetto di cui al punto precedente; in sede di verifica vanno presentate le certificazioni di tutti i componenti;
- certificazione sulla idoneità di esercizio del sistema complessivo dei carichi sospesi sia statici che dinamici effettivamente in opera, nonché della procedura di azionamento e movimentazione spaziale dei carichi dinamici semplici e complessi di sollevamento attivati durante lo spettacolo, a firma di tecnico abilitato;
Con riferimento alla Figura 1 a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito lo schema delle certificazioni richieste.

Rif.

Tipo

Documentazione

A

Struttura di sostegno

Certificazione di idoneità statica con evidenza della massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato.

B

Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale

Certificazione del sistema di aggancio del produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte del tecnico abilitato (ad esempio gancio, staffa, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago).

C

Collegamento principale

Certificazione della portata utile del produttore o dichiarazione di corretto montaggio con riferimento al progetto da parte di tecnico abilitato.

D

Ridondanza con collegamento di sicurezza o meccanismo di arpionaggio automatico

Certificazione della portata utile, superiore a quella del collegamento principale diretto/estensibile o sistema meccanico automatico interno al paranco, rilasciata dal produttore o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto da parte di tecnico abilitato.

E

Motore/paranco (eventuale)

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità, stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicazione del carico utile e dichiarazione di regolare controllo - verifica periodica, con cadenza annuale, in corso di validità, a firma del manutentore autorizzato.

F

Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico

Certificazione del sistema di aggancio del produttore e/o dichiarazione di corretto montaggio rispetto al progetto, da parte di tecnico abilitato (per esempio gancio, golfare, occhiello, tirante, fascia, imbrago)

G1

Carico statico

Dichiarazione riportante la valutazione tecnica con verifica dei carichi e dei sistemi di sollevamento dei carichi statici e dinamici sospesi complessi installati, a firma di tecnico abilitato.

G2

Carico dinamico

Dichiarazione riportante la procedura di azionamento dei carichi dinamici sospesi e movimentati, con indicazione dell’operatore specializzato istruito alla gestione e valutazione tecnica con verifica pesata in tempo reale degli stessi tramite macchine dotate di pulsante di emergenza interagente con il sistema di pesatura, a firma di tecnico abilitato.

H

Sistema di pesatura

Valutazione dei carichi sospesi con strumenti di pesatura in tempo reale dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 secondo, in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

Schema delle certificazioni richieste