Udienza pubblica - del 26/02/2010
- SENTENZA - N. 417
- REGISTRO GENERALE - N. 10374/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio

- Presidente -

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe

- Consigliere -

Dott. IZZO Fausto

- rel. Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta

- Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1)***;
avverso la sentenza n. 186/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 30/01/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Amadori Massimo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 20/12/2007 il Tribunale di Trento, in sede di rito abbreviato, condannava *** per l'omicidio colposo in danno dell'operaio edile *** (fratello dell'imputato).
Questi, mentre stava disarmando un pannello di una cassaforma, dopo il getto del cemento armato, veniva investito dal ribaltamento dal pannello della parte del segmento nord del fabbricato che, avendo il peso di kg. 420, determinava il suo schiacciamento e la morte (acc. in *Carisolo*, ore 13.00 circa del *3/5/2006*). All'imputato, quale datore di lavoro ed esecutore delle opere di costruzione di un'abitazione, commissionata da tale ***, veniva addebitato di non avere nel P.O.S. valutato il rischio legato alla fase del disarmo delle armature, di non avere apprestato misure tecniche atte ad evitare rischi e di non avere formato i dipendenti sulle modalità specifiche delle operazioni da svolgere in sicurezza.
Il Tribunale irrogava la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti; venivano concessi i doppi benefici.
2. Con sentenza del 30/l/2009 la Corte di Appello di Trento confermava la pronuncia di condanna.
Osservava la Corte che:
- i lavoratori, tolta la parte esterna della muratura di un perimetro ad "U", avevano provvisoriamente bloccato i segmenti dei pannelli interni (SUD e NORD) con una barra filettata per ciascuno (della lunghezza di circa 75 cm.);
- il pannello che aveva investito il *** si era ribaltato per la insufficienza del blocco provvisorio e che era stato rimosso per tappare il relativo buco con il cemento;
- ai lavori aveva partecipato ***, nipote del committente ***, privo di esperienza, il quale aveva operato vicino ai pannelli e verosimilmente aveva rimosso la barra filettata (determinandone il ribaltamento dalla parte opposta del muro investendo la vittima);
- l'imputato aveva omesso di far disporre dei puntelli sulle pareti interne, dopo l'asportazione del segmento centrale;
- non aveva impedito agli operai, ed in particolare all'***, di rimuovere le barre filettate infisse sulla muratura e che garantivano l'ancoraggio del pannello;
- la condotta di tale lavoratore non era stata eccezionale ed abnorme e quindi poteva esse prevedibile.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte di merito confermava la condanna.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, lamentando:
3.1. La mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte di merito aveva ritenuto provato che l'imputato fosse a conoscenza che l'*** fosse al lavoro presso il suo cantiere. Sul punto vi era stato un chiaro travisamento della prova, in quanto le persone escusse non avevano dichiarato di avere visto l'*** al lavoro presso le pareti per chiudere dei buchi con il cemento, anche perché egli era al lavoro in altro cantiere da altro datore di lavoro, come emergeva dall'istruttoria svolta.
Pertanto inaspettatamente, all'ora di pranzo si era presentato in cantiere ed aveva iniziato a lavorare presso le pareti del fabbricato. Non essendo l'*** dipendente dell'imputato, né essendo stato da quest'ultimo officiato di alcun lavoro da svolgere, non poteva essere posta a suo carico la omessa informativa sui rischi connessi alle opere da svolgere.
Veniva censurata, inoltre, la violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione a criteri che governano la valutazione della prova.
3.2. la violazione di legge, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che responsabile della sicurezza e capocantiere era la stesa vittima, essendo irrilevante che non vi fosse una delega scritta, tenuto conto che tale qualità era attestata negli atti dell'Ispettorato del Lavoro. Avrebbe dovuto lo stesso *** accorgersi della presenza dell'*** ed inibirgli qualsiasi attività. Inoltre dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'evento era stato del tutto imprevedibile, in quanto frutto di una iniziativa individuale dell'***.
3.3. La violazione della legge penale, per avere erroneamente la Corte distrettuale qualificato come minimo di pena quella di anni due di reclusione, sebbene con le generiche prevalenti il minimo edittale era di mesi sei, riducibile a mesi quattro per il rito.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Va ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 626 del 1994, art. 4 (vigente all'epoca dei fatti) e dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha una posizione di garanzia in relazione alla sicurezza dei lavoratori e quindi, quale responsabile della loro incolumità, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto garante appunto dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. 4, 20595/05, Castellani; Cass. Sez. Un., 50998, Loparco). Nel caso di specie, non vi è dubbio che datore di lavoro dell'impresa nel cui cantiere è avvenuto l'infortunio fosse l'imputato e che nessuna delega abbia trasferito in capo ad altri (in capo alla stessa vittima) le funzioni di controllo del rispetto delle norme di sicurezza.
Infatti come odiernamente codificato nel D.Lgs. 81 del 2008, art. 16, ma come già ripetutamente in passato affermato nella giurisprudenza di legittimità di questa Corte, perché una delega di funzioni abbia efficacia, è necessario che il suo rilascio sia provato in modo rigoroso. Invero gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (ex plurimis, cfr. Cass. 4, 8604/08, Timpone). Va comunque osservato che, nel caso di specie, negli stessi motivi di impugnazione si fa riferimento al fatto che il *** fosse "responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale" (cfr. pg. 20 motivi di appello).
Orbene, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose" (Cass. 4, 37861/09, Pucciarini). Pertanto nel caso de quo, più che delega di funzioni (con trasferimento di obblighi del datore di lavoro a carico di altro soggetto), la difesa dell'imputato ha allegato un mera duplicazione di obblighi di sicurezza, a carico oltre che del datore, anche di altro soggetto.
Ne consegue che l'imputato *** debba ritenersi esser stato titolare della posizione di garanzia in relazione alla sicurezza del cantiere in cui è deceduto il fratello.
4.2. Quanto al nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, va rimarcato, come coerentemente esposto nelle sentenza del giudice di merito, che l'infortunio si è verificato per le gravi
omissioni del datore di lavoro, il quale nel P.O.S. non aveva valutato specificamente i rischi connessi al disarmo dei pesanti pannelli di armatura e non aveva predisposto misure per evitare il rischio del ribaltamento al momento della rimozione delle filettature. Inoltre, sul punto non aveva fornito ai suoi dipendenti un'adeguata formazione. Il rispetto delle norme violate avrebbe con certezza evitato il sinistro.
Inoltre, la violazione di dette specifiche regole di cautela, come ulteriormente osservato dal giudice di merito, consente di rilevare la sussistenza della colpa, in quanto i rischi erano prevedibili ed evitabili e le norme cautelari violate miravano a prevenire proprio il rischio specifico che si è poi concretizzato.
4.3. Nei motivi di ricorso, la difesa dell'imputato ripropone la questione relativa alla rilevanza causale della condotta tenuta da ***, nipote del committente ***. In sostanza si assume che questi abbia di sua iniziativa, verso le oltre 13.00 del giorno dei fatti, iniziato a lavorare in cantiere presso il muro da dove si era staccata l'armatura, rimuovendo l'unica filettatura (lunga circa 75 cm.) che ancora legava al muro il panello poi ribaltatosi sul ***, dal lato opposto a quello ove si trovava l'***.
Ne ha dedotto la difesa che, essendo stato l'evento determinato da un'iniziativa presa da un soggetto non dipendente dell'azienda e non incaricato dello svolgimento del lavoro, si trattava di una fattore causale sopravvenuto, eccezionale e da solo idoneo a determinare l'evento.
Come già rilevato conformemente dai giudici di merito, tali argomentazioni difensive sono infondate.
Va in ricordato che in sede di escussione innanzi agli ispettori del lavoro, sia *** (committente) che *** (nipote del primo), avevano dichiarato che erano stati i fratelli *** (*** e la vittima ***) a chiedere l'aiuto di *** per chiudere i fori nel muro (lasciati dalle filettature) con il cemento.
Tali dichiarazioni sono utilizzabili in ragione del rito (abbreviato) ed ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 1, in quanto raccolte quando i dichiaranti non avevano ancora assunto la qualità di indagati. Il giudice di merito ha valutato l'attendibilità' di tali dichiarazioni, tenuto conto del fatto che appariva inverosimile che di sua iniziativa l'***, una volta smontato da altro cantiere, si fosse recato presso quello della ditta ***, iniziando uno specifico lavoro con strumenti aziendali, senza avere ricevuto alcun incarico. Inoltre, le ristrette dimensioni del cantiere consentivano certamente all'imputato di accorgersi della presenza dell'*** al lavoro.
Sul punto non può dirsi travisata la prova, in quanto il giudice di merito ha valutato le discordanti dichiarazioni di altri testi e ne ha tratto le convinzioni sopra esposte, con una motivazione che non palesa manifeste illogicità.
Pertanto, se anche fosse stata iniziativa del giovane *** (e non di altri operai), la rimozione dell'ultima filettatura che tratteneva l'armatura in metallo (circostanza questa non ammessa dall'omissis), in ogni caso permane la responsabilità dell'imputato che non ha fornito indicazioni sulle modalità sicure per disarmare il muro e non ha controllato che ciò si svolgesse in regime di sicurezza.
Ne consegue che le censure formulate sono infondate.
4.4. In ordine al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che il ricorrente nei motivi di appello (pg. 23) non ha svolto alcuna censura in relazione alle modalità del calcolo della pena e di erronea fissazione della pena base (2 anni, invece di 6 mesi di reclusione), limitandosi in modo generico a richiedere un ridimensionamento della sanzione, con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche (e non la mera equivalenza) in ragione della incensuratezza dell'imputato e del fatto che la vittima era il fratello.
Nel rispondere a tale motivo, la Corte di merito, ha richiamato la coerenza della valutazione del giudizio di comparazione e della determinazione della pena effettuata dal giudice di primo grado, evidenziando che la L. n. 102 del 2006, modificando l'art. 589 c.p., comma 2, aveva aumentato il minimo edittale ad anni 2. Tale valutazione, non può però indurre a ritenere che il giudice di appello abbia errato nel valutare la pena determinata nel minimo (che per l'equivalenza delle attenuanti doveva essere di mesi 6 e non di anni 2), ciò in quanto non gli era stata avanzata alcuna censura di errato calcolo della pena da parte del giudice di primo grado ed il richiamo alla riforma introdotta dalla L. n. 102 del 2006 va inteso come un maggior disvalore attribuito dal legislatore agli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, disvalore che ha inciso sulla fissazione della pena base.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010