Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA

N. 685



PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione

Presentata il 5 dicembre 2022


Onorevoli Deputati! – La Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 184 del 21 giugno 2001 concerne le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel comparto agricolo.
Le norme ivi contenute, per le considerazioni di seguito svolte, ad avviso del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) meritano di essere introdotte a pieno titolo nell'ordinamento italiano. L'Italia risulta peraltro tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di convenzioni dell'OIL, organismo di cui essa è membro dal 1919 al 1939 e dal 19 ottobre 1945 ad oggi.
Tra il 2002 e il 2021 detta Convenzione è stata ratificata da 21 Stati, tra cui il Portogallo, la Svezia, la Slovacchia, il Belgio, la Finlandia e il Granducato del Lussemburgo.
La Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 e resa esecutiva dall'Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112, all'articolo 14 (Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione), al paragrafo 1, lettera a), dispone che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica quando ciò è previsto dal trattato stesso. La Convenzione OIL n. 184 espressamente prevede tale condizione nelle disposizioni finali (articoli 22 e seguenti). Ferma restando la competenza rimessa al Servizio giuridico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'avvio dell'iter di ratifica e per le proprie valutazioni circa l'iter della legge di autorizzazione ex articolo 80 della Costituzione ovvero, fuori delle ipotesi da questo previste, ex articolo 87, che prevede la ratifica del Presidente della Repubblica cui si provvede sulla base del deposito dello strumento di ratifica controfirmato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il CNEL intende elevare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati dalla suddetta Convenzione, primo fra tutti quello della sicurezza del lavoro, anche nella considerazione del rilevante lasso di tempo (diciannove anni) decorso dalla sua legittima adozione secondo le norme costituzionali che presiedono alla stipulazione dei trattati e delle convenzioni internazionali e delle prassi che ne regolano gli iter di ratifica.
Nel merito, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, compilati sulla base delle denunce formalmente pervenute, gli infortuni nel lavoro agricolo ammontano, nel 2018, a 33.677, di cui 144 con esito mortale. Ancorché detti dati, nel confronto con quelli relativi al 2014, registrino un andamento in diminuzione, rispettivamente, del 14 per cento e del 20,4 per cento (ma dai primi dati del 2019 gli incidenti mortali risultano aumentare di oltre il 15 per cento), è evidente che il lavoro agricolo resta tra i più rischiosi.
L'iniziativa del CNEL si inserisce in un percorso già avviato, sul tema, con la presentazione dell'iniziativa legislativa ex articolo 99, terzo comma, della Costituzione, recante «Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno del lavoro meccanizzato in agricoltura», tesa, fra l'altro all'estensione della revisione alle macchine agricole, presentata alla Camera dei deputati (atto Camera n. 686).
Detta iniziativa risulta correlata agli articoli 9 e 10 della Convenzione OIL n. 184 del 2001, dedicati alla sicurezza nell'utilizzo dei macchinari e all'ergonomia.
Va altresì segnalato l'ordine del giorno n. 383, approvato dall'Assemblea del CNEL il 22 aprile 2020, in cui si afferma, sulla base delle richieste delle organizzazioni del settore, la necessità di misure di emersione a favore degli stranieri soggiornanti in Italia ma privi di un titolo di soggiorno valido, per dotare il settore agricolo della manodopera necessaria per le campagne di raccolta, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, e per tutelare la salute e l'igiene pubblica. Quest'ultima iniziativa risulta collegata a quanto disposto negli articoli 17 e 19 della medesima Convenzione OIL n. 184, che prevedono tutele specifiche per i lavoratori temporanei e stagionali, ai quali vanno estese le misure di sicurezza e tutela della salute a parità di mansioni e con la garanzia di alloggi adeguati.
Con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione (articolo 5, paragrafo 1), che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale.
La Convenzione elenca puntualmente i doveri del singolo datore di lavoro, cui è demandato di finalizzare la propria condotta ad evitare il verificarsi di infortuni (articoli 6 e 7).
A fronte di tale dovere del datore di lavoro, i lavoratori vedono riconosciuto il diritto ad essere informati rispetto alle misure di sicurezza adottate e ai rischi legati alle nuove tecnologie [articolo 8, paragrafo 1, lettere (a) e (b)].
Particolarmente significativa risulta la statuizione del diritto dei lavoratori agricoli di sottrarsi al pericolo derivante dalla propria attività lavorativa qualora abbiano un motivo ragionevole di considerare che sussista un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il superiore senza che da tale azione possano conseguire trattamenti svantaggiosi a loro carico.
L'età minima per essere impiegati in agricoltura è fissata nella Convenzione a diciotto anni (articolo 16) ma la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare il compimento del lavoro fin dall'età di sedici anni, a condizione che venga data una formazione preliminare appropriata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano totalmente protette.
 

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente proposta di legge di ratifica mira ad estendere la sfera delle situazioni giuridiche soggettive, dei diritti e dei correlati obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nei rapporti di lavoro agricolo.
Dette situazioni giuridiche soggettive sono finalizzate al rafforzamento della garanzia di sicurezza e salute nel lavoro in agricoltura e da esse non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
I doveri demandati alle amministrazioni competenti, relativi all'attuazione, all'ispezione e al monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa in ottemperanza a disposizioni legittimamente assunte da un organismo internazionale, di cui l'Italia è membro, nell'ambito dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 10, 11 e 35, terzo comma, della Costituzione.
 

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001.
 

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione stessa.

 

Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001


fonte: Camera dei Deputati