Tipologia: Costituzione e Statuto OPRA Lombardia
Data firma: 28 maggio 2013
Parti: OPRA Lombardia (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil)
Settori: Artigianato, Lombardia
Fonte: opra.lombardia.it
Sommario:
Costituzione dell’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato denominato OPRA
Fra
- E.M., ***, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confartigianato Lombardia con sede in Milano Viale Vittorio Veneto 16/A, ***
- F.C., ***, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato Lombardia con sede in Milano via G. Da Procida 24, ***
- F.P., ***, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confederazione Libere Associazioni Artigiane della Lombardia con sede in Milano via Doberdò 16, ***
- M.B., ***, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Casartigiani Lombardia con sede in Milano via Russoli 1, ***
- G.B., *** che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della Cgil Lombardia con sede in Sesto San Giovanni Viale Marelli 497, ***
- G.P., *** che interviene nella sua qualità dì Segretario Generale della Cisl Lombardia con sede in Milano Via Girolamo Vida 10, ***
- V.G., *** che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della UR Uil Lombardia e Milano con sede in Sesto San Giovanni Viale Marelli 497, ***
Si conviene e si stipula quanto segue:
• È costituita fra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell’Artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni Regionali dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, una libera Associazione ai sensi del Capo Ili, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile, denominata Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato - OPRA;
• L’Organismo è costituito in attuazione dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali nazionali e regionali stipulati fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil, non ha fini di lucro ed ha quale scopo funzione di promozione, orientamento, coordinamento e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza del lavoro concordate tra le organizzazioni artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
• L'Organismo ha sede in Milano viale Vittorio Veneto 16/A, presso la sede di ELBA;
• L'Organismo sarà retta da questo atto costitutivo e dallo Statuto ad esso allegato che ne forma parte integrante e sostanziale;
• Gli esercizi sociali si Chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2013;
• L’Organo amministrativo è il Consiglio a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Statuto Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato Lombardia OPRA
Art. 1 - Costituzione
• È costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata “Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato – OPRA” di seguito chiamata OPRA.
• L'OPRA attua quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi Interconfederali nazionali e regionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Art. 2 - Scopi e finalità
• L'OPRA non ha fini di lucro e svolge le funzioni di:
Promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, dì programmazione e realizzazione delle attività formative degli RLST, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo dì azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
Promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni preposte e gli Enti locali, della realizzazione dì progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione.
Monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale.
Promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA) e di supporto all’attività degli RLST.
Raccolta e gestione dei dati relativi alte aziende aderenti al sistema (sia quelle con RLST che quelle con RLS aziendale).
Predisposizione di sistema informativo regionale, in collaborazione con ELBA, per la gestione e raccolta delle informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di Informazione e consultazione previsti agli artt. 48 e 50 del D.Lgs.81/08 e smi, devono inviare al RLST.
Definizione delle modalità di accesso degli RLST nei luoghi di lavoro; procedure di gestione delle controversie; procedure per la consultazione del RLST in merito alla valutazione dei rischi e alla messa in opera delle misure di prevenzione.
Promozione dell'attività formativa nei confronti dei RLS, lavoratori, datori di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti e preposti.
Promozione e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza.
Collaborazione con l'OPNA per le attività previste da intese e regolamentazioni nazionali.
L'OPRA è prima istanza di riferimento ai sensi dell’art.51 del Dlgs 81/08 e smi in caso di mancata costituzione degli OPTA.
• L'Ente rappresenta, ai sensi dell'articolo 1 dell’ipotesi di accordo interconfederale regionale del 19 dicembre 2012, ratificata il 20 febbraio 2013, l’Organismo Paritetico ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e smi.
• L’OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di Informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi
• L’OPRA è impegnato a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST qualora gli OPTA non siano in grado di assolvere a questo compito.
• L’OPRA elabora e trasmette all’OPNA e al Comitato di Coordinamento Regionale (CRC) in seno assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e smi, sull’attività svolta a livello regionale.
• Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.
Art. 3 - Sede e durata
• L'OPRA ha durata illimitata e sede in viale Vittorio Veneto 16/A, in Milano presso la sede di ELBA.
Art. 4 - Soci
• Sono soci dell'OPRA le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e del Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.
Art. 5 - Recesso del socio
• La cessazione della qualità di socio si verifica:
a) mediante lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione per qualsiasi causa dell'OPRA
b) la cessazione per qualsiasi causa delle Associazioni e delle Organizzazioni socie
c) il recesso da parte dì una Associazione o Organizzazione socia.
• In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse.
Art. 6 - Risorse di OPRA
Le risorse che costituiscono l’Organismo sono quelle derivanti:
a) dalla contribuzione a carico delle imprese a seguito degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, dagli accordi o dalle leggi
b) da contributi pubblici e privati
c) da eventuali proventi derivanti dalle attività previste all'art. 2.
Art. 7 - Organi dell'associazione
• Organo dell'OPRA è il Consiglio
• Il Consiglio dell'OPRA è costituito da 12 componenti di cui sei nominati congiuntamente rappresentanza delle OO.AA. e sei nominati congiuntamente In rappresentanza delle OO.SS.
• La durata del mandato dei componenti dell'OPRA è fissata in due anni.
• Ogni rappresentante ha diritto a un voto e non può esercitare più di una delega
• È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'organizzazione di appartenenza.
• Al Consiglio dell'OPRA spettano tutti i poteri di ordinarla e straordinaria amministrazione.
• Il consiglio dell’OPRA ha due coordinatori, nominati all'interno dello stesso, di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS e durano in carica due anni.
• Ai due Coordinatori spettano congiuntamente la rappresentanza legale dell’organismo e la firma degli atti e dei provvedimenti nonché i poteri per compiere tutti gli atti e le operazioni deliberati dall’organismo Paritetico e necessari al funzionamento dell’organismo stessi
• I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di ELBA quando siano all’ordine del giorno argomenti di interesse dell’OPRA (tenere, perché stabilito dall’art. 6.7 Accordo Interconfederale)
Art. 8 - Deliberazioni del Consiglio OPRA
• Il Consiglio dell’OPRA si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione verrà trasmessa almeno 10 giorni prima della data della riunione ai componenti, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e la relativa documentazione, alle Parti sociali regionali e al Presidente e al Vice Presidente di ELBA.
• La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno nove dei componenti o dei loro delegati, e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti o dei loro delegati.
• Delle riunioni dell’OPRA dovrà essere redatto verbale, inviato alle Parti Sociali, che sarà approvato nella seduta successiva.
Art. 9 - Rimborsi spese e compensi
• I Consiglieri OPRA hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi decisi dal Consiglio.
• Per i compensi ai Coordinatori si fa riferimento all’Accordo del 23/12/2010.
Art. 10 - Deliberazioni degli organismi
• Gli organismi dell'OPRA non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle parti sociali regionali.
Art. 11 - Esercizio sociale
• L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
• Il Consiglio OPRA, entro il 30 aprile dell’anno successivo, approva il Bilancio di esercizio, corredato dal programma annuale di lavoro e di attività svolta, e ne invia copia ai soci.
• L'OPRA predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente che viene trasmessa alle Parti Sociali.
Entro il 30 novembre di ogni anno li Consiglio OPRA predispone il programma di lavoro annuale.
Art. 12 - Avanzi di gestione
• Le risorse non utilizzate nel corso dell’esercizio saranno Impiegate negli esercizi successivi o utilizzati come da determinazione dei soci
Art. 13 - Scioglimento
• Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all’art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.
• In caso di scioglimento l’OPRA provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalie OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
• L'OPRA determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
• Il patrimonio di OPRA sarà devoluto a favore di iniziative e/o enti che promuovono salute e sicurezza nelle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS regionali.
Art. 14 - Disposizioni generali
• Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al Regolamento, alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.
Art. 15 - Modifiche dello statuto
• Il presente statuto potrà essere modificato mediante accordo fra i soci.
Art. 16 - Foro competente
• Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto