Tipologia: AIA
Data firma: 20 settembre 2022
Validità:20.09.2022 - 31.12.2025
Parti: Atisale, Confindustria e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento Nazionale RSU
Settori: Agroindustriale, Atisale
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Premessa
1. Decorrenza e durata
2. Sistema di relazioni industriali
3. Orario di lavoro
4. Formazione e sviluppo professionale
5. Bilanciamento vita lavoro e tutela della genitorialità

 

6. Violenza di genere e mobbing
7. Sicurezza sul lavoro ed appalti
8. Buono pasto
9. Sistema di welfare aziendale premiale anno 2022
10. Premio per obiettivi (PPO)


Verbale di Accordo Integrativo aziendale Atisale spa

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di settembre in Roma: Atisale spa, […], Confindustria Foggia, […] e Fai Nazionale Cisl […], Flai Nazionale Cgil […], Uila Nazionale Uil […], Coordinamento Nazionale delle RSU Atisale […], Segreterie Territoriali Flai, Fai, Uila (in collegamento telematico audiovisivo su piattaforma digitale) è stipulato il seguente Accordo Integrativo Aziendale Atisale spa.

Premessa
Atisale spa è il primo produttore di sale marino italiano. Il sale viene coltivato nelle saline di Margherita di Savoia (Puglia) e di Sant'Antioco (Sardegna), in oasi naturali posizionate su tratti di costa incontaminata, ottenendo un prodotto estremamente pregiato.
Gli ultimi anni della storia aziendale sono stati caratterizzati da un importante processo di ristrutturazione organizzativa, produttiva e finanziaria, resosi necessario per gestire il concordato preventivo a cui si fece ricorso nel gennaio 2015, in seguito a gravi difficoltà finanziarie dell'azienda.
Il costante impegno di tutti i dipendenti ed i sacrifici che essi hanno dovuto affrontare hanno consentito alla Società di gestire la crisi determinatasi, comunque garantendo le produzioni ed il soddisfacimento degli ordini della Clientela.
Da circa due anni la Società è stata acquisita da una primaria multinazionale francese del sale, Groupe Salins du Midi.
In seguito alla acquisizione, la nuova Proprietà ha deliberato un importante piano di investimenti nella produzione ed avviato un rigoroso piano di efficientamento organizzativo, nonché interventi dì miglioramento della qualità del prodotto.
Atisale, quindi, rappresenta oggi una realtà di eccellenza che coniugando la tradizione del processo di produzione con la sostenibilità ambientale e l'innovazione dei processi produttivi, è ormai un partner affidabile della Grande Distribuzione e dell'industria alimentare.
Atisale oggi è chiamata a consolidare gli iniziali risultati raggiunti, nonché a perseguire i piani di miglioramento previsti, attuando gli investimenti deliberati, ma valutando attentamente le difficoltà determinate dalla continua instabilità economica mondiale e dalla crescita esponenziale dei costi energetici.
In tale scenario Atisale ritiene che il coinvolgimento del proprio personale rappresenti un imprescindibile e sicuro fattore di successo. Quindi, con la ripresa della contrattazione integrativa di 2° livello (già realizzata nel passato) e con la partecipazione dei dipendenti ai risultati aziendali, l'Azienda e Fai, Flai, Uila ritengono di costruire un importante contributo allo sviluppo ed alla crescita aziendale.

2. Sistema di relazioni industriali
Le Parti confermano i due livelli negoziali di confronto esistenti:
Coordinamento Nazionale Sindacale
I confronti sulle tematiche di livello generale comuni alle varie Unità Organizzative aziendali sul territorio e sull'andamento dell'azienda nel suo complesso avvengono in sede di Coordinamento, con l'assistenza delle Segreterie Nazionali e Territoriali di Fai, Flai, Uila.
Ove, a seguito del consueto incontro informativo annuale del mese di marzo, la parte sindacale senta la necessità di un aggiornamento, al fine di consentire l'approfondimento su quanto illustrato, lo stesso verrà convenuto in successivi incontri.
Ove l'evolversi delle strategie aziendali rendesse opportuno, anche ad avviso di parte, procedere in corso d'anno a una specifica sessione informativa riguardante processi legati alle politiche industriali, agli investimenti, agli assetti industriali, commerciali e ai relativi effetti organizzativi e produttivi si potrà dar luogo tempestivamente ad un incontro con il Coordinamento o, per esigenze di maggiore flessibilità operativa, con una delegazione ristretta del Coordinamento (tre persone designate nell'ambito dei componenti del Coordinamento) con l'assistenza delle Segreterie Nazionali di Fai, Flai, Uila.
I partecipanti alle riunioni di cui sopra saranno espressamente impegnati, anche ai sensi delle norme civili e penali in materia, al mantenimento della segretezza sulle informazioni che la Direzione dovesse eventualmente qualificare come riservate.
Per la partecipazione ai Coordinamenti di cui al presente articolo, vengono riconosciuti permessi sindacali aggiuntivi a quanto previsto alla normativa legale e contrattuale in essere, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, secondo la regolamentazione in essere per le missioni fuori sede, valida per la generalità dei dipendenti di Atisale.
Livello locale di Unità Organizzativa
Il livello locale è competente per le materie relative agli aspetti gestionali derivanti dal CCNL, dagli accordi o da problematiche locali nonché, secondo la prassi in atto, per gli approfondimenti relativi a ogni singolo sito in merito alle prospettive ed esigenze produttive, investimenti di significativo rilievo e situazione occupazionale, nell'ambito dei quali saranno opportunamente considerate le specificità proprie dell'organizzazione del lavoro del sito. Quanto sopra ovviamente con il necessario coordinamento con il tavolo centrale, sia al fine di evitare sovrapposizioni sia affinché il tavolo centrale possa ricercare la composizione di eventuali controversie che, malauguratamente, non dovessero essere risolte in sede locale.
È previsto un incontro trimestrale con la RSU per valutare l'andamento dell'organizzazione del lavoro e l'andamento progressivo degli obiettivi di cui al sistema del Premio per Obiettivi.
Ferma restando la titolarità negoziale della RSU del sito, ove Fai-Flai-Uila territorialmente competenti fossero interessate ad un incontro per approfondire la situazione organizzativa del sito produttivo, nonché gli investimenti e le prospettive del sito, ne faranno richiesta alla Direzione Aziendale.

3. Orario di lavoro
Flessibilità della prestazione lavorativa
Le Parti riconoscono che le attività produttive si caratterizzano per alternanza di periodi di maggiore e minore esigenza produttiva.
Quindi, per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e per corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio ed alla vendita dei prodotti, quindi alle fluttuazioni di mercato e caratteristiche di stagionalità, le Parti convengono sulla necessità di attivare a livello locale un sistema di flessibilità della prestazione lavorativa quale strumento di efficiente distribuzione variabile dell'orario contrattuale su cicli plurisettimanali nell'arco dell'anno solare.
Il sistema di flessibilità è attivato a livello locale secondo le seguenti caratteristiche:
• programmazione annuale del sistema di flessibilità, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto agli eventi con individuazione dei periodi collettivi di minore e maggiore prestazione oraria, fatte salve le esigenze organizzative e produttive
• preavviso di almeno due settimane per l'attivazione, fatte salve le esigenze organizzative e produttive
• attivazione per turno e/o reparto e/o fasi di lavoro omogenee
• conferma, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, del limite massimo di superamento (per flessibilità) dell'orario settimanale, già definito nel precedente contratto integrativo aziendale del 16.07.2012 recupero nell'arco di 12 mesi possibilità di inizio del programma di flessibilità anche con periodi di riduzione piuttosto che di superamento
maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, del 30% delle sole ore, in regime di flessibilità, eccedenti l'orario normale di lavoro.
Avvicendamento in orario con turni avvicendati
L'avvicendamento dei turni deve avvenire sulla postazione con passaggio di consegne tra lavoratore uscente e lavoratore subentrante.

5. Bilanciamento vita lavoro e tutela della genitorialità
Cessione solidale di ferie e ROL […]
Congedi per malattia del figlio oltre i tre anni e sino a dodici anni
I genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno, non retribuiti e fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i dodici anni. Restano ferme le condizioni di fruizione di cui all'art. 40 ter, lett. B del CCNL.
Congedi per malattia del figlio sino a tre anni compiuti
In caso di malattia del figlio (da attestarsi mediante certificato rilasciato dal medico specialista del SSN o medico di famiglia) sino a tre anni compiuti, al genitore dipendente (a condizione che l'altro genitore, se lavoratore dipendente di Atisale spa, non sia assente per la stessa motivazione da attestarsi con dichiarazione di responsabilità) sono concessi tre giorni di permesso retribuito in ragione di anno.
Permesso per inserimento all'asilo nido ed alla scuola materna
Nell'ambito del ciclo prescolastico è riconosciuto, ai fini dell'inserimento del figlio nell'ambito dell'asilo nido e della scuola materna, ad un solo genitore dipendente (qualora entrambi lavorino in Atisale) un totale di 8 ore di permesso retribuito.
Tale permesso è concesso previa domanda da effettuarsi con un preavviso di 5 giorni lavorativi, corredata della attestazione di iscrizione del figlio alla struttura educativa.

6. Violenza di genere e mobbing
Le Parti convengono sulla necessità di mettere in campo tutte le azioni necessarie per contrastare la violenza di genere, molestie sessuali e mobbing nei luoghi di lavoro. A tal fine si recepisce la Dichiarazione ai sensi dell'accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro (26/04/2007), riportata nel CCNL Industria alimentare 2020, e si prevedono iniziative di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre di ogni anno, "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".
Atisale spa sottoscrive la dichiarazione ai sensi dell'"Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 26 aprile 2007 (allegato 39 del CCNL vigente)

7. Sicurezza sul lavoro ed appalti
Sicurezza sul lavoro
Le Parti convengono che il tema dell'ambiente, salute e sicurezza sul posto di lavoro è oggi più che mai prioritario e che informazione, formazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono i punti su cui intervenire nella prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e per il miglioramento effettivo dell'ambiente di lavoro.
L'importanza di promuovere la cultura della sicurezza a tutti i livelli delle attività svolte, ampliando il concetto di sicurezza anche a condizioni di benessere organizzativo, richiede la necessità di assicurare un adeguato scambio di informazioni e confronto fra tutti gli attori della prevenzione, dal RLS al medico competente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione.
In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro (World Day for Safety and Health at Work) prevista per il 28 aprile di ogni anno, saranno organizzate in Azienda iniziative per promuovere il valore della prevenzione degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro, dando rilievo al tema del lavoro salutare e sicuro.
Appalti
Le Parti si danno atto che l’affidamento di attività in appalto avverrà a favore di aziende che, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, siano dotate di una propria struttura organizzativa, assumano a loro carico un effettivo rischio d'impresa e svolgano l'attività con proprio personale dipendente o soci secondo quanto previsto dall'art. 4 del CCNL.
I contratti impegnano l'appaltatore al pieno rispetto delle norme previdenziali, fiscali, assicurative, di igiene, salute e sicurezza.
Atisale conferma che le ditte appaltatrici sono avviate ad un processo di accreditamento e di successivo monitoraggio.
Inoltre, in Atisale la gestione operativa dell'appaltatore e le relative azioni di coordinamento sono regolamentate da una serie di passaggi, anche formali, con l'evidenziazione dei rischi sostenuti ivi compresi quelli legati all'interferenza delle attività tra committente ed appaltatore attraverso la redazione del DUVRI, oltre dalle misure di coordinamento necessarie e da tutte le regole e attenzioni che l'appaltatore deve avere per operare all'interno dei siti produttivi.
Inoltre, audit periodici, tesi a verificare l'osservanza di quanto previsto dai contratti d'appalto da parte delle aziende appaltatrici, saranno svolti dall'azienda con particolare attenzione al rispetto della 1 V normativa in materia di sicurezza sul lavoro, alfine di prevenire strutturalmente ed in maniera metodica l'insorgenza di situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori interni ed esterni.

8. Buono pasto
[…]
Le Parti riconoscono che l'erogazione di ticket mensa/buoni pasto (inizialmente pari ad €. 7,75) giornalieri per ciascun dipendente, sin dal momento della loro istituzione, nonché la fruizione, sin dalla soppressione della mensa, di pause giornaliere frazionate, a rotazione, da parte dei dipendenti con orario di lavoro pari ad otto ore giornaliere consecutive, rappresentano, ai sensi dell'art. 32 CCNL di settore, benefit sostitutivi e migliorativi rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 32, comma 3. Il ticket mensa/buono pasto, dunque, continuerà ad essere regolarmente erogato a tutti i dipendenti, con le medesime modalità attualmente in vigore, e viene riconosciuto in via definitiva, non essendo subordinato alla contrattazione integrativa di cui all'art. 55 del CCNL di settore.