Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2023, n. 50275 - Responsabilità del proprietario dell'autoscontro per lesioni personali del minore durante il montaggio di una giostra


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -

Dott. MICCICHE’ Loredana - rel. Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MICCICHE' LOREDANA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SALVADORI SILVIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 19 gennaio 2023, ha ridotto la pena inflitta a A.A. a 200 Euro di multa, confermando nel resto la decisione del Gup del Tribunale di Torino, il quale aveva riconosciuto lo stesso A.A. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 commesso in danno di B.B., minorenne all'epoca dei fatti, altresì condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio nonchè al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva e alla rifusione delle spese processuali.

2. All'imputato, in qualità di proprietario dell'autoscontro "(Omissis)" era stato contestato di aver provocato lesioni personali colpose con prognosi di giorni 30 all'infraquindicenne B.B. (in seguito riqualificate come lesioni gravi) avendogli chiesto di collaborare al montaggio di una giostra, nonostante egli non potesse essere adibito ad alcuna mansione lavorativa ai sensi della L. n. 977 del 1967, art. 3, essendo altresì privo di formazione, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. All'imputato era stato originariamente contestato di aver provocato alla persona offesa lesioni guaribili in trenta giorni. Dopo la proposizione della eccezione di difetto di querela, il primo giudice aveva esercitato il potere officioso di integrazione probatoria di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5 i cui risultati avevano condotto alla riqualificazione del fatto in lesioni gravi, rendendo superflua ogni valutazione circa la sussistenza di una valida condizione di procedibilità.

3.1 La Corte d'appello, disattendendo il motivo di gravame, ha ritenuto che potere di integrazione probatoria rientrasse comunque nella discrezionalità riconosciuta nell'ambito di un procedimento a prova contratta, qual è il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato. Inoltre, la gravità delle lesioni riportate dall'offeso era desumibile anche dall'esito inequivocabile della perizia disposta nel secondo grado di giudizio, che aveva evidenziato come dalle lesioni occorse alle persona offesa fosse derivata una malattia superiore ai quaranta giorni.

3. Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia.

3.1. Con unico motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Le argomentazioni della sentenza impugnata si basavano su elementi probatori acquisiti in violazione dei limiti per l'esercizio del potere officioso di integrazione probatoria, per questo ponendosi in contrasto con la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.. Il GUP aveva disposto l'integrazione probatoria ex officio, il cui esito aveva condotto alla riqualificazione del fatto in lesioni gravi, rendendo superflua ogni questione circa la legittimità della querela, nonostante avesse dovuto decidere allo stato degli atti, essendo il materiale probatorio rispetto all'imputazione originaria già completo, e violando, conseguentemente, i limiti del potere officioso di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di integrazione probatoria ex officio nel giudizio abbreviato non può mai perseguire finalità esplorative, mirando ad un possibile mutamento della qualificazione giuridica del fatto, ma può essere esercitato unicamente nei casi in cui sussista un'assoluta esigenza probatoria che impedisca la decisione allo stato degli atti. La motivazione era dunque viziata perchè basata su un principio di diritto che non teneva conto dei limiti al potere officioso del giudice.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 

Diritto


1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorrente si duole della violazione dei limiti ai poteri ufficiosi del giudice, in quanto il GUP, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, aveva dato corso alla integrazione probatoria acquisendo i certificati medici relativi alle cure prestate alle persona offesa nonchè all'esame della persona offesa. Orbene, è pacifico che, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio (Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Bostiog, Rv. 265422; Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, imputato S., Rv. 276246 - 01). Si è altresì precisato che le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 11558 de123/01/2009, Trentadue, Rv. 243063; Sez. 5 -, n. 1763 del 04/10/2021, Provenza, Rv. 282395 - 01). Unico limite è l'attinenza della disposta integrazione al thema probandum che, ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 187 c.p.p., riguarda "i fatti che si riferiscono all'imputazione e alla determinazione della pena ". Nel caso in esame l'imputazione riguarda l'aver cagionato la lesione per colpa, sicchè l'integrazione probatoria, disposta con l'acquisizione delle certificazioni mediche e l'esame della persona offesa sulla incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, è pienamente coerente con la finalità di accertamento sottese all'esercizio dei poteri officiosi del giudice.

3. Alla luce di quanto esposto, la decisione del giudice di merito di disporre una integrazione probatoria è immune da censure, essendo stata fondata su una valutazione, insindacabile in sede di legittimità, di necessità ai fini della decisione.

4. A ciò deve aggiungersi, per completezza, che il ricorrente ha pienamente esercitato il proprio diritto di difesa, avendo richiesto la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato condizionato ed essendo stato ammesso all'escussione, in controprova, del consulente tecnico di parte.

5. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023