Roma, data del protocollo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera
Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 3
°

 


Circolare Titolo: Security n. 19 var.1

Argomento: Ship Security Alert System (SSAS) - Approvazione, installazione e verifica.

La regola 6 del capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74, introdotto dalla conferenza di Londra del dicembre 2002, prevede l'obbligo di installazione a bordo di alcune categorie di navi di uno Ship Security Alert System (SSAS) in grado di allertare l'autorità competente dello Stato di bandiera in caso di imminente minaccia alla sicurezza dell'unità. L'allarme generato dal sistema è di tipo unidirezionale (nave-terra).
Considerata la delicatezza della problematica in questione e tenuto conto dell'attuale stato di applicazione della normativa si ritiene necessario, sentito il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, emanare aggiornate disposizioni in merito all'approvazione, installazione e verifica degli apparati e dei sistemi in argomento.

1. Navi che devono essere dotate di SSAS.
Le navi che, in forza della regola XI-2/6 della convenzione SOLAS 74, come modificata, e del regolamento (CE) n. 725/2004 del 31 marzo 2004 devono essere dotate del sistema in questione sono:
a) navi adibite a viaggi internazionali
1. navi da passeggeri (tutte), comprese le unità veloci, di qualsiasi stazza;
2. navi da carico, comprese le unità veloci, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, costruite il o dopo il 1° luglio 2004;
3. piattaforme mobili offshore costruite il o dopo il 1° luglio 2004;
4. navi da carico tipo petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e le unità veloci da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite anteriormente al 1° luglio 2004;
5. altre navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate e piattaforme mobili offshore costruite prima del 1° luglio 2004;
6. navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza lorda pari o superiore a 500 GT, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n.95;
7. navi da carico adibite a servizi speciali, a servizi di impianti off-shore ed a servizi di esplorazione o sfruttamento del fondo marino, di stazza lorda inferiore alle 500 GT impiegate in viaggi internazionali, di cui alla Circolare Security n. 51/2022.
b) Navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali di classe A.

2. Caratteristiche funzionali dei sistemi e loro approvazione
a) Normativa di riferimento:
1. Regola XI-2/6 della convenzione SSOLAS 74, come modificata;
2. Regolamento (CE) 725/2004;
3. Risoluzione A.694(17) “General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids”;
4. Risoluzione MSC.136(76) “Performance Standards for a Ship Security Alert System”;
5. Risoluzione MSC.147(77) “Adoption of the Revised Performance Standards for A Ship Security Alert System”;
6. Circolare MSC.1072 “Guidance on Provision of Ship Security Alert Systems”;
7. Circolare MSC/Circ.1155 “Guidance on the Message Priority and the Testing of Ship Security Alert System”;
8. Circolare MSC/Circ.1190 “Guidance on the Provision of Information for Identifying Ships When Transmitting Ship Security Alerts”.

b) Elenco degli apparati approvati
1. Si riporta in Allegato 1 l’elenco degli apparati approvati per essere installati sulle navi abilitate alla navigazione internazionale in area GMDSS A1+A2+A3.

c) Approvazione degli apparati SSAS
1. L’approvazione degli apparati non ancora inclusi in Allegato 1 sarà formalizzata con dedicato provvedimento a seguito di istruttoria - ad istanza di parte (produttore, importatore o rappresentante legale, licenziataria), redatta in italiano ed in bollo - da inviare via pec a:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima
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Ministero delle imprese e del Made in Italy
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
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2. L’istanza ed i relativi allegati dovranno contenere:
i. denominazione ufficiale/nome dell'apparato;
ii. sua descrizione, incluse le componenti;
iii. dichiarazione scritta del fabbricante che l'apparato è stato verificato in conformità alle Risoluzioni MSC.147 (77) e A.694(17) ed allo standard IEC 60945 (2002) incluso IEC 60945 Corr.1 (2008);
iv. certificati di tipo approvato rilasciati da Stati membri, Organismi notificati o riconosciuti dai quali si possa evincere che l’apparato è conforme:
v. alla Risoluzione MSC.147 (77);
vi. alla Risoluzione A.694(17);
vii. allo standard IEC 60945:2002 incluso IEC 60945 Corr.1 :2008, per la compatibilità elettromagnetica;
viii. a pertinenti norme per il rispetto della sicurezza elettrica e dell’efficace utilizzo dello spettro.
3. Sulla base della predetta documentazione il Ministero delle imprese e del Made in Italy, a conclusione dell’istruttoria, fornirà il proprio parere al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VI.
4. In caso di conclusione favorevole dell’istruttoria, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto attesta, con dedicato provvedimento, l’approvazione dell’apparato ed aggiorna l’elenco in Allegato 1 inserendovi il nuovo apparato.

3. Verifica degli apparati
1. La corretta installazione degli apparati, opportunamente verificata secondo i parametri tecnici vigenti, deve essere constatata dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i quali provvedono a certificare che l’apparato è stato installato in modo da non pregiudicare la corretta funzionalità dei sistemi di radiocomunicazioni destinati alla sicurezza (GMDSS), già presenti a bordo, in accordo, ove possibile, con le istruzioni del fabbricante e con le norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili, mediante compilazione di apposita dichiarazione, riportata in Allegato 2. I dettagli del sistema installato non devono essere riportati in alcuno dei certificati di sicurezza nave.
2. Le apparecchiature devono essere configurate in modo che i messaggi siano trasmessi con accesso di priorità pari a quella di messaggi distress e che siano instradati e consegnati all’Autorità competente destinata con la massima priorità ed urgenza, senza alcun soggetto intermediario (che non sia il prestatore del servizio di comunicazioni), e devono essere inviati ad almeno due dei seguenti recapiti:
• Fax: ***;
• E-mail: ***;
• INMARSAT C": 424744220 (ANSWERBACK IMRCC)
3. A seguito della verifica di cui al precedente punto 3.1 e solo in occasione della prima installazione, il sistema SSAS deve essere oggetto di prova pratica di funzionamento da effettuarsi a cura dello Ship Security Officer o, eventualmente, del Company Security Officer/Deputy Company Security Officer, secondo le specifiche procedure previste nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima - Ed. dicembre 2021 Rev. 1 (PARTE II - Cap. 6.9).
Al termine delle prove dovrà essere compilato e trasmesso l'apposito messaggio riportato in Allegato 3.
4. Successivamente a dette prove e verifiche, salvo modifiche del sistema o della sua installazione a bordo, lo SSAS deve essere sottoposto a prove di funzionamento periodiche, secondo le modalità indicate al precedente punto 3.3, da parte degli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera in occasione delle visite intermedie e periodiche di rinnovo del Certificato di security della nave - ISSC (le istruzioni di dettaglio sono riportate nel paragrafo 1. “MODALITÀ DEI TEST E LORO PERIODICITÀ” dell’Allegato A alla Circolare Security n. 56).
5. La mancata installazione del sistema determina la non rispondenza della nave alle misure previste dal Capitolo XI-2 della SOLAS e dal codice ISPS e la conseguente decadenza del certificato ISSC.

4. Ricezione di duplicato del messaggio di allerta da parte della company.
1. Al fine di rendere più efficace la gestione delle possibili minacce alla sicurezza, la company della nave è tenuta a ricevere un duplicato del messaggio di allerta. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3.2, la company può inserire tra le proprie modalità di ricezione del SSAS anche il messaggio sms indirizzato verso un cellulare del CSO.
Al riguardo deve essere presentata apposita dichiarazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima, all’indirizzo di posta certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Tale dichiarazione deve essere compilata secondo i modelli in Allegato 4, Annesso 1 e 2, e deve contenere i seguenti dati:
1. informazioni relative alla società (company);
2. informazioni relative al CSO ed all'eventuale DCSO;
3. tipo di apparato SSAS installato a bordo;
4. dichiarazione dalla quale si evinca che siano di esclusivo uso del CSO e dell'eventuale DCSO);
5. reperibilità h 24 del CSO e dell'eventuale DCSO;
6. dichiarazione di responsabilità da parte del CSO e dell'eventuale DCSO.
2. Le società (company) che non sono in possesso dell'autorizzazione alla ricezione del duplicato del messaggio SSA dovranno presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 1. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare:
3. Il CSO o l’eventuale DCSO appena viene a conoscenza di un messaggio d’allerta SSA originato da una propria nave, deve comunque provvedere a contattare immediatamente il IMRCC per comunicare le notizie in suo possesso, eventualmente acquisite anche previo contatto con la nave, concordando le azioni da intraprendere.
4. Nel caso di variazione dei dati relativi al personale designato quale CSO e/o DCSO, la società (company) dovrà presentare nuova dichiarazione.

5. Piano di sicurezza della nave (Ship security plan - SSP).
Gli elementi relativi al SSAS devono essere inseriti in un annesso al piano che sarà presentato contestualmente, il tutto in cinque copie (di cui una in formato elettronico), alla competente Autorità marittima.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”
1 a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO


ALLEGATI
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1 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione