Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 2023
Validità: 01.10.2023 - 30.09.2026
Parti: Cna Cinema e Audiovisivo, Confartigianato Cinema e Audiovisivo, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Doppiaggio, Artigianato
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Definizione delle parti
Art. 3 Contratto individuale
Art. 4 Piani di lavorazione
Art. 5 Definizione di riga indicazioni tecniche
Art. 6 Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa
Art. 7 Fasce di produttività - Tetti di righe per turno - Oscillazione media - Raggruppamenti
Art. 8 Documentari e reality in sincronismo lineare - Documentari e Reality NON IN SINC
Art. 9 Colonne separate
Art. 10 Brusio e doppioni
Art. 11 Formazione
Art. 12 Provini rifacimenti
Art. 13 Minori

 

Art. 14 Norme particolari relative agli autori dell’adattamento dei dialoghi
Art. 15 Titoli di coda
Art. 16 Ambiente e sicurezza sul lavoro
Art. 17 Contenzioso individuale - Commissione paritetica di garanzia
Art. 18 Trattenute sindacali
Art. 19 Decorrenza e durata - Minimi di compenso
Art. 20 Modalità di pagamento dei compensi
Art. 21 Maggiorazioni
Art. 22 Intelligenza artificiale e cessione diritti
Art. 23 Principi relativi alla rappresentanza sindacale
Tabelle
Accordo commissione paritetica di garanzia
Verbale di accordo 15 dicembre 2023


Contratto collettivo nazionale di lavoro del doppiaggio Roma, 15 dicembre 2023

Il 15 dicembre 2023, presso la sede di Cna Nazionale, in Roma, Piazza M. Armellini 9A, è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio che si compone di n. 23 articoli, 4 tabelle indicate con le lettere A - B - C e D e Accordo Commissione Paritetica di Garanzia tra Cna Cinema e Audiovisivo […], assistita dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Cna […], Confartigianato Cinema e Audiovisivo […], assistita da Confartigianato Imprese […], Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Casartigiani […], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai […] e la Slc-Cgil […], la Fistel Cisl […], la Uilcom Uil […]

Premesso che
• Il Settore del doppiaggio in Italia rappresenta da sempre una eccellenza nell’ambito dell’industria cinematografica e audiovisiva.
• Il Settore è sempre in continua evoluzione anche a fronte degli innumerevoli cambiamenti e delle innovazioni tecnologiche registrate negli ultimi anni. In ragione di ciò le Parti firmatarie convengono sull’opportunità di continuare a valorizzare in modo costante le relazioni sindacali al fine di assicurare un monitoraggio continuo dei fenomeni contingenti suscettibili di incidere sulle imprese e sui professionisti del doppiaggio e fornire risposte pronte e tempestive calibrate sul dialogo maturo delle Parti sociali firmatarie.
Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue: Contratto collettivo nazionale del doppiaggio 2023

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano l’edizione italiana dei prodotti audiovisivi e assimilati, attraverso il doppiaggio (ivi compreso l’oversound).
Il presente contratto si applica, in via non esclusiva, anche alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano la versione italiana di opere audiovisive o assimilate attraverso altre forme di trasposizione linguistica.
La realizzazione del doppiaggio e dell’oversound consiste nella trasposizione, di norma in lingua italiana, dei prodotti originali, a partire dall'adattamento dei testi fino alla loro registrazione e al missaggio.
Le figure professionali impiegate sono quelle classificate e descritte all'articolo 2.

Art. 2 Definizione delle parti
Il presente contratto trova applicazione nei confronti delle seguenti figure:
Impresa
Si definisce “impresa di doppiaggio” la persona fisica o giuridica che, anche in via non esclusiva, eserciti tra le proprie attività l’edizione italiana o in altre lingue attraverso il doppiaggio (ivi compreso l’oversound) di opere audiovisive e assimilate, nessuna esclusa.
Direttore del doppiaggio
È la figura professionale a cui è affidata dall'impresa la direzione artistica del doppiaggio di opere cinematografiche e assimilate, straniere e di produzione nazionale da post-sincronizzare.
Ha la responsabilità artistica nei confronti dell’impresa per quanto riguarda la scelta delle voci del progetto e della qualità artistica e si impegna a rispettare il piano di lavorazione concordato e fornito dall’impresa, sempre nel rispetto del contratto di lavoro.
Può partecipare alla visione di controllo dialoghi e/o al premissaggio dialoghi e/o al missaggio.
Ha altresì la possibilità, qualora l’impresa lo ritenga necessario, di effettuare i turni di direzione e di controllo dialoghi da remoto.
Ha diritto alla copia cartacea del copione per la lavorazione in sala.
Ha altresì il dovere di allinearsi al flusso di lavoro dell’impresa, sempre nel rispetto del contratto di lavoro.
Assistente al doppiaggio
È la figura professionale responsabile nei confronti dell'impresa che le affida le attività di seguito riportate da svolgere nel rispetto della normativa contrattuale vigente:
• la preparazione al doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare (visione materiali, suddivisione anelli, compilazione fogli codifica, conteggio righe, segnatura copione, piano di lavorazione);
• la cura e la verifica del corretto sincronismo labiale durante i turni di doppiaggio;
• l'annotazione delle prestazioni degli attori doppiatori e la verifica del completamento del programma previsto dal piano di lavorazione.
Per i film di circuito cinematografico e relativi trailer, ^Assistente al doppiaggio partecipa ai turni di visione di controllo dialogo. Inoltre, l'Assistente al doppiaggio può partecipare alle varie fasi di lavorazione antecedenti e successive al doppiaggio (controllo colonne internazionali, sincronizzazione, visione di controllo dialoghi, premissaggio dialoghi, missaggio).
Ha diritto alla copia cartacea del copione per la lavorazione in sala.
Attore doppiatore
È l’attore che esegue il doppiaggio interpretando, nel rispetto del contenuto artistico originale e del sincronismo ritmico labiale e/o non labiale, i personaggi di opere cinematografiche o assimilate straniere o di produzione nazionale da postsincronizzare, attraverso i propri mezzi espressivi quali la recitazione e/o il canto per tutte le opere descritte nell’art. 7.
Ha diritto alla copia cartacea del copione per la lavorazione in sala. Deve rispettare il flusso di lavoro dell’impresa.
Principio di non discriminazione
Per il principio di non discriminazione, non si potranno richiedere agli Attori doppiatori, ai Direttori del doppiaggio, agli Assistenti al doppiaggio e agli Adattatori dialoghisti specifici requisiti in ordine all’etnia, all’orientamento sessuale o all’età, né si dovrà su questi basare la scelta di un Attore doppiatore per un ruolo.
Adattatore dialoghista
È l’autore cui è affidato dall’impresa l’adattamento, ovvero la traduzione e l’elaborazione in sincronismo ritmico labiale (1) e non labiale (2) (ex Norma UNI 11591:2022), dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate, sia straniere che di produzione nazionale, da post-sincronizzare, al fine di rendere nella lingua di destinazione lo spirito dell’opera originale. Inoltre, qualora richiesto, può realizzare i sottotitoli e l’audiodescrizione dell’opera stessa.
L’adattatore-dialoghista, ai sensi degli artt. 4, 46 e 46 bis della legge 633/41, ha la paternità del testo realizzato, che è tutelato dalle norme vigenti del diritto d’autore, in particolare dagli artt. 18 e 20, della legge 633/41.
Note
1. Per Sincronismo ritmico labiale si intende l’aderenza al ritmo dell’eloquio, al movimento delle labbra, all’espressività, alla prossemica del personaggio e alla dinamica della scena nella sua interezza, che l’adattatore dialoghista realizza nella trasposizione tra la lingua cultura di partenza e la lingua cultura di arrivo delle opere destinate al doppiaggio.
2. Si parla di Sincronismo ritmico non labiale quando la tipologia del prodotto audiovisivo non richiede l’aderenza al movimento delle labbra del parlante (es. opere di documentaristica doppiate in oversound).

Art. 13 Minori
Divieti e limitazioni
L’utilizzo dei minori è tutelato dalle norme di legge vigenti sul lavoro minorile. Per ciò che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a minori, le imprese si impegnano a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e coordinata con le esigenze scolastiche dei soggetti interessati.
Per questo motivo, i minori non possono essere impiegati nel primo turno ordinario e nel turno straordinario serale.
Questo divieto persiste anche nella stagione estiva e durante i periodi di festa. È inoltre fatto divieto di utilizzare i minori in turni diversi da quelli previsti nel presente CCNL, nella giornata di sabato e nelle giornate festive.
Resta inteso che per i minori è fatto divieto di superare i tempi previsti dalle leggi vigenti e comunque un tetto massimo di righe così articolato:
• 40 righe per i filmati di Fascia A;
• 60 righe per i filmati di Fascia B, C e D.
Norme particolari per i piani di lavorazione
Ai fini del piano di lavorazione, il numero totale di righe dei turni in cui sono presenti uno o più minori sarà calcolato considerando 1,5 volte le righe dei minori fino a 13 anni compiuti. (Esempio: se è presente un minore fino a 13 anni compiuti con un ruolo da 30 righe, nel piano di lavorazione varranno come 45. Le 15 righe di differenza non potranno essere recuperate in altri turni avvalendosi dell’oscillazione media).
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Le parti concordano sulla necessità di un’azione congiunta presso l’ispettorato Nazionale del Lavoro, finalizzata a far sì che, ferma la necessità di un puntuale
rispetto della legge 977/1967, venga tenuto conto dei tempi di lavorazione del doppiaggio, diversi da quelli di altri settori dello spettacolo.

Art. 16 Ambiente e sicurezza sul lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’impresa e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall’impresa, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'impresa soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'Impresa si prenderà cura della strumentazione affidata al lavoratore.
Nella materia della sicurezza del lavoro le parti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81 /08 in coerenza con i concetti espressi nella direttiva UE in essa recepita, nonché ai protocolli sanitari di settore previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 23 Principi relativi alla rappresentanza sindacale
[…]
Le Parti convengono il recepimento dell’Accordo interconfederale del 26 novembre 2020 sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil attuativo dell’Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016.