Tipologia: Accordo interconfederale integrazione CCNL
Data firma: 13 dicembre 2023
Parti: Assoartigiani e Ugl Metalmeccanici
Settori: Metalmeccanici, Artigianato
Fonte: cnel


Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori delle Imprese Artigiane Metalmeccaniche, di Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini
Accordo interconfederale


In Roma, addì 13 dicembre 2023, tra Assoartigiani - Associazione delle imprese artigiane e Ugl Metalmeccanici, si è convenuto sul seguente verbale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori delle Imprese Artigiane Metalmeccaniche, di Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed affini.
Il testo dell’art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori delle Imprese Artigiane Metalmeccaniche, di Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed affini viene così formulato e sostituisce la precedente enunciazione

Art. 16 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A) Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle quarantotto ore settimanali, per un massimo di:
• centoventi ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti;
• centocinquantadue ore nell’anno per il settore Orafi e Argentieri.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi:
- per i settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti ed Orafi ed Argentieri entro un periodo di sei mesi.
I Lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
B) In alternativa, l'azienda al fine di adeguare le capacità aziendali all'utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di Lavoratori, a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei dodici mesi, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Tali regimi di orario non potranno superare il limite di quarantotto ore settimanali ed essere inferiori a trentacinque ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti.
Rimane ferma la normale retribuzione del Lavoratore per quaranta ore settimanali.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i Lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i Lavoratori, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono sull’istituzione di una indennità pari a 16 ore annue, che venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell’attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.

Settore metalmeccanica ed installazione di impianti
Qualora, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, si rilevi per un singolo Lavoratore sia in vigore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso Lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali/territoriali, dovranno essere salvaguardate.

Settore orafo, argentiero ed affini
Qualora venga attuato dal singolo Lavoratore un regime di flessibilità superiore alle quarantotto ore, allo stesso Lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.