Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 12 dicembre 2023
Validità: 12.12.2023 - 31.12.2025
Parti: Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali e Cisl- Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa-R, Confsal-Unsa, Flp, Cgs, Usb-Pi, Confintesa-Fp, RSU
Comparti: P.A., Funzioni centrali, Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali
Fonte: cnel


Sommario:

 

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Durata e revisione
Articolo 4 - Interpretazione autentica delle clausole controverse
Titolo II - Rapporto di lavoro
Articolo 5 - Linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro - criteri generali
(articolo 7, comma 6, lettera k del CCNL 9 maggio 2022)
Articolo 6 - Contingente dei lavoratori a tempo parziale
(articolo 7, comma 6, lettera m del CCNL 9 maggio 2022 e articolo 57, comma 7 CCNL 12 febbraio 2018)
Articolo 7 - Banca delle ore
(articolo 7, comma 6, lettera n del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e articolo 27, comma 2 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
Articolo 8 - Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
(articolo 7, comma 6, lettera o CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 9 - Elevazione arco temporale su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie
(articolo 7, comma 6, lettera q CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e art. 17, comma 2 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
Articolo 10 - Criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1 - diritto allo studio
(articolo 7, comma 6 lettera s CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e articolo 46, comma 1, CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
Articolo 11 - Elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario
(articolo 7, comma 6, lettera u CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e articolo 25, comma 3 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
Articolo 12 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi
(articolo 7, comma 6, lettera ad CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Titolo III - Risorse decentrate e trattamento economico
Articolo 13 - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa
(articolo 7, comma 6, lettera a CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 14 - Criteri per l’attribuzione dei premi collegati alla performance
(articolo 7, comma 6, lettera b CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 15 - Differenziazione del premio individuale
(articolo 78 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)

 

Articolo 16 - Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all’interno delle aree (articolo 7, comma 6, lettera c1 CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 17 - Criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (articolo 7, comma 6, lettera d CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 18 - Criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità
(articolo 7, comma 6, lettera e ed x CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 19 - Criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva
(articolo 7, comma 6, lettera f CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022
Articolo 20 - Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo
(articolo 7, comma 6, lettera g e articolo 55 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 21 - Individuazione delle quote del fondo risorse decentrato per il triennio 2023-2025 da destinare alle progressioni economiche all’interno delle aree
(articolo 7, comma 5, lettera c del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022), alle indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 15 del CCNL 2019-2021 e ad ulteriori indennità, nonché delle risorse variabili integrative per progetti di miglioramento 2023-2025
Articolo 22 - Progetti con obiettivi per il miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche
Articolo 23 Elevazione dei limiti massimi previsti per l’indennità di posizione organizzativa di cui all’articolo 15 del CCNL 9 maggio 2022 - Posizioni organizzative e professionali
(art. 7 comma 6, lettera aa CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Articolo 24 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell’area Elevate professionalità e definizione della misura percentuale di cui all’articolo 53, comma 5
(articolo 7, comma 6, lettera ab CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
Titolo IV Famiglie professionali e relative competenze professionali
Articolo 25 famiglie professionali
(articolo 7, comma 6, lettera z del CCNL 2019-2021)
Titolo V - Altri istituti
Articolo 26 - Ferie solidali
Articolo 27 - Congedi dei genitori
Articolo 28 - Santo Patrono
Articolo 29 - Ferie obbligatorie


Verbale di definitiva sottoscrizione del contratto collettivo integrativo normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale non dirigente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di dicembre ha luogo l’incontro in videoconferenza tra la delegazione trattante dell’Autorità di bacino e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019-2021 ai fini della definitiva sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo normativo ed economico 2023-2025 secondo la procedura prevista dal CCNL Funzioni Centrali sottoscritta in data 9 maggio 2022.
Al riguardo, le parti
Vista l’ipotesi di contratto collettivo integrativo 2023-2025 siglata in data 20 ottobre 2023.
Viste la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria.
Visto il parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo del 13 novembre 2023 (verbale n. 25).
Dato atto che è operante l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, giusta decreto segretariale n. 169 del 6 dicembre 2023.
Tutto ciò premesso, concordano di sottoscrivere in via definitiva l’allegato Contratto collettivo integrativo normativo ed economico 2023-2025.
Per la parte datoriale […], per la parte sindacale: Organizzazioni sindacali Cisl/ Fp, Fp Cgil, Uil Pa R, Confsal Unsa, Flp, Cgs, Usb Pi, Confintesa Fp, Rappresentanze Sindacali Unitarie […]

Contratto collettivo integrativo normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale non dirigente della Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali
Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e obiettivi

1. Il presente contratto collettivo integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso l’Autorità di bacino con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato a valere su risorse istituzionali.
2. Il trattamento accessorio per il personale con contratto a tempo determinato che grava su progetti europei o convenzioni con altri soggetti istituzionali deve essere specificato nel singolo contratto di lavoro e non può essere superiore ad euro 1.500,00. A tale personale vengono assegnati solo obiettivi individuali ed il trattamento accessorio viene erogato al termine dell’anno in proporzione alla valutazione ottenuta.
3. Al personale comandato in entrata ed in uscita si rinvia alla definizione di appositi accordi tra gli enti utilizzatori.
4. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono con il medesimo disciplinati.

Titolo II - Rapporto di lavoro
Articolo 5 - Linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro - criteri generali (articolo 7, comma 6, lettera k del CCNL 9 maggio 2022)

1. Per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ente si impegna a garantire:
a) l’esercizio di tutte le funzioni e le facoltà attribuite dall’articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’esercizio delle funzioni potrà avvenire in orario di lavoro;
b) il coinvolgimento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro dei destinatari delle indennità di disagio e rischio;
c) il coinvolgimento e la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) l’impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi;
e) che il documento di valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi, compresi quelli correlati allo stress da lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l’individuazione delle attività che possono comportare la corresponsione di una indennità di rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi. Il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente può concorrere nell’individuazione di tali attività.
2. In caso di affidamento del servizio di RSPP all’esterno l’ente può individuare referenti per la sicurezza che collaborano con lo stesso RSPP anche in relazione agli aspetti amministrativi, organizzativi e di monitoraggio.

Articolo 6 - Contingente dei lavoratori a tempo parziale (articolo 7, comma 6, lettera m del CCNL 9 maggio 2022 e articolo 57, comma 7 CCNL 12 febbraio 2018)
1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area rilevata al 31 dicembre di ogni anno, arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
2. Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate con cadenza semestrale (giugno-dicembre).
3. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata di un’ulteriore percentuale del 10% qualora,
raggiunto il contingente massimo, siano presentate specifiche richieste da parte del personale che si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari o di disagio. In tali casi le domande
sono presentate senza limiti temporali.
4. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche e analisi dell’impatto sull’organizzazione dell’ente.
5. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme contrattuali vigenti.

Articolo 7 - Banca delle ore (articolo 7, comma 6, lettera n del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e articolo 27, comma 2 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
1. L’adesione alla banca ore è volontaria ed è alternativa all’applicazione del comma 6 dell’articolo 25 del CCNL 2016-2018.
2. Nella banca delle ore di cui all’articolo 27, comma 2 del CCNL 12 febbraio 2018, confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Il limite individuale delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di 100.
4. Le ore accantonate possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, fermo restando che a norma dell’art. 27, comma 3, del CCNL 2016-2018, le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, compatibilmente con la tempistica prevista per l’inserimento nel portale di gestione del personale.

Articolo 8 - Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. (articolo 7, comma 6, lettera o CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
1. L’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi è flessibile, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita. Tale flessibilità non si applica alle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà di flessibilità in entrata e uscita nell’ambito della stessa giornata.
3. In relazione alle esigenze di servizio deve essere individuato l’arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.
4. Le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita sono individuate tenendo conto:
- delle esigenze di servizio e di quelle del personale;
- delle particolari situazioni ambientali e territoriali, ivi incluse quelle relative ai collegamenti con il trasporto pubblico.
L’Autorità si avvale dell’organismo paritetico per l’innovazione, previsto dall’art. 6 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, per la definizione delle flessibilità di cui al presente articolo
5. L’eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all’articolo 34 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (permessi orari a recupero).
6. L’eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all’articolo 34 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (permessi orari a recupero).
7. Possono essere previsti orari più flessibili, che tengano conto solo di fasce di compresenza, in relazione a particolari figure di lavoratori.

Articolo 9 - Elevazione arco temporale su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie (articolo 7, comma 6, lettera q CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e art. 17, comma 2 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
1. Le parti si impegnano a rispettare la disposizione del CCNL per la quale la durata media dell’orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.
2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive preventivamente definite dal dirigente di riferimento e determinate da:
a) situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
b) presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro.

Articolo 11 - Elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario (articolo 7, comma 6, lettera u CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e articolo 25, comma 3 CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018)
1. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è pari a 200 ore annue elevabile a 240 in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di dipendenti.
2. In particolare, il limite è elevabile per:
a) dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali
b) dipendenti impegnati in attività di elaborazione o caricamento dati di natura tecnica o amministrativa;
c) dipendenti che effettuano sopralluoghi od operino in situazioni di particolare necessità.
3. Per i dipendenti con qualifica di autista il limite massimo è pari a 300 ore.

Articolo 12 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi (articolo 7, comma 6, lettera ad CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
1. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema.
2. Ai fini di cui al precedente comma sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale:
a) mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione;
b) mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici il più possibile all’avanguardia.
3. In relazione ai percorsi formativi di cui alla lettera a) del precedente punto, le parti condividono l’importanza del coinvolgimento dell’organismo paritetico per l’innovazione.

Titolo III - Risorse decentrate e trattamento economico
Articolo 17 - Criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (articolo 7, comma 6, lettera d CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)

1. Le indennità sono riferite alle condizioni di lavoro che comportano rischio, pregiudizio, disagio, responsabilità e sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti, non assumendo rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i soli profili e/o aree professionali.
2. L’effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del Dirigente di riferimento.
3. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno trimestrale, a cura del competente Dirigente di riferimento.
4. Tutti gli importi delle indennità sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza sono opportunamente riproporzionate nei rapporti di lavoro part-time.
5. Ai fini del riconoscimento delle indennità si individuano le seguenti attività di rischio o disagio cui corrispondono i relativi valori di indennità da applicare per ciascun giorno di effettivo svolgimento della prestazione:

Tipo di attività  Importo
a) Uso continuativo di autovetture di servizio 5,00 euro
b) Esecuzione di lavori di piccola manutenzione 5,00 euro

6. L’indennità di cui alla lettera a) può essere erogata solo a dipendenti inquadrati come operatore/assistente con mansioni di autista, anche non esclusive.
7. L’indennità di cui alla lettera b) può essere erogata solo a dipendenti che svolgano tali mansioni, in possesso di idonea attestazione relativa alla formazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.


Articolo 18 - Criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità (articolo 7, comma 6, lettera e ed x CCNL 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022)
1. Indennità maneggio valori […]
2. Indennità per consegnatario dei beni mobili […]
3. Indennità per responsabilità di sede in materia di sicurezza
Tale indennità viene riconosciuta ai dipendenti che si occupano di vigilanza, controllo e coordinamento delle attività funzionali alla sicurezza nei luoghi di lavoro collaborando con il Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione e il Medico competente ex D.Lgs. 81/2008.
L’indennità può essere riconosciuta ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma. La misura dell’indennità è annuale ed è pari ad euro 500,00.
L’incarico è annuale, prorogabile ed è assegnato dal Segretario generale.
4. Indennità per lo svolgimento di attività comportanti specifiche responsabilità di cui all’articolo 54 CCNL 2019-2021[…]

Titolo V - Altri istituti
Articolo 27- Congedi dei genitori

1. In attuazione dell’articolo 28 del CCNL 2019-2021 al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di sostegno alla maternità e paternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001, con le specificazioni del presente CCI.
[…]