Protocollo di Legalità
tra
la Prefettura - U. T.G. di Catania
la Prefettura - U.T.G. di Enna
la Prefettura - U.T.G. di Messina
la Prefettura - U.T.G. di Ragusa
la Prefettura - U.T.G. di Siracusa
e
il Soggetto attuatore - ZES Sicilia Orientale

 

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, nella persona del Prefetto pro-tempore, Maria Carmela Librizzi
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna, nella persona del Prefetto pro-tempore, Maria Carolina Ippolito
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, nella persona del Prefetto pro-tempore, Cosima Di Stani
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, nella persona del Prefetto pro-tempore, Giuseppe Ranieri
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, nella persona del Prefetto pro-tempore, Giusi Scaduto
Il Soggetto attuatore - Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale della Sicilia orientale, nella persona del Prof. Ing. Alessandro Di Graziano,
 

VISTI

• il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (di seguito semplicemente, “Regolamento RFF”), con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei rispettivi Piani di Ripresa e Resilienza;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
• la L. 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020,
• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
• la misura M5C3 -11 del sopradetto PNRR, che prevede una dotazione di 630 milioni di euro per interventi infrastrutturali per lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali nel periodo 2021-2026;
• il D.L. 20 giugno 2017 n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito - con modificazioni - dalla L. 3 agosto 2017 n. 123, il cui art. 4, dedicato alla “Istituzione di Zone Economiche Speciali - ZES”, al comma 2, primo capoverso, ha fornito la definizione di ZES quale “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).”;
• il D.P.C.M. 25 gennaio 2018 con cui è stato adottato il Regolamento relativo alle Zone Economiche Speciali, prevedendosene l’istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, su proposta delle Regioni interessate, corredata da un Piano di sviluppo strategico;
• il D.P.C.M. 22 luglio 2020 con cui è stata istituita la ZES Sicilia orientale ed al quale è stato allegato, per costituirne parte integrante il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Sicilia;
• l’art. 1, comma 316, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha introdotto, quale soggetto centrale di ciascuna ZES, la figura del Commissario Straordinario Governo;
• il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 che, all’art. 57, ha introdotto modifiche all’art. 4 del sopra citato D.L. n. 91 del 2017, introducendo il comma 7- quinquies, a norma del quale, tra le altre cose “...il Commissario Straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga ai contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014”; nonché il comma 8-bis, che ha attribuito al Commissario un ruolo di partecipazione attiva alla programmazione regionale, statale e comunitaria;
• il D.P.C.M. 10 novembre 2021 con cui il Prof. Ing. Alessandro Di Graziano è stato nominato Commissario Straordinario del Governo della ZES nella Regione Sicilia Orientale;
• l’art. 2 comma 2, del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021 (di seguito semplicemente “D.M. 492 del 2021”) con cui il Commissario è stato individuato quale Soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali di cui all’Allegato 2 del Decreto medesimo ricadenti nell’ambito della ZES Sicilia Orientale (di seguito, anche, semplicemente “Interventi”);
• Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
• il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
• il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
• il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
• la Circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno n. 11001/119/7/(33) del 13 giugno 2022, recante “Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
• l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “Do no significant harm”) ed è altresì, nel complesso, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (cd. “Regolamento Tassonomia”);
• la Comunicazione della Commissione Europea del 12 febbraio 2021 [di seguito, “CO(2021)1054 final”] inerente gli «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
• la circolare RGS n. 32 del 30.12.21 [Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)];
 

PREMESSO

• che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo'') assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere ricadenti nel territorio della ZES Sicilia Orientale, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro; che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
• che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza devono essere vincolanti per il Soggetto appaltante e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
• che il presente Protocollo riguarda lavori che saranno realizzati nel territorio della Sicilia Orientale, sicché le autorità competenti sono da individuare nei Prefetti delle provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa;
• che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui
all'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. e all’art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (disciplina white list) è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
• che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi parasubordinati e i titolari delle partite i.v.a. senza dipendenti;
b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
• che il Ministero dell’Interno con nota prot. 76840 del 17/11/2022 non ha ravvisato motivi ostativi alla stipula del presente protocollo di legalità
Quanto sopra visto e premesso è parte integrante e sostanziale del Protocollo e pertanto le parti convengono quanto segue.
 

Articolo 1
DEFINIZIONI

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
a) Protocollo: il presente Protocollo di Legalità;
b) Prefetture: le Prefetture di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa che sottoscrivono il Protocollo di Legalità;
c) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.;
d) Opere: gli interventi oggetto dei Contratti stipulati tra il Contraente e l’Appaltatore per i quali il Commissario Straordinario del Governo della ZES Sicilia Orientale è o sarà Soggetto attuatore;
e) Soggetto attuatore: il Commissario straordinario del Governo della ZES Sicilia Orientale in quanto incaricato dalla normativa di promuovere e controllare l’esecuzione delle opere;
f) Centrale di committenza: l’organismo pubblico incaricato dal Soggetto attuatore di organizzare e condurre le procedure di scelta dell’Appaltatore e degli altri soggetti economici fornitori di beni o servizi realizzati o studiati specificamente per le Opere;
g) Contraente: l’ente pubblico che stipula i contratti di appalto con le imprese comprese quelle forniscono beni o servizi;
h) Subcontraente/i: l'avente causa dell’Appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con l’Appaltatore stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
i) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Appalto,
stipulato dall’Appaltatore o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione delle Opere, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono beni o servizi realizzati o studiati specificamente per le stesse Opere;
j) Filiera delle imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre all’Appaltatore, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed alter consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d' ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n.15/2015 sopra richiamata;
k) Contratto/i: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Appalto, Subappalto o un Subcontratto;
l) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
m) Banca Dati Antimafia: la "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.
 

Articolo 2
CONFERIMENTO DATI

1. Il Soggetto attuatore garantisce - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. Il Soggetto attuatore si impegna a inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri contratti e subcontratti che saranno stipulati nell’ambito dell’attuazione delle opere - apposite clausole con le quali: a) il Contraente assume l’obbligo di fornire al Soggetto attuatore i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle Opere nonché di prevedere nei contratti che stipulerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3; b) gli appaltatori assumono il medesimo obbligo di fornire al Contraente i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle Opere nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3.; c) i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati al Soggetto attuatore prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.
5. La trasmissione dei dati al Soggetto attuatore relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.
 

Articolo 3
VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Subappalto e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:
a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
b) sia applicabile l'art. 86, comma 2.
2. Il Contraente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti.
3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura competente per territorio al Soggetto attuatore ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
4. La Centrale di committenza dovrà prevedere negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito che il mancato rispetto del Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto.
I Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto appaltante o l’Appaltatore effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l’Appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura competente per territorio e al Contraente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono; il Contraente inoltra la comunicazione al Soggetto attuatore. Analogo obbligo di comunicazione al proprio dante causa fa capo a ciascun Sub contraente appartenente alla Filiera delle Imprese.
5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle Opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Contraente o dell’Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Contraente procede all'immediata annotazione dell’estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.
6. Le Prefetture istituiranno, entro trenta giorni dalla stipula del Protocollo, una "cabina di regia'' allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alle "cabine di regia'', che opereranno presso le Prefetture, partecipano, oltre ai sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto competente per territorio riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto attuatore si impegna a esercitare o a fare esercitare dal Contraente il diritto di risoluzione ovvero ad imporre all’Appaltatore l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.
 

Articolo 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. l, comma 53, della citata legge n.190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2.Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Subappalto ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
• fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
• servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
• somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera delle Opere oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.
 

Articolo 5
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il Soggetto attuatore si impegna affinché il Contraente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del presente Protocollo, predisponga nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1. "Il soggetto appaltante, il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto) si impegnano a segnalare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, anche tramite i servizi di Polizia giudiziaria presenti sul territorio, i tentativi di concussione o altre gravi ipotesi di reato che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., laddove nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.
b) Clausola n. 2. "Il Soggetto appaltante o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., laddove nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346- bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Contraente è subordinato alla previa comunicazione al Soggetto attuatore ed all’intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto attuatore o del Contraente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Contraente e l’impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114.
 

Articolo 6
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto attuatore si impegna affinché:
a) sia inserito nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera.
b) sia fatta predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
c) sia fatta predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con gli aventi causa dal Soggetto appaltante, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
c.1) Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.
Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante”.
c.2) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefetture e Commissario Straordinario del Governo per la ZES Sicilia Orientale in data 21 marzo 2023, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Soggetto attuatore si impegna, altresì, affinché sia previsto nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
a) l'obbligo per l’Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l'obbligo dell’Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
c) l'obbligo per l’Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalla normativa bancaria e creditizia, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l’Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
d) l'obbligo per l’Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 concernente l'attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. II Soggetto attuatore farà in modo che il Contraente si impegni ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall’Appaltatore, dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5 lettera l) del medesimo art. 80.
5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.
 

Articolo7
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, il Soggetto attuatore si impegna affinché il Contraente renda disponibile, entro 30 giorni dall’aggiudicazione del Contratto, una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese. Tale “Banca dati” dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. II flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
a) "Anagrafe degli esecutori";
b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".
Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Contraente.
La Banca Dati deve consentire il monitoraggio:
i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere;
iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I dati in questione verranno immessi dal Contraente anche per il tramite della Direzione dei Lavori in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
• individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
• tipologia e importo del Contratto o Subcontratto;
• oggetto delle prestazioni;
• durata del Contratto o Subcontratto;
• annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
• annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
• indicazione del/dei conto/conti dedicati.
4. In tutti Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
i. mettere a disposizione del Contraente, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
ii. mettere a disposizione dei Gruppi Interforze, nell'ambito delle loro attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
iii. mettere a disposizione dei Gruppi Interforze, nell'ambito delle loro attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
5. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto appaltante, cui pure spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
7. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione da parte del Contraente attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte dei Gruppi Interforze, della D.I.A. e delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.
 

Articolo 8
SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.
L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art.105, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, è sanzionata:
1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall' l% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;
1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
2. Esito dell'informazione interdittiva
In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.
Nei confronti dell’Appaltatore o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.
3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all’articolo 3 paragrafo 4, 5 e 6
Il mancato inserimento, da parte dell’Appaltatore o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)
La violazione, da parte dell’Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.
5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera
La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art.6 paragrafo 2 lett. e) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
In caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).
In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale) La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;
7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto o del Subcontratto ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, dei titolari di partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.
Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.
L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante o dall’Appaltatore nella documentazione contrattuale.
8. Modalità di applicazione delle penali
8.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Contraente nei confronti dell’Appaltatore; nonché, per il tramite dell’Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto appaltante ne darà informazione al Soggetto attuatore ed alla Prefettura competente per territorio.
Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione delle Opere).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura competente per territorio, al Soggetto attuatore, al Contraente ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
8.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Contraente e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Contraente potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Contraente.
9. Risoluzione del contratto
9.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Contraente e/o del Soggetto attuatore, ove ne ricorra il caso, dell'Appaltatore o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Subcontratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
 

Articolo 9
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere' interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza dell’Appaltatore, sotto la vigilanza del Contraente e del Soggetto attuatore; il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dai Gruppi Interforze.
2. Il "Settimanale di cantiere' dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi dell’Appaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso alla Prefettura competente per territorio e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle partite i.v.a. senza dipendenti;
ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
iii. all'Appaltatore cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:
i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto appaltante e preventivamente comunicati alla Prefettura, ed i cui oneri saranno a carico del Soggetto Appaltante, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle Opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata legge n. 136/2010.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.
 

Articolo 10
DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo è efficace fino al 31 dicembre 2026 salvo proroghe dell’esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario.
Le parti concordano che gli articoli da 2 a 9 si intendono pienamente applicabili anche alle ipotesi in cui il Commissario straordinario del Governo della ZES Sicilia Orientale sarà Contraente.
 

Articolo 11
ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Soggetto attuatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alle Prefetture, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Catania, 21 marzo 2023
Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi
Il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito
Il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani
Il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri
Il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto
Il Soggetto attuatore
Commissario Straordinario del Governo, Prof. Ing. Alessandro Di Graziano