MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
Decreto 15 dicembre 2023
Modifiche al decreto 25 ottobre 2016 recante la «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci».
G.U. 27 dicembre 2023, n. 300
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/2, paragrafo 1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 6 e la tabella A-VI/2-1 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d’idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 21 gennaio 2008 relativo alla «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio»;
Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»;
Vista la direttiva UE 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2022 concernente il testo consolidato delle modifiche apportate alla direttiva 2008/106/CE, dalla direttiva UE 2019/1159 che ha abrogato la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla Gente di mare;
Considerata la necessità di dare piena attuazione agli esiti della verifica condotta da EMSA dal 4 al 14 ottobre 2022 sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva UE 2022/993;
Considerato e preso atto che la regola VI/2.1 dell'allegato I della direttiva (UE) 2022/993 non consente di sostituire il periodo di navigazione richiesto con funzioni equivalenti a terra;
Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 35576 del 22 novembre 2023;
Decreta:
Articolo unico
Modifiche all'articolo 2 del decreto 25 ottobre 2016 rubricato «Requisiti per il conseguimento del Certificato»
Alla lettera d) dell'art. 2 del decreto 25 ottobre 2016 sono eliminate le parole «o aver effettuato le funzioni equivalenti di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2016».
Art. 3.
Entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 15 dicembre 2023
Il Comandante generale: Carlone