Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
Decreto 6 dicembre 2023
Modifiche al decreto 22 febbraio 2022 recante: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere».
G.U. 28 dicembre 2023, n. 301

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento delle Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;
Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR, presentata al Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia pro tempore, previa informativa in sede di Conferenza unificata;
Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorità (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality;
Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parità di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e target prefissati;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) e, in particolare, l'art. 1, commi 141 e seguenti, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia pro tempore del 22 febbraio 2022 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 147, della citata legge n. 234 del 2021, si è provveduto a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti del predetto Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», ed in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede, tra le altre attribuzioni, che il CNEL alla lettera c) «approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'art. 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, in particolare, al comma 1, comma 470, prevede la istituzione del Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, svolgendo, tra i compiti, ai sensi del comma 473, lettera e) quello di collaborare «con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani»;
Tenuto conto che la Mission 5 «Inclusione e coesione» del PNRR ricopre un ruolo trasversale all'interno del PNRR, contemplando misure volte al sostegno all'empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, all'incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale tramite lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne;
Considerato che uno delle cinque priorità della Strategia nazionale sulla parità di genere è dedicato all'ambito «lavoro» e che, pertanto, si ritiene necessario integrare la composizione dell'assemblea dell'Osservatorio con ulteriori figure quali la Consigliera nazionale di parità, istituita per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un rappresentante del Consiglio nazionale dei giovani;
Considerato, inoltre, che il principio ispiratore dell'istituzione delle Commissioni regionali per le pari opportunità è nell'art. 117, comma 7, della Costituzione, che impegna l'assemblea legislativa regionale al perseguimento della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;
Valutato che le Commissioni regionali per le pari opportunità rappresentano organismi autonomi di tutela e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale e svolgono, tra le altre, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali per l'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, di verifica sull'applicazione dell'art. 117, comma 7, della Costituzione, tematiche di interesse dell'Osservatorio sulla parità di genere;
Ritenuto opportuno rilanciare gli obiettivi della Strategia nazionale sui territori anche al fine di poter provocare un cambiamento culturale per il raggiungimento della parità di genere, aspetto centrale e fondamentale della Strategia nazionale, avvalendosi delle esperienze di dette Commissioni regionali in modo che i contenuti della Strategia nazionale non restino estranei ai contesti territoriali;
Ritenuto, pertanto, necessario integrare la composizione dell'assemblea dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere con l'inserimento della figura della Consigliera nazionale di parità, e di modificare la composizione del Comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di tre Presidenti delle Commissioni regionali per le pari opportunità, rappresentanti il Nord, il Centro e il Sud-Isole dell'Italia, affinché emergano le istanze e le peculiarità dei territori;
Ravvisata la necessità, quindi, di dover procedere a modificare il decreto del 22 febbraio 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia pro tempore che disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del predetto Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 22 febbraio 2022 di istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

1. Al decreto ministeriale 22 febbraio 2022 recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'art. 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) da ventiquattro componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall'Autorità delegata alle pari opportunità, due designati dal Ministro per l'economia e delle finanze, uno dei quali in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per lo sport e i giovani, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'Università e ricerca, della cultura, della salute, turismo, dall'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;»;
b) dopo la lettera k) sono aggiunte le seguenti:
«l) la Consigliera nazionale di parità;
m) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
n) un rappresentante del Consiglio nazionale dei giovani (CNG).»;
c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Comitato tecnico scientifico). - 1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio è presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato, da tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per le pari opportunità e la parità di genere, e da tre Presidenti delle Commissioni regionali per le pari opportunità in rappresentanza del Nord, del Centro e del Sud-Isole dell'Italia, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'assemblea, nonché di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.».
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 6 dicembre 2023

Il Ministro: Roccella