Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 28 novembre 2023, n. 1038
Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 “Ricerca e innovazione”
B.U.R. 28 dicembre 2023, n. 52 – suppl. n. 3


Si premette quanto segue:
la legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, disciplina la ricerca e l’innovazione;
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 397 dell’8 maggio 2018, modificata con deliberazione n. 1177 del 20 novembre 2018, con deliberazione n. 444 del 23 giugno 2020, con deliberazione n. 660 del 2 settembre 2020 e con deliberazione n. 776 del 13 ottobre 2020, sono stati approvati i criteri di attuazione della legge provinciale sopra citata;
il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che contiene modifiche del regolamento (UE) n. 651/2014, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 167 dell’Unione europea il 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023; tale regolamento deve essere recepito entro il 31 dicembre 2023;
la Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei ritiene necessario apportare alcuni aggiornamenti ai criteri di attuazione, prendendo in considerazione le modifiche al regolamento (UE) 2023/1315 sopra citato nonché i nuovi bisogni dell’economia in generale e delle imprese in particolare;
ai sensi dell’articolo 16 della sopra citata legge provinciale una posizione dirigenziale vacante è affidata in via provvisoria al/alla dirigente superiore. Pertanto, la direzione di ripartizione risulta affidata in via provvisoria al direttore di dipartimento.
Le principali modifiche e novità dei nuovi criteri di attuazione della legge provinciale sopra indicata sono descritte di seguito.
All’articolo 4 (Iniziative ammissibili ad aiuto) è stata introdotta la misura “progetti semplificati di sviluppo sperimentale” e cancellata la misura “fase preliminare di progetti di ricerca e sviluppo”.
All’articolo 4 è stata aggiornata la dicitura “progetti di ricerca e sviluppo” in “progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale”.
All’articolo 4 è stata anche aggiornata la dicitura “progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo” in “progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale”.
All’articolo 7 (Studi di fattibilità per l’innovazione) è stato aggiornato il riferimento al nuovo programma europeo, prevedendo che sono ammissibili ad aiuto gli studi presentati alla Commissione europea che, pur non avendo ottenuto un aiuto attraverso il programma europeo “Horizon Europe”, nel quadro dello stesso programma si sono visti riconoscere il marchio di qualità “Seal of Excellence”.
Il nuovo articolo 8 (Progetti semplificati di sviluppo sperimentale) prevede che siano ammissibili ad aiuto progetti con un volume massimo di 50.000,00 euro, i cui beneficiari possono essere imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, con intensità di aiuto previste rispettivamente del 45%, 35%, 25%.
All’articolo 9 (Progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale) comma 2 lettera a) “spese di personale” è stato specificato che possono essere ammessi ad agevolazione i costi relativi a persone che svolgono la loro attività presso una unità produttiva dell’impresa richiedente situata in Alto Adige; anche in caso di contratti di smart working l’attività deve essere svolta sul territorio provinciale. Inoltre, per tutte e quattro le fasce, sono state fissate nuove tariffe fisse giornaliere per il personale interno, adottando in particolare per le lettere a., b. e d. le tariffe giornaliere previste dall’attuale bando FESR, asse innovazione:
a. 440,00 euro per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri, amministratori delegati e amministratrici delegate (invece di 400,00 euro);
b. 288,00 euro per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato (invece di 280,00 euro);
c. 248,00 euro per collaboratori tecnici e collaboratrici tecniche con diploma di maturità e per tecnici e tecniche (invece di 240,00 euro);
d. 176,00 euro per collaboratori amministrativi e collaboratrici amministrative, lavoratori e lavoratrici non qualificati (invece di 120,00 euro).
Inoltre, è stato specificato che per titolari, soci e socie sono ammissibili al massimo 860 ore all’anno, ad eccezione delle imprese start-up. Il lavoro dei soci e delle socie di società di capitale è ammissibile come personale interno solo se dimostrano di possedere in qualità di persone fisiche una partecipazione societaria di almeno il 15 per cento del capitale sociale dell’impresa richiedente.
All’articolo 9 comma 6 è stato specificato che dall’obbligo di stipulare una convenzione con l’Amministrazione provinciale per l’insediamento di imprese a carattere innovativo, ne è esclusa la casistica di realizzazione di progetti semplificati di sviluppo sperimentale. È stata inoltre semplificata la procedura di gestione della convenzione.
All’articolo 9 comma 7 è stato specificato che le imprese che intendono insediarsi in provincia di Bolzano o che vi si sono insediate da non più di due anni devono descrivere nel business plan la probabile ricaduta positiva del progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale sull’Alto Adige, con riferimento ad esempio all’andamento del fatturato realizzato dall’unità produttiva in provincia di Bolzano o all’assunzione di personale sul territorio, oppure all’accesso a nuovi mercati.
All’articolo 9 comma 12 è stato previsto il riferimento al nuovo programma europeo, prevedendo che sono ammissibili ad aiuto i progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale presentati alla Commissione europea che, pur non avendo ottenuto un aiuto attraverso il programma europeo “Horizon Europe”, nel quadro dello stesso programma si sono visti riconoscere il marchio di qualità “Seal of Excellence”.
All’articolo 9 comma 14 è stato previsto che le spese ammissibili per progetto non possono superare l’importo massimo di 399.999,99 euro. I progetti di volume uguale o superiore a 400.000,00 euro possono essere presentati nell’ambito di appositi bandi FESR, il che comporterà un risparmio rispetto ai precedenti criteri di attuazione.
All’articolo 10 (Innovazione di processo o dell’organizzazione) è stata ridotta l’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese al 45% e per le medie imprese al 35% delle spese ammissibili, mentre precedentemente era il 50% per entrambe le casistiche.
All’articolo 12 (Sistemi di management) sono state introdotte come ammissibili ad aiuto le certificazioni negli ambiti ESG: ambiente (Environmental), sociale (Social) e governance (Governance).
All’articolo 13 (Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione) è stato specificato che non sono ammissibili le spese sostenute da parte di:
a) titolari, soci e socie, dirigenti, quadri, collaboratori e collaboratrici dell’impresa richiedente;
b) imprese associate e imprese collegate ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
c) titolari, soci e socie, dirigenti, quadri, collaboratori e collaboratrici di imprese associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci/le stesse socie dell’impresa richiedente.
Inoltre, non sono ammissibili le spese sostenute per:
a) consulenze organizzative e aziendali;
b) b) consulenze sull’organizzazione dei
processi e sull’accertamento delle esigenze relative alla trasformazione digitale.
All’articolo 15 (Progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale) è stato precisato che nel caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni l’aiuto è impegnato e liquidato a favore di ogni singola impresa aderente.
All’articolo 15 è stato aggiunto che la Provincia può stipulare accordi con istituzioni estere per promuovere progetti di cooperazione transfrontaliera per la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale.
All’articolo 17 (Spese non ammissibili ad aiuto) sono state dettagliate le spese non ammissibili inerenti le iniziative riferibili agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
All’articolo 20 (Presentazione delle domande di aiuto) è stata prevista la modalità di presentazione delle domande tramite la piattaforma myCIVIS, dal momento in cui essa è attiva.
All’articolo 21 (Documentazione) è stato previsto che per la misura “servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione” sono sempre da allegare i preventivi di spesa a prescindere dall’importo degli stessi.
All’articolo 21 è stato inoltre previsto che tra la documentazione di domanda ci debba essere un business plan triennale, se l’impresa richiedente è una impresa start-up e non dispone già dei dati di bilancio.
All’articolo 24 (Criteri di valutazione per progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale) sono stati aggiornati i criteri di valutazione.
All’articolo 27 (Rendicontazione e liquidazione degli aiuti) è stata prevista la modalità di presentazione delle rendicontazioni tramite la piattaforma myCIVIS, dal momento in cui essa è attiva.
All’articolo 27, comma 3, è stata semplificata la spiegazione della modalità di rendicontazione.
All’articolo 27, comma 6, sono state previste liquidazioni parziali.
All’articolo 28 (Obblighi generali) è stato specificato che i beneficiari degli aiuti devono mantenere l’unità produttiva “attiva” in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di concessione dell’aiuto.
All’articolo 32 (Validità) è stato regolamentato che i criteri di attuazione hanno validità dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dai presenti criteri di attuazione, stimati in 2.000.000,00 di euro nell’esercizio 2024, è garantita dagli importi stanziati e disponibili sulle pertinenti missioni e sui pertinenti programmi del bilancio finanziario gestionale 2023-2025.
La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri di attuazione avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione può essere ridotta oppure le domande di agevolazione possono essere archiviate d’ufficio (Articolo 33 Clausola di salvaguardia finanziaria).
Tutto ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi
 

1. di approvare i criteri di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, come risulta dall’allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante;
2. di revocare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 397 dell’8 maggio 2018, n. 1177 del 20 novembre 2018, n. 444 del 23 giugno 2020, n. 660 del 2 settembre 2020 e n. 776 del 13 ottobre 2020.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche e troverà applicazione il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
 

CRITERI DI ATTUAZIONE della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche
“Ricerca e innovazione” IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri di attuazione disciplinano le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per la promozione dell’innovazione in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche (di seguito denominata “legge”), nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
 

Articolo 2
Regime di aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in applicazione della seguente normativa dell’Unione europea, nazionale e provinciale:
a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE L 352 del 24.12.2013);
b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (regolamento generale di esenzione per categoria), e successive modifiche (di seguito denominato “regolamento (UE) n. 651/2014”);
c) decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, che prevede disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
d) legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, e successive modifiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 l’ufficio competente alimenta il Registro Nazionale Aiuti di Stato.
3. Ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120 l’ufficio competente identifica univocamente ogni finanziamento o progetto di investimento pubblico tramite un CUP (“Codice Unico di Progetto”).
4. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Antimafia”) in caso di aiuti superiori a 150.000,00 euro l’ufficio competente acquisisce l’informazione antimafia.
 

Articolo 3
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono:
a) piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;
b) grandi imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;
c) consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b); possono partecipare anche imprese non iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, purché esse non detengano partecipazioni superiori al 40 per cento nel consorzio o nella società consortile;
d) imprese di cui alle lettere a) e b), costituite in forma di associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), o di associazione temporanea di scopo (di seguito ATS), o aggregate in forma di contratto di rete o di semplice cooperazione;
e) singole imprese di cui alle lettere a) e b), in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;
f) imprese di cui alle lettere c) e d) in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;
g) consorzi o società consortili fra imprese e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti di diritto privato sia superiore al 50 per cento;
h) parchi scientifici e tecnologici, incubatori d’impresa e soggetti giuridici che assumono la gestione di poli di innovazione.
2. Non possono beneficiare degli aiuti:
a) le imprese in difficoltà, come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea;
b) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria;
c) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
d) i soggetti iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano come “sede secondaria” oppure “unità locale”, ma che sul territorio provinciale non hanno dipendenti né svolgono una attività continuativa.
 

Articolo 4
Iniziative ammissibili ad aiuto

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione sono da considerarsi ammissibili ad aiuto le seguenti iniziative:
a) studi di fattibilità per l’innovazione;
b) progetti semplificati di sviluppo sperimentale;
c) progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale;
d) innovazione di processo o dell’organizzazione;
e) diritti di proprietà industriale;
f) sistemi di management;
g) servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione;
h) assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato;
i) progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale;
j) capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire;
k) creazione e sviluppo di poli di innovazione;
l) iniziative particolari.
m) Sono ammissibili ad aiuto le attività avviate a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto, purché l’impresa richiedente appaia come “attiva” nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.
 

Articolo 5
Effetto di incentivazione

1. I presenti criteri di attuazione si applicano unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione come previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, allegando la seguente documentazione:
a) nome e dimensione del soggetto richiedente;
b) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine progetto, nonché del nominativo del/della responsabile del progetto;
c) ubicazione del progetto;
d) piano degli investimenti e dei costi;
e) preventivi di spesa per importi superiori a 15.000,00 euro; per le iniziative di cui all’articolo 13 i preventivi di spesa da sono allegare a prescindere dall’importo degli stessi;
f) ogni altro documento richiesto dall’ufficio competente al fine della valutazione dell’iniziativa.
 

Articolo 6
Forma di aiuto

1. Vengono concessi aiuti in conto capitale.
2. Tali aiuti non possono superare le soglie indicate nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014.
 

CAPO II
INIZIATIVE E RELATIVE SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO
Articolo 7
Studi di fattibilità per l’innovazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.
2. Per studi di fattibilità per l’innovazione si intendono studi preparatori ad attività di ricerca e sviluppo.
3. Sono ammissibili ad aiuto:
a) i costi per la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, al fine di sostenere il processo decisionale, individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché di determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
b) in modo forfettario, le spese generali supplementari derivanti direttamente dall’iniziativa, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili;
c) gli studi di fattibilità presentati alla Commissione europea e che, pur non avendo ottenuto un aiuto attraverso il programma europeo “Horizon Europe”, nel quadro dello stesso programma si sono visti riconoscere il marchio di qualità “Seal of Excellence”.
4. I costi ammissibili ad aiuto di cui alla lettera a) del comma 3 si riferiscono ai costi di terzi come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), e ai costi di personale interno come definiti all’articolo 9, comma 4, per la predisposizione dello studio di fattibilità. Il calcolo dei costi di personale interno avviene ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), punti 1 e 2. Dai costi per il personale interno sono esclusi i costi relativi ai e alle titolari nonché ai soci e alle socie dell’impresa.
5. La liquidazione finale avviene dietro presentazione dello studio effettuato.
6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 65 per cento, per le medie imprese fino al 60 per cento e per le grandi imprese fino al 50 per cento delle spese ammissibili.
7. I costi ammissibili per un singolo studio di fattibilità non possono superare i seguenti importi:
a) per piccole e medie imprese: 60.000,00 euro;
b) per grandi imprese: 100.000,00 euro.
 

Articolo 8
Progetti semplificati di sviluppo sperimentale

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.
2. Per i progetti semplificati di sviluppo sperimentale la valutazione viene fatta rispetto al grado di innovazione del progetto con riferimento alla definizione di sviluppo sperimentale. Il grado d’innovazione, che si esprime attraverso una riconoscibile differenza di un prodotto/processo/servizio nuovo o migliorato rispetto allo stato attuale della tecnica, nonché attraverso un rischio nella realizzazione del progetto, deve essere documentato.
3. Sono ammissibili ad aiuto i costi interni come definiti all’articolo 9, comma 4, e i costi di terzi come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b). Il calcolo dei costi di personale interno avviene ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), punti 1 e 2.
4. Sono inoltre ammissibili ad aiuto, in misura forfettaria, le spese generali supplementari derivanti direttamente dall’iniziativa, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili.
5. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 45 per cento, per le medie imprese fino al 35 per cento e per le grandi imprese fino al 25 per cento delle spese ammissibili.
6. Le spese ammissibili non possono superare l’importo massimo di 50.000,00 euro.
 

Articolo 9
Progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.
2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi:
a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale, quali per esempio collaboratori familiari, purché impiegati nel progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale); tra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell’impresa che partecipano all’attuazione del progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale; possono essere ammessi ad agevolazione i costi relativi a persone che svolgono la loro attività presso una unità produttiva dell’impresa richiedente situata in Alto Adige; anche in caso di contratti di smart working l’attività deve essere svolta sul territorio provinciale; per determinare le spese ammissibili si applicano i seguenti parametri:
1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite le seguenti tariffe fisse giornaliere: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri, amministratori delegati e amministratrici delegate 440,00 euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 288,00 euro, per collaboratori tecnici e collaboratrici tecniche con diploma di maturità e per tecnici e tecniche 248,00 euro, per collaboratori amministrativi e collaboratrici amministrative, lavoratori e lavoratrici non qualificati 176,00 euro; per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate tiene conto dell’effettiva attività da essi svolta nell’impresa e non della rispettiva qualifica professionale;
2) le ore lavorative ammissibili per persona sono 8 al giorno e 1.720 all’anno; sono ammissibili soltanto ore intere; per titolari, soci e socie sono ammissibili al massimo 860 ore all’anno, ad eccezione delle imprese start-up. Il lavoro dei soci e delle socie di società di capitale è ammissibile come personale interno solo se dimostrano di possedere in qualità di persone fisiche una partecipazione societaria di almeno il 15 per cento del capitale sociale dell’impresa richiedente;
b) costi per ricerche contrattuali, consulenze e servizi analoghi e affitti da imputare esclusivamente all’attività di ricerca e sviluppo; essi includono anche i costi ai valori di mercato relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche nonché brevetti e altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne; tali costi sono intesi come costi di terzi;
c) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, purché utilizzati nel progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all’effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue;
d) costi di fabbricati e terreni, purché utilizzati per il progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale e per la relativa durata di utilizzo; per quanto riguarda i fabbricati e i terreni, è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
e) costi di materiali e prodotti analoghi, nonché di forniture derivanti direttamente dal progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale;
f) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili.
3. In caso di progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale nonché di progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale e di progetti semplificati di sviluppo sperimentale i costi di cui al comma 2, lettera b) sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 70 per cento del totale dei costi ammissibili per progetto. Se questi costi di terzi sono superiori al 70 per cento dei costi complessivi del progetto, l’ufficio competente adegua i costi in proporzione.
4. Per costi interni si intendono le spese relative alle attività svolte dal personale interno e le spese generali forfettarie, nonché i costi per macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, fabbricati e terreni, nonché materiali utilizzati direttamente dall’impresa richiedente.
5. Le prestazioni di ricerca e sviluppo, svolte presso società collegate o controllate all’interno di un gruppo del richiedente oppure presso altre unità produttive del richiedente, devono essere rendicontate al costo di produzione. Nel caso in cui le sopra indicate società collegate o controllate oppure unità produttive abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano, i relativi costi di ricerca e sviluppo possono essere conteggiati quali spese di personale ai sensi del comma 2, lettera a), a condizione che essi non superino il 10 per cento dei costi del progetto e che siano funzionali a mantenere o aumentare le attività di produzione, di innovazione, ricerca e sviluppo sul territorio altoatesino, fermo restando quanto indicato al comma 3. Inoltre, nel caso in cui le sopra indicate società collegate o controllate oppure unità produttive abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano, i relativi costi di ricerca e sviluppo possono essere conteggiati quali costi di terzi ai sensi del comma 2, lettera b) per un massimo del 10 per cento dei costi di progetto.
6. Le imprese da fuori provincia di Bolzano che intendono insediarsi in Alto Adige, nonché le imprese da fuori provincia di Bolzano che vi si sono insediate da non più di due anni per realizzare un progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale o un progetto di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale, ad esclusione dei progetti semplificati di sviluppo sperimentale, hanno l’obbligo di stipulare una convenzione con l’Amministrazione provinciale per l’insediamento di imprese a carattere innovativo. A tale fine l’ufficio competente informa l’impresa richiedente nel caso in cui l’istruttoria della domanda di aiuto porti ad una valutazione positiva e invia alla stessa il testo della convenzione. L’impresa richiedente ha 120 giorni di tempo per trasmettere all’ufficio competente una comunicazione via PEC nella quale dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione e per inviare allo stesso la fideiussione bancaria/assicurativa qualora prevista dalla convenzione e la marca da bollo richiesta per la stipula della convenzione. Le imprese insediate presso il NOI Techpark non devono produrre alcuna fideiussione. Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga inviata nei termini previsti, la domanda di aiuto viene rigettata. I diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale ottenuti dalla ricerca svolta sul territorio provinciale sono liberi e non vincolati dalla convenzione.
7. Le imprese che intendono insediarsi in provincia di Bolzano o che vi si sono insediate da non più di due anni devono descrivere nel business plan la probabile ricaduta positiva del progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale sull’Alto Adige, con riferimento ad esempio all’andamento del fatturato realizzato dall’unità produttiva in provincia di Bolzano o all’assunzione di personale sul territorio, oppure all’accesso a nuovi mercati.
8. L’intensità di aiuto prevista per ricerca industriale può ammontare fino al 50 per cento e quella prevista per sviluppo sperimentale fino al 25 per cento delle spese ammissibili.
9. L’intensità di aiuto di cui al comma 8 può essere aumentata in caso di ricerca industriale e in caso di sviluppo sperimentale di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.
10. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa massima ammissibile per uno o più progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti al momento della concessione dell’aiuto la spesa massima annua ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti.
11. Si può prescindere dai limiti di spesa massima annua ammissibile di cui al comma 10 in caso di imprese in possesso dei necessari requisiti economici e tecnici, quali know-how interno e capacità di autofinanziamento.
12. Sono ammissibili ad aiuto progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale presentati alla Commissione europea e che, pur non avendo ottenuto un aiuto attraverso il programma europeo “Horizon Europe”, nel quadro dello stesso programma si sono visti riconoscere il marchio di qualità “Seal of Excellence”.
13. L’importo totale lordo dell’aiuto erogato per ogni impresa non può essere superiore ai seguenti importi:
a) 10 milioni di euro nel caso di progetti di ricerca industriale;
b) 7,5 milioni di euro nel caso di progetti di sviluppo sperimentale.
14. Le spese presentate per progetto non possono superare l’importo massimo di 399.999,99 euro. I progetti di volume uguale o superiore a 400.000,00 euro possono essere presentati nell’ambito di appositi bandi FESR. Tale importo massimo viene derogato nel caso in cui le prestazioni vengano svolte presso società collegate o controllate all’interno di un gruppo del richiedente oppure presso altre unità produttive del richiedente, che abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano.
 

Articolo 10
Innovazione di processo o dell’organizzazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.
2. Per attività concernenti l’introduzione di innovazioni di processo o dell’organizzazione sono ammissibili i costi indicati nell’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), e) e f).
3. Sono escluse dall’aiuto le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano un miglioramento.
4. Un progetto di innovazione di processo o dell’organizzazione può essere considerato ammissibile ad aiuto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie di informazione e comunicazione, con l’obiettivo di cambiare l’organizzazione; tale requisito non è richiesto per l’innovazione di processo;
b) l’innovazione di processo o
dell’organizzazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere determinati i relativi costi;
c) l’innovazione di processo comporta l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software);
d) l’innovazione dell’organizzazione riguarda l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa.
5. Sono inoltre ammissibili ad aiuto, nell’ambito della trasformazione digitale, la fase di analisi e di pianificazione, i test e la realizzazione di processi e prodotti digitalizzati che migliorano il potenziale di innovazione delle imprese. Vengono sostenuti progetti pilota di PMI per la sperimentazione di componenti innovativi dell’impresa 4.0 in ambienti di test; inoltre vengono sostenuti l’adattamento a processi digitalizzati e lo sviluppo di modelli di business in rete alle seguenti condizioni:
a) presupposto per l’aiuto è una chiara attinenza del progetto con l’impresa 4.0, oppure con “Internet of things” (Internet delle cose) o con i sistemi ciberfisici (CPS); l’utilizzo di processi e prodotti digitalizzati deve essere utile alla sperimentazione orientata alla prassi di soluzioni proprie di impresa 4.0 della PMI richiedente;
b) sono agevolati solo singoli progetti di PMI i cui sistemi o risultati vengono primariamente utilizzati in Alto Adige, in modo tale da rafforzare e sviluppare ulteriormente il territorio sul piano della formazione, della scienza, della ricerca e dell’economia.
6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 45 per cento, per le medie imprese fino al 35 per cento delle spese ammissibili.
7. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa annua massima ammissibile per uno o più progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti al momento della concessione dell’aiuto la spesa massima ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti.
 

Articolo 11
Diritti di proprietà industriale

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.
2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi relativi all’ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
a) costi anteriori e relativi alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e istruttoria della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
b) costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto in sede di trattazione ufficiale della domanda e nel corso di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.
3. Non sono ammissibili:
a) i costi relativi alla registrazione di marchi;
b) i costi interni dell’impresa come definiti all’articolo 9, comma 4.
4. L’intensità di aiuto prevista per le piccole e medie imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.
 

Articolo 12
Sistemi di management

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.
2. Sono ammissibili ad aiuto l’introduzione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale, nonché certificazioni negli ambiti ESG: ambiente (Environmental), sociale (Social) e governance (Governance). Sono ammissibili, inoltre, ad aiuto anche le certificazioni di prodotto e di servizio.
3. Per l’implementazione dei sistemi di management è ammissibile l’impiego di un addetto interno/una addetta interna. I costi di personale interno possono essere documentati con un’autocertificazione dell’impresa. Il calcolo dei costi di personale interno avviene ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), punti 1 e 2.
4. Le spese di personale interno possono essere ammissibili fino a un importo massimo pari all’importo relativo ai costi di terzi dell’iniziativa come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b).
5. Non sono ammissibili:
a) le spese per il rinnovo della certificazione;
b) le spese generali supplementari.
6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 35 per cento, per le medie imprese fino al 25 per cento e per le grandi imprese fino al 15 per cento delle spese ammissibili.
7. Le spese ammissibili per iniziative volte all’introduzione o al miglioramento di sistemi di management non possono superare l’importo massimo di 70.000,00 euro per le PMI e di 100.000,00 euro per le grandi imprese; il relativo aiuto è concesso in regime “de minimis”.
 

Articolo 13
Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.
2. Per usufruire di servizi di consulenza nel settore dell’innovazione sono ammissibili ad aiuto i costi relativi alle seguenti attività:
a) consulenza in materia di trasferimento di conoscenze e di tecnologie;
b) analisi relative al potenziale di innovazione dell’impresa per lo sviluppo e miglioramento di processi, prodotti, tecnologie e modelli di business;
c) introduzione del management dell’innovazione;
d) assistenza tecnologica nell’ambito dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo;
e) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e in materia di accordi di licenza.
3. Per usufruire di servizi di supporto all’innovazione sono ammissibili ad aiuto i costi relativi alle seguenti attività:
a) ricerche di mercato volte all’introduzione di nuovi prodotti o servizi;
b) utilizzo di laboratori, banche dati, biblioteche, test, marchi di qualità e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.
4. È ammissibile ad aiuto la preparazione di campagne di fundraising per nuovi prodotti e servizi, inclusi progetti di crowdfunding, per una spesa massima di 5.000,00 euro per campagna. L’aiuto è concesso in regime “de minimis”.
5. Per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione ai fini della rendicontazione devono essere documentati i costi di terzi sostenuti, come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), e le giornate di consulenza effettivamente svolte.
6. Non sono ammissibili le spese sostenute da parte di:
a) titolari, soci e socie, dirigenti, quadri, collaboratori e collaboratrici dell’impresa richiedente;
b) imprese associate e imprese collegate ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
c) titolari, soci e socie, dirigenti, quadri, collaboratori e collaboratrici di imprese associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci/le stesse socie dell’impresa richiedente.
7. Non sono ammissibili le spese sostenute per:
a) consulenze organizzative e aziendali;
b) consulenze sull’organizzazione dei processi e sull’accertamento delle esigenze relative alla trasformazione digitale.
8. Sono esclusi dall’aiuto i costi interni dell’impresa come definiti all’articolo 9, comma 4.
9. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 65 per cento, e per le medie imprese fino al 60 per cento delle spese ammissibili.
10. I costi ammissibili per progetto non possono superare l’importo massimo di 65.000,00 euro e l’importo totale degli aiuti non può superare 200.000,00 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.
11. In forza dell’articolo 12, comma 2, della legge, la gestione e l’erogazione di agevolazioni pubbliche nell’ambito delle iniziative “Lab-Bonus” e “Pre-Incubation Grant” sono affidate alla società NOI S.p.A. L’iniziativa “Lab-Bonus” è destinata ad agevolare l’utilizzo dei servizi offerti dai laboratori del NOI Techpark da parte delle imprese con unità produttiva in Alto Adige tramite la concessione di un aiuto in forma di buono per usufruire di un laboratorio. Per le grandi imprese l’aiuto è concesso in applicazione del regime “de minimis”. Il programma “Pre-Incubation Grant” mira a promuovere la costituzione di imprese innovative e la cultura dell’imprenditorialità.
 

Articolo 14
Assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Possono beneficiare degli aiuti:
a) le PMI e le grandi imprese che assumono personale altamente qualificato;
b) le PMI che impiegano personale altamente qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa.
2. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso un’università italiana o presso una università estera, se equiparata in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
3. Per personale assunto o messo a disposizione si intendono le persone che
lavorano per l’impresa, percepiscono uno stipendio e hanno un rapporto di subordinazione nei confronti dell’impresa.
4. Il personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione non deve sostituire altro personale e deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito dell’impresa stessa.
5. In deroga al punto 15 dell’Allegato B dei presenti criteri di attuazione, nel caso di assunzione è sufficiente che il personale altamente qualificato abbia un’esperienza professionale specifica di tre anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
6. Il costo del personale è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 1,38 la retribuzione lorda di tutto il periodo di assunzione o di messa a disposizione risultante dall’imponibile previdenziale. In caso di fatturazione viene agevolato solo il costo del personale, calcolato come sopra indicato.
7. Sia nel caso di assunzione che di messa a disposizione, l’aiuto viene concesso per un periodo massimo di due anni consecutivi per impresa e per persona.
8. Non è ammissibile l’assunzione o la messa a disposizione di:
a) parenti entro il terzo grado in linea retta, coniugi o affini;
b) soci e socie dell’impresa richiedente;
c) soci e socie di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci e le stesse socie;
d) personale di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci e le stesse socie.
9. L’intensità di aiuto per l’assunzione di personale altamente qualificato prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento del costo del personale ammissibile, in applicazione del regime “de minimis”.
10. L’intensità di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato prevista per le PMI può ammontare fino al 50 per cento del costo del personale ammissibile fatturato all’impresa beneficiaria.
 

Articolo 15
Progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale

1. Per progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale vale quanto disposto all’articolo 9. Gli aiuti per tali progetti di cooperazione possono anche essere concessi sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 26.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f).
3. La costituzione in forma di ATI o di ATS o di contratto di rete o di semplice cooperazione deve avvenire con il contestuale conferimento all’impresa capofila, da parte degli aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del Codice civile per tutti i rapporti con l’Amministrazione provinciale.
4. In caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni l’atto costitutivo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) l’indicazione delle imprese aderenti, con l’identificazione dell’impresa capofila e dell’impresa partner o delle imprese partner;
b) la ripartizione delle attività che ciascun aderente ha il compito di svolgere nell’ambito del progetto;
c) la suddivisione dei costi a carico di ciascun aderente al progetto;
d) la definizione degli aspetti riguardanti la proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto.
5. Non è ammissibile la possibilità di variazioni degli aderenti, tranne il caso di recesso oppure di esclusione di uno o più aderenti. Nel caso in cui l’impresa capofila sia soggetta a scioglimento o liquidazione volontaria oppure sia sottoposta a procedure concorsuali, una delle imprese aderenti, in accordo con le altre imprese coinvolte nel progetto, può assumere le funzioni di impresa capofila.
6. Nel caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni l’aiuto è impegnato e liquidato a favore di ogni singola impresa aderente.
7. L’impresa capofila è responsabile dinanzi all’Amministrazione provinciale del corretto svolgimento del progetto.
8. Ai fini del comma 9 il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. La cooperazione deve basarsi su un contratto di cooperazione o sulla costituzione di un apposito soggetto giuridico. In caso di collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza non si applicano le intensità di aiuto e le maggiorazioni previste dai presenti criteri di attuazione.
9. Per i progetti di cooperazione le intensità di aiuto previste all’articolo 9 possono essere aumentate nella seguente misura nei casi di seguito indicati:
a) fino ad un’intensità massima dell’80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali; ciò vale in uno dei seguenti casi:
1) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, oppure viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili;
2) il progetto comporta un’effettiva collaborazione tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
10. La Provincia può stipulare accordi con istituzioni estere per promuovere progetti di cooperazione transfrontaliera per la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale. In tal caso, anche in deroga a quanto previsto dai presenti criteri di attuazione, con apposito provvedimento possono essere stabiliti i rispettivi criteri di agevolazione.
 

Articolo 16
Capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire

1. I finanziamenti per la capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire possono essere assegnati esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 26.
2. Ai bandi possono partecipare:
a) imprese start-up a carattere innovativo;
b) persone fisiche che si impegnano a costituire una impresa start-up a carattere innovativo entro i termini stabiliti dai rispettivi bandi.
3. I rispettivi bandi stabiliscono i requisiti di ammissibilità per le imprese e le persone fisiche.
4. I beneficiari devono avvalersi di un finanziamento attraverso investitori esterni, quali Business Angel o Venture Capitalist. La partecipazione degli investitori esterni deve essere una partecipazione di minoranza in relazione alle quote dell’impresa, ossia ai diritti di voto. I rispettivi bandi stabiliscono le modalità e l’entità minima dell’investimento esterno.
5. I richiedenti devono presentare un business plan. I rispettivi bandi definiscono le informazioni minime che il business plan deve contenere e in quali lingue deve essere redatto. All’interno del business plan devono essere previsti dei milestone, il cui raggiungimento costituisce uno dei criteri previsti per l’erogazione dell’aiuto.
6. Per l’erogazione degli aiuti i rispettivi beneficiari devono procedere a un versamento di capitale sociale, o a un ulteriore aumento del capitale sociale, o a un versamento in conto aumento capitale oppure ad un’altra forma di investimento nell’impresa, prevista dai rispettivi bandi, per un importo complessivamente pari o superiore a quello dell’aiuto richiesto.
 

Articolo 17
Spese non ammissibili ad aiuto

1. Per le iniziative di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 non sono ammissibili ad aiuto le seguenti spese:
a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;
b) spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;
c) spese per la concessione, il riconoscimento o l’acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, nonché del know-how relativo ai prodotti e processi già presente all’interno di imprese collegate o controllate;
d) spese per la registrazione di marchi;
e) spese relative all’IVA (qualora sia detraibile da parte del beneficiario), all’imposta di registro o ad altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote;
f) spese relative agli audit annuali di sorveglianza riguardanti i sistemi di management;
g) spese per pubblicità e marketing;
h) spese per investimenti aziendali.
 

Articolo 18
Creazione e sviluppo di poli di innovazione

1. Gli aiuti per poli di innovazione possono essere concessi esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 26.
2. Per le spese di investimento relative alla creazione, all’ampliamento e all’animazione di poli di innovazione possono essere concessi aiuti esclusivamente al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Esso è incaricato di attivare i poli di innovazione nonché di gestire l’utilizzo e l’accesso ai locali e agli impianti. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo di innovazione devono riflettere i relativi costi.
3. L’accesso a locali, impianti e attività del polo di innovazione è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
4. I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne rispecchiano i relativi costi.
5. Per la creazione o l’ampliamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti per gli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. Sono ammissibili ad aiuto i costi per i seguenti investimenti:
a) acquisto o costruzione di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca;
b) realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e impianti di prova;
c) realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.
7. Le spese di investimento di cui al comma 5 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, fabbricati, macchinari e impianti.
8. L’intensità di aiuto per spese di investimento prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.
9. Per le spese di funzionamento relative all’animazione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Tali aiuti possono essere concessi per una durata massima di dieci anni.
10. Quali spese di funzionamento sono ammissibili ad aiuto le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
a) l’affitto di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca nonché il noleggio di impianti e macchinari;
b) l’animazione del polo di innovazione al fine di agevolare la collaborazione, lo scambio di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e su misura a sostegno delle imprese;
c) l’attività di marketing volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi al polo di innovazione e ad aumentare la visibilità dello stesso;
d) la gestione delle infrastrutture del polo di innovazione, l’organizzazione di programmi di formazione, seminari, workshop e conferenze per favorire la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
11. Il bando stabilisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di rendicontazione, i meccanismi di controllo, nonché l’entità del finanziamento messo a disposizione.
12. L’intensità di aiuto per spese di funzionamento prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili per il soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione.
 

Articolo 19
Iniziative particolari

1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, la ripartizione competente è autorizzata a gestire direttamente o tramite incarico a imprese, enti, associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:
a) seminari, convegni, congressi, concorsi, concorsi di idee, concorsi a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore;
b) studi e consulenze in collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza oppure esperti ed esperte, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico alle imprese operanti in provincia di Bolzano;
c) ogni altra iniziativa utile a promuovere l’immagine nonché a sostenere i settori economici e la cultura d’impresa.
2. L’assegnazione degli incarichi per la realizzazione delle iniziative avviene nel rispetto della normativa vigente sull’affidamento di lavori e di servizi in economia o mediante convenzione con società in-house o enti strumentali della Provincia.
 

CAPO III
PRESENTAZIONE, ISTRUTTORA DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
Articolo 20
Presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all’ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell’impresa richiedente alla casella PEC certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo le modalità previste dalla normativa vigente oppure, dal momento in cui è attivo, utilizzando esclusivamente il servizio online in myCIVIS, disponibile sulla piattaforma https://civis.bz.it per le misure digitalizzate. Per l’invio delle domande tramite PEC sono da compilare la modulistica di domanda e gli allegati predisposti dall’ufficio competente, disponibili sui siti Internet www.provincia.bz.it/innovation e https://civis.bz.it. Per l’invio delle domande tramite la piattaforma myCIVIS è da compilare la domanda online e sono da compilare e caricare gli allegati predisposti dall’ufficio competente e disponibili sui siti Internet www.provincia.bz.it/innovation e https://civis.bz.it.
2. Le domande di aiuto inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure se firmate a mano; solo in quest’ultimo caso deve essere scansionato e allegato un documento di riconoscimento del/la legale rappresentante dell’impresa; in caso di firma mancante, la domanda non è valida;
b) se trasmesse mediante la casella PEC certificata dell’impresa richiedente, purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del/della titolare; le domande di aiuto possono essere presentate anche tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone fisiche o giuridiche appositamente delegate.
3. Tramite autocertificazione riportata nel modulo di domanda deve essere dichiarato l’acquisto della marca da bollo con l’indicazione del codice univoco telematico e della data. La marca da bollo può essere utilizzata per una sola domanda e deve essere conservata per 3 anni.
4. Possono essere presentate più domande di aiuto per anno solare.
5. Qualora si tratti di progetti messi a bando, le domande di aiuto devono pervenire entro i termini previsti dal bando ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c).
 

Articolo 21
Documentazione

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 26, le domande di aiuto presentate sulla base della procedura valutativa di cui all’articolo 23 devono contenere le seguenti informazioni e la seguente documentazione:
a) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine progetto, nonché del nominativo del/della responsabile del progetto;
b) piano degli investimenti e dei costi;
c) cronoprogramma delle attività di progetto;
d) preventivi di spesa per importi superiori a 15.000,00 euro; per le iniziative di cui all’articolo 13 i preventivi di spesa da sono allegare a prescindere dall’importo degli stessi;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla classe dimensionale dell’impresa (piccola, media o grande impresa);
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non si tratta di un’impresa in difficoltà;
g) business plan triennale, se l’impresa richiedente è una impresa start-up e non dispone già dei dati di bilancio;
h) ogni altro documento richiesto dall’ufficio competente al fine della valutazione dell’iniziativa.
2. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio competente sono rigettate.
 

Articolo 22
Tipologie di procedure

1. Le domande di aiuto sono esaminate secondo la procedura di tipo valutativo oppure secondo la procedura di tipo negoziale.
 

Articolo 23
Istruttoria con procedura valutativa

1. L’istruttoria delle domande relative all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
2. I termini per la conclusione dell’istruttoria sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni e pareri di esperti non sono considerati nel relativo computo.
3. I progetti vengono valutati sotto il seguente profilo formale e sostanziale:
a) la valutazione formale riguarda la completezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto richiedente;
b) la valutazione sostanziale riguarda i contenuti tecnici, qualitativi e finanziari del progetto presentato.
4. Per la valutazione sostanziale dell’iniziativa l’ufficio competente può avvalersi del parere di esperte ed esperti qualificati interni all’Amministrazione provinciale o di esperte ed esperti a livello nazionale o internazionale.
5. Per progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale l’ufficio competente può chiedere un parere al Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.
6. Le domande di finanziamento possono venire attribuite d’ufficio alla categoria di aiuto ritenuta più attinente dai presenti criteri di attuazione.
7. Gli aiuti sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.
 

Articolo 24
Criteri di valutazione per progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale

1. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di innovazione del progetto e innovatività dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica;
b) entità del rischio e difficoltà di sviluppo derivanti dalla complessità nonché dalle sfide tecniche legate alla realizzazione del progetto;
c) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
d) congruità dei costi, espressa come proporzionalità fra i costi previsti e i risultati attesi;
e) prospettive di mercato in termini di crescita dei ricavi nonché miglioramento della posizione competitiva;
f) idoneità della struttura organizzativa e competenze tecniche dell’impresa richiedente;
g) misurabilità degli indicatori di risultato previsti nel progetto;
h) entità delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dal soggetto richiedente;
i) chiarezza espositiva e completezza del progetto.
2. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa una valutazione articolata in:
a) buono (4 punti);
b) sufficiente (2 punti);
c) insufficiente (0 punti).
3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 16 punti o che presentano un punteggio pari a 0 in almeno tre criteri di valutazione sono rigettati. Se un progetto ottiene un punteggio di valutazione pari a 0 nel criterio a), è rigettato.
 

Articolo 25
Istruttoria con procedura negoziale

1. Nell’ambito del programma provinciale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 6 della legge, sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, della legge, nonché gli obiettivi in relazione al valore aggiunto per il territorio e alla creazione di occupazione qualificata.
2. Inoltre la Provincia promuove progetti di ricerca e sviluppo mediante procedure di appalto pre-commerciale (Pre-Commercial Procurement), come prevede la Comunicazione COM (2007) 799 final.
3. Il direttore/la direttrice di ripartizione competente stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1, nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.
4. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente approva i progetti ammissibili ad aiuto insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti richiedenti.
5. Nella convenzione è stabilita l’intensità degli aiuti; sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione degli aiuti, nonché i controlli previsti da parte dell’Amministrazione provinciale.
 

Articolo 26
Selezione di iniziative mediante bando

1. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può indire bandi per selezionare le domande per iniziative ammissibili ad aiuto ai sensi dell’articolo 4; a tale scopo può stabilire a titolo esemplificativo:
a) la dotazione finanziaria;
b) la procedura di valutazione;
c) il termine di presentazione delle domande;
d) le condizioni di ammissibilità;
e) le iniziative e i settori ammissibili ad aiuto;
f) l’entità minima e massima dell’aiuto;
g) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile;
h) i parametri per la valutazione dei progetti;
i) la documentazione necessaria;
j) i termini da rispettare;
k) il termine di presentazione delle rendicontazioni;
l) i presupposti per la liquidazione dell’aiuto;
m) le modalità di rendicontazione.
2. L’ufficio competente verifica la completezza delle domande presentate e, in caso di domande incomplete, può chiedere l’integrazione della documentazione mancante.
3. Al termine dell’istruttoria i progetti possono essere sottoposti al parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.
4. L’ufficio competente valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Inoltre, può chiedere integrazioni al progetto presentato.
5. Gli aiuti sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.
6. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può sospendere nei confronti dei beneficiari di cui all’articolo 3 la possibilità di presentare domande di aiuto inerenti a tutte o alcune iniziative di cui all’articolo 4, commi a), b), c), d), e), f) g), h) e i), prevedendo invece appositi bandi.
 

Articolo 27
Rendicontazione e liquidazione degli aiuti

1. Le rendicontazioni devono essere presentate all’ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell’impresa richiedente alla casella PEC certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo le modalità previste dalla normativa vigente oppure, dal momento in cui è attivo, utilizzando esclusivamente il servizio online in myCIVIS, disponibile sulla piattaforma https://civis.bz.it per le misure digitalizzate. Per l’invio delle rendicontazioni tramite PEC sono da compilare la modulistica di domanda e gli allegati predisposti dall’ufficio competente, disponibili sui siti Internet www.provincia.bz.it/innovation ehttps://civis.bz.it. Per l’invio delle rendicontazioni tramite la piattaforma myCIVIS è da compilare la domanda online e sono da compilare e caricare gli allegati predisposti dall’ufficio competente e disponibili sui siti Internet www.provincia.bz.it/innovation e https://civis.bz.it.
2. Le rendicontazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure se firmate a mano; solo in quest’ultimo caso deve essere scansionato e allegato un documento di riconoscimento del/la legale rappresentante dell’impresa; in caso di firma mancante, la domanda non è valida;
b) se trasmesse mediante la casella PEC certificata dell’impresa richiedente, purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del/della titolare; le rendicontazioni possono essere presentate anche tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone fisiche o giuridiche appositamente delegate.
3. Le spese per progetti annuali o pluriennali previste nel cronoprogramma approvato dall’ufficio competente devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa, l’aiuto è revocato. Solo in caso di gravi e motivate ragioni presentate via PEC dall’impresa beneficiaria prima della scadenza sopra indicata l’ufficio competente può concedere una proroga di un ulteriore anno per la presentazione della rendicontazione, trascorso inutilmente il quale l’aiuto è automaticamente revocato.
4. Qualora si proceda alla revoca di aiuti, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
5. Qualora si tratti di iniziative messe a bando, le rendicontazioni devono pervenire entro i termini previsti dal bando ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera k).
6. Gli aiuti concessi sono liquidati al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento del progetto, di eventuali rendicontazioni parziali, secondo il cronoprogramma approvato nonché sulla base della presentazione della modulistica prevista per la rendicontazione, che va corredata dalla seguente documentazione:
a) fatture o note onorario; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore; con riferimento all’articolo 14, buste paga o fatture dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o della grande impresa che mette a disposizione il personale;
b) dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che le spese sopra indicate sono state sostenute;
c) nel caso di attività svolte da soci o socie o titolari, dichiarazione del/della legale rappresentante attestante il loro regolare svolgimento;
d) relazione sull’attività svolta redatta in base alla modulistica prevista;
e) riepilogo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, redatto in base alla modulistica prevista per singola tipologia di iniziativa;
f) ogni altra dichiarazione o documentazione richiesta dall’ufficio competente per la specifica iniziativa oggetto di rendicontazione.
7. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore alla somma ammessa, l’aiuto da erogare è ricalcolato e ridotto in proporzione. Se la spesa effettivamente sostenuta non raggiunge almeno il 50 per cento di quella ammessa, l’ufficio competente revoca l’aiuto concesso e recupera le somme già erogate. Per progetti di cooperazione di cui all’articolo 15 nonché nel caso di aiuti per l’assunzione o la messa a disposizione di personale altamente qualificato ai sensi dell’articolo 14, è possibile prescindere dalla percentuale sopra indicata.
8. In caso di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, l’aiuto viene erogato ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri di attuazione e continuino a
esercitare l’attività per la quale è stato concesso l’aiuto, assumendosi i relativi obblighi.
9. L’istruttoria delle rendicontazioni relative alle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
10. I termini per la conclusione dell’istruttoria concernente la rendicontazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni non sono considerati nel relativo computo.
11. Il direttore/La direttrice dell’ufficio competente dispone la liquidazione dell’aiuto.
 

CAPO IV
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI
Articolo 28
Obblighi generali

1. La concessione degli aiuti comporta per i beneficiari l’assunzione dei seguenti obblighi:
a) i beneficiari sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente al progetto ammesso ad aiuto; sono ammissibili variazioni purché non alterino in misura rilevante il progetto;
b) le imprese che hanno ottenuto un aiuto devono informare per iscritto l’ufficio competente dell’eventuale alienazione di prototipi o brevetti agevolati o di altri diritti di proprietà industriale, con indicazione dei relativi ricavi ottenuti fino a due anni dopo la erogazione dell’aiuto; in tal caso l’ufficio competente procede alla rideterminazione dell’aiuto e provvede alla conseguente richiesta di restituzione dell’importo impropriamente erogato;
c) i beneficiari degli aiuti devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari;
d) i beneficiari degli aiuti devono fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 14 della legge;
e) i beneficiari degli aiuti devono mantenere l’unità produttiva attiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di concessione dell’aiuto.
 

Articolo 29
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad aiuto e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, possono essere effettuati in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione.
2. Nell’ambito dei controlli l’ufficio competente può verificare l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse ad aiuto, la presenza di prototipi, modelli e documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni in esame. Ove necessario, l’ufficio competente può consultare altri uffici dell’Amministrazione provinciale.
3. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad aiuto, sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio competente ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
4. I beneficiari si impegnano a mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’aiuto; in caso contrario l’aiuto può essere revocato.
 

Articolo 30
Revoca

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici nonché dagli articoli 3, comma 2 e 29, comma 4, dei presenti criteri di attuazione, l’aiuto è revocato nei seguenti casi:
a) qualora i beneficiari abbiano realizzato iniziative diverse da quelle ammesse;
b) qualora, in caso di aiuto già concesso, il beneficiario cessi l’attività prima della scadenza del termine di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e).
2. La violazione, accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché di assicurazioni pensionistiche
per i collaboratori familiari, comporta la revoca del 50 per cento dell’aiuto.
3. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può rinunciare alla revoca dell’aiuto se la violazione degli obblighi è riconducibile a un caso quale incidente, malattia o decesso, che pregiudica gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale.
4. Non si procede altresì alla revoca degli aiuti nei casi di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, purché gli investimenti agevolati continuino a essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale e a condizione che il/la subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri di attuazione.
5. La revoca dell’aiuto è disposta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.
 

Articolo 31
Cumulo

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri di attuazione sono cumulabili tra loro o con altri aiuti previsti da normative statali, regionali, provinciali o dell’Unione europea o comunque concessi da enti o istituzioni pubblici a valere sugli stessi costi ammessi, qualora tale cumulo non dia luogo ad aiuto di Stato di intensità superiore al livello fissato dai presenti criteri di attuazione.
 

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32
Validità

1. I presenti criteri di attuazione hanno validità dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
2. I presenti criteri di attuazione trovano applicazione per le domande di aiuto che vengono presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto
disposto dall’articolo 27, comma 6, che invece trova applicazione anche per le domande presentate e non ancora evase, nonché per le domande già approvate ma non ancora liquidate.
3. Per le domande presentate e non ancora evase prima dell’entrata in vigore dei criteri di attuazione oggetto della presente delibera trovano applicazione i precedenti criteri di attuazione.
 

Articolo 33
Clausola di salvaguardia finanziaria

La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri di attuazione avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione può essere ridotta oppure le domande di agevolazione possono essere archiviate d’ufficio.
 

ALLEGATI


Allegato A
Intensità di aiuto

 

 

PERCENTUALE MASSIMA DI AIUTO CONCEDIBILE IN BASE ALLA DIMENSIONE D’IMPRESA

piccola impresa

media impresa

grande impresa

INIZIATIVE

Studi di fattibilità per l’innovazione

65%

60%

50%

Progetti semplificati di sviluppo sperimentale

45%

35%

25%

Ricerca industriale
Progetti singoli

70%

60%

50%

Sviluppo sperimentale
Progetti singoli

45%

35%

25%

Innovazione di processo o dell’organizzazione
Impresa 4.0 inclusa

45%

35%

-

Diritti di proprietà industriale

50%

50%

-

Sistemi di management
(“de minimis”)

35%

25%

15%

Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione
(“de minimis” nel caso di campagne di fundraising)

65%

60%

-

Personale altamente qualificato
(“de minimis” nel caso di assunzione)

50%

50%

50%
(solo assunzione)

 

 

PERCENTUALE MASSIMA DI AIUTO CONCEDIBILE IN BASE ALLA DIMENSIONE D’IMPRESA

piccola impresa

media impresa

grande impresa

PROGETTI DI COOPERAZIONE ANCHE A BANDO

Ricerca industriale
Progetti di cooperazione
, in caso di:
• collaborazione effettiva tra imprese
• collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza

80%

75%

65%

Sviluppo sperimentale
Progetti di cooperazione
, in caso di:
• collaborazione effettiva tra imprese
• collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza

60%

50%

40%

INIZIATIVE A BANDO

Capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire

Vedere il rispettivo testo del bando

-

-

Poli di innovazione

50%

50%

50%

  

Allegato B
Definizioni

1. Unità produttiva di un’organizzazione imprenditoriale: ogni struttura regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, idonea alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda. L’unità produttiva deve essere dotata di tutti gli strumenti nonché del personale tecnico e amministrativo necessari allo svolgimento in modo continuativo di un’attività produttiva, di servizi o commerciale in locali appropriati. I cosiddetti “co-working-space” sono ammissibili come unità produttiva solo per imprese iscritte da massimo cinque anni nel registro delle imprese.
2. Classificazione delle imprese: le imprese si classificano come indicato all’articolo 5 dell’Allegato C.
3. Start-up: è considerata nuova impresa l’impresa che è stata iscritta nel registro delle imprese da non più di 5 anni rispetto alla data della concessione dell’agevolazione.
4. Il personale interno è composto come indicato all’articolo 5 dell’Allegato C.
5. PMI: piccole e medie imprese.
6. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000,00 euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre esercizi finanziari, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. L’aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa per scopi fiscali. La concessione di un aiuto a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.
7. Studio di fattibilità per l’innovazione: la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.
8. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della validazione di tecnologie generiche.
9. Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali, laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche rappresentino miglioramenti. Per progetti “semplificati” di sviluppo sperimentale si intendono quei progetti di sviluppo sperimentale le cui spese ammissibili non possono superare l’importo massimo di 50.000,00 euro.
10. Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l’uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
11. Innovazione dell’organizzazione: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell’impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, ad esempio attraverso l’uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si  basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
12. Sistemi di management: introduzione di sistemi organizzativi che consentano all’impresa di migliorare la qualità o il costo di produzione dei prodotti e dei servizi in modo sistematico, con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il coinvolgimento del personale interno e l’ottenimento di una certificazione nazionale o internazionale.
13. Servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza tecnologica e assistenza in materia di trasferimento delle conoscenze, di acquisizione, protezione o sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati, nonché consulenza o assistenza sull’introduzione o l’utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
14. Servizi di sostegno all’innovazione: messa a disposizione di banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l’attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
15. Personale altamente qualificato: personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso una università italiana o presso una università estera, se equiparata in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
16. Messa a disposizione di personale altamente qualificato: l’assunzione temporanea di personale altamente qualificato da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.
17. Progetto di cooperazione tra imprese: la collaborazione tra almeno due partner indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i partner definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
18. Cooperazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza: partecipazione alla concezione di un progetto da parte di almeno due partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati. Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all’impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure
b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure
c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure
d) l’organismo di ricerca o l’infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell’organismo di ricerca o dell’infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
19. Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti/azioniste o di soci/socie, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
20. Polo di innovazione: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese), che cooperano con strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell’innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. I poli dell’innovazione digitale, compresi i poli europei dell’innovazione digitale finanziati nell’ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono entità il cui obiettivo è stimolare un’ampia diffusione di tecnologie digitali quali l’intelligenza artificiale, il cloud computing, l’edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza da parte dell’industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell’innovazione digitale possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai fini del presente regolamento. Il polo di innovazione ha personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del Codice civile; presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato. Nella costituzione di un polo di innovazione si mira a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e tenendo conto dei poli di innovazione esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti. In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare poli di innovazione fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria, prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 15, comma 3, della legge.
 

Allegato C
Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014: definizione di PMI


Articolo 1
Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.
 

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
 

Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).
Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l’impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un’impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all’articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell’Unione.
 

Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un’impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
 

Articolo 5
Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’esercizio in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti dell’impresa;
b) dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
 

Articolo 6
Determinazione dei dati dell’impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell’impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.