INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

 

Circolare n. 58

             Roma, 29 dicembre 2023
        Al Direttore generale vicario
        Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
        Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
        Organismo indipendente di valutazione della performance
        Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Fondo vittime amianto in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa nei cantieri navali, dei loro eredi e delle società partecipate pubbliche, istituito dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Requisiti per l’accesso al Fondo, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni.

Quadro normativo
Legge 27 marzo 1992, n. 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Articolo 13, comma 7.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”. Articolo 24.
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2023, concernente il Fondo vittime amianto. Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Premessa
L’articolo 24, comma 2
1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha istituito per l’anno 2023 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo possono accedere anche le stesse società partecipate pubbliche.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 sono stati definiti i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni nel limite delle risorse annue disponibile del medesimo Fondo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 (allegato 1).
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale.

A. Destinatari del Fondo e requisiti di accesso
Possono accedere al Fondo
3:
1. i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali, nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257
4. I lavoratori devono risultare destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023;
2. gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, riconosciute dall’Inail e contratte durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali, nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Gli eredi, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, devono risultare destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023.
Qualora il lavoratore destinatario di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, deceda in un momento successivo al riconoscimento del risarcimento, gli eredi legittimati ad accedere al Fondo sono individuati secondo l’ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del codice civile;
3. le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate dall’Inail, durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, oppure in caso di decesso del lavoratore in favore dei suoi eredi.

B. Domande per l’accesso al Fondo
Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 2024
5.
Le domande devono riguardare le sentenze esecutive, i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 e i verbali di conciliazione in sede protetta sottoscritti entro lo stesso temine del 31 dicembre 2023.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità
6:
1. i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo di Domanda lavoratore (allegato 2) e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma. Alla domanda deve essere allegata sempre la copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta;
2. gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo di Domanda Erede del lavoratore deceduto (allegato 3) e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma. Alla domanda deve essere allegata sempre la copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta;
3. le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta devono compilare il modulo di Domanda società partecipata pubblica e il prospetto riepilogativo dell’importo dei risarcimenti corrisposti
7 (allegati 4 e 5) e trasmetterlo entro il 15 gennaio 2024 all’Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Alla domanda devono essere allegate la copia delle sentenze esecutive o dei verbali di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione sottoscritti in sede protetta e le quietanze che dimostrano l’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi8.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati le società partecipate pubbliche debitrici, il lavoratore e in caso di suo decesso gli eredi, destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Nello stesso modulo di domanda i lavoratori in argomento e in caso di decesso i loro eredi devono dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il mancato pagamento da parte della società partecipata pubblica di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in relazione alla sentenza esecutiva o al verbale di conciliazione giudiziale o al verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta
9.
I lavoratori in questione o in caso di decesso i loro eredi, al momento dell'invio della domanda all'Inail, devono darne contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle società partecipate pubbliche che fanno domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti del lavoratore o degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta
10.

C. Tabelle di liquidazione dell’indennizzo
L’Inail esamina le domande pervenute sulla base delle modalità e dei requisiti prescritti per l’erogazione delle prestazioni a carico del Fondo
11.
Il Fondo eroga in favore degli aventi diritto una sola prestazione
12 per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
È precluso pertanto l’accesso al Fondo ai lavoratori, o nel caso di decesso ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte delle società partecipate pubbliche in argomento
13.
La prestazione a carico del Fondo è determinata, nei limiti delle disponibilità pari a 20 milioni di euro, in base alle due tabelle di indennizzo che costituiscono parte integrante del decreto interministeriale del 5 dicembre 2023, la “Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali” e la “Tabella di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali”.
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, l’indennizzo è determinato in relazione al grado di inabilità riconosciuto dall’Inail allo stesso tecnopatico; a tal fine nella seguente tabella sono riportate undici “fasce di grado” in cui l’ammontare dell’indennizzo è determinato in misura crescente in ragione alla maggiore gravità del danno subito dal lavoratore.

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

Fasce di grado

Indennizzi (euro)

Fino al 10%

15.000

11%-15%

20.750

16%-20%

27.250

21%-25%

34.500

26%-30%

42.500

31%-35%

51.250

36%-40%

60.750

41%-50%

81.750

51%-60%

105.750

61%-80%

163.750

81%-100%

231.750


Nel caso degli eredi del lavoratore deceduto a causa di una patologia asbesto correlata, l’indennizzo è stabilito, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo, individuati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

1 erede

2 eredi

3 o più eredi

 

168.250

201.900

235.550

Importi in euro


D. Prestazioni a carico del Fondo
L’indennizzo in favore dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate è determinato in base alle undici fasce di grado indicate nella Tabella 1 del decreto.
Ai fini dell’individuazione della fascia e quindi del corrispondente indennizzo, si fa rifermento al grado di inabilità accertato dall’Inail in sede di riconoscimento della patologia asbesto-correlata, contratta durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali.
L’indennizzo in favore degli eredi dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, riconosciute dall’Inail, è liquidato, sulla base della Tabella 2, in relazione al numero degli eredi, individuati ai sensi dell’art. 536 e seguenti del codice civile, destinatari del risarcimento danni come individuati nella sentenza, nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale comunque sottoscritto in sede protetta.
Qualora il lavoratore destinatario di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta deceda in un momento successivo al riconoscimento del risarcimento, l’indennizzo del Fondo è devoluto agli eredi individuati secondo l’ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, nella misura spettante al lavoratore deceduto secondo la Tabella 1.
La prestazione a carico del Fondo è determinata con le stesse modalità indicate nelle Tabelle 1 e 2 in caso di accesso al Fondo da parte delle società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, a seconda del destinatario (lavoratori o eredi) del risarcimento del danno.
La prestazione liquidata dal Fondo non può superare l’importo liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale sottoscritto in sede protetta
14.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare le domande ammesse all’indennizzo nella misura spettante secondo i criteri indicati nelle Tabelle 1 e 2, l’Inail stabilisce, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, la quota dell’indennizzo da erogare a ciascun avente diritto, in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra il limite di spesa stabilito per l’anno 2023 pari a 20 milioni di euro
15 e l’ammontare complessivo degli indennizzi liquidati secondo le Tabelle.
Qualora l’indennizzo liquidato ed erogato dal Fondo sia inferiore a quello disposto nella sentenza o verbale di conciliazione, resta fermo il diritto del lavoratore o dei suoi eredi di richiedere alla società soccombente la differenza tra quanto liquidato dal Fondo a titolo di indennizzo e quanto riconosciuto nella sentenza o nel verbale di conciliazione
16.

E. Pagamento della prestazione a carico del Fondo
L’Inail provvede a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tempestivamente, e comunque non oltre 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare
17.
L’indennizzo a carico del Fondo è erogato dall’Inail tempestivamente a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
18.
 

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola


Allegati

____

1 Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”. Articolo 24, comma 2:
Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo.
2 Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0013045.28-12-2023.
3 Articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 5 dicembre 2023.
4 Legge 27 marzo 1992, n.257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, articolo 13, comma 7, “Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato”.
Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
5 Articolo 3, comma 1, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
6 Articolo 3, comma 2, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
7 Nel prospetto riepilogativo devono essere indicate, per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, le generalità del lavoratore o - in caso di lavoratore deceduto, le generalità degli eredi e il rapporto di parentela con lo stesso lavoratore, l’importo del risarcimento indicato nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione e l’importo del risarcimento pagato (escluse le spese legali che non sono a carico dal Fondo), la data della quietanza del pagamento (allegata alla domanda).
8 Articolo 3, comma 4, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
9 Articolo 3, comma 3, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
10 Articolo 3, comma 5, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
11 Articolo 4 decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
12 Articolo 3, comma 6, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
13 Articolo 3, comma 7, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
14 Articolo 5, comma 2, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
15 Articolo 5, comma 3, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
16 Articolo 3, comma 8, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
17 Articolo 6, comma 1, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.
18 Articolo 6, comma 1, decreto interministeriale del 5 dicembre 2023.