Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2023
Validità: 22.12.2023 - 21.12.2028
Parti: Unilavoro-Pmi e Confsal-Fisals
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Parti stipulanti
Premessa e ambito di applicazione
Titolo I - Relazioni sindacali
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Articolo 3 - Assemblea
Articolo 4 - Referendum
Articolo 5 - Trattenute sindacali
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Titolo II - Ente Bilaterale
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Articolo 8 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Articolo 9 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Articolo 10 - Finanziamento Casse e enti bilaterali
Articolo 11 - Assistenza Contrattuale
Titolo II - Controversie
Articolo 14 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Articolo 15 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Articolo 16 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Articolo 17 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai
Articolo 18 - Assunzione
Articolo 19 - Documenti
Articolo 20 - Periodo di prova
Articolo 21 - Mutamento di mansioni
Articolo 22 - Mansioni promiscue
Articolo 23 - Orario di lavoro
Articolo 24 - Riposi annui
Articolo 25 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Articolo 26 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Articolo 27 - Riposo settimanale
Articolo 28 - Soste di lavoro
Articolo 29 - Sospensione e riduzione di orario
Articolo 30 - Recuperi
Articolo 31 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Articolo 31 bis - Elemento variabile della retribuzione
Articolo 32 - Lavoro a cottimo
Articolo 33 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
Articolo 34 - Ferie
Articolo 35 - Gratifica natalizia
Articolo 36 - Festività
Articolo 37 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana
Articolo 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Articolo 39 - Indennità per lavori speciali disagiati
Articolo 40 - Trasferta
Articolo 41 - Elementi della retribuzione
Articolo 42 - Modalità di pagamento
Articolo 43 - Trattamento in caso di malattia
Articolo 44 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Articolo 45 - Congedo matrimoniale
Articolo 56 - Aspettativa
Articolo 57 - Anzianità professionale edile
Articolo 58 - Conservazione degli utensili

Articolo 59 - Preavviso
Articolo 60 - Indennità in caso di morte
Articolo 61 - Controversie
Articolo 62 - Reclami
Articolo 63 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 53 - Casse edili
Titolo IV - Disciplina del rapporto di lavoro per gli impiegati
Articolo 54 - Assunzione

 

Articolo 55 - Documenti
Articolo 56 - Periodo di prova
Articolo 57 - Orario di lavoro
Articolo 58 - Elementi del trattamento economico globale
Articolo 59 - Stipendio minimo mensile
Articolo 60 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Articolo 61 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Articolo 62 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Articolo 63 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Articolo 64 - Mense aziendali
Articolo 65 - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 66 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Articolo 67 - Trasferta
Articolo 68 - Mutamento mansioni
Articolo 69 - Pagamento della retribuzione
Articolo 70 - Giorni festivi e riposo settimanale
Articolo 71 - Ferie
Articolo 72 - Tredicesima mensilità
Articolo 73 - Premio annuo
Articolo 74 - Premio di fedeltà
Articolo 75 - Trattamento in caso di malattia
Articolo 76 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Articolo 77 - Congedo matrimoniale
Articolo 78 - Aspettativa
Articolo 79 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 80 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Articolo 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Articolo 82 - Indennità in caso di morte
Articolo 83 - Certificato di lavoro
Titolo V - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Articolo 85 - Classificazione dei lavoratori
Articolo 86 - Quadri
Articolo 87 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Articolo 88 - Chiamata e richiamo alle armi
Articolo 89 - Diritti
Articolo 90 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Articolo 90 bis - Mobbing
Articolo 90 ter - Molestie sessuali
Articolo 91 - Sicurezza del lavoro
Articolo 91 bis - Rappresentante per la Sicurezza
Articolo 93 - Aspettative
Articolo 94 - Diritto allo studio
Articolo 94 bis - Welfare Aziendale
Articolo 95 - Assenze e permessi
Articolo 96 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 97 - Passaggio da operaio ad impiegato
Articolo 98 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Articolo 99 - Contratto a termine
Articolo 100 - Distacco temporaneo
Articolo 101 - Somministrazione di lavoro
Articolo 102 - Contratti di inserimento
Articolo 104 - Lavoro a tempo parziale
Articolo 105 - Disposizioni generali
Articolo 106 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Articolo 107 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio
Articolo 108 - Decorrenza e durata
Articolo 109 - Lavori usuranti - Lavori pesanti
Articolo 111 - Clausola di miglior favore
Allegati
Allegato A - Tabella dei minimi di paga base mensili per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati
Allegato B - Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini

Parti stipulanti
1. Unilavoro Pmi - Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
2. Confsal Fisals

Premessa e ambito di applicazione
Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:
• costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
• intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
• decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
• pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
• preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di attrezzature varie di servizio;
• lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
• spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
• costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
• pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
• costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
• costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento
armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
• costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali;
• costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
• messa in opera di pali, tralicci e simili;
• costruzione di linee elettriche e telefoniche;
• scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
• realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
• costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
• movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
• esecuzione di segnaletica stradale orizzontale posa in opera di segnaletica;
• lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinilamianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
• costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
• opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
• infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
• demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
• demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
• progettazione lavori di opere edili;
• manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
a. fabbricati ad uso abitazioni;
b) fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
c) opere monumentali;
d) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.

Titolo I - Relazioni sindacali
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali

Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
• di RSA costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale il presente CCNL;
[…]
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
[…]
b) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
[…]
3. orario di lavoro;
4. Flessibilità - Banca ore;
5. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
6. pari opportunità;
[…]
9. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
10. formazione professionale;
11. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
12. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari
13. ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra i fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70;
14. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
15.contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante
16. specifiche clausole di rinvio; specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
[…]
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
b) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
[…]
e) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
f) le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
g) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Titolo II - Ente Bilaterale
Articolo 7 - Ente Bilaterale

Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti Bilaterali dell’Edilizia.

Articolo 8 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero 3 del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08. O.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS firmatarie.
A tal fine O.P. attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del D.LGS 81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
• Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.

Titolo II - Controversie
Articolo 16 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori

In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Articolo 17 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai
Articolo 23 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
[…]
L’azienda dovrà esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
[…]

Articolo 24 - Riposi annui
Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore complessive.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, ad eccezione degli operai discontinui per i quali i permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 24 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
[…]
I permessi maturati e non goduti entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere fruiti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al 1° comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'Azienda mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6° comma.
[…]
In caso di modifiche derivanti da accordi specifici fra le parti o conseguenti a interventi legislativi nazionali ed europei, le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Articolo 25 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Si intende per lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa. In tali casi, valgono le norme dell'art. 23.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può comunque mai superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella Allegato A, lett. a) del presente contratto ad eccezione di:
A) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 41, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno.
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 22.
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere. Gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Inoltre, le parti stabiliscono che le attività previste dal R.D. 2657/1923 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Articolo 26 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Nel caso di particolari esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, le parti potranno concordare forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari, i lavoratori devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria Organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.

Articolo 27 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente contratto collettivo.
Nei casi in cui, per effetto di quanto disposto dalla legge o dal CCNL, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato e comunicato al lavoratore almeno 24 ore prima.
[…] In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Articolo 30 - Recuperi
I lavoratori potranno recuperare periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla loro volontà e da quella dell’impresa che siano dovuti a cause di forza maggiore o alle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono comunque effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, il datore di lavoro ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso, con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Articolo 32 - Lavoro a cottimo
L’eventuale lavoro a cottimo sia esso individuale che collettivo è regolato dalle seguenti norme.
…omissis…

Articolo 33 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
In caso di contratto di appalto, l’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto, ma le è consentito utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nell’ambito di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali.
L'impresa artigiana è tenuta, altresì, a comunicare agli enti competenti per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente.
Analoga comunicazione dovrà essere data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è obbligata a fornire, per il tramite dalla propria Associazione al Sindacato territoriale, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
Fermi gli adempimenti di cui sopra, l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo.
Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti deve, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Il Rappresentante sindacale è tenuto a intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per garantire il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Articolo 34 - Ferie
[…]
Si rimanda inoltre alle norme dell’attuale legislazione che non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie e sono pertanto compatibili con quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003.
[…]
Ferie e lavoratori migranti
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.

Articolo 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari previsti dal presente contratto collettivo.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
L’Azienda potrà richiedere l’espletamento del lavoro straordinario, previo preavviso al lavoratore almeno di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Quando per improrogabili e obiettivi esigenze tecnico-produttive, l’Azienda disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, essa è tenuta a darne preventiva comunicazione, per il tramite dell'Organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitamente alla Rappresentanza sindacale Unitaria territoriale, indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[…]
In caso di superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, dovrà essere fatta comunicazione alla locale Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro come da art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Articolo 39 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari
Tabella Unica Nazionale Situazione Extra

 

Tabella Unica Nazionale

Situazione Extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

17

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obbiettive conduzioni di nocività.

11

17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dalla altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o 17 35 dal tetto del fabbricato stesso

17

35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri

17

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, oltre alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
• per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma di quanto sopra previsto, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 1° comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Articolo 58 - Conservazione degli utensili
L'operaio è tenuto a conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

Titolo IV - Disciplina del rapporto di lavoro per gli impiegati
Articolo 57 - Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 68 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6, e dagli accordi integrativi dello stesso.
L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1, della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
[…]
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Articolo 60 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale […]

Articolo 62 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
• per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 58;
• per lavori in galleria: una indennità di € 7,75 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto ad eccezione di quelli che siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Articolo 64 - Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Articolo 66 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
[…]
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino […]

Articolo 70 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Articolo 71 - Ferie
[…]
Dato lo specifico scopo dell'istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
[…]

Articolo 80 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati sono tenuti ad osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
Al fine di evitare equivoci o confusione circa le persone alle quali ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni riguardanti il lavoro e la produzione, l'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Titolo V - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Articolo 85 - Classificazione dei lavoratori

[…]
Caposquadra
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
[…]
Patentino per operatori macchine complesse
I lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino.
Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza).
Le parti demandano a OPESBII, a Unilavoro PMI e a Confsal Fisals la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitazione o patentino.
Le parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.

Articolo 86 - Quadri
[…]
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
[…]

Articolo 87 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.

Articolo 89 - Diritti
Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1° comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
Occupazione femminile
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alla legislazione vigente, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito degli Osservatori nazionale e regionali previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale.
Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato tecnico, che permettano l'approfondimento delle problematiche delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
• compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
• il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.
Tossicodipendenti
Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeuticoriabilitative e socioassistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeuticoriabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa si intende contestualmente terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.

Articolo 90 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Articolo 90 bis - Mobbing
Le parti, concordando sull’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, si impegnano affinché venga evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna quindi a fare quanto in suo potere per prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di tal genere, posto in essere sia dai superiori nei confronti dei sottoposti, sia da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Articolo 90 ter - Molestie sessuali
Al fine di favorire un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, le parti concordano sulla necessità di ritenere del tutto inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e, comunque, lesivo della dignità personale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 145/2005.
A tal fine, debbono essere considerate molestie sessuali tutti quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro dovrà predisporre tutte le misure per prevenire il verificarsi di tali comportamenti e sarà tenuto alla promozione e diffusione della cultura del rispetto della persona, nel quadro della salvaguardia e tutela della personalità psicofisica del lavoratore a norma dell’art. 2087 c.c.

Articolo 91 - Sicurezza del lavoro
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e le altre norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con strutture metalliche o in legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate entro e non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
• infortuni sul lavoro;
• malattie professionali;
• assenze per malattie e infortunio.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il registro dei dati ambientali e biostatistici, la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali, è' istituito secondo un fac-simile predisposto a livello nazionale.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto Servizio sanitario nazionale.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico, si dovrà approfondire l'analisi costi-benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione finalizzata allo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le direttive della Unione Europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese come riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed all'artigianato.
Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
• lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
• lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;
• tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
• lavoratori occupati.
Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica. Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 8 L. 55/90 e dell'art. 9 DPCM 55/91, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

Articolo 91 bis - Rappresentante per la Sicurezza
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti Bilaterali dell’Edilizia.

Articolo 96 - Provvedimenti disciplinari
A) Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
con richiamo verbale;
• con ammonizione scritta;
• con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
• con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
• con il licenziamento.
B) Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
• ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
• arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione occulti scarti di lavorazione;
• sia trovato addormentato;
• introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
• si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
• in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
C) Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
D) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
• insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
• rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazioni
[…]
• lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…+
• recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.
• Violazione della normativa anti-mobbing e contro le molestie sessuali, contenuta negli artt. 90 bis e 90 ter del presente CCNL.
E) Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Articolo 99 - Contratto a termine
[…]
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
[…]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle RSU laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

Articolo 100 - Distacco temporaneo
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico - produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante ove continuerà a svolgere la propria attività lavorativa.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.
In ogni caso, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993.

Articolo 101 - Somministrazione di lavoro
[…]
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
g) per lavori subacquei con respiratori;
h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine, la soglia del 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Articolo 102 - Contratti di inserimento
[…]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo quanto disposto dal presente CCNL.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione, così come per l’orario di lavoro valgono le norme di cui al vigente CCNL
[…]

Articolo 104 - Lavoro a tempo parziale
[…]
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Le parti convengono che le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà le RSU o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra indicati i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
[…]
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.

Articolo 105 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato B - Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato

[…]
Art. 10 Formazione dell'apprendista
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, così come regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

Art. 11 Tutore o Referente aziendale
L'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI.
Il tutor o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell'impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.
[…]

Art. 15 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
[…]