Tipologia: Contratto collettivo nazionale integrativo
Data firma: 11 ottobre 2023
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Ministero dell'Interno e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Confintesa-Fp, Confsal-Unsa, Flp, Usb-Interno
Comparti: P.A., Ministero dell'Interno
Fonte: cislfp.it


Sommario:

 

Articolo 1 - Campo di applicazione
Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
Articolo 3 - Famiglie professionali
Articolo 4 - Elevate professionalità
Articolo 5 - Welfare integrativo
Articolo 6 - Misure per la salute e sicurezza sul lavoro

 

Articolo 7 - Straordinario
Articolo 8 - Reperibilità
Articolo 9 - Part time
Articolo 10 - Risoluzione di controversie
Articolo 11 - Norma finale (disapplicazioni e conferme)
Allegato "A" - Ordinamento professionale e sistema di classificazione. Famiglie professionali


Contratto collettivo nazionale integrativo del personale dell’amministrazione civile dell’interno destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali Triennio 2022-2024

Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2023, in una sala del palazzo Viminale, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale dell’amministrazione civile dell’interno destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali, triennio 2019-2021;
L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali
Considerato che in data 21 giugno 2023 hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale dell’amministrazione civile dell’interno destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali, triennio 2019-2021;
Vista la certificazione rilasciata dall'ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’interno con nota n. 63254 del 25 luglio 2023;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP, n. 234809 del 29 settembre 2023;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 60994 del 29 settembre 2023;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, triennio 2019- 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;
Ritenuto di recepire le osservazioni al testo dell’ipotesi di accordo come indicato nelle note sopra richiamate;
Le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2022- 2024;
[…] l’Amministrazione […], le Organizzazioni Sindacali Fp/Cgil, Cisl/Fp, Uil/Pa, Confintesa Fp, Confsal/Unsa, Flp, Usb-Interno


Articolo 1 Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Integrativo, di seguito denominato contratto, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, pieno o part- time, dipendente dal Ministero dell'interno destinatario del CCNL comparto funzioni centrali.

Articolo 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
[…]
4. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive, ove necessario, per quanto attiene alle materie che i nuovi CCNL disciplineranno nel corso della vigenza e fatti salvi i processi di riforma che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente accordo.
5. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente contratto può essere integrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.354, per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel CCNL comparto Ministeri siglato il 14 settembre 2007.
6. Il presente contratto è portato a conoscenza di tutti gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione entro 5 giorni dalla stipulazione, anche attraverso il sito internet.

Art. 6 Misure per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Le Parti convengono sulla necessità di dare piena e coerente attuazione alle procedure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008.
2. La valutazione e l'aggiornamento dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato.
3. L’Amministrazione aggiorna annualmente il Documento di valutazione dei rischi, nel quale sono individuati, in accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alle condizioni di lavoro dei dipendenti ed alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano apparecchiature munite di videoterminali; in particolare il Medico Competente provvede all’aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria.
4. Secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008, l’Amministrazione informa, coinvolge e consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed attua il piano di informazione e formazione in materia di sicurezza, di salute e dei rischi, attraverso periodici moduli formativi destinati a tutto il personale.
5. Qualora, anche a seguito delle informazioni e consultazioni agli RLS ai sensi del comma 4, sia valutata la necessità di aggiornare o modificare la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro definita ai sensi del presente articolo, le parti torneranno ad incontrarsi al fine di concordarne l’eventuale revisione.

Art. 7 Straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018, il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato, compatibilmente con i vincoli e le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vigenti limiti dell’orario di lavoro, in 550 ore annue.

Art. 9 Part time
Ai sensi dell’art. 57, comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018 il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale è elevato al 28 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari individuate, come di seguito, tenendo conto delle esigenze organizzative:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
c) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
d) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.

Art. 11 Norma finale (disapplicazioni e conferme)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali previgenti, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente Contratto Integrativo e con le norme legislative, nei limiti del Decreto Legislativo n. 165/2001.