Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 945

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore GASPARRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2023
Disposizioni in materia di salute e sicurezza degli operatori del trasporto pubblico
 

Onorevoli Senatori. – La difficile, a volte drammatica questione che investe la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale, sia in termini di safety che di security, è un elemento che, purtroppo, è all'ordine del giorno, sia dei fatti di cronaca che della incidenza degli infortuni e degli accadimenti sul lavoro, rivelando di fatto una centralità non più rinviabile nell'ambito della tutela dei diritti dei lavoratori. Per quanto riguarda la tutela, il nostro primo riferimento è il decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l'articolo 62 del citato decreto legislativo fornisce la definizione di luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione dello stesso titolo II, quali luoghi « destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro ». Nella sua formulazione il legislatore ha inteso certamente rispondere alle predette prescrizioni minime di sicurezza, estromettendo, però, dalla definizione di « luoghi di lavoro », nel comma 2 del medesimo articolo 62, anche ambiti che, al contrario, rientrano ampiamente in tale definizione. Proprio in merito alla lettera a) del comma 2, ovvero i « mezzi di trasporto », si deve rilevare come una siffatta esclusione non risulti pienamente razionale se riferita al personale che svolge prevalentemente la propria attività lavorativa proprio e solo su tali mezzi, costituendo un elemento di assoluta contraddizione con una serie di attività e di professionalità. I casi ai quali si intende prestare adeguata attenzione sono quelli in cui i lavoratori svolgono la propria attività su veicoli, adibiti al trasporto di persone e di merci, su cui prestano la loro opera di responsabilità, nei settori del trasporto pubblico locale, del trasporto aereo, delle attività ferroviarie e delle attività marittime. Infatti, per tali attività lo svolgimento della prestazione lavorativa e la conseguente individuazione del luogo di lavoro trovano la loro esplicazione sul mezzo di trasporto e non nella sede di rimessaggio, attracco, sosta, partenza o arrivo. Le disposizioni riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro, infatti, agiscono nella loro completezza sui predetti mezzi di trasporto e la responsabilità o le peculiarità degli operatori di esercizio si evidenziano soprattutto nella fase di viaggio o conduzione. Va inoltre ricordato che, nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, la giurisprudenza, anticipando quanto previsto dal citato articolo 62, ha più volte definito ambiente di lavoro quello che circonda il lavoratore in tutta la fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono recarsi per incombenze di qualsiasi natura. Questo concetto, di fondamentale importanza, risponde all'esigenza di valutare e di definire tutti i rischi lavorativi connessi a ogni ambiente di lavoro ed i relativi obblighi, anche ai sensi e agli effetti dell'articolo 2087 del codice civile per il quale « L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro », avvalorando il concetto che gli obblighi preventivi e protettivi del datore di lavoro riguardano tutti i luoghi, di per sé di lavoro, ove sono inviati dipendenti e anche i lavoratori autonomi. Nel settore dei trasporti pubblici, per esempio, la prima attenzione deve essere rivolta al personale viaggiante, per il quale le condizioni lavorative sono per loro natura usuranti e a rischio di specifiche patologie invalidanti. I molteplici e continui progressi tecnologici applicati ad autobus, autocarri, autotreni, treni, aeromobili, navi, eccetera hanno senz'altro ridotto, ma non eliminato radicalmente, i danni per la salute di chi deve lavorare « in movimento ». Per questi lavoratori la previdenza, infatti, ha previsto una pensione di invalidità specifica, che si distingue dagli altri sussidi per invalidità. I lavoratori dei trasporti conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti precedenti all'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92, (« riforma Fornero »), purché siano in possesso di un titolo abilitante come la patente di guida o il certificato di abilitazione, fatta salva l'eventuale richiesta di prolungamento del limite di età che prevede l'elevazione del limite di altri tre mesi e le finestre di uscita conseguenti. Per quanto riguarda le malattie professionali anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rileva che nel settore dei trasporti, in cui lavorano poco meno di un milione di addetti in circa 200.000 aziende – per lo più di piccole dimensioni, gestite da autonomi – assicurate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'incidenza delle malattie professionali del settore, sul complesso delle attività dell'industria e dei servizi, è andata crescendo nel tempo fino a rappresentare quasi il 10 per cento di tutte le malattie denunciate (e codificate per settore di attività) in tale gestione. Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali evidenzia che la stragrande maggioranza di malattie denunciate nel settore dei trasporti ha riguardato malattie muscolo-scheletriche e osteo-articolari, dovute principalmente a sovraccarico biomeccanico e posture incongrue, seguite, a distanza, da ipoacusia da rumore, patologie tumorali e malattie respiratorie. Alla luce di quanto esposto, salta agli occhi l'evidente incongruenza tra le disposizioni di legge riguardanti la sicurezza dei lavoratori e la mancata inclusione nei « luoghi di lavoro » dei mezzi di trasporto: per categorie professionali operanti su tali mezzi, infatti, da un lato la legge riconosce la particolarità di svolgimento delle loro funzioni in qualità di personale viaggiante ma, dall'altro, prevede l'esclusione dall'identificazione del sito ove operano quale « luogo » in cui si esercita l'attività lavorativa. L'approvazione del presente disegno di legge consentirebbe quindi a tutti gli operatori del trasporto di vedere riconosciute le patologie denunciate per l'espletamento del servizio come direttamente inerenti all'esercizio della propria mansione, senza dover passare per ulteriori azioni legali, che risultano, a tutti gli effetti, pleonastiche.
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto al comma 2-bis »;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro anche i mezzi di trasporto collettivo assegnati dal datore di lavoro e aventi almeno nove posti, qualora l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente all'interno degli stessi. Si applicano in tale caso le disposizioni dell'allegato IV ».


fonte: Senato della Repubblica