INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

 

RACCOMANDAZIONE SSC N. 2 - 2023
Persone infortunate o ammalate a causa del lavoro che si presentano spontaneamente in prossimità della scadenza della prognosi presso le aree medico-legali delle Direzioni territoriali Inail: rilascio di certificazioni medico-legali di prolungamento e/o definizione del periodo di inabilità temporanea assoluta o di ricaduta


Sono pervenute alla Sovrintendenza sanitaria centrale richieste di chiarimenti in ordine all’accoglienza delle persone infortunate o ammalate a causa del lavoro che si rivolgono spontaneamente, in prossimità della scadenza della prognosi, alle sedi Inail, richiedendo il rilascio di certificazioni medico-legali di prolungamento e/o di definizione del periodo di inabilità temporanea assoluta ovvero l’apertura di una ricaduta.
La presa in carico globale del disabile da lavoro costituisce mission dell’Inail ed essa attiene anche al rilascio di certificazioni medico-legali. Ciò comporta che anche le persone vittime di infortunio o ammalate a causa del lavoro che spontaneamente si rivolgono presso le sedi Inail per ricevere assistenza devono essere prese in carico dall’Istituto.
D’altronde, l’art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che «l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici» e l’erogazione da parte dell'Istituto stesso «congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale [...]».
Nelle strutture sanitarie Inail, anche le attività di diagnosi e cura, di rieducazione funzionale e di fornitura di dispositivi tecnici e ausili risultano preliminari e propedeutiche all’accertamento medico-legale, funzionale - a sua volta - all’apprezzamento dell’entità e della natura delle prestazioni da erogare. Anche nell’impossibilità di erogare la prestazione di natura curativa, va comunque garantita la prestazione assistenziale medico-legale.
Da tutto quanto sopra emarginato discende l’esigenza di adottare sistematicamente formule organizzative, che consentano di ottemperare agli obblighi certificativi da parte del medico Inail.
In definitiva, a tutte le persone che si rivolgono spontaneamente alle sedi Inail, in prossimità della scadenza della prognosi, che vengono inviate al medico Inail dalle competenti aree amministrative, deve essere sempre e comunque rilasciato il certificato medico-legale continuativo e/o definitivo, anche nei casi di dubbia competenza. Qualora ne ricorrano gli estremi tale rilascio potrà riguardare anche l’apertura di una ricaduta.
 

Il Sovrintendente sanitario centrale
dott. Patrizio Rossi