INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

 

RACCOMANDAZIONE SSC N. 1 - 2023
Obbligo di referto e di denuncia: quadro di riferimento e nuove fattispecie


La legge 14 agosto 2020, n. 113
i, è stato il primo atto normativo finalizzato a rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, definite all’articolo 1 della stessa legge, prevedendo la procedibilità di ufficio anche per il reato di percosse, se commesso a danno dei professionisti della salute nell’esercizio delle proprie funzioni. Verso lo stesso scopo di protezione dell’incolumità del personale sanitario è orientata anche la più recente legge 26 maggio 2023, n. 56ii, con la quale il Legislatore ha inasprito le pene per il reato di lesioni a danno dei professionisti sanitari e ha previsto la possibilità di istituire, con ordinanza del questore, posti fissi della Polizia di Stato presso la struttura sanitaria pubblica (o privata accreditata), avente reparti di urgenza/emergenza.
La normativa, sopra succintamente richiamata e allegata in appendice, ha determinato un ampliamento dei reati perseguibili d’ufficio e, quindi, dei casi per i quali è obbligatorio il referto
iii. Per tale motivo, sono state predisposte le seguenti indicazioni operative.
 

Il referto

Cos’è: un’informativa/segnalazione
Chi lo redige: l’esercente la professione sanitaria, che ha prestato la propria opera o assistenza
A chi inviarlo: all’Autorità giudiziaria o all’ufficiale di Polizia giudiziaria più vicini
Quando: entro 48 ore. Se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente
Riguardo a cosa: a fatti che possono presentare i caratteri del delitto, perseguibile d’ufficio


Il referto
iv è un contributo all’esercizio della pretesa punitiva e preventiva dello Stato; l’esercente la professione sanitaria, che ravvisi la possibilità di un reato perseguibile d’ufficio, è obbligato a redigere il referto e a inoltrarlo all’Autorità giudiziaria o a un ufficiale di polizia giudiziaria. La redazione del referto implica, con ogni evidenza, valutazioni di ordine squisitamente medico-legalev, vi necessarie, che si sovrappongono a quelle tecnico-specialistiche necessarie per l’erogazione del trattamento sanitario richiesto nel caso di specie e che sono indispensabili per una valutazione possibilistica della sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio nella genesi delle patologie/lesioni riscontrate.
I professionisti sanitari
vii Inail sono tenuti a redigere il referto ogni qualvolta prestino assistenza od opera per le consuete fattispecie e, in aggiunta, per quegli atti di violenza in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari e verso chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali. Il professionista sanitario che, pur sussistendone i presupposti sopra richiamati, ometta di redigere e trasmettere il referto, incorre nel delitto di omissione di referto (di cui all’articolo 365 del codice penale). Tra le nuove fattispecie di reati perseguibili d’ufficio, per i quali ricorre l’obbligo di referto, sono attualmente incluse le violenze agli operatori sanitari e socio-sanitari.
 

Violenza sul luogo di lavoro in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari


Cos’è: insulti, minacce e qualsiasi forma di aggressione fisica, verbale (ivi compreso il discredito via web o social network), psicologica o contro la proprietà, sia della struttura sia dell’operatore, praticati da parte di soggetti esterni all’organizzazione, compresi i pazienti, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere, anche psicologico, di un individuo (definizione dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie)
Chi la subisce (ai fini della refertazione): l’esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria e chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali (secondo gli art. 4, 5 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 11.01.2018) durante l’esercizio delle proprie funzioni
Chi la esercita: soggetti esterni all’organizzazione, compresi i pazienti, i loro familiari od operatori esterni
Riguardo a cosa (ai fini della refertazione): delitto di percosse o di lesioni anche lievi e lievissime


L’ONSEPS
viii ha proposto una sua definizione degli episodi di violenza in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, partendo dalle differenti definizioni riportate nella letteratura internazionale, tra cui quella del National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSHix), dell’Organizzazione mondiale della Salute (OMS) e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)x1.
La violenza o la minaccia deve riguardare gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie normativamente identificate. I primi afferenti alle seguenti categorie: medici-chirurghi e odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, esercenti professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, osteopata, chiropratico, chimico, fisico. I secondi afferenti alle categorie di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.
In tutti i casi in cui il professionista sanitario Inail presti opera o assistenza alle vittime di atti di violenza, da cui derivino lesioni dell’integrità psico-fisica che rientrino nelle categorie sopra indicate, è tenuto alla redazione del referto. Se più operatori dell’area socio-sanitaria hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Possono ricorrere condizioni eccezionali, anche nella refertazione, che non vengono trattate in questa sede.
In caso di non osservanza dell’obbligo di cui sopra, l’esercente la professione sanitaria, pertanto, può incorrere nel reato di omessa denuncia (previsto dagli articoli 361 e 362 del codice stesso).
Per i casi di infortunio che vengono denunciati all’Istituto e che sono riconducibili ad ‘atti di violenza’, da cui derivi lesione dell’integrità psico-fisica delle figure professionali individuate dalla legge, bisogna sincerarsi - sulla scorta dei documenti disponibili e/o consultando la procedura informatica Car Cli - che il referto sia già stato redatto.
In carenza, si raccomanda la tempestiva compilazione del referto e il suo inoltro alla competente autorità giudiziaria.
Restano valide, infine, le ipotesi di obbligo di refertazione, già previste e schematicamente riepilogate di seguito:
 

Circostanze di referto nell’attività sanitaria Inail


Art. 590 c.p.: lesione personale grave o gravissima, e limitatamente ai fatti commessi con presunta violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o limitatamente a fatti che abbiano determinato una malattia professionale ovvero la morte
Art. 590-bisc.p.: lesioni personali stradali gravi o gravissime introdotto con la legge n. 41 del 23.03.2016
Art. 583-quater c.p., come modificato dalla legge n. 113 del 14.08.2020 e legge n. 56 del 26.05.2023: lesioni personali verso il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali
Art. 581 c.p.: nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante prevista dall’art. 61 c.p., numero 11 octies (delitto di percosse in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie e di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività


Si richiama l’attenzione di tutti i medici che partecipano alle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio sull’opportunità di sollecitare la doverosa redazione del referto all’Autorità giudiziaria da parte del consulente tecnico nominato d’ufficio, che riconosca l’origine professionale della patologia inizialmente non accolta in tutela Inail.
 

Il Sovrintendente sanitario centrale
dott. Patrizio Rossi

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1 Ministero della Salute. Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie. Relazione attività anno 2022.

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Riferimenti normativi
i Legge n. 113 del 14 agosto 2020: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
ii Legge n. 56 del 26 maggio 2023 (Articolo 16 Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali
iii Codice di procedura penale, approvato con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447
iv Titolo II - Codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988, n. 477) Notizia di reato:
Art. 330 — Acquisizione delle notizie di reato
Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
Art. 332 — Contenuto della denuncia
Art. 333 — Denuncia da parte di privati
Art. 334 — Referto
Art. 334 bis — Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva
Art. 335 — Registro delle notizie di reato
Art. 335 bis — Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
Art. 335 ter — Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
Art. 335 quater — Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato
v Art. 334 del Codice di procedura penale: Referto - Chi ha l'obbligo del referto [365 c.p.] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto
vi Art. 365 c.p. - Omissione di referto: [I]. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio [50 c.p.p], omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro [384; 334 c.p.p.]. [II]. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale
vii La nozione di professione sanitaria si ricava dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. L’elenco delle professioni sanitarie riportato in detto articolo si è successivamente ampliato con la nascita di nuove professioni; dal punto di vista generale, sono enucleabili trenta professioni sanitarie. Ai fini della legge 113/2020 si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018
viii Il Decreto 13 gennaio 2022 ha istituito l'Osservatorio. composto da rappresentanti dei ministeri della Salute, dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, delle Regioni, insieme a rappresentanti degli ordini professionali, delle società scientifiche e dei sindacati. I componenti dell'Osservatorio, nominati con decreto ministeriale 17 febbraio 2022, rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati
ix Violenza sul posto di lavoro: “Ogni aggressione fisica o tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro” (NIOSH, 2002)”
x Violenza sul posto di lavoro: “Incidenti in cui i lavoratori sono abusati, minacciati o aggrediti in situazioni correlate al lavoro, incluso il trasferimento, e che comportano un rischio implicito o esplicito per la loro sicurezza, benessere o salute” (OMS 2002, ILO 2006).