T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. 1, 04 gennaio 2024, n. 3 - Trasferimento del militare in congedo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 352 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via XXX Ottobre 14;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la cui sede in T., piazza D>, 3 è, del pari, per legge domiciliato;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- del Provv. n. M D A0582CC REG2023 0060275 del 14 settembre 2023, notificato in pari data, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, l'assegnazione presso la sede di servizio del -OMISSIS-;

- di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro firmato in data 18.09.23 dal Cicia nella sola parte relativa all'assegnazione del ricorrente presso il Comando Regionale Esercito FVG - Ufficio Documentale di Udine, nonché la determina assunta "nell'apposita riunione" (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il Provv. n. M D A0582CC REG2023 0060275, tra "i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri", nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il -OMISSIS- ;

e per la condanna

della P.A. resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l'attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede di servizio e all'eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

FattoDiritto


1) Il ricorrente, militare in congedo dell'Esercito Italiano, transitato, per motivi di salute, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, contesta la legittimità, invocandone l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, limitatamente alle parti in cui è stata individuata quale sua nuova sede di servizio il -OMISSIS- e colà disposta la sua assegnazione, quale funzionario, fascia retributiva F4.

1.1) Chiede, inoltre, la condanna del Ministero intimato a disporre il suo trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone da lui stesso indicate nella memoria/istanza prodotta in pendenza del procedimento, con conferma dell'attuale profilo professionale o, in ogni caso, con assegnazione di uno compatibile con il suo stato di salute.

In subordine, chiede la condanna dello stesso alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede di servizio e all'eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con il suo stato di salute), secondo i principi e/o le modalità indicati e ritenuti opportuni da questo TAR.

1.2) A sostegno della domanda azionata deduce:

1. "Violazione della L. n. 241 del 1990";

2. "Violazione del D.Lgs. n. 66 del 2010 e del D.P.R. n. 90 del 2010";

3. "Violazione della circolare n. 43267/B1";

4. "Violazione dell'art. 2087 c.c. e della correlata normativa relativa alla sicurezza sul lavoro";

5. "Eccesso di potere";

6. "Carenza di istruttoria; erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta";

7. "Carenza/vizio di motivazione";

8. "Violazione artt. 3, 24, 32 e 97 Costituzione".

1.3) Lamenta, in particolare:

- il pregiudizio sofferto a causa della mancata osservanza degli obblighi previsti dalla L. n. 241 del 1990 agli artt. 7 e ss. (nonché degli analoghi obblighi procedimentali previsti dagli artt. 1028 e ss. del Regolamento di Disciplina Militare - D.P.R. n. 90 del 2010), rappresentando di avere offerto il proprio contributo endo-procedimentale solo per propria, diligente ed autonoma iniziativa, pur non avendo, per l'appunto, avuto alcuna comunicazione in ordine alla pendenza del procedimento amministrativo di suo specifico interesse. Contributo di cui non è stata data, in ogni caso, contezza nei provvedimenti opposti, nonostante l'obbligo di sua valutazione anche ai fini di un eventuale diniego. Sotto tale profilo, ritiene, dunque, evidente il grave difetto di istruttoria e motivazione che affligge gli atti e provvedimenti opposti, in palese violazione dei precetti della L. n. 241 del 1990;

- la mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale mediante rituale invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990, indubbiamente doveroso in considerazione del fatto che l'atto opposto denega, di fatto, l'assegnazione alla specifica sede territoriale da lui richiesta con l'atto con cui ha formulato le proprie osservazioni;

- il grave difetto di istruttoria e motivazione che affligge il provvedimento opposto, avuto riguardo alla situazione sanitaria e familiare da lui rappresentata, comportante anche una palese violazione dell'art. 2087 c.c. e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il difetto di motivazione sotto il profilo della mancata esplicitazione dei criteri e delle esigenze di "interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione" che hanno indotto il Ministero intimato ad individuare in Udine la nuova sede di servizio, senza tener conto di quanto da lui rappresentato e richiesto e, dunque, senza valutare l'avvertimento del DMML che ha, per l'appunto, precisato che sono "Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico".

2) Il Ministero della Difesa, costituito, ha svolto controdeduzioni in resistenza al ricorso e concluso per la sua reiezione e per quella della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento opposto.

3) Il ricorrente ha dimesso una brevissima memoria, anche per emendare l'errore materiale di indicazione di una delle sedi disponibili in Provincia di Trieste, contenuto nel ricorso introduttivo.

4) L'affare è stato, quindi, chiamato e discusso all'udienza camerale del 6 dicembre 2023, nel corso della quale il Presidente ha informato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

4.1) E' stato, indi, introitato per la decisione.

5) Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento opposto, compendiato nei due ultimi punti delle doglianze articolate dal ricorrente.

6) Invero, avuto riguardo al fatto che il verbale della C.M.O. in data 2 maggio 2023, che ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio militare, disposto il suo collocamento in congedo assoluto (all. 005-4 fascicolo doc. ricorrente) e supportato il successivo transito nell'Area Funzionari del personale civile, fascia retributiva F4 (all. 006-5 e 009-8 fascicolo doc. cit.), ha precisato che sono "Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico", in ragione del quadro patologico sofferto, s'appalesa, in effetti, non giustificata e, anzi, contraddetta dagli stessi atti istruttori la scelta del Ministero intimato di assegnare il ricorrente ad una sede distante più di 70 km dal luogo di residenza (e di precedente sede di servizio), tale da sottoporlo ad uno spostamento quotidiano di circa due ore e mezza (tra andata e ritorno), indipendentemente dal mezzo di trasporto prescelto (si veda, negli stessi termini, Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 9 dicembre 2022, n. 541 e 7 ottobre 2021, n. 303).

6.1) Come già nei precedenti richiamati, "la determinazione si pone, infatti, in palese contrasto con la condizione psicofisica dell'interessato, indubbiamente meritevole di considerazione e tutela, senza che siano al contempo valorizzati profili di particolare interesse pubblico, idonei a giustificare tale scelta sul piano del bilanciamento di interessi".

6.2) Peraltro, in considerazione del fatto che il transito nei ruoli civili "non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico", ma opera soltanto una sua "modificazione, senza cesura alcuna del rapporto medesimo" (arg. ex Cons. St., sez. II, 7 gennaio 2019, n. 86), il Collegio, ponendosi in continuità con l'orientamento già espresso da questo Tribunale, ritiene che il Ministero intimato avrebbe dovuto, in ogni caso, "considerare, quale prioritaria opzione, il mantenimento del ricorrente presso l'ultima sede di servizio nel ruolo militare (cfr. Tar Veneto, sez. I, 28 febbraio 2019, n. 258 e Cons. St., sez. II, 21 settembre 2022, n. 136). Solo in subordine, ove giustificato da superiori esigenze organizzative e di copertura dell'organico, poteva esserne disposto il trasferimento ad altra sede, comunque da operarsi secondo un criterio preferenziale di maggiore prossimità alla residenza".

Nel caso di specie, non è stata, invece, compiuta alcuna valutazione in tal senso e l'assegnazione a Udine del ricorrente non risulta supportata da alcuna motivazione e/o riscontro istruttorio, sebbene il suo inquadramento nei ruoli civili quale funzionario ne consenta l'agevole inserimento ed utilizzo in qualsiasi contesto amministrativo.

6.3) Peraltro, pur essendo vero che la Circolare ministeriale n. 43267/B1 del 21.06.2011 individua quale unico limite ai fini dell'individuazione della sede cui assegnare il personale transitato nei ruoli civili quello del territorio regionale (dovendo il transito operarsi "nella regione in cui era in servizio al momento al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato", mentre la deroga in ragione di "particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate" appare riferirsi al solo caso di istanze di trasferimento a destinazioni extra-regionali), la Circolare stessa impone, in ogni caso, all'Amministrazione di tenere in considerazione, accanto al prevalente interesse pubblico e "per quanto possibile", anche "le esigenze degli istanti".

Esigenze che, benché strettamente correlate a patologie medicalmente accertate, risultano essere state, invece, del tutto trascurate nel caso che occupa, non essendovi alcuna evidenza di una loro valutazione nel contesto del procedimento.

6.4) Senza contare che l'assegnazione del ricorrente ad una sede più prossima alla residenza, risponderebbe anche all' "imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione", che la Circolare valorizza in prima battuta e che passa, necessariamente, attraverso accorgimenti organizzativi in grado di assicurare il benessere lavorativo del dipendente e, conseguentemente, la qualità e la continuità del suo servizio.

7) Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento gravato nella parte di interesse del ricorrente.

7.1) Resta impregiudicata la successiva attività provvedimentale del Ministero intimato (da declinarsi nel rispetto del principio di diritto ritraibile dalla presente decisione), che vale di per sé ad escludere, allo stato, la possibilità di una statuizione di condanna a carico del Ministero stesso nei sensi auspicati dal ricorrente.

8) Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

9) Ai sensi di legge, il Ministero sarà, però, tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario