MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


Allegati: 1
Annessi: 1

OGGETTO: Attivazione e gestione di un’identità Alias per persone in transizione di genere. Linee Guida

A Elenco indirizzi (in allegato)
…omissis…


Nell’ambito delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, l’art. 21 del CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021, ha introdotto il tema della transizione di genere nel pubblico impiego e l’utilizzo della cd. Identità alias, al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano realizzarsi forme di discriminazione.
Ciò premesso, posto che il suddetto articolo prevede l’individuazione di ulteriori modalità di dettaglio da specificare con regolamentazione interna ed essendo pervenuti a questa DG quesiti in merito all’applicazione di detto articolo, si forniscono, previa disamina delle fonti normative e giurisprudenziali regolatrici della materia, le seguenti linee guida.

1. FONTI
a. Articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili della persona, tra i quali il diritto all’identità personale;
b. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare l’articolo 1, in tema di rispetto e tutela della dignità umana;
c. Legge 14 aprile 1982, n. 164, recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, e successive modificazioni;
d. Sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015;
e. D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;
f. Regolamento dell’Unione Europea (UE) n. 679/2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
g. Articolo 21 del CCNL 2019/2021, firmato il 9 maggio 2022, secondo cui “1. Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano determinarsi forme di discriminazioni nei confronti del lavoratore che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i., le Amministrazioni riconoscono un’identità alias - con modalità che saranno specificate in apposita regolamentazione interna - al dipendente che ne faccia richiesta supportata da adeguata. documentazione medica. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale di cui all’art. 20 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio. 2. Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato”;
h. Articolo 18 del CCNL 2019/2021 Area Dirigenti, firmato il 16 novembre 2023, secondo cui “1. Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano determinarsi forme di discriminazioni nei confronti del dirigente e del professionista che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i., le Amministrazioni riconoscono un’identità alias - con modalità che saranno specificate in apposita regolamentazione interna - all’interessato che ne faccia richiesta supportata da adeguata. documentazione medica. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio. 2. Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dirigente e al professionista in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la proprio sottoscrizione di atti e provvedimenti aventi efficacia esterna.”

2. FINALITÀ E CONTENUTI
La presente Circolare ha la finalità di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere per i dipendenti dell’Amministrazione della Difesa, al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
A tal fine è contemplata la possibilità di assumere in via interinale “un’identità alias”, utilizzando un prenome (articolo 6, comma 2, del codice civile) differente da quello risultante dall’anagrafica del Ministero della Difesa, per le attività interne all’Amministrazione, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge n. 164 del 1982, porti al rilascio di una documentazione definitiva.
L’identità alias costituisce un’anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il soggetto sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che ne rettifichi l’attribuzione di sesso e il nome attribuito alla nascita.
L’identità alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita al richiedente e resterà attiva fintantoché proseguirà l’attività lavorativa, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal richiedente o quanto previsto dal successivo cpv 8.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI
La richiesta di avvio della procedura di attivazione può essere presentata da tutti i dipendenti dell’AD che abbiano avviato un percorso di transizione di genere, documentato dall’attestazione di una struttura, centro o specialista di salute mentale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.

4. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA IDENTITÀ ALIAS
La procedura per l’attivazione di un’identità alias si articola nelle fasi seguenti:
- Il dipendente che intenda ottenere l’assegnazione di un’identità provvisoria, ai sensi della presente circolare, deve presentare istanza al Direttore/Responsabile dell’Ente di appartenenza.
- Il Direttore/Responsabile dell’Ente o il suo delegato, verificata con esito positivo la documentazione prodotta dal soggetto richiedente, lo ammette alla sottoscrizione di un Accordo confidenziale (format in allegato).
- A seguito della sottoscrizione congiunta dell’Accordo, il Responsabile dell’Ente o il suo delegato trasmette la documentazione ai competenti uffici che si attiveranno per predisporre “l’identità alias”, provvedendo ai necessari adeguamenti sia amministrativi che informatici.
- Definitivo riconoscimento e rilascio da parte delle varie articolazioni competenti all’interno del Dicastero della Difesa dei seguenti elementi:
• Cartellino di riconoscimento (non CMD), indicante cognome, nome alias e numero di matricola ministeriale;
• un account alias;
• ove necessario, una targhetta identificativa sulla porta dell’ufficio in cui presta servizio ovvero sulla scrivania (se trattasi di uffici URP) che indichi il cognome e il nome alias.
- Ogni altra misura che potrà essere valutata caso per caso.
Resta fermo, per tutti coloro che intervengono nel procedimento e per coloro cui viene comunicata l’identità alias del richiedente, l’obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili dei richiedenti l’identità alias.

5. RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI
Il Ministero della Difesa non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente l’identità alias.
Il dipendente che ha richiesto l’identità alias, una volta definito il percorso di attribuzione presso il Tribunale, avrà diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.
Fino a che non sarà emessa la sentenza di cui alla legge n. 164 del 1982, la persona potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati e qualità personali, ai sensi del DPR n. 445/2000 e qualsiasi altro atto procedimentale con rilevanza esterna, esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica legalmente vigente e non già con riferimento alla sua identità alias.

6. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
Il dipendente che ha richiesto l’identità alias si impegna a non rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati e qualità personali e qualsiasi altro atto procedimentale con rilevanza esterna usando la propria identità alias.
Si impegna inoltre ad informare il proprio Ente di appartenenza di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Responsabile dell’Ente, o suo delegato, avrà cura di garantire che tutto il personale dell’Amministrazione che interviene nel procedimento relativo all’attivazione e gestione della «identità alias» e quanti vengono a conoscenza della «identità alias», in ragione dello svolgimento della propria attività tecnico-amministrativa, siano tenuti al segreto delle informazioni acquisite. Inoltre, nella redazione dell’Accordo, in ottemperanza al generale principio di trasparenza, il Responsabile dell’Ente avrà cura di indicare anche il responsabile del procedimento (pur in caso di eventuale coincidenza) nominato con atto espresso secondo quanto disciplinato dagli artt. 5 e seguenti della Legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche.

8. INOSSERVANZA DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO
Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il soggetto richiedente abbia violato quanto disposto dalla presente circolare e dall’Accordo confidenziale, l’identità alias sarà immediatamente sospesa in via cautelare con provvedimento del Direttore/Responsabile dell’Ente e se ne darà comunicazione all’interessato.
Qualora risulti accertata l'effettiva violazione dell’Accordo confidenziale:
- il richiedente sarà tempestivamente deferito al titolare dell’azione disciplinare, fatta salva ogni ulteriore eventuale valutazione in sede penale;
- l’identità alias sarà disattivata;
- il richiedente dovrà restituire immediatamente il tesserino di riconoscimento.

9. EFFICACIA DELL’ACCORDO
L’Accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione. Tale efficacia cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica o in caso di rigetto della domanda passata in giudicato.

10. RUOLO DEL CUG
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, unitamente alla figura del Consigliere/a di fiducia, può svolgere ogni utile attività informativa e formativa nei confronti di tutto il personale in merito ai temi che riguardano l’identità di genere. In particolare, nei confronti dei casi specifici, potrà fornire supporto al personale che intraprende questo percorso sia nell’attivazione che nell’espletamento della procedura a ciò finalizzata.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Ministero della Difesa tratterà i dati indicati nell’Accordo confidenziale esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate ai sensi della vigente normativa.

12. TUTELA DEL RICHIEDENTE
A tutela della personalità dei dipendenti coinvolti nel procedimento in argomento, qualora dovessero trovarsi in un ambiente lavorativo ostile, ovvero, discriminati, scherniti, emarginati o comunque posti in una situazione di vessazione e/o di disagio, avranno la possibilità di presentare istanza di trasferimento, debitamente documentata, che potrà essere esaminata dalla Direzione Generale per il Personale Civile quale fattispecie, eventualmente, assimilabile a “caso grave”. Resta ferma in tali casi l’obbligatorietà dell’azione disciplinare sia nei confronti di chi ha perpetrato le predette discriminazioni sia nei confronti del Responsabile dell’Ente per “culpa in vigilando”.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, cui è annesso il modello di Accordo confidenziale “FAC SIMILE” (Annesso 1), che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali e al CUG per gli adempimenti di cui al sopracitato punto 10.
La stessa è resa consultabile - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” sezione “pari opportunità”
 

IL DIRETTORE GENERALE in s.v.
Il VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo MARCHESI