Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38912 - Caduta dal solaio. Confermata la condanna dell'appaltatore



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. MICCICHE’ Loredana - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CERONI FRANCESCA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso;

E' presente l'avvocato LIUT MATTEO del foro di PORDENONE in difesa di B.B. che deposita conclusioni scritte alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato SCUDIER GIOVANNI FORO PADOVA in difesa di PARTE CIVILE C.C. E' presente l'avv. MAZZOLENI FRANCESCO FORO PADOVA per A.A. che chiede l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza in data 18 maggio 2022 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pordenone in data 15.2.2021 aveva ritenuto A.A. colpevole del reato di cui all'art. 40 cpv c.p. e art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione con sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, ed al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 15.000,00, (ritenendo altresì la società A.A. Srl responsabile dell'illecito amministrativo a lei ascritto), ha assolto la società dall'illecito de quo con revoca delle relative statuizioni civili confermando nel resto l'impugnata decisione.

2. La vicenda processuale trae origine dall'infortunio sul lavoro occorso in data 9 marzo 2017 a B.B., dipendente della A.A. Srl la quale aveva assunto l'appalto delle opere da eseguire presso un cantiere edile in (Omissis) allestito nel condominio "(Omissis)", via (Omissis), dai committenti D.D., + Altri Omessi affidando a sua volta in subappalto ad altra ditta, la Frasson s.n.c. l'esecuzione di alcuni lavori specialistici di taglio di un solaio in latero-cemento con apposito macchinario.

La fase della demolizione dei preesistenti magazzini prevedeva in particolare la demolizione controllata delle parti a sbalzo dei solai adottando la tecnica di taglio "a fette successive l'una all'altra" con esecuzione di due fori da cui far passare le catene di imbraco ed ancoraggio della demolenda porzione ad una gru a torre; proprio in questa fase si verificava il sinistro, allorchè tra il taglio longitudinale e l'imbrago del pezzo con la catena, il B.B., resosi conto che i fori già praticati non permettevano un agevole passaggio della catena, saliva di peso su una delle fette già tagliate longitudinalmente e mediante un moto picco tentava di allargarli. Il movimento vibrante seguitone determinava, a dire dello stesso interessato, il cedimento di parte del solaio con conseguente caduta del lavoratore che precipitava urtando con la schiena e le gambe contro il materiale depositato sul pavimento sottostante con conseguente contusione toracica, fratture costali e della branca ischio-pubica cui seguiva un lungo ricovero ospedaliero nonchè un periodo di convalescenza cui residuavano postumi permanenti tali da essergli stata riconosciuta un'invalidità del 22%.

Dall'istruttoria espletata risultava che il piano di sicurezza e di coordinamento previsto per le attività di demolizione dei manufatti presenti in copertura era inadeguato in quanto individuava quali rischi specifici per i lavoratori unicamente quelli derivanti dal rischio di investimento per errata manovra del mezzo meccanico, danni all'udito e da vibrazione nonchè lo schiacciamento per ribaltamento del mezzo mentre il piano predisposto dalla A.A. Srl era stato redatto in modo carente e generico. Le uniche misure prevenzionali che avrebbero dovuto essere attuate nelle operazioni di demolizione all'origine del sinistro erano quelle previste dal POS della ditta Frasson, ditta cui era stato subappaltato il solo segmento relativo al taglio dei solai.

I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità di A.A. sul quale, a fronte di un'attività intrinsecamente pericolosa, ricadeva la responsabilità di assicurare l'idoneità del POS, di richiedere il dovuto adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di veicolare in modo efficace al proprio dipendente informazioni corrette, precise e univoche sulle procedure da adottare in concreto, assicurando che lo stesso avesse ricevuto la dovuta formazione ed informazione prima di essere avviato all'operatività, predisponendo cautele finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di un suo comportamento imprudente, prima tra le quali l'efficace sorveglianza di un preposto.

3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Con il primo deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova per avere la Corte d'appello motivato in maniera contraddittoria in relazione alla ritenuta irrilevanza dell'intervento consistente nel martellamento del solaio con demolitore pneumatico dopo che era già stato sezionato longitudinalmente determinandone il crollo.

Si rileva che, pur non essendo in discussione che il crollo del solaio avvenne a causa ed a seguito dell'utilizzo del martello demolitore da parte del B.B., nondimeno la Corte territoriale non ha ritenuto tale condotta interruttiva del nesso causale e non ha escluso la responsabilità dell'odierno imputato. In tal modo la sentenza d'appello ha eliminato dal processo un risultato probatorio che è emerso con chiarezza dall'istruttoria introducendo altresì la circostanza che il sistema dei puntelli e dei morali era mancante o impropriamente realizzato.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 590 c.p. e art. 41 c.p., comma 2 nonchè all'art. 19 ed al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 3637 ed ex art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte d'appello motivato in maniera contraddittoria in relazione alla circostanza che fu un capocantiere preposto che martellò con un demolitore automatico una porzione di solaio già tagliata longitudinalmente determinandone il crollo.

Si assume che la sentenza impugnata ha negato che l'utilizzo di un martello pneumatico su una fetta di solaio già tagliata longitudinalmente rispetto all'intero costituisca introduzione di un rischio nuovo e diverso rispetto al rischio di caduta per gravità negando altresì rilievo alla circostanza che il B.B. rivestisse la qualifica di capo cantiere oltre ad essere preposto in via di fatto.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., lett. b). In relazione all'art. 590 c.p. e art. 41 c.p., comma 2 nonchè al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37 ed ex art. 606 c.p.p., lett. e) la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova per avere la Corte d'appello motivato in maniera contraddittoria in relazione alla presunta mancata formazione.

Si assume che la Corte d'appello ha altresì errato laddove ha ritenuto la mancanza di formazione del B.B.. Con il quarto motivo, argomenta ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 590 e 43 c.p., in relazione alla pericolosità immediatamente percepibile dell'azione di martellamento ai fini della colpa del datore di lavoro, deduce inoltre, ex art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte d'appello motivato in maniera contraddittoria in relazione alle conoscenze ed esperienze del lavoratore.

Si assume che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle esperienze maturate dal B.B.. Con il quinto motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 603 c.p.p. la mancanza della motivazione in relazione alle violazioni cautelari di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 151 e 92.

Si assume che la sentenza d'appello non abbia risposto ai motivi di appello in ordine alle ulteriori violazioni contestate all'imputato.

6. Infine il ricorrente propone istanza di correzione di errore materiale in relazione alle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.

Rileva in particolare che dopo che B.B. aveva promosso ricorso ex art. 409 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pordenone e la Corte d'appello di Trieste aveva revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza del Tribunale di Pordenone, tale revoca è stata dichiarata nel dispositivo di sentenza rilasciato nell'immediatezza dell'udienza e della decisione e non già invece nella sentenza integrale depositata) che contiene un erroneo riferimento alle statuizioni civili "nei confronti della A.A. Srl ".
 

Diritto


1. Il ricorso è nel suo complesso infondato ad eccezione della censura riguardante le statuizioni civili.

I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, sono infondati.

Ed invero la sentenza impugnata ha chiarito che i lavori affidati all'impresa A.A. Srl consistevano nella demolizione di alcune soffitte collocate sopra l'ultimo piano di un edificio preesistente. In particolare doveva essere demolita una parte del solaio, previa collocazione di puntelli d'acciaio destinati a sostenere il solaio durante la fase di taglio; dopo tale operazione il solaio doveva essere agganciato alle catene di ancoraggio, sollevato dalla gru ed asportato dalla propria sede.

Nella specie quindi si controverte di lavori di demolizione. Come previsto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 151, comma 2, il Piano di lavoro delle demolizioni è un documento che viene redatto dall'impresa esecutrice dei lavori ed è allegato al Piano Operativo di Sicurezza.

Quindi le prescrizioni di tale elaborato sono integrative rispetto a quelle generali relative alla sicurezza ed igiene del lavoro presenti nel POS. In particolare l'art. 151 - Ordine delle demolizioni prevede che: "1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono, essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza".

A riguardo il giudice d'appello, con un'ulteriore precisazione rispetto alla sentenza di primo grado, ha anzi evidenziato che l'esecuzione del taglio del solaio era stata appaltata alla Frasson s.n.c. e che la committente A.A. Srl era tenuta ad occuparsi solo delle incombenze complementari tra le quali quella di predisporre "puntellazioni ed impalcature".

Del pari è stato specificato che il PSC ed il POS predisposti dalla A.A. Srl erano generici e lacunosi e che venivano integrati con quello della Frasson, che invece aveva previsto le singole lavorazioni e le misure prevenzionali.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha specificato che, pur ritenendo che la condotta del B.B. fosse stata imprudente, essa comunque non può rilevare causalmente al fine di escludere il nesso di causa tra le omissioni ascritte al datore di lavoro e l'evento lesivo. Nè il rischio introdotto dal martellamento è stato ritenuto idoneo ad innescare un processo causale del tutto autonomo atteso che al momento in cui si verificò il sinistro i morali non erano stati montati ovvero non erano stati montati secondo le migliori prescrizioni ed erano già stati effettuati i tagli longitudinali della sezione di solaio che doveva essere demolita. Pertanto, correttamente la Corte di merito ha concluso che la caduta del lavoratore costituisce la concretizzazione del rischio creato dalle violazioni riscontrate e che la condotta tenuta dal medesimo non ha introdotto un rischio del tutto nuovo e diverso.

2. Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo.

Ed invero la sentenza impugnata ha chiarito che il B.B. era stato da poco assunto e che la qualifica di capo cantiere era in realtà poco rispondente alla sua reale esperienza/dato che non aveva seguito nessun corso che lo preparasse per quella specifica mansione consistente nella demolizione di un solaio. Inoltre la sentenza impugnata ha evidenziato che, pur essendo stato titolare di un'impresa, si era occupato in particolare della gestione della parte amministrativa mentre non aveva mai esercitato l'attività di capo cantiere. Tale precedente esperienza, pertanto, non poteva valere ad elidere l'obbligo di formazione ed informazione gravante sull'odierno imputato, quale datore di lavoro.

Peraltro, la ricostruzione del sinistro operata da entrambi i giudici di merito ha posto in luce che quel, giorno il B.B. era l'unico dipendente della ditta A.A. ad essere presente sul cantiere, che stava aiutando la squadra incaricata della demolizione del solaio e che gli era stato assegnato il compito di stendere sulla terrazza sottostante una guaina per proteggere il terrazzo dall'acqua utilizzata per il raffreddamento della sega circolare usata dall'impresa Frasson; terminato tale lavoro era stato poi incaricato di "dare una mano" a coloro che stavano effettuando il taglio del solaio.

Oltre ad essere privo di una specifica formazione, lo stesso si era trovato altresì ad operare con lavoratori che non parlavano neanche l'italiano ed ai quali non poteva quindi neanche rivolgersi per ricevere delle indicazioni.

Del pari infondato è il quinto motivo di ricorso.

La sentenza di primo grado che con quella d'appello costituisce un unico apparato motivatorio, si è pronunciata sul punto ritenendo sussistenti le violazioni contestate. In particolare dando conto che, con riguardo all'ordine delle demolizioni (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 151), il piano operativo della ditta A.A. aveva dedicato al piano demolizioni delle previsioni piuttosto generiche e carenti non specificando in alcun modo come dovessero essere attuati i consolidamenti della struttura mediante puntelli nè quali misure di sicurezza dovessero essere adottate dal lavoratore mentre le uniche misure prevenzionali erano quelle previste dal Pos della ditta Frasson.
3. Con riguardo alla istanza di correzione di errore materiale, la stessa è ammissibile sul piano procedurale, nel caso in cui il ricorso sia ammissibile.

In proposito, va ricordato che l'art. 130 c.p.p., nel prevedere al comma 1 che, laddove ne ricorrano le condizioni, la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti "è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", aggiunge che "se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione".

Ciò premesso, alla luce della documentazione allegata al ricorso (vedi docc. nn. 8-9 e 10) l'istanza è fondata con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti sia DI A.A. che della A.A. Srl .

Il ricorso va rigettato nel resto.

 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina nei confronti sia di A.A. che della Srl A.A.. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023