Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 gennaio 2024, n. 1124 - Ore di lavoro straordinario non retribuite e condotta vessatoria della superiore 


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 



sul ricorso iscritto al n. 8908/2019 r.g., proposto

da

A.A. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Buccari n. 3, Roma, presso avv. Maria Cristina Salvucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Bertoni e Maria Di Rito.

ricorrente

contro

B.B., elett. dom.ta in Viale Regina Margherita n. 294, Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Perdonà e Angelo Vallefuoco.

controricorrente

nonché

During Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.

intimata

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 323/2018 pubblicata in data 26/10/2018, n.r.g. 540/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/11/2023 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

 

Fatto


1.- Dal 19/07/2013 B.B. aveva lavorato alle formali dipendenze di During Spa ed era stata utilizzata presso A.A. Srl.

Deduceva di avere svolto ore di lavoro straordinario che non le erano state retribuite e di aver subito la condotta vessatoria dalla socia dell'utilizzatrice, sua superiore gerarchica.

Chiedeva pertanto al Tribunale di Mantova la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 1.640,08 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, nonché la condanna di A.A. Srl al risarcimento dei danni.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito accoglieva le due domande e in particolare liquidava il danno da mobbing nella somma di Euro 12.500,00.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello proposto da A.A. Srl relativamente alla condanna risarcitoria.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la gravità della vicenda vessatoria di cui è stata vittima la lavoratrice emerge in tutta la sua portata dalle risultanze di causa, tenendo conto che condotte e contesti vanno valutati nel loro complesso;

b) la B.B. fu inserita nell'ufficio amministrativo, come impiegata, ed ha iniziato a lavorare sotto il potere direttivo della sig.ra C.C., responsabile dell'area amministrativa e contabile, nonché socia e amministratrice della società, come da lei riferito;

c) la B.B. vi lavorò fino al 09/08/2014, ma rimase assente dal lavoro dal 13 giugno al 09 agosto 2018 per malattia;

d) nel corso del rapporto di lavoro la B.B. e le altre lavoratrici somministrate presso la società furono vittime di condotte vessatorie e lesivi della loro dignità personale e professionale, inizialmente concretizzatesi in invadenze inaccettabili da parte del superiore gerarchico, sig.ra C.C., nella propria sfera intima e personale, poi proseguite in maniera sempre più pressante, fino a culminare in vere e proprie vessazioni con offese, rimproveri pesanti, denigrazioni ed umiliazioni, molestie del tutto ingiustificate;

e) deve ritenersi fatto accertato che all'inizio dell'attività lavorativa la C.C. consegnò alla B.B. un clistere con prescrizione di utilizzarlo; le fu imposta una dieta ipoglicemica, affinché potesse dimagrire e indossare così una sorta di divisa di taglia media o small; la C.C. impose esami ematici e chiese alla B.B. la password per entrare nel data base del laboratorio e prendere visione dei referti con la scusa di darle un consiglio qualora ci fossero state anomalie; la C.C. costrinse la lavoratrice a sottoporsi a sedute di massaggi sul luogo di lavoro, praticati dalla stessa C.C.;

f) inoltre risulta accertato che la lavoratrice era stata più volte denigrata in pubblico e rimproverata in malo modo con forti urla e sia stata offesa con richieste riguardanti la propria persona del tutto estranee all'attività lavorativa e spesso sia stata accompagnata in uno stanzino ed ivi trattenuta dalla datrice di lavoro e dalla collega più anziana;

g) le deposizioni dei testi D.D., E.E. e F.F. sono chiare e significative di quale fosse l'ambiente lavorativo in cui ha lavorato la B.B. e di quale fosse l'entità dei maltrattamenti e delle ingiustificate violenze e invasioni della propria sfera privata e intima che la lavoratrice ha subito da parte della socia ed amministratrice della società;

h) la deposizione della teste F.F. è ammissibile e quindi utilizzabile, perché nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, specie quando vi sia l'esigenza di superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nel ricorso introduttivo;

i) pertanto legittimamente il Tribunale ha ammesso la testimone F.F., pur inizialmente esclusa perché non indicata nella lista testimoniale della lavoratrice, in quanto utile a chiarire la situazione già descritta dalle altre testimoni e quindi necessaria per la ricerca della verità materiale;

j) lo spaccato lavorativo descritto dalle tre testimoni trova un inequivocabile riscontro nella mail del 07/11/2013 che la C.C. (socia e amministratrice) inviò per sbaglio all'indirizzo di posta aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, in cui l'oggetto è indicato in "cerebrolesi" e nel suo contenuto si parla della dipendente F.F. e della B.B.;

k) rispetto a questa mail, il tentativo della società di spiegarne il contenuto in termini non denigratori bensì "scherzosi" o "leggeri" è veramente debole, sicché va condiviso il convincimento del Tribunale al riguardo;

l) i fatti dimostrati non sono suscettibili di interpretazione diversa da quella di fatti di vero e proprio maltrattamento, violenza privata e molestia;

m) tali fatti, se non hanno integrato il mobbing, certamente sono consistiti in plurime condotte illecite, lesive della dignità della dipendente e di fondamentali diritti come quello alla riservatezza e alla privacy, quest'ultima intesa come tutela della propria sfera personale e intima, tutti in violazione dell'art. 2087 c.c.;

n) con riguardo al danno, la motivazione del Tribunale necessita di qualche integrazione;

o) dalla relazione sanitaria a firma della dott.ssa G.G. del 18/06/2014 si evince un vero e proprio danno biologico, che va certamente collegato al contesto lavorativo in considerazione della coincidenza temporale della patologia della marcata deflessione del tono dell'umore con ideazione depressiva e pessimista, con conseguente depressione maggiore, episodio grave, di origine reattiva;

p) tale danno alla salute va considerato integrato dalla malattia che ha allontanato la lavoratrice dal posto di lavoro - come prescritto dalla dott.ssa G.G. - dal 13 giugno al 09 agosto 2014 quindi per 57 giorni;

q) va altresì riconosciuto un danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore, la cui sussistenza si ricava con presunzioni concordanti e convergenti, dal tipo e dalla gravità delle condotte persecutorie di cui ella è stata vittima, oltre tutto di fronte a colleghi e a clienti, con conseguente senso di vergogna e di umiliazione;

r) trattasi di componenti entrambe del danno non patrimoniale, che va liquidato unitariamente (Cass. n. 7513/2018);

s) la liquidazione del Tribunale è pertanto del tutto prudenziale, posto che applicando le tabelle del Tribunale di Milano, che prevede la somma di Euro 100,00 al giorno per l'invalidità temporanea, la somma da riconoscere a titolo di danno biologico sarebbe pari ad Euro 5.700,00 (= 100,00 Euro x 57 giorni);

t) va poi aggiunto il danno da sofferenza interiore, che se quantificato in importo pari al 100% della retribuzione media percepita (di Euro 1.500,00), moltiplicata per sei mesi, ossia per il tempo in cui si è delineata in tutta la sua portata l'illecita situazione lavorativa, per un totale di Euro 9.000,00;

u) ne consegue che il risarcimento accordato dal Tribunale, pari ad Euro 12.500,00, è anche al di sotto del danno complessivo che sarebbe stato riconoscibile in favore della lavoratrice.

4.- Avverso tale sentenza A.A. Srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5.- B.B. ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

 

Diritto


1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c., per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. a causa dell'omessa e/o apparente motivazione.

Il motivo è infondato.

Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre - sia pure concisamente - i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Quest'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi pressocché di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).

La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).

Nel caso di specie la doglianza della ricorrente è manifestamente

infondata, alla luce dell'analitica ed articolata motivazione - anche in diritto - espressa dalla Corte territoriale (v. supra) per giustificare il proprio convincimento circa l'infondatezza dell'appello.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta un ulteriore profilo di nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c., per non avere la Corte territoriale osservato ed applicato le norme di diritto regolatrici della fattispecie, nonché per violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. per non avere posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, nonché i fatti non contestati e le massime di esperienza.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Come sopra riportato, i giudici d'appello hanno lungamente motivato in fatto circa la palese violazione dell'obbligo di sicurezza ed hanno citato più volte l'art. 2087 c.c. come norma applicata, posta dal legislatore a protezione della lavoratrice di fronte a condotte (ritenute se non di mobbing, quantomeno di straining) della datrice di lavoro. A fronte di quest'ampia motivazione, la ricorrente non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi, asserendo apoditticamente che i giudici di appello non avrebbero dato "adeguata spiegazione del motivo per il quale i vari comportamenti della sig.ra C.C. . . . avrebbero integrato mobbing o, in subordine, straining" (v. ricorso, p. 20).

Inoltre, la ricorrente si duole della mancata motivazione circa l'esistenza del dolo specifico, omettendo di considerare i vari punti in cui la Corte territoriale ha spiegato chiaramente l'intenzionalità delle plurime condotte tenute dalla sig.ra C.C., intenzionalità peraltro nemmeno necessaria, laddove si rammenti che quella prevista dall'art. 2087 c.c. è una responsabilità contrattuale, per la sussistenza della quale è sufficiente anche la sola colpa.

Quanto alla relazione sanitaria, i giudici d'appello - contrariamente all'assunto della ricorrente - hanno spiegato le ragioni della ritenuta attendibilità, in considerazione della coincidenza dei tempi fra l'accertamento psichiatrico compiuto dal medico e gli eventi lavorativi accertati in giudizio.

Infine, le ulteriori censure della ricorrente sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze

istruttorie, interdetto in sede di legittimità.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia ancora la nullità della sentenza per violazione dell'art. 257 c.p.c., per avere la Corte territoriale preso in considerazione la deposizione di un teste di riferimento, rivelatosi poi determinante ai fini del convincimento giudiziale.

Il motivo è infondato e in parte inammissibile per due ragioni.

In primo luogo, come ammette la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 28), il riferimento alla teste F.F. è stato compiuto dalla teste E.E., che ha indicato la prima come un'ulteriore lavoratrice somministrata dalla stessa agenzia. Tanto era dunque sufficiente a giustificare l'esercizio del potere ufficioso del giudice di ammettere anche la testimonianza della F.F..

In secondo luogo questo potere ufficioso è stato espressamente giustificato dalla Corte territoriale con richiamo all'art. 421 c.p.c., norma che regola i poteri istruttori anche ufficiosi propri del rito del lavoro e della quale i giudici d'appello hanno evidenziato la specifica ratio ed i suoi limiti, motivatamente ritenuti rispettati. La ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi con questa parte della motivazione della sentenza impugnata, verso la quale, dunque, il motivo si rivela, per molti tratti, privo di pertinenza e pertanto inammissibile.

Infine, come già affermato da questa Corte, "L'integrazione ex officio delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. ord. n. 3144/2020; Cass. n. 10239/2009).

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ossia che quelli posti in essere dalla sig.ra C.C. erano semplici consigli per la salute delle lavoratrici.

Il motivo è inammissibile.

Per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti". Costituisce "fatto", agli effetti della menzionata norma, non una "questione" o un "punto", ma: 1) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655/2011; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017); 2) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico - naturalistico (cfr. Cass. n. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015); 3) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133/2014); 4) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio in esame, tra gli altri: 1) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. sez. un. n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2015); 2) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014).

Il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Lo stesso deve, altresì, essere stato "oggetto di discussione tra le parti": deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto "controverso", contestato, non dato per pacifico tra le parti (cfr. Cass. ord. n. 16127/2020).

Nella fattispecie, contrariamente all'assunto della ricorrente, quello oggetto di doglianza non è un "fatto" nei sensi sopra precisati, bensì un'eccezione della società, che peraltro la Corte territoriale ha espressamente esaminato, ritenendola infondata.

5.- Nel rapporto processuale fra la ricorrente e la controricorrente le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nulla va invece disposto nel rapporto processuale fra la ricorrente e l'intimata, in quanto rimasta tale.

6.- In caso di diffusione della presente ordinanza, deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003
 


P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria l'11 gennaio 2024.