Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE VIGENTI NORMATIVE DI PUBBLICA SICUREZZA RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI


EDIZIONE 2023

ATTO DI APPROVAZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernenti i compiti e l’organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
VISTO il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8;
VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81;
VISTI i pareri resi dalla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti in data 11 novembre 2022 e 30 giugno 2023;
 

APPROVO

le presenti “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all’attività di fabbricazione di esplosivi” (ed. 2023).

Roma, 22 dicembre 2023
 

Il Capo della polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani


ELENCO DI DISTRIBUZIONE

…omissis…


REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE/VARIANTI

Nr. aggiunta/variante

N. protocollo e data dell’ aggiunta/variante

Data registrazione

Qualifica, cognome, nome e firma di chi apporta l’aggiunta/ variante

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SOMMARIO

ATTO DI APPROVAZIONE
ELENCO DI DISTRIBUZIONE
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE/VARIANTI
SOMMARIO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Principali fattispecie autorizzatone e assetto delle competenze
4. Regimi giuridici particolari
5. Le tipologie di fabbriche di esplosivi previste dalla legislazione di pubblica sicurezza. Cenni alla relativa disciplina giuridica
6. I requisiti soggettivi per il rilascio della licenza di fabbricazione di esplosivi e la sua natura giuridica
7. Obblighi del titolare della licenza di fabbricazione di esplosivi e modalità di svolgimento dell’attività
8. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 46 del TULPS per la fabbricazione di esplosivi di II e III categoria, nonché per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina
9. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 4 7 del TULPS per la fabbricazione di esplosivi di I, IV e V categoria
10. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 99 del R.D. n. 635/1940 per la fabbricazione a scopo di studio o esperimento di esplosivi anche non classificati
11. Regime sanzionatorio
12. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza

ALLEGATI
A. Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 46 del TULPS
B. Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 47 del TULPS
C. Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 99 delR.D. n. 635/1940
D. Circolari abrogate
E. Circolari superate in parte qua


1. Ambito di applicazione.
a. Il presente atto di indirizzo reca linee guida per l’applicazione delle vigenti normative che disciplinano, ai fini di pubblica sicurezza, l’attività di fabbricazione di esplosivi.
b. A tal fine, il documento offre un inquadramento ordinamentale degli istituti di interesse, fornendo indicazioni circa le procedure di pubblica sicurezza che disciplinano l’attività in argomento.

2. Definizioni.
a. Nell’ottica di un più agevole orientamento nella lettura del testo, si ritiene opportuno riportare anche il significato di alcune sigle particolarmente ricorrenti.
b. In questo senso, ai fini del presente documento, si intende per:
(1). “articoli pirotecnici”: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute
1;
(2). “CCCSE”: la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti di cui all’art. 9 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146;
(3). “CTTSE”: la Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti di cui all’art. 9 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146;
(4 . “Dipartimento”: il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all’art. 4 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
(5). “esplosivi”: le materie e gli articoli considerati tali nelle “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose” (c.d. Orange Book). Tali materie ed articoli sono inclusi nell’elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell’Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Si evidenzia che nel presente atto di indirizzo il termine “esplosivo” è equivalente al termine “esplodente” ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici;
(6). “fabbricante”: la legislazione di pubblica sicurezza non reca la definizione dell’attività di fabbricazione di esplosivi, contenendo invece quella di fabbricante. In tal senso, le direttive comunitarie di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla messa a disposizione sul mercato degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici, recepite con D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 e D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, definiscono “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio commerciale.
(7). “R.D. n. 635/1940”: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
(8). “TULPS”: il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
(9). “UPAS”: l’”Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza” incardinato nell’ambito dell’ufficio per l’amministrazione generale di questo Dipartimento, ai sensi degli artt. 11 e 15 del D.M.6 febbraio 2020.

3. Principali fattispecie autorizzatone e assetto delle competenze.
a. Le disposizioni cardine relative alle autorizzazioni per l’attività di fabbricazione di esplosivi sono costituite dagli artt. 46 e 47 del TULPS e dalle connesse previsioni del R.D. n. 635/1940.
b. I cennati artt. 46 e 47 sottopongono - tra le altre - lo svolgimento dell’attività di fabbricazione di esplosivi alla licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza. Più in dettaglio, e fermi restando i regimi particolari di cui al successivo paragrafo 4:
1) l’art. 46 TULPS prevede, per l’attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla II e III categoria di classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940, nonché per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina, la licenza del Ministro dell’interno.
Nel rinviare al successivo paragrafo 8 l’illustrazione del relativo iter procedimentale, in questa sede si rappresenta che, come testualmente previsto dal citato art. 46 TULPS, sono sottoposte a licenza della predetta Autorità di p.s. le attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. La predetta licenza è richiesta anche per la fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina.
Quanto alla titolarità autorizzatoria, va evidenziato come numerose iniziative assunte nel tempo sia sul piano legislativo che su quello amministrativo abbiano in via generale inciso sulle attribuzioni in materia di licenze di pubblica sicurezza, nell’ottica anche di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo, oggi contemplate dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, dall’art. 4, che attribuisce ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.
In tali considerazioni si richiamano, per gli aspetti qui di interesse, le disposizioni impartite con circolare n.l0.245/12982(40)6 del 2 febbraio 1983, concernente “Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.”. Con tale atto di indirizzo sono state delegate ai Prefetti, in via permanente, le competenze al rilascio di specifiche licenze attribuite alla titolarità del Ministro dell’interno, con l’espressa riserva, inoltre, di delegare ai Prefetti, di volta in volta, con apposito specifico atto, ogni altra attribuzione ministeriale in materia di armi ed esplosivi.
In base a tali indicazioni, l’adozione dei provvedimenti concernenti la licenza di fabbricazione di esplosivi ai sensi dell’art. 46 TULPS viene delegata, di volta in volta, con apposito specifico atto, al Prefetto territorialmente competente;
2) l’art. 47 TULPS prevede, per l’attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria di classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940, la licenza del Prefetto.
Nel fare rimando al successivo paragrafo 9 per la descrizione del relativo procedimento, qui si evidenzia che, secondo quanto previsto dal citato art. 47 TULPS, sono sottoposte a licenza della predetta Autorità di p.s. le attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di polveri piriche o qualsiasi esplosivo diverso da quelli indicati nel citato art. 46 TULPS, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti
2.
Per quanto concerne le sopra menzionate materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, si richiama l’art. 96, primo comma, del R.D. n. 635/1940 ai sensi del quale per tali materie o sostanze s’intendono quelle che, per loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione di esplosivi.

4. Regimi giuridici particolari.
a. In determinate fattispecie, di seguito indicate, l’ordinamento appresta un regime giuridico particolare:
1) una prima eccezione è costituita dall’art. 30, primo comma, della L. 18 aprile 1975, n.110, ai sensi del quale non è necessario che le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato conseguano le licenze di pubblica sicurezza previste dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché provvedano agli adempimenti di cui agli artt. 28, terzo comma, e 34 del predetto testo unico, nell’esercizio di attività aventi ad oggetto armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi per i rispettivi appartenenti.
Per quanto concerne gli stabilimenti e le sedi dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), e come già partecipato con la circolare n. 557/PAS/U/010682/XV.B.MASS(22) del 9 agosto 2021
3 - il cui contenuto si richiama integralmente - ai sensi dell’art. 44, comma 13-bis, del D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice Ordinamento Militare (COM))4, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per l’iscrizione al registro nazionale, la predetta Agenzia è esentata dall’obbligo di munirsi delle licenze previste dagli artt. 28, 46 e 47 del TULPS. La richiamata disposizione, tuttavia, prevede che AID assicuri l’annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli artt. 35 e 55 TULPS. La nuova previsione normativa consente, quindi, all’Agenzia in parola di concludere trattative con operatori economici e con altri soggetti privati in esenzione dal possesso di licenze di p.s., ma con obbligo di registrazione giornaliera delle operazioni stesse, così da consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti;
2) per gli esplosivi destinati all’armamento di Forze armate nazionali o straniere, di Corpi armati o di polizia, fabbricati dagli operatori economici privati, oltre alle licenze di cui ai citati articoli 46 e/o 47 del TULPS, occorre anche munirsi della licenza di cui all’art. 28 del medesimo testo unico, prevista per le attività di fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di materiali d’armamento.
Su tale licenza, che ha validità biennale e viene rilasciata dai Prefetti su delega ministeriale permanente
5, sono già state formulate linee di indirizzo applicativo; ad esse si fa, pertanto, espresso rimando, significando che il predetto titolo autorizzatorio non costituirà oggetto di approfondimento nel presente documento. Per i profili di più diretto interesse, si richiamano, comunque, le disposizioni impartite con la circolare n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23 febbraio 2018, con la quale sono state attualizzate le indicazioni recate dalla direttiva del 29 aprile 1991 in tema di rilascio e rinnovo dei titoli di polizia richiesti dal citato art. 28 del TULPS. Si richiamano, altresì, gli indirizzi applicativi resi con circolari n. 557/PAS/3418-10100(1) del 7 marzo 20066, n. 557/PAS/U/011088/10179(33) del 29 settembre 20207 e n. 557/PAS/U/013831/10179(33) del 19 ottobre 20218;
3) come già segnalato nell’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, nonché nelle “ Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi” del 20 luglio 2020, l’art. 99 del R.D. n. 635/1940 prevede la facoltà per il Ministro dell’interno di accordare licenza per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l’impiego a scopo di studio o esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari. La stessa disposizione stabilisce che tale attività debba essere sottoposta all’osservanza di particolari norme e cautele. In questo senso viene previsto, in stretta analogia a quanto accade nel procedimento di riconoscimento e classificazione degli esplosivi, che sulle domande tendenti a conseguire la predetta autorizzazione debba essere acquisito il parere obbligatorio della CCCSE. Si richiama, in merito, anche il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015, che sottrae gli articoli pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova al sistema della “marcatura CE”, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dalla medesima disposizione. Resta fermo, anche in tal caso, quanto stabilito dall’art. 99 del R.D. n. 635/1940, che prevede, come detto, il parere della citata Commissione. Il provvedimento finale viene adottato dal Prefetto territorialmente competente, su apposita delega ministeriale
9;
4) come illustrato nelle citate Linee Guida del 20 luglio 2020, in attuazione dell’art. 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, l’art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008 - che ha sostituito il D.M. 15 agosto 2005 - ha previsto che le attività di fabbricazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessione a qualsiasi titolo, trasporto e impiego dei detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi, sono consentiti - salvo speciali deroghe del Ministro dell’interno per le attività di studio, sperimentazione e produzione di alte tecnologie civili - esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.
Ferme restando quindi le predette deroghe, possono essere fabbricati, esportati, detenuti, commercializzati, ceduti a qualsiasi titolo, trasportati e impiegati per uso civile esclusivamente i detonatori elettrici ad alta intensità;
5) per l’impianto e l’esercizio di stabilimenti e di depositi costieri di esplosivi ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (marittima), si richiama quanto illustrato più diffusamente nell’atto di indirizzo recante “Linee guida concernenti i compiti e le modalità di funzionamento della commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti” del 10 febbraio 2021. Ai fini qui di interesse si rammenta che la competenza del Ministero dell’interno consiste nell’esprimere il proprio parere alle competenti Autorità, sentita la CCCSE, ai fini del rilascio della concessione per l’impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di esplosivi;
6) per la fabbricazione di clorati di potassio, di sodio e di bario, ai sensi di quanto previsto dal Capitolo I dell’Allegato B al R.D. n. 635/1940, non è necessaria la licenza di pubblica sicurezza e non sussiste l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo Allegato;
7) non rientra nell’attività di fabbricazione di esplosivi Fattività di “caricamento” delle cartucce effettuato da privati e/o presso gli esercizi di minuta vendita autorizzati
10 11. Si ricorda che nei cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili, ai sensi di quanto previsto dal Cap. VII, articolo 2, dell’All. B al R.D. n. 635/1940, è vietata la fabbricazione di qualsiasi esplosivo, sia di lancio che di scoppio, fatta eccezione per i tipi amatolo (nitrato di ammonio e tritolo) che si ottengono per impasto a caldo, dei soli due costituenti, al momento stesso di caricarli nei proiettili.


5. Le tipologie di fabbriche di esplosivi previste dalla legislazione di pubblica sicurezza. Cenni alla relativa disciplina giuridica.

a. La disciplina delle fabbriche di esplosivi è contenuta essenzialmente nell’Allegato B al R.D. n. 635/1940, concernente norme per rimpianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra (art. 83 del R.D. n. 635/1940).
b. Nel fare integrale rimando alle disposizioni di cui al predetto Allegato B, si evidenziano, di seguito, i principali aspetti disciplinati e si richiamano, per quanto di specifico interesse, le Linee guida emanate sui compiti attribuiti alla CCCSE e alla CTTSE
12.
c. 11 Capitolo I del citato All. B reca le norme per rimpianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della I, II, e III categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940 (Polveri, Dinamiti, Detonanti).
In particolare:
- è prevista la disciplina per le distanze di rispetto di tali opifici dalle strade provinciali o statali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali in cui si eserciti la navigazione (per le altre strade le distanze sono fissate caso per caso dalla CCCSE), dalle case isolate, dagli opifici industriali, dai gruppi numerosi di casolari, da chiese, scuole, ospedali, cimiteri, monumenti nazionali e luoghi nei quali si è soliti tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili; vengono, altresì, previsti i criteri per misurare le distanze dall’abitato;
- è contemplata la possibilità di ridurre sino alla metà le predette distanze “esterne”, se si trovino interposti argini, terrapieni, traverse o altri rialzi di terra, naturali o artificiali che soddisfino le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del Capitolo I, n. 2 del medesimo All. B. È previsto, inoltre, che l’altezza dei terrapieni dei locali di lavorazione possa essere convenientemente limitata, sentito il parere della CCCSE e che, ove sussistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli, tali distanze possano essere, a giudizio della medesima Commissione, ulteriormente ridotte;
- vengono enucleate le condizioni di massima per la distribuzione dell'opificio con riguardo, in particolare, alle recinzioni, ai laboratori per le diverse lavorazioni ed alle distanze minime da osservarsi, ai magazzini della fabbrica destinati al ricovero dei prodotti esplosivi ed alle distanze minime rispetto ai laboratori, alla quantità massima di prodotti detenibili, alle distanze minime tra i medesimi magazzini - riducibili, in presenza di determinate condizioni favorevoli a giudizio della CCCSE - alle distanze minime fra detti magazzini e gli abitati e le vie di comunicazione, anch’esse riducibili in presenza di determinate condizioni;
- per la conservazione degli esplosivi è previsto che siano ammessi anche magazzini del tipo denominato “Igloo”, per i quali vengono dettagliatamente disciplinate le modalità di costruzione, la massima quantità di esplosivo netto che può esservi immagazzinato, le distanze minime che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito. Le autorizzazioni all'impianto di magazzino di tipo igloo sono subordinate al parere della CCCSE;
- sono definite le distanze tra la parte non esplosiva e quella esplosiva - per la quale vengono evidenziate le modalità di massima per la costruzione dell’edificio - e viene richiamata, tra l’altro, l’osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni;
- vengono dettate peculiari disposizioni per la preparazione dei fulminati nelle fabbriche di esplosivi della III categoria (detonanti) e per il confezionamento delle polveri da caccia e da mina;
- è prevista una particolare misura a tutela della pubblica incolumità; qualora, infatti, per la costruzione di una nuova strada pubblica o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro dell'Interno, sentito il parere della CCCSE, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.
d. Il Capitolo II del citato All. B reca le norme per rimpianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della IV categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940 (Artifici).
In particolare:
- sono determinate le distanze delle fabbriche dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia;
- sono determinate le distanze tra l'officina di preparazione dei fuochi artificiali e il loro deposito, riducibili della metà in presenza di determinate condizioni, e le modalità di lavorazione per le diverse tipologie di fuochi d'artificio;
- sono determinati i quantitativi di polveri detenibili e le distanze dei relativi depositi dagli altri locali della fabbrica;
- sono dettate le disposizioni per l’alloggio del fabbricante, del guardiano e rispettiva famiglia
13;
- è fatto richiamo al rispetto delle disposizioni di cui alle norme contenute nelle lettere a), b), c), d), i), del n. 5 del capitolo precedente;
- è fatto divieto di impiego, nella composizione dei fuochi artificiali, di determinati materie e prodotti e sono indicate le modalità di impiego di determinate sostanze.
e. Il Capitolo III del citato All. B reca le norme per rimpianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della V categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940 (Esplosivi di sicurezza).
In particolare:
- è fatto divieto di produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi d'artificio della IV categoria;
- è fatto obbligo dell'osservanza delle norme di cui al Capitolo I del medesimo All. B, per la produzione delle miscele esplosive, quando si confezionano capsule innescate e prescrizioni per i locali di caricamento delle capsule stesse;
- è fatto obbligo di asportare giornalmente dal locale di caricamento capsule cariche già atte al commercio e depositarle in altro locale appartato, a ciò destinato;
- sono determinati i quantitativi massimi detenibili in ciascuna officina di caricamento delle cartucce;
- è fatto obbligo di osservare, anche per rimpianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplodenti della V categoria, le norme stabilite per la IV categoria, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, per i quali le distanze sono determinate dalla CCCSE, a seconda della quantità di fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità;
- sono dettate le prescrizioni per l’ubicazione del deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce e per i quantitativi di polvere detenibili e per la loro conservazione.
La disciplina per le fabbriche di V categoria è completata dall’art. 98 del R.D. n. 635/1940, alla cui lettura si fa integrale rinvio.
f. Il Capitolo X del citato All. B reca le disposizioni in materia di sicurezza contro gli incendi, le scariche elettriche atmosferiche e le misure da adottarsi per la sicurezza contro azioni dall’esterno.
Per quanto concerne queste ultime, esse hanno lo scopo di garantire l’esistenza di efficaci ostacoli per evitare atti provenienti dall’esterno che possano essere causa di danno o pericolo per le installazioni di fabbriche e depositi di esplosivi e cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili, nonché ogni tentativo di abusiva introduzione di persone all’interno al fine di sottrarre esplosivi.
g. Il Capitolo XII dell’All. B in argomento disciplina la sistemazione dei locali adibiti ad uffici, abitazioni ed altro, dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere.
h. Il Capitolo XIII del medesimo allegato prevede disposizioni transitorie e finali, stabilendo, tra l’altro, che la direzione tecnica degli stabilimenti, delle fabbriche di esplosivi e dei cantieri deve essere affidata a personale laureato in chimica o ingegneria chimica o ingegneria industriale
14. In considerazione del nuovo assetto ordinamentale della formazione universitaria, dovranno essere ritenute valide, ai fini della direzione tecnica degli stabilimenti, delle fabbriche di esplosivi e dei cantieri, anche le lauree del nuovo ordinamento dichiarate equipollenti dai competenti Uffici del Ministero dell’istruzione e del Merito, ai titoli di studio elencati dal predetto Cap. XIII.
Tali disposizioni non si applicano alle fabbriche esclusive di polvere nera e di fuochi artificiali, qualora non impieghino rispettivamente un numero di operai superiore a 24 e 12. Si conferma l’indirizzo già reso in passato con circolare n. 10.02119/XV.B.Cant, del 26 luglio 1968
15, circa la necessità che in sede di rilascio delle licenze venga imposto ai titolari, ai sensi dell’art. 9 TULPS, l’obbligo di comunicare, all’atto dell’inizio dell’attività, ovvero in caso di sostituzione, il nominativo o i nominativi delle persone incaricate della direzione tecnica, con gli estremi del titolo posseduto. Tale prescrizione dovrà essere imposta anche ai titolari delle licenze di fabbriche di polvere nera e di fuochi artificiali, con l’avvertenza che essa opererà dal momento in cui nell’opificio venga impiegato un numero di operai superiore, rispettivamente, a 24 e a 12.
Si ricorda, inoltre, che, come già segnalato con la sopracitata circolare, i direttori tecnici, pur non essendo assoggettati a licenza di polizia, sono tuttavia responsabili del buon andamento della fabbricazione e della conservazione degli esplosivi.
16
i. Pur non riguardando l’argomento oggetto del presente atto di indirizzo, per quanto concerne, in particolare, le fabbriche di fuochi d’artificio, oltre alle disposizioni richiamate in precedenza, si segnala all’attenzione la circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5 luglio 2016, concernente “Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio. Linee guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza sul mercato e le circolari ivi richiamate. Tale documento - alla cui lettura si rinvia - costituisce, come noto, un utile manuale operativo ed uno strumento di pronta consultazione, nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in materia di installazione e gestione delle fabbriche e dei depositi di fuochi artificiali, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.
Si coglie l’occasione per ricordare che le predette Linee Guida sono state elaborate dalla CCCSE al fine di agevolare le attività di competenza delle CTTSE, alle quali - come si è avuto modo di illustrare nell’atto di indirizzo n 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022, recante “Linee guida concernenti il funzionamento della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti è attribuito anche il compito di determinare le condizioni di sicurezza dei locali destinati alla fabbricazione o al deposito di sostanze esplodenti (art. 49 TULPS).
Per quel che qui rileva, con la citata circolare del 5 luglio 2016 sono state fomite indicazioni di massima da seguire in sede di sopralluogo di tipo “ispettivo”, finalizzato cioè alla verifica della corrispondenza tra quanto autorizzato nella licenza di P.S. in corso di validità (in merito, ad esempio, alla corrispondenza della configurazione della fabbrica o del deposito rispetto alle planimetrie approvate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio) e quanto riscontrato nel sito controllato.
Nella sezione dedicata all’ “Attività operativa” sono stati riassunti - con i connessi richiami normativi - i principali adempimenti operativi che possono essere svolti presso tali fabbriche e depositi, fra i quali l’attenta verifica della corrispondenza tra i quantitativi massimi di prodotti autorizzati in licenza e quelli riscontrati nel sito, nonché del rispetto delle prescrizioni imposte dalla licenza medesima. Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, al controllo documentale.
Allo scopo di fornire un quadro organico della prevenzione degli infortuni e dei disastri sono state, inoltre, illustrate, nella sezione dedicata alle “Misure strutturali”, le principali misure desunte dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione, con particolare riguardo all’Allegato B al R. D. n. 635/1940. Nel dettaglio, sono state evidenziate le previste distanze di sicurezza, esterna ed interna - da verificare in sede di controllo ispettivo - delle fabbriche e dei depositi di fabbrica o di vendita, con il richiamo alla formula ed ai coefficienti da applicare in relazione alle diverse tipologie di esplodenti, nonché alla possibilità di ridurre tali distanze in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco aventi determinate caratteristiche. Sono stati, infine, illustrati altri elementi strutturali, previsti dalla vigente normativa, da verificare in sede di sopralluogo.
Nella medesima ottica di prevenzione, nella sezione dedicata alle “Misure gestionali” è stata evidenziata, tra l’altro, la necessità di verificare che i titolari della licenza si attengano alla rigorosa osservanza dei limiti di carico imposti nei rispettivi titoli, al puntuale trasferimento dei prodotti finiti dai laboratori di fabbricazione ai locali di deposito, alla regolarità delle registrazioni di carico e scarico degli esplosivi previste dall’art. 55 del TULPS, nonché al rispetto degli obblighi di identificazione univoca e tracciabilità della polvere nera.
Si richiama l’attenzione anche sulla '“Check list” allegata all’atto di indirizzo in argomento, con la quale sono stati riproposti schematicamente gli adempimenti da attuare.
Il documento segnala, inoltre, l’opportunità che i Sigg. Prefetti procedano al monitoraggio delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori del settore per l’allestimento di spettacoli pirotecnici o per il trasferimento di articoli pirotecnici verso altri depositi, al fine di rilevare eventuali sproporzioni tra la quantità di prodotti che vengono fabbricati, o comunque movimentati da una fabbrica o deposito, e la capacità massima di produzione e carico dei siti.


6. I requisiti soggettivi per il rilascio della licenza di fabbricazione di esplosivi e la sua natura giuridica.
a. Il quadro regolatorio relativo ai requisiti per lo svolgimento delle attività in materia di esplosivi sottoposte a licenze di polizia è particolarmente incisivo, in considerazione della estrema delicatezza della materia e della connessa necessità di tutelare le indefettibili esigenze di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sia in sede di rilascio dei titoli autorizzatori (cd. controllo statico) che nell’esercizio delle attività assentite (cd. controllo dinamico).
b. Ai fini del rilascio della licenza di fabbricazione di esplosivi, quanto ai requisiti soggettivi, è richiesta:
1) l'insussistenza di condizioni ostative, previste dagli artt. 11 e 52, secondo comma, TULPS, dall’art. 27 della L. n. 110/1975, dall’art. 2111, comma 6, del D.Lgs. n. 66/2010
17, nonché da normative speciali;
2) la sussistenza della capacità tecnica, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 52, terzo comma, TULPS, 101 e/o 102 R.D. n. 635/1940;
3) la dimostrazione della sussistenza delle necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà e delle prescritte forme assicurative individuali o collettive per gli operai ed i guardiani, tanto per gli infortuni che per quelle obbligatorie a norma di legge, ai sensi degli artt. 52, primo comma, TULPS, e 103 R. D. n. 635/1940;
c. Quanto alla natura giuridica della licenza, si rappresenta preliminarmente che, ai sensi dell’art. 51 TULPS, la durata della licenza di fabbricazione di esplosivi di cui agli artt. 46 e 47 del TULPS, nonché di cui all’art. 99 del R.D. n. 635/1940 è permanente.
Come per tutte le autorizzazioni di polizia, il mantenimento della titolarità della licenza è subordinato alla sussistenza di tutte le condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.
Si evidenzia che ogni successiva modifica concernente l’attività autorizzata quale, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuovi locali, le variazioni concernenti strutture già esistenti, i cambi di titolarità o di rappresentanza, modifiche dell’oggetto/ragione sociale dell’impresa, cambio di destinazione d’uso dei locali, dovrà essere specificamente autorizzata attraverso il rilascio di una nuova licenza.
Al fine di ottenere una reductio ad unum del titolo autorizzatorio è opportuno che la vecchia licenza venga ritirata contestualmente al rilascio della nuova, che ne riprodurrà il contenuto, attualizzato con le modifiche intervenute così da consentire, anche, una più agevole attività di controllo agli ufficiali ed agenti di p.s., ai sensi dell’art. 16 TULPS.
d. Con riguardo alla titolarità della licenza, si rammenta l'elemento della personalità che caratterizza tutte le autorizzazioni di polizia
18 a mente di quanto previsto dall’art. 8 TULPS significando che, ai sensi del combinato disposto tra il citato art. 8 e l’art. 51 TULPS, per l’esercizio dell’attività di fabbricazione è consentita la rappresentanza.19
Per quanto riguarda, in particolare, la titolarità, si osserva che - anche alla luce dell’evoluzione del diritto societario verso forme sempre più moderne e rispondenti all’esigenza di operare in un mercato ove la distanza fisica non può rappresentare un fattore di svantaggio - sono legittimati all’intestazione della licenza tutti coloro che possono:
- esercitare “pieni poteri” relativamente all’attività sottoposta all’autorizzazione di polizia, ovvero controllarla, gestirla e condurla in via diretta ed in assoluta autonomia, potendo assumere qualsiasi decisione in merito, ivi compresa la sospensione di qualsiasi operazione;
- agire in nome e per conto della società stessa con piena capacità di impegnare la persona giuridica verso l’esterno.
e. Il menzionato art. 51 TULPS perimetra, inoltre, l’ambito spaziale della licenza, limitandone la validità esclusivamente ai locali in essa indicati.
f. Si precisa sin d’ora che con la licenza di fabbricazione di esplosivi viene contestualmente autorizzata l’attività per il deposito di fabbrica. Si evidenzia, inoltre, che la vendita dei prodotti fabbricati e tenuti in deposito, limitata agli operatori del settore in possesso di licenza o di nulla osta all’acquisto, è autorizzata con autonoma licenza di durata triennale, ai sensi del citato art. 51 TULPS. Non è richiesta la licenza di p.s., ai sensi dell’art. 98, terzo comma, del R.D. n. 635/1940, per la vendita di prodotti della V categoria gruppo E. Va ricordato, infine, che i fuochi artificiali fabbricati per uso proprio non possono essere venduti in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 123/2015, sono destinati ad essere impiegati sul territorio nazionale per spettacoli eseguiti dal fabbricante stesso o da suoi dipendenti.
 

7. Obblighi del titolare della licenza di fabbricazione di esplosivi e modalità di svolgimento dell’attività.
a. Il titolare della licenza di fabbricazione, nell’esercizio dell’attività autorizzata, è tenuto ad osservare le disposizioni normative e le prescrizioni imposte nella licenza, anche concernenti quelle contenute nei verbali redatti dalla CTTSE o eventualmente indicate dalla CCCSE.
Di seguito si illustrano, al netto di quanto già descritto nel precedente paragrafo 5 con riguardo alla disciplina giuridica relativa alle diverse tipologie di fabbriche di esplosivi, i principali obblighi la cui osservanza perimetra la corretta conduzione dell’attività.
b. Divieto di fabbricare esplosivi non riconosciuti e non classificati. Ai sensi dell’art. 53 TULPS, possono costituire oggetto di fabbricazione, detenzione, trasporto, immissione sul mercato, trasferimento, esportazione, importazione o vendita, solo gli esplosivi che abbiano formato oggetto di una “validazione” e di una “individuazione” della categoria di appartenenza, necessarie ai fini dell’applicazione del regime giuridico applicabile.
Si richiamano, in proposito, le indicazioni rese con l’atto di indirizzo del 20 luglio 2020
20, in cui sono state illustrate, tra l’altro, le procedure di valutazione della conformità per l’apposizione della “marcatura CE” introdotte dal legislatore unionale, nonché i casi in cui è previsto un regime giuridico particolare.
c. Ulteriori adempimenti previsti dai decreti legislativi di recepimento di direttive dell’Unione Europea. Gli interventi varati dal legislatore unionale al fine di armonizzare le normative degli Stati membri relativi all’immissione sul mercato ed al controllo della circolazione degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici, nonché alla identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, hanno introdotto specifici adempimenti per gli operatori economici.
Il nostro Paese ha recepito tali indicazioni con i decreti legislativi del 29 luglio 2015, n. 123, del 19 maggio 2016, n. 81, e del 25 gennaio 2010, n. 8.
21
In via generale, si richiamano:
a) per quanto concerne gli articoli pirotecnici:
> gli obblighi dei fabbricanti concernenti le procedure di valutazione della conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza ai fini dell’apposizione della marcatura CE e gli adempimenti concernenti, allo scopo di consentirne la tracciabilità, l’etichettatura dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 123/2015 con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità, nonché quelli (per fabbricanti ed importatori) di conservazione di tali numeri di registrazione, per renderli disponibili agli organi di polizia ed alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (artt. 6, 7, 8, 9 e 13 del D.Lgs. n. 123/2015);
> gli obblighi relativi agli importatori ed ai distributori, anche concernenti l’immagazzinamento degli esplosivi (artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.123/2015);
> l’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto per importare, esportare e trasferire articoli pirotecnici marcati CE, attività che possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito ai sensi dell’art. 47 del TULPS (art. 14 del D.Lgs. n.123/2015);
> gli adempimenti correlati all’attività di sorveglianza del mercato svolta dal Prefetto (artt. 29 e ss. del D.Lgs. in argomento e regolamento (UE) 2019/1020);
b) per quanto concerne gli esplosivi per uso civile:
> il D.Lgs. n. 8/2010, che definisce gli adempimenti a cui sono tenuti gli operatori economici che intendano immettere nel territorio nazionale, trasferire da e verso i Paesi dell’Unione Europea, nonché esportare o importare dai Paesi “extra UE” gli esplosivi civili per garantire l’identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile che rientrano nel campo di applicazione del predetto decreto, fermo restando l’obbligo di apporre l’etichetta di pubblica sicurezza.
22
Tale provvedimento, in particolare, oltre a disciplinare gli obblighi di marcatura dei materiali in questione e di ogni “confezione” elementare che li contiene, stabilisce l’obbligo per i fabbricanti/importatori di munirsi del codice unico identificativo dei rispettivi stabilimenti, il cui rilascio compete a questo Dipartimento nonché l’obbligo di istituire un sistema di raccolta dati per assicurare la tracciabilità degli esplosivi per uso civile lungo tutta la catena della fornitura e durante finterò ciclo di vita dell’esplosivo. Si rammenta che con le circolari del 1 aprile 2015 e 28 maggio 2015, richiamate in nota n. 21, sono state diramate indicazioni operative relative all’attivazione del predetto sistema di raccolta dati, e che con la citata direttiva del 17 luglio 2020 sono state rese indicazioni sul procedimento per l’applicazione del codice identificativo dello stabilimento dove si svolgono le attività regolate dagli artt. 46 e 47 TULPS;
> gli obblighi dei fabbricanti relativi alle procedure di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza ai fini dell’apposizione della marcatura CE e gli adempimenti concernenti, al fine di consentirne la tracciabilità, l’etichettatura dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, nonché quelli di conservazione dei dati e della loro messa a disposizione nei confronti delle Autorità che ne facciano richiesta (artt. 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2016);
> l’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2016 che, nel confermare le disposizioni di cui al predetto D. Lgs. n. 8 del 2010, contiene previsioni integrative in tema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile e l’art. 9 del medesimo D.Lgs. che, per gli esplosivi non inclusi nel sistema di tracciabilità di cui al predetto art. 16, prevede misure per l’identificazione degli operatori economici (art. 9 del D.Lgs. n. 81/2016);
> gli obblighi concernenti gli importatori e i distributori, anche relativi all’immagazzinamento degli esplosivi (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 81/2016);
> l’obbligo di munirsi dell’autorizzazione del Prefetto per introdurre nel territorio nazionale esplosivi per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, attività che può essere effettuata solo se l’interessato sia in possesso dei titoli abilitanti all’acquisto e al deposito degli esplosivi (art. 10 del D.Lgs. n. 81 del 2016);
> gli adempimenti correlati all’attività di sorveglianza del mercato svolta dal Prefetto (artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 81 del 2016 e regolamento (UE) 2019/1020).
d. Obblighi di registrazione e comunicazione. L’art. 55 TULPS prescrive, anche per gli esercenti le fabbriche di esplosivi, la tenuta del registro delle operazioni giornaliere. All’osservanza di tale obbligo per chiunque faccia abitualmente impiego di esplosivi di qualsiasi genere per l’esercizio della propria attività lavorativa fa riferimento anche l’art. 25 della L. n. 110/1975, ferme restando le esclusioni previste dall’art. 5 della medesima legge.
Il menzionato art. 55 del TULPS, a seguito delle modifiche introdotte con D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, prescrive che il registro venga tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento di esecuzione del TULPS.
L’art. 3, comma 6, del citato D.Lgs. n. 8/2010 stabilisce l’obbligo, per le imprese, di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi per uso civile che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, si richiamano le indicazioni a suo tempo fomite con le già citate circolari datate 1 aprile 2015 e 28 maggio 2015
23.
Per quanto concerne, in particolare, le munizioni, l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, rimette all’adozione di un regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, anche per ciò che concerne le procedure di accesso, di consultazione, di conservazione dei dati, nonché di collegamento con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Il cennato regolamento è stato adottato con il decreto del Ministro dell’interno del 12 luglio 2023, n. 114
24, secondo il quale l’inserimento dei dati nel SITAM assorbe l’obbligo delle registrazioni cartacee, sebbene limitatamente alle sole munizioni.25
Per quanto, invece, riguarda gli obblighi di registrazione degli esplosivi diversi dalle munizioni, permangono valide le indicazioni impartite a suo tempo con circolare n. 559/C.27003.12982.D(17) del 15 gennaio 1997
26 , quelle concernenti il luogo di tenuta dei registri di cui alla circolare n. 559/C.20314 XV B Mass (22) del 26 ottobre 199827 nonché quelle di cui alla circolare n. 559/C.1950.10179(12) del 16 giugno 199928, inerenti l’Autorità preposta alla vidimazione dei registri, da individuarsi nel Questore della provincia ove ha sede lo stabilimento in cui è esercitata la licenza o nel Dirigente del Commissariato, quale Autorità locale di p.s..
Tale registro deve essere:
esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di p.s.;
conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell’attività. Alla cessazione dell’attività i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza, deputata alla conservazione per il periodo necessario
29. Per gli esplosivi per uso civile che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.8, le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’art. 3 del medesimo decreto devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività.
Si richiamano, inoltre, le indicazioni rese con circolare n.557/PAS/12982D(22) del 29 agosto 2005, con la quale sono state illustrate anche le disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. 15 agosto 2005 (modificato dal D.M. 8 aprile 2008); tale previsione ha integrato il sistema di identificazione delle persone e di registrazione riguardante gli esplosivi prescrivendo accanto all’obbligo, per i titolari delle fabbriche e dei depositi e per gli utilizzatori, di assumere tutte le misure idonee ad impedire l’accesso e la permanenza degli estranei in dette aree, quello di annotare le generalità complete dei propri dipendenti e di identificare compiutamente tutti coloro che in ragione dell’incarico loro affidato o per altri giustificati motivi siano autorizzati ad accedere nelle medesime aree. La norma precisa che la registrazione va effettuata nel registro di cui all’art. 55 del TULPS o in apposito registro debitamente vidimato e che ogni variazione deve essere comunicata senza ritardo al Questore.
Si richiama, per quanto qui di interesse, anche l’obbligo della comunicazione mensile all’ufficio di polizia competente per territorio dei dati previsti dal menzionato art. 55 TULPS. Si rappresenta che, per le sole munizioni, anche tale obbligo è stato assorbito dall’adozione del già citato sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni (SITAM).
Il predetto art. 55 TULPS prevede, inoltre, che gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’ufficio di polizia non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E, nonché agli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie europee F1, F2, T1 e P1, così come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 123/2015.
Ciò premesso, si precisa che gli articoli pirotecnici marcati CE delle categorie europee sopra elencate non necessitano di alcuna registrazione ex art. 55 TULPS, anche nel caso in cui essi, sulla base della Tabella di equiparazione di cui al Decreto Ministro dell’interno del 9 agosto 2011, posta in calce all’Allegato A al R.D. n. 635/1940, non ricadano nella categoria V, gruppo D o gruppo E.
e. Obblighi previsti dall’art. 105 del R.D. n. 635/1940. L’art. 105 del R.D. n. 635/1940 prevede specifici obblighi per chi ha ottenuto la licenza di fabbricazione.
In tale contesto, particolarmente incisiva e puntuale è la disciplina concernente il lavoro notturno, che sancisce un divieto di carattere generale con possibilità, in presenza di determinate condizioni, di autorizzazioni in deroga, secondo le modalità previste dal Capitolo XI dell’Allegato B al R.D. n. 635/1940.
Il quadro regolatorio, introdotto dal d.P.R. 5 giugno 1976, n. 676 e dal D.M. attuativo del 13 luglio 1977 prevede, in particolare:
- la tipologia dei procedimenti di lavorazione per i quali può essere autorizzata la deroga, individuati in quelli che devono essere necessariamente condotti in ciclo continuo e in quelli che consentano, per l’adozione di particolari mezzi o sistemi operativi e di controllo, una riduzione del rischio connaturato alle lavorazioni medesime senza divario del rischio stesso rispetto alle attività diurne;
- la tipologia dei procedimenti di lavorazione per i quali il lavoro notturno è comunque escluso, individuati nella fabbricazione e manipolazione di polvere nera, di miscele pirotecniche, fabbricazione di oggetti esplodenti in genere della IV e V categoria, operazioni di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili o altri manufatti esplosivi di recupero nei cantieri di scaricamento civili;
- l’obbligo di effettuare esclusivamente nelle ore diurne il trasferimento degli esplosivi da e per i depositi di fabbrica di cui all’art.5, lett. f. del Cap. I dell’All.B al R.D. n.635/1940;
- la tipologia di autorizzazioni che possono essere concesse in deroga al divieto generale, distinte in:
a) permanenti, quando il lavoro notturno si inquadra nella tecnica stessa del procedimento adottato. In tali casi è previsto che la CTTSE effettui frequenti controlli per verificare le condizioni di sicurezza e che le predette autorizzazioni debbano essere immediatamente sospese e revocate quando le condizioni di sicurezza non risultino più adeguate;
b) temporanee, quando il lavoro notturno è determinato da motivi contingenti dei quali gli interessati devono attestare l’assoluta necessità con idonea documentazione, di carattere tecnico, comprovante la fattibilità ed autocertificando i motivi posti a fondamento della richiesta;
- l’iter procedimentale per il rilascio di tali autorizzazioni, che si differenzia da quello “ordinario”. Nello specifico, il titolare della licenza di fabbricazione di esplosivi dovrà indirizzare apposita domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento - Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza, corredata della documentazione dalla quale risultino i motivi posti a fondamento della richiesta, con una dettagliata descrizione tecnica delle misure e degli accorgimenti che si intendono adottare nella esecuzione del lavoro per salvaguardare la sicurezza pubblica e l’incolumità dei lavoratori. L’istanza dovrà essere presentata alla Prefettura-UTG territorialmente competente, che provvede a trametterla all’UPAS corredata della necessaria documentazione, comprensiva del parere della CTTSE.
Sull'istanza il Ministero decide previo accertamento dell'osservanza anche delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché il parere della CCCSE. Più in dettaglio, l’UPAS provvede ad interessare il predetto Dicastero per il parere di competenza; una volta acquisito l’avviso di tale amministrazione, la trattazione viene posta all’esame della CCCSE per il relativo parere. Così completata l’istruttoria, l’UPAS rende noto alla Prefettura l’esito delle valutazioni, predisponendo, altresì, la delega per il Prefetto ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.
Il medesimo art. 105 del R.D. n.63 5/1940 prevede, inoltre, ulteriori obblighi e divieti per il titolare della licenza di fabbricazione, quali il divieto di utilizzo di sistemi di illuminazione giudicati pericolosi dalla CTTSE, le modalità temporali di trasporto dei manufatti nei magazzini di deposito, l’obbligo di tenere il numero di guardiani che la predetta Commissione ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
A tal riguardo si conferma l’orientamento espresso in più occasioni e assentito anche dalla CCCSE
30, a mente del quale si è rappresentato che, se talvolta è ammesso che, per le fabbriche di depositi della IV e V categoria, la presenza dei guardiani possa essere sostituita da sistemi di allarme automatici (operanti con diverse modalità secondo il parere della CTTSE) opportunamente collegati alle centrali operative delle Forze di polizia o degli Istituti di vigilanza, ciò non è assolutamente ammissibile (data la rilevanza delle caratteristiche dei materiali) per i prodotti esplodenti della I, II e III categoria. Per tali ultime categorie, la presenza di sistemi automatici di allarme, collegati in ogni caso con le predette centrali operative, può consentire di limitare il numero di sorveglianti (che possono essere ridotti anche ad una sola unità purché alloggiata nelle ore di chiusura dell’opificio in una struttura sicura), di evitare la necessità di circondare la fabbrica o il deposito con un camminamento di ronda che decorra lungo la recinzione, di disporre nelle ore notturne di ronde periodiche che percorrano il camminamento di ronda e le vie interne dello stabilimento e controllino i diversi siti di lavorazione o immagazzinamento.
f. Limiti alla cessione di esplosivi di II e III categoria. Si rammenta, inoltre, che l’art. 104, primo comma, del R.D. n. 635/1940, stabilisce che gli esplosivi della II e III categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere e dia garanzia di non abusarne. Tali condizioni, a mente del secondo comma della medesima disposizione, devono risultare da un certificato rilasciato dall’autorità locale di P.S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare, nell’apposito registro, la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate.
g. Obbligo previsto dall’art. 109 del R.D. n. 635/1940.Tale disposizione impone l’immediata denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di sottrazione o distrazione di esplosivi da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita.
h. Osservanza delle ulteriori disposizioni di settore. Per quanto non già illustrato precedentemente, si fa rimando all’assetto ordinamentale che disciplina nel dettaglio l’attività di fabbricazione degli esplosivi ed alle circolari richiamate nel presente atto di indirizzo.
 

8. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 46 del TULPS per la fabbricazione di esplosivi di II e III categoria, nonché per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina.
a. Il procedimento si attiva con la presentazione dell’istanza, indirizzata al Ministero dell’interno e inoltrata alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente, con la quale il fabbricante chiede la licenza di cui all’art. 46 TULPS.
b. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell’Allegato A al presente atto di indirizzo.
31
c. L’istanza e la relativa documentazione sono sottoposte all’esame preventivo della CTTSE, cui è demandato il compito di verificare l’idoneità dei locali destinati alla fabbricazione, accertando, in particolare, che le misure strutturali, impiantistiche, gestionali e d’esercizio indicate nella relazione tecnica a corredo della richiesta, assicurino l’osservanza delle disposizioni contenute nel TULPS, nel R.D. n. 635/1940 e relativi Allegati, nonché nelle ulteriori previsioni dell’ordinamento vigente. All’esito della verifica suddetta, la Commissione esprime il proprio parere.
d. Così completati gli adempimenti istruttori a livello territoriale, la trattazione, unitamente alla relazione della CTTSE ed al parere del Prefetto, viene trasmessa all’UPAS, ai sensi dell’art. 91, secondo comma, del R.D. n. 635/1940, per essere sottoposta al parere della CCCSE.
Per quanto concerne la lavorazione di proietti e materiali da guerra, si rappresenta che, a seguito di approfondimenti congiunti con il Ministero della Difesa
32, l’acquisizione del parere della CCCSE ha assorbito i compiti consultivi prima attribuiti alle Direzioni di Artiglieria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91, comma terzo, R.D. n. 635/1940.
e. Acquisito il parere della predetta Commissione, l’UPAS predispone la delega ministeriale per il Prefetto, trasmettendo il parere reso dalla CCCSE, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. In caso di parere favorevole, la delega è finalizzata al rilascio della licenza, qualora ricorrano tutti gli altri presupposti di legge.
f. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza (si veda la pertinente tabella inclusa nell’Allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58).
g. Il procedimento appena illustrato riguarda non solo il primo rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, ma anche le successive modifiche ed integrazioni che, come detto in precedenza, devono essere approvate con apposita nuova licenza, sempre previa delega ministeriale.
h. Va precisato che nella prassi il procedimento descritto è caratterizzato dalla richiesta del c.d. “benestare preventivo”; ciò sia nel caso di primo rilascio della licenza, che di successivi interventi strutturali da effettuarsi. Tale procedura consente al richiedente di sottoporre al preventivo esame della CTTSE e della CCCSE la documentazione tecnica ai fini dell’approvazione di progetti e lavori. La suddetta prassi procedurale, improntata a criteri di efficienza ed economicità, consente conseguentemente all’operatore di adeguarsi, nell’esecuzione dei lavori, alle indicazioni rese, così evitando la realizzazione di opere non idonee sotto il profilo della pubblica sicurezza e che, pertanto, potrebbero essere successivamente non approvate dalla CTTSE o dalla CCCSE. In tali casi, il Prefetto viene delegato, con provvedimento ministeriale, al rilascio del “benestare preventivo” ai lavori ed al rilascio, ad opere ultimate e successivamente al sopralluogo della CTTSE per verificare l’idoneità dei lavori svolti, della licenza richiesta, sempreché ricorrano tutti i presupposti di legge.
i. Si rammenta, infine, che, come già evidenziato al paragrafo 4, lett. a., numero 2), per la fabbricazione di esplosivi destinati all’armamento di Forze armate nazionali o straniere, di Corpi armati o di polizia, è necessario munirsi anche della licenza di cui all’art. 28 TULPS.
 

9. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 4 7 del TULPS per la fabbricazione di esplosivi di I, IV e V categoria.
a. Il procedimento si attiva con la presentazione dell’istanza alla Prefettura-UTG competente, con la quale il fabbricante chiede la licenza di cui all’art. 47 TULPS.
b. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell’Allegato B al presente atto di indirizzo
33.
c. L’istanza e la relativa documentazione sono sottoposte all’esame preventivo della CTTSE, cui è demandato il compito di verificare l’idoneità dei locali destinati alla fabbricazione, accertando, in particolare che le misure strutturali, impiantistiche, gestionali e d’esercizio indicate nella relazione tecnica a corredo della richiesta assicurino l’osservanza delle disposizioni contenute nel TULPS, nel R.D. n. 635/1940 e relativi Allegati, nonché nelle ulteriori previsioni dell’ordinamento vigente.
d. All’esito della verifica suddetta la Commissione esprime il proprio parere al Prefetto, cui compete il provvedimento finale.
e. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza (si veda la pertinente tabella inclusa nell’Allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58).
f. Si evidenzia che nei casi in cui occorre l’acquisizione del parere della CCCSE, la trattazione, unitamente alla relazione della CTTSE ed al parere del Prefetto, vengono trasmessi all’UPAS per la sottoposizione al parere della CCCSE che viene successivamente comunicato al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Per quanto concerne la lavorazione di proietti e materiali da guerra e la fabbricazione di esplosivi destinati all’armamento di Forze annate nazionali o straniere, di Corpi armati o di polizia, si rimanda a quanto già illustrato nel precedente paragrafo 8, alle lettere d. ed i.
 

10. Il procedimento per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 99 del R.D. n. 635/1940 per la fabbricazione a scopo di studio o esperimento di esplosivi anche non classificati.
a. Il procedimento si attiva con la presentazione dell’istanza alla Prefettura-UTG competente, con la quale il fabbricante chiede la licenza di cui all’art. 99 R.D. n. 635/1940.
b. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell’Allegato C al presente atto di indirizzo.
c. L’istanza e la relativa documentazione sono sottoposte all’esame preventivo della CTTSE, cui è demandato il compito di verificare l’idoneità dei locali destinati alla fabbricazione, accertando, in particolare che le misure strutturali, impiantistiche, gestionali e d’esercizio indicate nella relazione tecnica a corredo della richiesta assicurino l’osservanza delle disposizioni contenute nel TULPS, nel R.D. n. 635/1940 e relativi Allegati, nonché nelle ulteriori previsioni dell’ordinamento vigente. All’esito della verifica suddetta, la Commissione esprime il proprio parere.
d. Così completati gli adempimenti istruttori a livello territoriale, la trattazione, unitamente alla relazione della CTTSE ed al parere del Prefetto, viene trasmessa all’UPAS, in analogia a quanto è previsto per la licenza ex art. 46 TULPS, dall’art. 91, secondo comma, del R.D. n. 635/1940, per essere sottoposta al parere della CCCSE.
e. Acquisito il parere della predetta Commissione, l’UPAS predispone la delega ministeriale per il Prefetto, trasmettendo il parere reso dalla CCCSE, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. In caso di parere favorevole, la delega è finalizzata al rilascio della licenza, qualora ricorrano tutti gli altri presupposti di legge.
f. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza (si veda la pertinente tabella inclusa nell’Allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58).
g. Il procedimento appena illustrato riguarda non solo il primo rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, ma anche le successive modifiche ed integrazioni che, come detto in precedenza, devono essere approvate con apposita nuova licenza, sempre previa delega ministeriale.
h. Va precisato che nella prassi il procedimento descritto è caratterizzato dalla richiesta del c.d. “benestare preventivo”; ciò sia nel caso di primo rilascio della licenza, che di successivi interventi strutturali da effettuarsi. Tale procedura consente al richiedente di sottoporre al preventivo esame della CTTSE e della CCCSE la documentazione tecnica ai fini dell’approvazione di progetti e lavori. La suddetta prassi procedurale, improntata a criteri di efficienza ed economicità, consente conseguentemente all’operatore di adeguarsi, nell’esecuzione dei lavori, alle indicazioni rese, così evitando la realizzazione di opere non idonee sotto il profilo della pubblica sicurezza e che, pertanto, potrebbero non essere approvate dalla CTTSE o dalla CCCSE. In tali casi, il Prefetto viene delegato, con provvedimento ministeriale, al rilascio del “benestare preventivo” ai lavori ed al rilascio, ad opere ultimate e successivamente al sopralluogo della CTTSE per verificare l’idoneità dei lavori svolti, della licenza richiesta, sempreché ricorrano tutti i presupposti di legge.

11. Regime sanzionatorio.
a. Si evidenzia che l’ordinamento pone uno specifico apparato sanzionatorio a presidio dell’osservanza delle norme in materia di fabbricazione di esplosivi.
b. Senza le pretese di circoscrivere l’intero quadro normativo in materia, si richiama anzitutto Tari. 53, commi 4 e 5, del TULPS.
c. Altre sanzioni sono previste dall’art. 33 del D.Lgs. n. 123/2015, dalTart. 37 del D.Lgs. n. 81/2016 e dall’art. 4 del D.Lgs. n. 8 del 2010.
d. Si richiamano, inoltre, le sanzioni contenute negli artt. 28 e 55 del TULPS, nonché quelle previste dagli artt. 17 e 221 del medesimo testo unico e dalTart. 650 del c.p..
e. Ulteriori previsioni sono contenute nel Codice Penale (vedasi, in particolare, gli artt. 435, 678 e 695, nella L. 2 ottobre 1967, n. 895, nella L. n. 110/1975, nella L. n. 420/ 2000, nonché nella L. n. 374/1997).
f. Si richiamano, altresì, i poteri inibitori di competenza del Prefetto previsti dagli artt. 39 e 40 del TULPS e le misure previste dagli artt. 10 e 11 del TULPS, nonché dall’art. 109 del R.D. n. 635/1940, concernenti la sospensione e la revoca della licenza di pubblica sicurezza.
g. Si rammenta, inoltre, che l’Autorità di pubblica sicurezza, a mente di quanto previsto dall’art. 56 TULPS, ha facoltà di ordinare la distrazione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.
h. Si richiamano, infine, le misure previste dal Cap. I, n. 3, dell’All. B al R.D. n. 635/1940, di cui si è fatto cenno anche al precedente paragrafo 5, e dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2016.

12. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
a. Le indicazioni recate dal presente atto di indirizzo attualizzano gli orientamenti applicativi formulati in un cospicuo numero di circolari diramate nell’arco di sessanta anni dall’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il presente documento abroga, infatti, integralmente, le circolari i cui estremi sono riportati nell’Allegato D, mentre supera in parte qua - per gli aspetti che vengono affrontati in questa sede - le circolari riportate nell’Allegato E.
Ferme restando le indicazioni rese con specifiche circolari concernenti misure di vigilanza e controllo nel delicato settore, volte anche a prevenire e contrastare l’illecita fabbricazione degli esplosivi, nonché quelle diramate nell’esercizio delle attività di controllo ed ispezione, ulteriori indicazioni rese nel tempo sui temi qui affrontati, con atti a contenuto generale o con atti a contenuto specifico e non richiamate nel presente atto di indirizzo, potranno trovare applicazione solo previa conferma della loro attualità da parte dell’UPAS.
b. Si raccomanda, quindi, che le indicazioni qui formulate siano tenute sempre in debita considerazione sia nell’esercizio delle funzioni di carattere autorizzatorio, sia nello sviluppo dei controlli “dinamici” sull’esercizio delle attività assentite oggetto, peraltro, anche di specifiche direttive emanate da questo Dipartimento al fine di verificare che i titolari di licenza di fabbricazione osservino scrupolosamente la normativa tecnica e di settore. In tal senso, l’attività ispettiva svolta dalle CTTSE sull’organizzazione e gestione delle fabbriche di esplosivi, modulata sia in relazione allo scrupoloso controllo documentale che attraverso riscontri “operativi”, costituirà un valido strumento per orientare l’attività degli operatori economici anche attraverso la proposta alle competenti Autorità di pubblica sicurezza di ulteriori prescrizioni da inserire in licenza, segnalando le irregolarità rilevate anche ai fini delle conseguenti determinazioni per l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della licenza.
c. Si rammentano nuovamente le indicazioni contenute nelle linee guida concernenti il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi, considerato che, come si è già avuto modo di affermare in quella sede, il sistema di riconoscimento e classificazione e quello di valutazione di conformità e “marcatura CE” presentano indubbi aspetti di rilievo anche al fine di stabilire se si è in presenza di una immissione sul mercato lecita o meno.
Si segnala, inoltre, l’utilità che il presente atto di indirizzo sia reso disponibile anche agli uffici info-investigativi delle Questure, i quali potranno avvalersi di esso come un supporto anche per lo svolgimento delle attività di indagine.
d. Si ritiene, inoltre, che le indicazioni qui formulate siano di interesse anche per gli operatori economici del settore.
Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l’utilità che i Sigg.ri Prefetti valutino la possibilità di parteciparne i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.
 

Allegato A
(cfr. paragrafo 8, lettera b.)

Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ex art. 46 TULPS

L’istanza per il rilascio della licenza di fabbricazione ex art. 46 TULPS, soggetta ad imposta di bollo (tabelle annesse al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), deve:
a) essere diretta al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di Sicurezza;
b) essere presentata alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente;
c) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d) essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante ovvero da colui comunque legittimato ad agire in nome e per conto dell’impresa stessa, in assoluta autonomia;
e) essere firmata anche dagli eventuali rappresentanti, quale consenso a ricoprire l’incarico;
f) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l’indicazione della ditta per la quale opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., l’ubicazione della sede operativa, la specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere;
g) essere corredata della seguente documentazione:
• dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, sia dal titolare sia dagli eventuali rappresentanti, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti:
- il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme:
- il possesso del certificato di idoneità tecnica previsto dall’art. 102, R.D. n. 635/1940;
- il possesso di eventuali altre licenze di p.s.;
- in caso di richiesta di rilascio del titolo per la fabbricazione di prodotti esplodenti destinati alle Forze Armate e/o ai Corpi Armati dello Stato, anche la dichiarazione di non essere obiettore di coscienza ovvero di avere rinunciato al suddetto status;
- in caso di nomina a “direttore tecnico”, anche il titolo di studio posseduto comprensivo di data e luogo di conseguimento;
• relazione tecnica a firma di professionista iscritto in albo professionale in cui sia dimostrata, attraverso separati capitoli riportanti misure strutturali, misure impiantistiche e misure gestionali e d’esercizio, l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche contenute nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e di quelle più generali inerenti la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La relazione deve, inoltre, evidenziare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza contro gli incendi e le esplosioni tramite l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione, di protezione e di esercizio da attuare per ridurre i rischi (tale relazione è necessaria, oltre che per la licenza da emettere ex-novo, anche per il rilascio di nuova licenza motivata da modifiche strutturali e/o da variazioni nella tipologia e/o quantitativi dei prodotti);
• elaborati grafici, a firma di un professionista iscritto in Albo professionale, recanti:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200) a seconda delle dimensioni dell’insediamento, recante: legenda, ubicazione attività, accessibilità, viabilità, accessi pedonali e carrabili, distanze interne ed esterne, risorse idriche della zona, impianti tecnologici esterni, impianti antincendio;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200 relative a ciascun locale recanti indicazione degli elementi riportati nella relazione tecnica, quali ad esempio, destinazione d’uso dei locali, percorsi di esodo, impianti antincendio, illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata (necessari, oltre che per la licenza da emettere ex-novo, anche per il rilascio di nuova licenza motivata da modifiche strutturali e/o da variazioni nella tipologia e/o quantitativi dei prodotti);
• marca da bollo da € 16,00.
 

Allegato B

(cfr. paragrafo 9, lettera b.)

Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ex art. 47 TULPS

L’ istanza per il rilascio della licenza di fabbricazione ex art. 47 TULPS, soggetta ad imposta di bollo (tabelle annesse al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), deve:
a) essere presentata alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente;
b) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante ovvero da colui comunque legittimato ad agire in nome e per conto dell’impresa stessa, in assoluta autonomia;
d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l’indicazione della ditta per la quale opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., l’ubicazione della sede operativa, la specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere;
e) essere corredata della seguente documentazione:
• dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, sia dal titolare sia dagli eventuali rappresentanti, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti: il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme:
il possesso del certificato di idoneità tecnica previsto dagli artt. 101 e/o 102, R.D. n. 635/1940;
il possesso di eventuali altre licenze di p.s.;
in caso di richiesta di rilascio del titolo per la fabbricazione di prodotti esplodenti destinati alle Forze Annate e/o ai Corpi Armati dello Stato, anche la dichiarazione di non essere obiettore di coscienza ovvero di avere rinunciato al suddetto status; in caso di nomina a “direttore tecnico”, anche il titolo di studio posseduto comprensivo di data e luogo di conseguimento;
• relazione tecnica a firma di professionista iscritto in albo professionale in cui sia dimostrata, attraverso separati capitoli riportanti misure strutturali, misure impiantistiche e misure gestionali e d’esercizio, l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche contenute nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e di quelle più generali inerenti la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La relazione deve, inoltre, evidenziare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza contro gli incendi e le esplosioni tramite l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione, di protezione e di esercizio da attuare per ridurre i rischi (tale relazione è necessaria, oltre che per la licenza da emettere ex-novo, anche per il rilascio di nuova licenza motivata da modifiche strutturali e/o da variazioni nella tipologia e/o quantitativi dei prodotti);
• elaborati grafici, a firma di un professionista iscritto in Albo professionale, recanti:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200) a seconda delle dimensioni dell’insediamento, recante: legenda, ubicazione attività, accessibilità, viabilità, accessi pedonali e carrabili, distanze interne ed esterne, risorse idriche della zona, impianti tecnologici esterni, impianti antincendio;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200 relative a ciascun locale recanti indicazione degli elementi riportati nella relazione tecnica, quali ad esempio, destinazione d’uso dei locali, percorsi di esodo, impianti antincendio, illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata (necessari, oltre che per la licenza da emettere ex-novo, anche per il rilascio di nuova licenza motivata da modifiche strutturali e/o da variazioni nella tipologia e/o quantitativi dei prodotti);
• marca da bollo da € 16,00.
 

Allegato C
(cfr. paragrafo 10, lettera b.)

Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ex art. 99 R.D. n. 635/1940.

L’istanza per il rilascio della licenza di fabbricazione ex art. 99 R.D. n. 635/1940, soggetta ad imposta di bollo (tabelle annesse al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), deve:
a) essere diretta al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di Sicurezza;
b) essere presentata alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente;
c) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d) essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante ovvero da colui comunque legittimato ad agire in nome e per conto dell’impresa stessa, in assoluta autonomia;
e) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l’indicazione della ditta per la quale opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., l’ubicazione della sede operativa, la specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere;
f) essere corredata della seguente documentazione:
• dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, sia dal titolare sia dagli eventuali rappresentanti, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti:
il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme:
il possesso del certificato di idoneità tecnica previsto dall’art. 102, R.D. n. 635/1940;
il possesso di eventuali altre licenze di p.s.;
in caso di richiesta di rilascio del titolo per la fabbricazione a scopo di studio o esperimento di prodotti esplodenti destinati alle Forze Armate e/o ai Corpi Armati dello Stato, anche la dichiarazione di non essere obiettore di coscienza ovvero di avere rinunciato al suddetto status;
in caso di nomina a “direttore tecnico”, anche il titolo di studio posseduto comprensivo di data e luogo di conseguimento;
• relazione tecnica a firma di professionista iscritto in albo professionale in cui sia dimostrata, attraverso separati capitoli riportanti misure strutturali, misure impiantistiche e misure gestionali e d’esercizio, l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche contenute nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e di quelle più generali inerenti la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La relazione deve, inoltre, evidenziare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza contro gli incendi e le esplosioni tramite l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione, di protezione e di esercizio da attuare per ridurre i rischi (tale relazione è necessaria, oltre che per la licenza da emettere ex-novo, anche per il rilascio di nuova licenza motivata da modifiche strutturali e/o da variazioni nella tipologia e/o quantitativi dei prodotti);
• elaborati grafici, a firma di un professionista iscritto in Albo professionale, recanti:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200) a seconda delle dimensioni dell’insediamento, recante: legenda, ubicazione attività, accessibilità, viabilità, accessi pedonali e carrabili, distanze interne ed esterne, risorse idriche della zona, impianti tecnologici esterni, impianti antincendio;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200 relative a ciascun locale recanti indicazione degli elementi riportati nella relazione tecnica, quali ad esempio, destinazione d’uso dei locali, percorsi di esodo, impianti antincendio, illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata (necessari, oltre che per la licenza da emettere ex-novo, anche per il rilascio di nuova licenza motivata da modifiche strutturali e/o da variazioni nella tipologia e/o quantitativi dei prodotti);
• marca da bollo da € 16,00.
 

Allegato D
(cfr. paragrafo 12, lettera a.)

Circolari abrogate

1. N. 10.02119/XV.B.Cant. del 26 luglio 1968 - Fabbriche di esplosivi e cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - Direzione tecnica.
2. N. 10.01188/XV.A.Mass. del 21 ottobre 1976 - Pubblicazione D.P.R. 5 giugno 1976 n. 676.
3. N. 10.01188/XV.A.Mass. del 30 luglio 1977 - Lavoro notturno in locali adibiti alla fabbricazione o al deposito di esplosivi.
4. N. 559/C.21719.10179.51(30) dei 16 dicembre 1998-Licenza ex art. 28 T.U.L.P.S.-Titolarità e rappresentanza. Licenza ex art. 46/47 T.U.L.P.S. - Intestazione nei casi di rilascio per integrazione delia licenza ex art. 28 T.U.L.P.S.
5. N. 557/B.2479.XV.H.MASS (39) del 21 febbraio 2003 - Intestazione delle licenze di polizia per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi.
 

Allegato E
(cfr. paragrafo 12, lettera a.)

Circolari superate in parte qua

1. N. 10.12135/12982.D(15) del 16 giugno 1972 - Snellimento delle procedure ed agevolazioni nei confronti dei cittadini. Moduli contenenti indicazioni dei documenti occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
2. N. 10.3970/10089.B del 28 giugno 1984 - Autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi - Autenticità dei documenti d'acquisto - Conservazione registri. Visto sugli avvisi di trasporto - Prevenzione e repressione vendite clandestine.

___________
1 Ai sensi della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013, come modificata dalla '''Rettifica della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 94/7 del 18 marzo 2021.
2 La norma richiede la licenza del Prefetto anche per il deposito, la vendita o il trasporto di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
3 Ad oggetto “Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 25 marzo 2021, n. 73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali””.
4 Introdotto dall’art. 30-bis, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
5 Ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.559/C. 14000-12982(40)6 del 30 agosto 1997, concernente ''Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.”.
6 Recante “Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale).”.
7 Ad oggetto “Licenza ex art. 28 T. U.L.P.S. per commercio di uniformi e accessori destinati alle Forze Armate - Istituto della rappresentanza e avviso di trasporto”.
8 Ad oggetto “Licenze ex art. 28 T. U.L.P.S. per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni ed altri equipaggiamenti destinati alle Forze armate. Indicazioni”.
9 Si richiama quanto detto al precedente paragrafo 3, lett. b., circa le disposizioni impartite con circolare n.10.245/12982(40)6 del 2 febbraio 1983, concernente “Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.
10 Al riguardo si precisa che i privati debbono essere titolari di porto d’arma e che la ricarica dei proiettili negli esercizi di minuta vendita va effettuata da chi ha l’abilitazione tecnica a farlo.
11 Analogamente non è attività di fabbricazione l’assiematura di capsule innescanti (prodotto esplosivo di VE) con bossoli vuoti (oggetti inerti), come precisato dalla circolare n. 557/PAS/U/001617/XV.H.MASS(77)BIS del 31/01/2012 recante “Problematiche relative all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti per gli inneschi ed i bossoli innescati “.
12 Cfr. atto di indirizzo citato al precedente paragrafo 4., num. 5) e atto di indirizzo n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022, recante “Linee guida concernenti il funzionamento della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti “.
13 In merito si richiamano la circolare n. 10/01545/XV.B.Mass del 5 giugno 1951, concernente '“Sostanze esplosive- Depositi di fabbrica, di cantiere, di vendita e di consumo - Sicurezza interna” e la circolare n. 559/C.01349/XV.H.Mass. del 17 giugno 1985, concernente '“Fabbriche e depositi di fuochi artificiali - Misure di sicurezza - Istruzioni per la uniforme interpretazione delle norme di cui all’All. B del Regolamento per l’esecuzione del T. U.L.P.S.
14 Nella seduta del 13 luglio 2012, la “vecchia” Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili ha chiarito che la laurea in ingegneria aerospaziale rientra ''nell’ambito delle specializzazioni dell’ingegneria industriale”.
15 Ad oggetto: “Fabbriche di esplosivi e cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - Direzione tecnica “, il cui contenuto, per la sola parte ritenuta ancora di attualità, viene trasfuso nel presente atto di indirizzo e che, conseguentemente, viene abrogata. Si rappresenta sin d’ora che tali indicazioni si applicano anche all’attività di deposito che sarà oggetto di successivo atto di indirizzo.
16 La predetta circolare evidenzia, tra l’altro, che in caso di incidenti in fabbriche o cantieri, le indagini sulle cause e le responsabilità dei sinistri dovranno essere altresì rivolte ad accertare ogni eventuale elemento di colpa imputabile a detto personale, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi ed informare l’Autorità giudiziaria procedente in sede penale.
17 Per l’individuazione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 24 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 ed alle indicazioni rese con circolare n. 557/PAS/U/011170/12982.D(l) del 25 settembre 2023, ad oggetto “Decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2023, concernente le “Armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva
18 Si evidenzia che le autorizzazioni di p.s. insistenti in un medesimo stabilimento, nonché le autorizzazioni rilasciate ex artt. 46 e/o 47 TULPS connesse ad una licenza ex artt. 28 e/o 31 TULPS dovranno essere intestate alla medesima persona fisica. Viene, quindi, abrogata la circolare n. 559/0.21719.10179.51(30) del 16 dicembre 1998 recante “Licenze ex art. 28 T. U.L.P.S. — Titolarità e rappresentanza. Licenze ex art. 46/47 T. U.L.P.S. - Intestazione nei casi di rilascio per integrazione della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S./'', nonché la circolare n. 557/B.2479.XV.H.MASS (39) del 21 febbraio 2003, ad oggetto “Intestazione delle licenze di polizia per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi”.
19 In merito, si richiamano integralmente le indicazioni rese dall’Avvocatura Generale dello Stato e partecipate con atto di indirizzo n. 557/PAS/U/001395/12982.D(l) del 28 gennaio 2019, concernente “Principio della personalità ed istituto della rappresentanza nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - Sez. IV-VCS 30795/2018”.
20 Richiamato al precedente paragrafo 4., lett. a., num. 3).
21 Al riguardo, si fa rinvio alle indicazioni fomite con circolari n. 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 del 1 aprile 2015, ad oggetto “Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Indicazioni operative e gestione delle scorte”’, n. 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS (53)5 del 28 maggio 2015, concernente “Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte”’, n.557/PAS/U/012274/XV.H.MASS/77 bis del 19 agosto 2015, ad oggetto “Decreto legislativo 29 luglio 2015, n.123 recante “Attuazione della Direttiva 201/29/UE, del Parlamento e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici(rifusione)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2015”; n.557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77) del 13 luglio 2016, ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (G.U n.121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n.16)”’, n.557/PAS/U/007804/XV.H.MASS(53)5 IMPORT del 17 luglio 2020, ad oggetto “Art. 2 delD.LGS.25 gennaio 2010, n.8 - Procedimento per l'applicazione del codice identificativo dello stabilimento dove si svolgono le attività regolate dagli artt.46 e 47 TULPS”. Si richiamano, inoltre, le già citate Linee guida del 20 luglio 2020, nonché, da ultimo, la circolare n. 557/PAS/U/002024/XV.H.MASS(77) del 14 febbraio 2022, recante “Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza sul mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011”.
22 Cfr. paragrafo 11., lett. f, delle già citate (al paragrafo 4., lett. a., n. 3)) “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi” del 20 luglio 2020.
23 Cfr. nota nr. 21, pag. 13.
24 Recante “Regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 191 del 17 agosto 2023.
25 Al riguardo si richiama anche la circolare prot. 0012655 n. 557/ST/0.3.1.30 del 7 settembre 2023 recante “Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 luglio 2023, n. 114. Regolamento concernente le modalità di funzionamento accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 (SITAM)-Circolare illustrativa “.
26 Ad oggetto “Tenuta di particolari registri prevista dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Possibilità di utilizzare supporti informatici per la loro compilazione “.
27 Ad oggetto “A.IW.P.A.M. - Art. 55 T.U.L.P.S. - Quesito”.
28 Ad oggetto “1) Rilascio nulla osta acquisto esplosivo. 2) Vidimazione registro di carico-scarico materiale esplodente ex art. 16 Reg. T.U.L.P.S.. Competenza territoriale - Disciplina”.
29 Viene conseguentemente formalmente abrogata, in parte qua, la circolare n. 10.3970/10089.B del 28 giugno 1984, recante “Autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi - Autenticità dei documenti d’acquisto - Conservazione dei registri - Visto sugli avvisi di trasporto — prevenzione e repressione vendite clandestine”, con la quale venivano date indicazioni anche sulla conservazione dei registri di carico e scarico degli esplosivi, ormai da tempo superate.
30 Nella seduta del 22 giugno 2017.
31 Viene conseguentemente formalmente abrogata, in parte qua, la circolare n 10.12135/12982.D(15) del 16 giugno 1972, con la quale sono stati trasmessi, tra l’altro, i moduli per la richiesta della licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 46 TULPS, di fatto già da tempo superati.
32 Che si è espresso con nota prot. n. M D GUDC REG2021 0029647 del 21 giugno 2021.
33 Viene conseguentemente formalmente abrogata, in parte qua, la circolare n. 10.12135/12982.D(15) del 16 giugno 1972, con la quale sono stati trasmessi, tra l’altro, i moduli per la richiesta della licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 47 TULPS, di fatto già da tempo superati.