Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale
Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto


ORDINANZA N. 141/2023
IL PRESIDENTE
PORTO DI ANCONA
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI ED ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 84/94 COSÌ COME ATTUATO DAL D.M. 31 MARZO 1995, N. 585 E DAL D.M. N.132 DEL 06/02/2001-ART. 10 RAPPORTI TRA IMPRESE
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
VISTO ancora, l’art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
VISTO l’art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale;
VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell’art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il dott. Salvatore Minervino, quale Segretario generale di questa Autorità, formalmente immesso in servizio a decorrere dal 06/09/2022;
VISTO l’art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, nonché dei servizi portuali quali attività ancillari alle suddette operazioni portuali;
VISTO il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali;
VISTO il D.M. n. 132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.84/1994.
VISTO il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al “Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”;
VISTA la Convenzione ILO 152 relativa alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
VISTO il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017), come modificato dal regolamento (UE) 2020/697 del 25/05/2020, che ha introdotto alcuni principi vincolanti recati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 concernenti i requisiti minimi che devono essere posseduti dai prestatori di servizi portuali, le procedure per garantire la conformità ai requisiti minimi assicurando un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato di tali prestatori, la limitazione del loro numero all’accesso al mercato del lavoro portuale;
VISTA l’Ordinanza n. 1/2016 del 13 gennaio 2016 recante regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali per il porto di Ancona;
VISTA l’Ordinanza n. 9/2017 del 07/06/2017 recante modifica dell’Ordinanza n. 1/2016 del 13 gennaio 2016;
VISTA la Delibera n. 57/2018 del 30/5/2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante Prime misure di regolazione, metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali;
VISTO il Regolamento n. 202 del 28/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze concernente il regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 127 del 29/11/2023 recante approvazione del nuovo Regolamento relativo all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona rientrante nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001;
VISTO Il verbale della seduta del Comitato di gestione del 28/11/2023 dal quale risulta, fermo restando il parere favorevole alla approvazione del nuovo regolamento, la richiesta di un componente del Comitato di gestione di precisare il contenuto dell’art. 10 (Rapporti tra imprese portuali) comma 3 lett. e), recante elenco indicativo delle attività che possono essere esternalizzate mediante appalti tra imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/1994, inserendo nell’elenco suddetto anche il servizio di gruaggio;
INFORMATA la Commissione Consultiva in occasione della seduta del 12 dicembre 2023 ex art. 15 l. 84/94;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, fermo restando quanto stabilito all’art. 18 comma 9 legge 84/1994, aggiornare l’elenco indicativo riportato all’art. 10 (Rapporti tra imprese portuali) comma 3 lett. e) prevedendo altresì l’inserimento del servizio di sollevamento merce mediante gru per scarico/carico da e per nave;
INFORMATO il Comitato di gestione nella seduta del 13 dicembre 2023;
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
VISTI gli atti d’ufficio;
 

ORDINA

È approvato e reso esecutivo l’aggiornamento dell’art. 10 con particolare riferimento al comma 3 lett. e) del Regolamento relativo all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona rientrante nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001 approvato con Ordinanza n. 127/2023.
Rimangono ferme ed invariate le ulteriori disposizioni recate nell’Ordinanza n. 127/2023 e nel regolamento ad essa allegato.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare, e far rispettare, tale Regolamento.
I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.


ANCONA, 20/12/2023


Il Presidente Ing. Vincenzo Garofalo
V° Il Funzionario Responsabile
Demanio Imprese e Lavoro norfuaie
Dott.ssa Chiara Gusella
V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino


Regolamento relativo all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona rientrante nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94 così come attuato dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e dal D.M. n.132 del 06/02/2001


Art. 10 - Rapporti tra imprese portuali

Il ciclo delle operazioni portuali è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata che deve essere normalmente in grado di svolgere compiutamente il ciclo di tutti i servizi relativi alla merce, tramite risorse di vario tipo (umane e strumentali) idonee a realizzare il programma operativo e a completare tutti i segmenti operativi e funzionali delle attività relative alla merce.
Più imprese portuali possono comunque operare - anche contemporaneamente quando le condizioni di sicurezza lo consentano -, qualora ciascuna di esse sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo, su stive diverse o in relazione a diverse tipologie e/o diversi quantitativi di merce da/per la stessa nave, e ciò su mandato espresso e documentabile dell'armatore o del proprietario/ricevitore/spedizioniere della merce.
Nel caso in cui un'impresa autorizzata ex art. 16 e/o concessionaria di aree e banchine ex 18 della L. n. 84/94 intenda terziarizzare segmenti del proprio ciclo produttivo aziendale, avvalendosi degli appalti di altre imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, deve conseguire specifica autorizzazione dall'Autorità portuale, indicando l'impresa appaltatrice, le tipologie di merci e le fasi operative sotto indicate che si intendono esternalizzare secondo la disciplina che segue, depositando il contratto di appalto unitamente alla documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
a) L'affidamento di cui al punto precedente deve trovare corrispondenza all'interno del business-plan presentato dal terminalista/impresa autorizzata e deve essere disciplinato attraverso apposito contratto stabile e predeterminato (con durata non inferiore a un anno) comportante l'assunzione in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, nonché l'assunzione del rischio di impresa. Al fine di azzerare l rischi interferenziali dovuti alla presenza all'interno di un ciclo di più soggetti imprenditoriali, ogni segmento di ciclo appaltato dovrà essere svolto unicamente dall'impresa appaltatrice.
b) Il soggetto appaltatore deve dimostrare la disponibilità esclusiva dei mezzi necessari all'espletamento de! servizio. Forme di leasing, affitto, noleggio, comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante e appaltatori costituiscono elementi da valutarsi quale indizio di appalto irregolare.
c) L'impresa appaltante rimane in ogni caso l'unico soggetto responsabile, anche delle attività appaltate, nei confronti dell'Autorità Portuale per gli obblighi discendenti dalle autorizzazioni ex art. 16 e dalle concessioni ex art. 18 L. 84/94.
d) In assenza di contratto dì appalto scritto debitamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di propri dipendenti e di quelli eventualmente forniti ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94 laddove operante.
e) L'esternalizzazione mediante appalti può avvenire a imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della L. 84/94, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale e alle condizioni sopra descritte, con riferimento le seguenti attività a seconda della tipologia di merce movimentata:
o Segmento di bordo (es. rizzaggio/derizzaggio -movimentazione in stiva a mezzo di pala meccanica, bobcat, escavatore, pulizia della stiva, movimentazione in stiva a mezzo fork-lift, imbragaggio ecc.).
o Segmento di sottobordo (es. movimentazione in banchina con reach-staker, o fork-lift/navetta/movimentazione mediante pala meccanica, escavatore, gestione tramogge, ecc).
o Servizio di navetta da e per l'area di stoccaggio e/o per il centro dei controlli doganali ecc..
o Segmento di piazzale (es. movimentazione a terra a mezzo reach-staker o fork-lift, attività di riempimento e svuotamento, ricariche su autocarri o vagoni ferroviari trasporto a magazzino ecc.).
o Servizio di sollevamento merce mediante gru per scarico/carico da e per nave
Fermo restando che l’impresa portuale deve operare avvalendosi dei mezzi dichiarati in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, nel caso si renda necessario, per operazioni in ambito portuale di natura eccezionale l’utilizzo di una gru ulteriore non in dotazione alla impresa portuale, la medesima impresa dovrà richiedere con istanza motivata apposito nulla osta all’Autorità di Sistema per il noleggio del mezzo, indicando caratteristiche tecniche dello stesso, impresa noleggiatrice da ricercarsi anche tra soggetti non autorizzati ad operare in ambito portuale, solo una volta accertata l’indisponibilità di imprese autorizzate ex art. 16 legge portuale, con indicazione della banchina, della nave e della merce interessata dalle operazioni, presentando la documentazione relativa alla sicurezza delle attività in questione.
Fatta salva l’osservanza delle previsioni contenute nel presente Regolamento e dei divieti disposti dal legislatore in materia di appalto di manodopera, ogni violazione è sanzionata, previa diffida e nel rispetto delle garanzie procedimentali, con la revoca del titolo autorizzatorio.
Sono fatte salve le forme di collaborazione attraverso A.T.I, società consortili e consorzi, nelle forme e modalità dei relativi regolamenti operativi adottati e concordati dai partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. In tale caso, l’autorizzazione ex art. 16 legge portuale sarà rilasciata al soggetto giuridico derivante dalla associazione o al consorzio.