Tipologia: CCNI
Data firma: 12 dicembre 2023
Validità: Triennio 2023-2025
Parti: AID e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confintesa-Fp, Flp-Difesa, Usb-Pi, Confsal-Unsa
Comparti: P.A., Agenzia Industrie Difesa
Fonte: flpdifesa.org


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)
Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)
Parte giuridica
Titolo II Famiglie professionali

Articolo 3 (Individuazione famiglie professionali e relative competenze)
Parte economica
Titolo III Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro, attività disagiate, attività pericolose per la salute

Articolo 4 (Turnazioni)
Articolo 5 (Reperibilità)
Articolo 6 (Rischio radiologico)
Articolo 7 (Indennità professionale)
Articolo 8 (Rischio)
Articolo 9 (Bonifica campi minati)
Articolo 10 (Premio disattivazione)
Articolo 11 (Centralinisti non vedenti)
Articolo 12 (Imbarco/Lavorazione/Collaudo)
Articolo 13 (Indennità di mobilità)

 

Titolo IV Risorse economiche, incentivazione, valutazione, progressioni
Articolo 14 (Fondo Risorse Decentrate)
Articolo 15 (Performance organizzativa)
Articolo 16 (Performance individuale)
Articolo 17 (Indennità per Posizioni Organizzative)
Articolo 18 (Indennità di specifiche responsabilità)
Articolo 19 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale)
Articolo 20 (Progressioni economiche all’interno delle aree)
Articolo 21 (Fondo Unico di Sede)
Articolo 22 (Modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede)
Articolo 23 (Fondo A.I.D. 2023)
Articolo 24 (Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2023)
Articolo 25 (Risorse e contingenti per differenziali stipendiali 2023)
Titolo V Welfare
Articolo 26 (Welfare integrativo e Provvidenze)
Norme finali
Articolo 27 (Verifiche)
Articolo 28 (Interpretazione autentica dei contratti integrativi)
Articolo 29 (Rinvio al CCNL vigente)


Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dell’Agenzia Industrie Difesa Triennio 2023 – 2025

In data 12 dicembre 2023, la parte datoriale e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Cisl Fp, Fp Cgil, Uil Pa, Confintesa Fp, Flp Difesa, Usb Pi, Confsal Unsa, si sono riuniti per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto dell’Agenzia Industrie Difesa.

Premessa
I membri della delegazione di parte datoriale dell’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree, in servizio presso le sedi dell’Agenzia Industrie Difesa:
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l’art. 5 del CCNI 2021 - 2023 dell’Agenzia Industrie Difesa, sottoscritto in data 17 dicembre 2021;
Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale del personale civile delle aree funzionali, approvato con D.M. del 10 novembre 2015;
Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa, approvato con D.M. del 12 ottobre 2017;
Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 2 agosto 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16 agosto 2023 al nr.2979, che abroga e sostituisce a decorrere dal 01/01/2024 i precedenti Sistemi di Misurazione e Valutazione;
Visto il CCNL 2019 - 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed in particolare l’art. 8, comma 1;
Visto il CCNL 2019 - 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e in particolare artt. 12, 13 e 18 in materia di famiglie professionali;
Visto che in data 8 maggio 2023 si è perfezionata la sottoscrizione del CCNI stralcio sulle Famiglie Professionali, a seguito dell’avvenuta certificazione da parte degli organi di controllo, demandando a successivo momento di contrattazione la definizione delle competenze di ciascuna famiglia professionale;
Visto il CCNL 2019 - 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e in particolare artt. 11, 14, 49, 50, 54, 55 in materia, rispettivamente, di indennità del personale in distacco sindacale, progressioni economiche all’interno delle aree, FRD, indennità di specifiche responsabilità, welfare integrativo;
Vista la Convenzione triennale 2021 - 2023 tra l’Amministrazione Difesa e l’Agenzia Industrie Difesa che, all’art. 4, comma 6, stabilisce che nello specifico accordo annualmente sottoscritto dal Ministero e dalle Organizzazioni nazionali aventi titolo viene stralciata dal Fondo risorse decentrate (FRD) della Difesa una quota che costituisce il FRD dell’Agenzia. Il Fondo viene utilizzato, previa contrattazione integrativa di Agenzia, per retribuire i compensi accessori al personale civile non dirigente, comunque in servizio presso la Direzione Generale e le Unità Produttive;
Visto l’art.25 del CCNI del Ministero della Difesa, sottoscritto il 4 dicembre 2023, che definisce l’ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l’esercizio finanziario 2023, pari a complessivi Euro 52.115.468,62 al lordo degli oneri datoriali, di cui Euro 1.937.615,24 sono destinati al Fondo Risorse Decentrate dell’Agenzia Industrie Difesa;
Sottoscrivono ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 2019 - 2021 la seguente Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo parte giuridica ed economica 2023-2025.

Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto si applica al personale dell’Agenzia Industrie Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell’A.I.D. nonché al personale in posizione di comando in entrata e in uscita per gli istituti agli stessi applicabili.
2. Lo stesso, per quanto concerne le disposizioni relative alla parte economica, si applica a tutto il personale in servizio presso le sedi dell’Agenzia Industrie Difesa, fatta eccezione per le progressioni economiche relative al personale nei ruoli dell’Amministrazione Difesa.

Parte economica
Titolo III Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro, attività disagiate, attività pericolose per la salute
Articolo 4 (Turnazioni)

1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 19 del CCNL 2016 - 2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivi commi.
2. Gli enti dell’A.I.D., in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro, sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 19.
3. Ai sensi dell’art.7, comma 6, lett. t) del CCNL 2019 - 2021, si integrano le seguenti situazioni
personali e familiari (previste dal combinato disposto degli articoli ,19, co. 9 e 26, co. 4 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, dall’art. 27 co. 5 ultimo alinea CCNL 2019 - 2021 e fermo restando quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n.151 del 2001 in materia di tutela della maternità) per l’esclusione, a richiesta, dai turni notturni: - età superiore a 60 anni per turni notturni etc.
- anzianità di servizio superiore a 40 anni

Articolo 5 (Reperibilità)
1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 del CCNL 2016 - 2018, con le modifiche e integrazioni indicate al successivo comma 2.
2. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di € 17,50. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.

Articolo 6 (Rischio radiologico)
1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D.Lgs.101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zona Controllata e Zona Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l’A.D. sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 e nelle “Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. 81/2008, dagli stessi sotto scritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,66.
5. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura “preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce
l’indennità quale concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.

Articolo 7 (Indennità professionale)
1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico ha assunto, ai sensi dell’art. 18 CCNL 12.06.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile di € 130,66 lordi.
3. L’indennità professionale non è cumulabile con l’indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

Articolo 8 (Rischio)
1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tabella A annessa al DPR n. 146/75, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Le situazioni lavorative di rischio sono individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti, qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR n. 146/75.
3. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni, l’indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l’orario di lavoro in modalità non fumaria.
4. Si rammenta che l’indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla legge n. 294/85, e con l’indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente articolo 6, né con l’indennità di bonifica campi minati.
Importi come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
Gruppo I € 3,05 (su gg. 6) € 3,66 (su gg. 5)
Gruppo II € 1,43 (su gg. 6) € 1,76 (su gg. 5)
Gruppo III € 1,00 (su gg. 6) € 1,22 (su gg. 5)
Gruppo IV € 0,64 (su gg. 6) € 0,78 (su gg. 5)
Gruppo V € 0,58 (su gg. 6) € 0,70 (su gg. 5)
5. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di € 11,50 per ogni ora di attività.

Articolo 9 (Bonifica campi minati)
1. Detta indennità è prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi ed è riconosciuta nei seguenti importi:
a) indennità giornaliera di rischio: max. €0,39 min. €0,30
b) indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo: max. € 0,31 min. € 0,08
c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: € 1,31

Articolo 10 (Premio disattivazione)
1. L’indennità è riconosciuta agli artificieri dell’Agenzia Industrie Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifizi pirotecnici non riconosciuti.
2. Il premio non è cumulabile con l’indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75), né con l’indennità di bonifica campi minati disciplinata dal precedente articolo 9.
3. L’importo, nella misura unica mensile pari ad € 130,66, è da considerarsi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Articolo 12 (Imbarco/Lavorazione/Collaudo)
1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e Unità Navali di tutte le FF.AA., ovvero che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco per le prestazioni effettivamente rese in navigazione o alla fonda.
2. L’importo dell’indennità giornaliera di imbarco è pari a:
a) € 16,33 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina;
€ 13,06 per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina;
c) € 6,53 per il restante personale.
3. L’indennità di imbarco è corrisposta, inoltre, nelle seguenti misure orarie (la frazione di ora equivale all’ora intera):
a) € 1,15 al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di costruzione, manutenzione o riparazione effettivamente rese a bordo di natanti e Unità Navali e assimilati, quali passetti, bettoline e boe, in banchina o in bacino di carenaggio, purché la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali del Comando di bordo o delle officine di appartenenza, fermo restando il limite giornaliero di € 6,53;
b) € 2,30, ovvero maggiorata in misura del 100%, al personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina, fermo restando il limite giornaliero di € 13,06;
c) € 2,88, ovvero maggiorata in misura del 150%, al personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina, fermo restando il limite giornaliero di€ 16,33.
4. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono corrisposti in misura maggiorata del 50%, ovvero:
a) per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina, € 24,50 la giornaliera e € 4,31 l’oraria;
b) per il personale preposto alla conduzione, € 19,60 la giornaliera e € 3,45 l’oraria;
c) per il restante personale imbarcato, € 9,80 la giornaliera e € 1,73 l’oraria.
5. Nelle giornate festive gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono corrisposti in misura doppia, ovvero:
a) per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina, € 32,66 la giornaliera e € 5,75 l’oraria;
b) per il personale preposto alla conduzione, € 26,13 la giornaliera e € 4,60 l’oraria;
c) per il restante personale imbarcato, € 13,06 la giornaliera e € 2,30 l’oraria.
6. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l’importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a:
a) € 32,66 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina;
b) € 26,13 per il personale preposto alla conduzione;
c) € 13,06 per il restante personale.
7. In caso di imbarco o navigazione superiori a 24 ore in giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l’orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l’importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di:
a) € 65,32 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina;
b) € 52,26 per il personale preposto alla conduzione;
c) € 26,13 per il restante personale.
8. Al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni relative a collaudi, verifiche periodiche di sistemazioni, impianti e attrezzature di bordo
1, manutenzioni e riparazioni rese a favore di natanti, Unità Navali e assimilati, anche in immersione, ed al personale di supporto tecnico per attività di imbarco, logistica e sbarco dei materiali dalle UU.NN., ad esclusione dei dipendenti eventualmente destinatari di incentivi ex. art. 113 d.lgs. 50/2016, è corrisposta una indennità di lavorazione/collaudo per le prestazioni effettivamente rese a bordo, lungo le banchine, i bacini o i laboratori. La misura dell’indennità è:
a) nei giorni feriali, € 6,53 la giornaliera e € 1,15 l’oraria;
b) nei giorni feriali non lavorativi, € 9,80 la giornaliera e € 1,73 l’oraria;
c) nei giorni festivi, € 13,06 la giornaliera e € 2,30 l’oraria;
d) per periodi superiori a 24 ore in giorni feriali, € 13,06;
e) per periodi superiori a 24 ore in giorni festivi, € 26,13.
9. Per le due fattispecie d’indennità, i relativi importi sono riepilogati nella tabella sottostante:


10. Al personale gruista che effettua attività di conduzione di gru e autogru è corrisposta un’indennità per le prestazioni lavorative che comportino la movimentazione di carichi. L’indennità viene erogata nella misura oraria di € 8,00 fino al limite massimo giornaliero di € 25,00.
11. L’Ente di servizio, ai fini della corresponsione delle sopraccitate indennità, dovrà tenere idonea documentazione, redatta col concorso del Comando di bordo, nel caso di interventi a favore delle Unità Navali, eseguiti a bordo, dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate e di ore di effettiva prestazione lavorativa svolta.
12. Gli importi giornalieri sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
13. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro su turni, l’importo giornaliero deve essere corrisposto nella stessa misura in cui viene corrisposto ai dipendenti che effettuano l’orario di lavoro in modalità non turnaria.
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1 Previste dalle normative di legge vigenti, ovvero dalle specifiche norme di tutela tecnico-militare di FA - pubblicazioni NAV


Norme finali
Articolo 29 (Rinvio al CCNL vigente)

1. Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.
In data 12 dicembre 2023 le parti provvedono alla sottoscrizione della presente ipotesi di CCNL