CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROFESSIONI

DOCUMENTO DI PROPOSTE
CONFCOMMERCIO PROFESSIONI
18 gennaio 2024

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro

XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato), Camera dei deputati


PREMESSA

In Italia sono 445 mila i professionisti non iscritti ad ordini e collegi. Rappresentano il segmento di gran lunga più dinamico dell’occupazione e sono in continuo aumento (in dodici anni, dal 2008 al 2020, sono infatti quasi raddoppiati).1
Secondo i risultati dell’indagine
2 realizzata da Confcommercio Professioni, la Federazione di settore di Confcommercio — Imprese per l’Italia che riunisce le Associazioni professionali del sistema confederale, il 53,5% di questi professionisti sono uomini, mentre il 46,5% donne. 6 su 10 hanno una laurea o un diploma. Oltre il 38% opera in area tecnico-scientifica, il 21,7% fa attività legate alla comunicazione, il 18,2% attività socio-sanitarie ed il 12% nell'area economico-legale. Il 19,4% di questi si colloca nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 anni, il 35,3% tra i 45 ed i 54 anni ed il 27,4% tra i 55 e i 64 anni. Il 60% dei professionisti non ordinistici lavora da solo, mentre poco meno del 40% lavora con dei collaboratori. Lavorano principalmente con più committenti: il 35% lavora con oltre 10 committenti. Il 67% dei professionisti non ordinistici svolge un’attività individuale professionale con partita IVA. Il 73,5% dei professionisti non ordinistici che lavorano con la pubblica amministrazione o con la grande committenza ritiene che sia utile fissare un equo compenso nei confronti di questi committenti. Quasi 6 su dieci adottano il regime forfettario e ritengono che l’obbligo di fatturazione elettronica sia un adempimento giusto ed equilibrato. Oltre il 73% dei professionisti non ordinistici è iscritto alla Gestione Separata INPS. Solo il 28% dei professionisti non ordinistici ha una pensione integrativa.
Stiamo parlando, a titolo esemplificativo, di amministratori di condominio; designer; wedding planner; influencer; insegnanti Yoga; professionisti Benessere, Movimento, Pilates ed esercizio fisico; consulenti finanziari; consulenti e formatori di Management; professionisti della prevenzione e sicurezza sul lavoro; professionisti ICT; optometristi; guide turistiche; informatori cosmetici qualificati.
 

LE PROPOSTE DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

Il lavoro autonomo professionale si caratterizza come settore in continua evoluzione. Questo non si accompagna ad un adeguato sistema di tutele e incentivi per i professionisti. A tal proposito sottoponiamo le seguenti osservazioni.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E POLITICHE ATTIVE
I lavoratori autonomi professionali hanno, innanzitutto, l’esigenza di tutela del reddito per la riduzione- sospensione delle attività lavorative, con riferimento soprattutto agli iscritti alla gestione separata Inps in quanto soggetti a frequenti transizioni occupazionali.
In questo senso, si esprime una valutazione positiva sulle modifiche all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo previste nella Legge di Bilancio 2024, che vanno incontro alle nostre richieste. La richieste avanzate al Tavolo tecnico del Lavoro autonomo erano infatti quelle di rendere la misura strutturale e ridurre l’aliquota di contribuzione aggiuntiva, oltre ad ampliare la platea dei destinatari, attraverso la modifica dei requisiti di accesso.
Tali istanze hanno trovato riscontro nella legge 30 dicembre 2023, n. 213, art.1, commi 142-155 che ha reso l’ISCRO una misura strutturale dal 2024 e, da tale anno, si prevede un’aliquota di contribuzione aggiuntiva di 0,35 punti percentuali, anziché di 0,51 come previsto, in precedenza, per gli anni 2022 e 2023. Sono stati inoltre modificati i requisiti di accesso alla misura inerenti, in particolare, il reddito dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda (non superiore a 12 mila euro, in precedenza 8.145 euro) e la partita Iva (aperta da 3 anni, anziché 4, alla data di presentazione della domanda).
Risulta, invece, contraddittorio non prevedere l’accredito di contribuzione figurativa per l’indennità, considerandola, al contempo, reddito imponibile (nella precedente versione, prevista dalla legge n. 178 del 2020, l’indennità non concorreva alla formazione del reddito). Sarebbe opportuno, in tal senso, modificare tali disposizioni e introdurre, almeno, la contribuzione figurativa in coerenza con quanto il nostro ordinamento prevede per gli ammortizzatori sociali. Inoltre, si auspica un coinvolgimento delle Forme aggregative delle associazioni professionali di rappresentanza delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge 4/2013, che siano comparativamente più rappresentative nel territorio nazionale, per la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale che condizionano l’erogazione dell’indennità.
Occorre, inoltre, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, individuare meccanismi e modalità idonei a garantire percorsi di formazione continua anche per i lavoratori autonomi professionali non ordinistici che rispondano ai loro fabbisogni di competenze, con partecipazione delle associazioni professionali nella loro definizione e organizzazione, e ad assicurare la loro riconoscibilità sul mercato, anche attraverso la qualificazione autoregolamentata riferibile alla conformità a norma tecniche e un raccordo tra i diversi sistemi di certificazione delle competenze nazionali ed europei.
In questo quadro, gli interventi previsti dal PNRR in tema di potenziamento del sistema duale così come l’intervento specifico di rafforzamento e riorganizzazione del sistema dei Centri per l’Impiego, devono considerare anche il lavoro autonomo professionale affinché il professionista sia accompagnato nel nuovo contesto fluido di transizioni occupazionali senza subirle e per risolvere la persistente difficolta di reperimento di figure e profili professionali che rispondano alle reali esigenze del mercato, migliorando il match domanda-offerta di lavoro. Va, pertanto, data attuazione allo Sportello del lavoro autonomo, con un ruolo per le Associazioni a livello territoriale, secondo quanto previsto dalla legge 81/2017.

WELFARE, PREVIDENZA E QUALITÀ DELLA VITA
In tema di welfare, si ribadisce l’opportunità di garantire ai professionisti non organizzati in ordini e collegi iscritti alla Gestione separata Inps e, in linea generale, a tutti i lavoratori autonomi, la piena deducibilità - nel medesimo ammontare riconosciuto ai lavoratori dipendenti - dei contributi destinati non solo ai fondi integrativi “puri” del SSN ma alla totalità delle forme di sanità integrativa, sia come misura di riduzione della disparità di trattamento tra questi ultimi e i lavoratori dipendenti sia come opportunità di sviluppo del sistema di welfare. E proprio in un’ottica di potenziamento di tale sistema, per assicurare ai lavoratori in parola coperture previdenziali e sanitarie integrative a quelle offerte dal sistema pubblico, sarebbe opportuno favorire il ricorso agli strumenti bilaterali già esistenti, laddove possibile e fatta salva la volontà in tal senso delle Parti istitutive.
Obiettivo questo già raggiunto nell’ambito della previdenza di secondo pilastro, grazie al progetto promosso da Confcommercio con l’apertura del bacino dei destinatari del Fondo pensione Fon.Te. - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) - anche ad imprenditori, autonomi e liberi professionisti del Sistema, rispondendo così alle esigenze previdenziali dell'intera platea rappresentata. A far data dal 1° aprile 2022, tali soggetti possono infatti aderire ad un fondo pensione di natura collettiva e di derivazione contrattuale, godendo di costi di partecipazione inferiori a quelli applicati da altre forme di previdenza integrativa nonché dei vantaggi derivanti da uno strumento della bilateralità già costituito che, a sua volta, potrà beneficiare di nuove potenziali sinergie, possibili anche in forza dello stimolo reciproco delle adesioni tra imprenditori e lavoratori iscritti al medesimo fondo pensione.
In tema di sostegno alla genitorialità e alla natalità, positiva l’istituzione - con decreto legislativo n. 230/2021 - dell’assegno unico universale per i figli, destinata a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e dunque riconosciuta anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. Con la legge di bilancio 2023, nell'ottica di un maggiore sostegno, sono stati inoltre incrementati gli importi dell'Assegno in via strutturale per i nuclei familiari numerosi o con figli inferiori ad un anno. Rimane tuttavia necessario coinvolgere maggiormente i professionisti nelle azioni di sostegno alla genitorialità (interventi in tema di maternità, asili nido, dopo-scuola, ludoteche, baby-sitting) e, in generale, nella promozione di misure di welfare e per la conciliazione vita-lavoro.
Abbiamo infine già considerato con favore l’introduzione della riduzione, da tre ad una, delle mensilità di contribuzione richieste ai fini della fruizione dell’indennità di maternità da parte del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n.101. Fondamentale, in ogni caso, sarà tenere anche conto del fatto che, in linea generale, successivi interventi potrebbero ripercuotersi sull’aliquota contributiva e che la contribuzione è a carico di soggetti che già mostrano difficoltà a versare quanto dovuto obbligatoriamente all’INPS.

COMPETENZE PER COMPETERE
I professionisti sono chiamati ad affrontare la competizione in un nuovo scenario e devono essere messi nelle condizioni di avere gli strumenti più idonei per sfruttare le possibilità della tecnologia e del digitale per il potenziamento del proprio business.
Occorre, inoltre, investire sulle professioni sia attraverso il rafforzamento del sistema scolastico e universitario, post laurea e della formazione continua e manageriale, sia attraverso servizi e strumenti orientati non solo al lavoratore dipendente ma anche al lavoratore autonomo e alla realizzazione di un “ecosistema” in cui garantire la riconoscibilità delle competenze sul mercato, potenziando il ruolo svolto dalle associazioni di professionisti in base alla Legge 4/2013. Questa prospettiva è altresì funzionale a dare risalto a tutte le nuove professioni nei settori emergenti, a partire dalle professioni del digitale fino ai cosiddetti green jobs, e nel contempo a consentire alle cd. professioni tradizionali di acquisire un nuovo mindset che le faciliti nei processi di digital innovation, che non sono ovviamente riconducibili solo ai sistemi tecnologici.
Le professioni autonome devono pertanto diventare destinatarie di politiche strutturali, di reti e di filiere che superino le logiche di agevolazioni che si sono sedimentate in modo non organico nel passato. La riconversione verde dell’economia, la digitalizzazione, le riforme dell’amministrazione pubblica, del sistema Giustizia, di Istruzione, Università e Ricerca, del mercato del lavoro, il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per quanto riguarda la salute territoriale e delle persone con cronicità, il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e il rilancio di settori fondamentali per il nostro Paese, quali Turismo e Cultura, sono interventi che richiederanno lo sviluppo di competenze che possono essere garantite dal mondo delle libere professioni. Un mondo che, tra l’altro, può garantire, come detto, nuova occupazione a giovani e donne se supportato da adeguate politiche di conciliazione vita/lavoro.
Va comunque garantita continuità agli investimenti in piattaforme digitali per la formazione a distanza, anche finalizzata all’aggiornamento professionale (con particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni professionali come promotrici della formazione permanente). Le esigenze di distanziamento sociale legate al Covid19 hanno messo in evidenza come per i professionisti si sia posta l’esigenza di investire nei più qualificati strumenti metodologici, in modo che essi siano efficaci e coerenti non solo con le attuali esigenze di lavoro smart, ma anche con il più generale cambio di paradigma che viene oggi richiesto al mondo del lavoro.
In linea generale, si sollecita inoltre la creazione di un sistema che preveda l’ingresso delle professioni nei percorsi educativi e formativi con gli strumenti dell’alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato.

EQUO COMPENSO
La legge 21 aprile 2023, n. 49, approvata il 12 aprile 2023 in via definitiva dalla Camera dei deputati, definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda i professionisti non organizzati della Legge 4/2013, sarà definito da un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco tenuto dallo stesso MIMIt. La norma si applica alle convenzioni tra il professionista e le imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. Prevede l’applicazione della disciplina alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.
La Legge costituisce sicuramente un primo importante passo, la cui efficacia dovrà valutarsi in fase di attuazione. Positivo che la norma sia volta a contrastare gli effetti dello squilibrio contrattuale tra professionista e contraenti forti, compresa la Pubblica amministrazione, e che le professioni non organizzate della Legge 4/2013 siano comprese nella nuova disciplina.
Fondamentale, altresì, sarà stabilire con particolare attenzione, data la novità, i parametri per la determinazione dei compensi equi per i professionisti della Legge 4/2013, definiti nel decreto del MIMIT. Proprio per questo il Ministero ha accolto la richiesta di un confronto permanente con le forme aggregative di professionisti non organizzati al fine di addivenire ad un modello condiviso di determinazione dei suddetti parametri. Ciò sulla base del fatto che si tratta di professioni molto diverse tra di loro e occorrono criteri innovativi e coerenti con il mercato del lavoro professionale per l’individuazione del compenso equo.
Su questo tema, segnaliamo che il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ha stabilito la “non gratuità” delle prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti prevedendo che “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”, precisando inoltre che, fatti salvi i predetti casi eccezionali: “la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”.
Si ritiene favorevole che la norma disponga la “non gratuità” delle prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti. Si evidenzia, però, che prevedere la non applicazione della disciplina “in casi eccezionali” ampli in maniera eccessiva i poteri discrezionali della pubblica amministrazione nel definire tale eccezionalità. Tale norma dovrà comunque raccordarsi con la nuova disciplina sull’equo compenso che, come detto, si applica anche alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della PA.

RAFFORZARE L’OPERATIVITÀ’ DELLA LEGGE 4/2013
I professionisti non organizzati in ordini e collegi hanno trovato nella legge 14 gennaio 2013, n. 4, la leva per investire sulla qualità e sulle competenze e su un sistema volontario di certificazione delle stesse, in un mercato in costante cambiamento e sempre più libero. Tuttavia, tale legge non esprime al momento tutte le sue potenzialità, soprattutto in termini di una regolazione moderna, sussidiaria e pluralista delle professioni, che riconosca appieno il ruolo imprescindibile dei corpi intermedi e della rappresentanza nella valorizzazione della professionalità e della trasparenza del mercato.
Si rende opportuno, pertanto, valutare un intervento normativo sull’ambito di applicazione della legge n. 4/2013. Essa (art. 1, comma 2) definisce “la professione non organizzata in ordini o collegi” come: «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione, delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative». Precisa inoltre che «la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente» (comma 5).
Premesso ciò, si indicano i seguenti obiettivi da raggiungere per un rafforzamento della legge 4/2013:
• definire adeguatamente la “rappresentatività” delle associazioni di professionisti e delle loro forme aggregative, ai sensi della legge 4/2013, tenendo conto del fatto che si sta consolidando un sistema di rappresentanza del lavoro autonomo professionale basato sul riconoscimento della professionalità e delle competenze. In particolare, le forme aggregative possono essere gli interlocutori necessari per i diversi tavoli istituzionali (e, non ultimo, in relazione al tema della definizione dei parametri per l’equo compenso dei professionisti non ordinistici);
• coordinare il sistema della normazione tecnica UNI, le attestazioni rilasciate dalle Associazioni ex legge 4/2013 e il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito dal d.lgs. n. 13/2013. Questo anche perché il sistema delle professioni non regolamentate, allo stato attuale, non dispone di propri quadri nazionali o regionali di qualificazioni da referenziare al QNQ;
• rafforzare il ruolo delle associazioni, cui sono demandati importanti compiti dalla legge n.4/2013 come il presidio delle norme tecniche UNI, per la valutazione degli standard di certificazione, contenuti nelle stesse norme tecniche, perché rispecchino adeguatamente le esigenze e le caratteristiche dei professionisti rappresentati;
• infine, nel settore dei contratti pubblici, per quanto concerne la disciplina relativa alle procedure di gara con sistemi di qualificazione generale degli operatori, riteniamo opportuno che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, nello stabilire norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, debbano comunque, con riferimento alle capacità tecniche e professionali necessarie, prevedere una valorizzazione per i professionisti non organizzati, tenendo conto, sulla base delle rispettive specificità, del possesso di attestazioni sugli standard qualitativi e di qualificazione professionale, rilasciate dalle associazioni di professionisti, o di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI - attività professionali non regolamentate, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 4/2013.

RETI E ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Resta fondamentale, data l’importanza che la logica di rete riveste nel modello Impresa 4.0 e soprattutto per le opportunità legate al green new deal e alla transizione ecologica, agevolare lo sviluppo di progetti integrati in cui gli incarichi siano conferiti a favore di professionisti con comprovate competenze, secondo un modello analogo a quello attualmente previsto per gli innovation manager, e riconoscendo la possibilità concreta di costituire “reti pure” tra professionisti in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act degli autonomi. Infatti, in assenza di interpretazioni chiare, rischia di rimanere lettera morta l’art. 12, comma 3, lettera a) della legge n. 81/2017 che, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, riconosce anche ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, non solo la possibilità di partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste, ma anche quella di costituire reti tra professionisti.
Nell’ottica di tale obiettivo, riteniamo che si debba chiarire, tramite apposita previsione normativa o circolari ministeriali, la disciplina da applicare in caso di reti tra professionisti, come già in parte è avvenuto per le reti miste
3. Non tutte le norme sulle “reti di imprese” trovano, infatti, applicazione o possono essere mutuate sic et simpliciter anche per il caso dei professionisti, dal momento che l’attuale disciplina di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede la possibilità di partecipare alle reti di fatto soltanto per i soggetti che sono imprenditori sotto il profilo formale (in quanto tenuti all’iscrizione al registro delle imprese) e sostanziale.
Proprio a questo proposito, non si comprende la ragionevolezza di siffatta limitazione, dal momento che sia la normativa che la giurisprudenza comunitaria considera i lavoratori autonomi alla stregua di imprese. Questa è, peraltro, la concezione pacificamente sottesa sia all'articolo 12, comma 2, della legge 81/2017, che alle norme che hanno esteso l'accesso ai Fondi europei ai liberi professionisti, ma data la mancanza di pubblicità legale in capo agli stessi al pari delle imprese commerciali, il ricorso a tale istituto risulta di fatto praticabile per il solo caso delle società tra professionisti che sono iscritte in apposita sezione speciale del registro delle imprese. A riprova dell’importanza di non vanificare lo strumento delle “reti”, ricordiamo che sulla necessità di inserire nella legge 22 maggio 2017, n. 81, un’espressa disposizione volta a disciplinare l’effetto costitutivo del contratto di rete « pura » tra soli professionisti, dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete « misti» (professionista più impresa), si è espressa, infine, anche la Commissione Giustizia del Senato nel parere reso il 23 marzo 2021 in relazione all’esame del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
È tempo quindi di porre rimedio a una limitazione ingiustificata, che non semplifica l’accesso a questa opportunità introdotta dal legislatore in favore dei professionisti. A tal proposito, come possibile soluzione almeno per i professionisti non organizzati in ordini e collegi, si potrebbe prevedere l’obbligo di iscrizione, semplificata e non onerosa, dei professionisti ad un elenco tenuto presso le Camere di commercio. In quest’ottica, il relativo deposito delle attestazioni nonché dei dati relativi all’iscrizione del professionista alle associazioni e alle forme aggregative ex artt. 2 e 3, l. n. 4/2013, integrerebbe la funzione di garanzia della professionalità nel mercato che già costituisce la ratio di fondo della l. n. 4/2013.
Un’ulteriore criticità riguarda l’organizzazione professionale dei professionisti non iscritti ad ordini o collegi di cui alla legge 4/2013. Ai sensi dell’ordinamento vigente, essi non possono essere ammessi, come professionisti, in qualità di soci alle società tra professionisti. Si tratta questo di un evidente ostacolo che deve essere superato.

FORMAZIONE E ACCESSO AGLI INCENTIVI PER LE PROFESSIONI
Con riferimento alle agevolazioni in tema di digitalizzazione, ricerca e sviluppo e innovazione del sistema produttivo, non si possono escludere i professionisti che ne sono protagonisti al pari delle imprese anche se in modo diverso. Ad esempio, i professionisti non sono stati inclusi nella platea dei beneficiari del credito d’imposta per la formazione 4.0 prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Va inoltre dato maggior risalto anche al ruolo che possono svolgere i professionisti qualificati nell’erogazione della formazione stessa alle imprese.
Positiva è stata invece la proroga del cosiddetto “voucher connettività” anche per l’anno 2023, annunciata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 8798 final. In attesa di sapere quali saranno i prossimi intendimenti del MIMIT per il 2024, riteniamo che tali tipi di misure rispondano alle nostre istanze di inclusione dei professionisti in tutti gli incentivi che riguardano la crescita e la competitività.
Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, abbiamo accolto con favore l’approvazione della misura nella legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante la revisione del sistema di incentivi alle imprese che viene incontro alle nostre richieste per l’equiparazione tra imprese e professionisti in tema di accesso agli incentivi. Si introduce il principio secondo il quale la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. Sarà importante declinare tale principio nei decreti attuativi tenendo conto delle specificità delle professioni ed in particolare delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge 4/2013.

FISCO
In ambito fiscale, abbiamo accolto con favore le novità previste nella Legge di bilancio 2023 per i lavoratori autonomi professionisti, come la modifica dell’applicazione dell’imposta forfettaria (per cui il requisito di accesso legato al tetto di ricavi o compensi nell’anno è passato da 65.000 euro ad 85.000 euro) e l’introduzione della flat tax incrementale. Al contempo, anche la Delega al Governo per la riforma fiscale ha previsto interventi importanti per le professioni, sulla base di principi innovativi tra cui, ad esempio, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, da molto tempo attesa. Bene anche il graduale superamento dell’IRAP, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Per quanto invece riguarda il decreto n. 145 del 2023, collegato alla Manovra di bilancio 2024, si segnala come positivo il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette entro il 16 gennaio 2024 o, in alternativa, il pagamento rateale salvo interessi. Ci auguriamo che questa misura possa essere resa strutturale nei prossimi anni. Sarebbe auspicabile anche il differimento dell’acconto contributivo.
Permangono talune criticità che sarebbe necessario superare. Occorrerebbe, ad esempio, una riduzione del coefficiente di redditività, dato che i professionisti sopportano costi maggiori, soprattutto di formazione, rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore. Sarebbe necessario inoltre superare tutte le cause ostative all’accesso al regime forfettario, come il fatto che il lavoratore autonomo partecipi anche a società di persone o ad associazioni professionali. Si tratta, infatti, di ostacoli che, disincentivando la costituzione di associazioni o società tra professionisti, limitano la crescita delle professioni autonome.
Sarebbe inoltre necessario rivedere il regime fiscale delle spese per l’autovettura. Dato ormai per conclamato il fatto che l’automobile è uno strumento di lavoro per la quasi totalità dell’utilizzo che ne fa il professionista, occorrerebbe prevedere la possibilità di dedurre un maggior costo e detrarre una maggior iva per gli acquisti del veicolo e le spese connesse al suo uso.
È necessario, infine, che venga attuata una riforma dei codici ATECO, al fine di garantire che ogni professionista abbia un codice ATECO realmente corrispondente all’attività in concreto svolta. È sui codici ATECO che, ad esempio, si sviluppano gli ISA, al momento, uno dei più importanti strumenti di compliance, finalizzati, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. In questo senso, si evidenzia che nel corso del 2022 e del 2023, La Federazione ha partecipato alla consultazione, promossa dal Comitato ATECO dell’Istat, per la definizione della nuova classificazione delle Attività economiche 2025, presentando le istanze di aggiornamento e modifica degli ATECO promosse dalle Associazioni aderenti.

In aggiunta al presente documento, si inviano alcune proposte specifiche di Associazioni aderenti a Confcommercio Professioni

 

ALLEGATO

___

1 Nota sulle professioni non ordinistiche 2022, Ufficio Studi di Confcommercio (in allegato)
2 Osservatorio sui professionisti non ordinistici 2023 (in allegato)
3 Si veda sul punto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3707/C del 20 luglio 2018, secondo cui “In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile — a fini pubblicitari - la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali — “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste”.


fonte: Camera dei Deputati