CONFIMI INDUSTRIA
Confederazione dell'industria Manifatturiera italiana e dell'impresa Privata

Disegno di Legge A.C. 1532-bis “Disposizioni in materia di lavoro”
XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato Camera dei Deputati

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell’industria Manifatturiera Italiana e dell’impresa Privata


Roma, 18 gennaio 2024


Confimi Industria accoglie positivamente il Disegno Legge in questione perché è orientato a chiarire alcuni aspetti ambigui della normativa esistente.
Per questo le osservazioni che seguiranno sono proprio su quegli articoli e quei passaggi del testo su cui si nutrono ancora alcune perplessità che ci auguriamo trovino presto risoluzione.

Art. 2 - Modifiche al Testo Unico Sicurezza Lavoro
Le modifiche prospettate sono tese a semplificare e a rendere più coerente l’articolato normativo e perciò sono auspicabili.
Andrebbe meglio compresa al comma 1, lett. b), l’adozione della locuzione "maggiormente rappresentative” al posto di "comparativamente più rappresentative” per comprendere cosa si intenda con questa modifica legandola anche al contesto del diritto di Interpello in cui è inserita la previsione.
 

Sempre all’art. 2 comma 1 lett. d):
"all'art. 41 dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: b-bis) qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”
A nostro avviso, la modifica conferma quanto previsto, in maniera poco chiara dall’art. 18 comma 1 lett. a), ovvero la necessità per il datore di lavoro di conferire incarico al medico competente per la sola collaborazione nell’elaborazione della valutazione dei rischi anche in quelle aziende in cui non sono presenti rischi lavorativi per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Tale modifica comporterà solo un aggravio di costi e di burocrazia per quelle attività con rischi irrilevanti per la salute dei lavoratori. Confimi Industria propone l’eliminazione della modifica e la revisione dell’art. 18 comma 1 lett. a) escludendo la necessità della nomina del medico competente per quelle aziende in cui non vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
 

All’art. 2 lett. e):
"all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. 3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell'INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell'INL”
Si fa notare che ad oggi le competenze delle deroghe per i locali chiusi sotterranei o semisotterranei sono concesse dalle ASL/ATS. Con la modifica, invece, le competenze sarebbero trasferite agli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Si ritiene che trattandosi di deroghe che principalmente riguardano l’analisi di rischi legati alla salute dei lavoratori, tale valutazione possa essere meglio effettuata da funzionari con profili professionali tecnico-sanitari e pertanto di maggior attinenza del personale in servizio presso le ASL/ATS.
Inoltre, al capoverso “Al ricevimento delle ulteriori informazioni l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione” si ritiene che gli ulteriori 30 giorni possano eccessivamente dilungare l’iter autorizzativo, si propone pertanto di ridurre a 15 giorni il termine.

Art. 3 - Sospensione dei trattamenti di integrazione salariale
Il testo ora è più chiaro di prima con modifiche auspicabili.

Art. 5 - Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
Anche in questo caso le modifiche sono positive ed auspicabili.

Art. 6 - Durata dal periodo di prova
Sulla durata del periodo di prova nei contratti a termine, sembra positiva l’indicazione di un criterio certo, stabilito per legge (1 giorno lavorativo ogni 15 di calendario di durata del contratto).
Bisogna però rilevare quanto segue: il periodo che si vuole inserire individua un sistema matematico che vale per tutti i livelli e le professionalità dei lavoratori assunti a termine ed è perciò in contraddizione col periodo precedente all’interno dello stesso articolo 7 (del D.Lgs. 104/2022 - Decreto Trasparenza) che indica 2 criteri: la durata del contratto a termine e le "mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego''.
È da sempre nell’ordine delle cose che i periodi di prova siano differenziati sulla base del contenuto professionale della prestazione lavorativa e perciò rapportati al livello di inquadramento: non avrebbe senso adottare lo stesso periodo di prova per il manovale generico e per il Quadro assunti a termine.
In particolare, l’ultimo periodo contraddice il concetto del periodo di prova rapportato alla qualità delle mansioni: “In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi."
Inoltre, non appare superfluo precisare che dove si ammettono "previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva” si debbano intendere quelle più favorevoli ai lavoratori, ma forse andrebbe precisato.

Art. 7 - Termine per le comunicazioni obbligatorie nel lavoro agile (smart working)
La novità prospettata recepisce le indicazioni già formulate in via amministrativa dal Ministero del Lavoro, ma senza una base giuridica; la nuova norma fornisce la base giuridica per sanzionare le condotte difformi e quindi è ritenuta coerente.

Art. 9 - Norme in materia di risoluzione del rapporto
Si prevede che l’assenza ingiustificata oltre un certo tempo, equivale a dimissioni del lavoratore. Si tratta di una novità giudicata positivamente per arginare il fenomeno che porta alcuni dipendenti che restano a casa, non dando le dimissioni fino a farsi licenziare per poter poi percepire la Naspi.
Andrebbero comunque precisate due cose:
• che in questo caso non solo non si applica la normativa sulle dimissioni telematiche ("a disciplina del presente articolo”, ma i lavoratori non hanno diritto alla Naspi; la cosa in sé è implicita ma non viene esplicitata;
• a tutela dei lavoratori bisognerà - al contrario - prevedere la possibilità di dimostrare circostanze di forza maggiore, che non hanno consentito di giustificare tempestivamente l’assenza, altrimenti la regola pare decisamente troppo perentoria e rischia di essere percepita in modo distorto e semplicistico dal datore di lavoro.

Art. 14 - Attività dell'INPS volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi
L’articolo contiene una procedura fortemente innovativa per facilitare l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi. La procedura ha inizio su input dell’INPS che "può trasmettere al contribuente” una comunicazione per la regolarizzazione spontanea "delle anomalie, degli errori e delle omissioni” entro 90 giorni il contribuente può segnalare all’INPS fatti e circostanze non a conoscenza dell’istituto.
Se il contribuente aderisce alla comunicazione dell’INPS entro 90 giorni dalla ricezione e paga quanto richiesto, è ammesso al pagamento di una sanzione civile ridottissima, pari al 2,75% della contribuzione dovuta, in luogo delle ben più pesanti sanzioni previste dall’art. 116, comma 8 e seguenti, della Legge 23/12/2000, n. 388; è possibile chiedere la rateizzazione delle somme dovute;
• In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente, l’INPS "pòò valersi delle facoltà e dei poteri previsti all'articolo 16... "
La novità sembra senz’altro positiva per le aziende, comportando una riduzione degli oneri sanzionatori.
Ciò che desta qualche perplessità è anzitutto la formulazione utilizzata (l’INPS può trasmettere), che pare attribuire appunto una facoltà, non un onere, in capo all’Istituto.
Inoltre, pare che non sia ben definita la linea di confine tra la procedura dell’articolo 14 e quella dell’articolo 16, a cui si rinvia.
Un’ipotesi è quella che l’art. 14 riguardi casi di omissioni contributive (nonché errori di vario tipo, ma in ogni caso involontari), mentre l’art. 16 riguardi casi di evasione contributiva (sottrazione dolosa di base imponibile).

Art. 15 - Pagamento rateale di debiti per contribuiti non affidati per il recupero agli enti della riscossione
Le modifiche proposte sistematizzano e rendono coerente il sistema di rateizzazione dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per l’INPS e per l’INAL (non per altri enti previdenziali), che ora sono sparsi in diversi testi normativi: già ora si può arrivare a rateizzazioni di 36 mesi su autorizzazione del Ministero del Lavoro e a 60 mesi mediante emissione di un decreto del Ministero.
Quindi non si aggiungono benefici, ma si riconducono ad un'unica fonte, un Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell’Economia (tutto questo, peraltro, avverrebbe nel 2025).

Art. 16 - Potenziamento delle attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati
La norma prospettata postula accertamenti dell’INPS "... da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti”
Ebbene, se l’esistenza di basi imponibili non dichiarate allude alla volontaria e deliberata evasione della contribuzione, non altrettanto accade, ad esempio, per la sopravvenuta insussistenza di requisiti che hanno consentito benefici o sgravi contributivi.
In altri termini si ha l’impressione (magari errata) che si mettano sullo stesso piano le omissioni e le evasioni contributive, e ciò non pare opportuno.
A seguito di tali accertamenti, "gli uffici dell'INPS possono" avviare una serie di iniziative per coinvolgere i contribuenti (convocarli, invitarli a fornire documenti, inviare questionari), alle quali i contribuenti possono rispondere entro un termine non inferiore a 15 giorni. Anche in questo caso desta perplessità la formulazione utilizzata che pare attribuire una facoltà, non un onere, in capo all’Istituto.
All’esito delle attività di accertamento l’INPS può (di nuovo) formare un avviso di accertamento da notificare al contribuente che, qualora esegua il pagamento richiesto entro 40 giorni, è ammesso a pagare le sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8 e seguenti, della Legge 23/12/2000, nella misura del 50%.
Non si può che valutare positivamente, anche in questo caso, l’alleggerimento dell’apparato sanzionatorio; ciò che desta perplessità - si ricorda- è la difficoltà di distinguere il campo di applicazione dell’art. 14 (che pare riferito alle omissioni contributive), da quello dell’art. 16 (che mette insieme entrambe le fattispecie di omissione ed evasione contributiva).


fonte: Camera dei Deputati