UIL
Memoria UIL in merito all’audizione nell’ambito del Disegno di Legge 1532-bis recante disposizioni in materia di lavoro
Presso XI Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati

11 Gennaio 2024
 

Egregie/i Onorevoli,
nel ringraziare la Commissione per questa audizione, cogliamo con favore il superamento di una decretazione d’urgenza su questioni attinenti il lavoro.
In questo cambio di passo, non muta, però, la modalità con cui ci si approccia al tema che continua ad essere quella di un patckwork, una miscellanea eterogenea, di interventi correttivi sui più variegati istituti, alcuni dei quali sono da tempo oggetto di richiesta di incontro da parte della UIL, insieme a Cgil e Cisl, senza che ne sia conseguito a tutt’oggi un confronto con il Governo. È questo il caso del tema salute e sicurezza nel lavoro, ma anche del contrasto al precariato.
Sono temi, questi, che per la UIL rivestono grande importanza e che devono necessariamente essere oggetto di un confronto serio e costruttivo con il Governo.
Il DDL Lavoro contiene, inoltre, numerose misure in merito all’adempimento degli obblighi contributivi. L’approccio proposto risulta molto simile a quanto fatto dal Governo nell’ultimo anno rispetto all’evasione fiscale, cioè quello di favorire l’adempimento spontaneo e collaborativo.
Osserviamo, ancora una volta, che manca una vera e propria svolta nella lotta all'evasione fiscale e contributiva, necessaria a recuperare risorse importanti per il Paese.
L’evasione fiscale e contributiva, vera priorità ed emergenza del nostro paese, si combatte rafforzando gli organici ispettivi e aumentando i dispositivi di deterrenza, incrocio con tutte le banche dati, elementi assenti in questo decreto.
Al contrario, le novità normative ripropongono l’ennesimo condono “mascherato” che non darà i frutti sperati, come già accaduto in passato. Una scelta per la UIL sbagliata che ancora una volta danneggia lavoratrici e lavoratori dipendenti, pensionate e pensionati, che puntualmente assolvono ai propri doveri. Una vera ingiustizia sociale. Passando all’analisi specifica dell’articolato del Disegno di Legge oggetto dell’odierna audizione, come UIL avanziamo le seguenti osservazioni.
Riteniamo sicuramente importante l’istituzione di un Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, come previsto all’art. 1 del Disegno di Legge in discussione, seppur manifestiamo la necessità che anche l'AGEA, che concorre alla costituzione del Sistema informativo, metta a disposizione i dati in suo possesso per "l'alimentazione" del suddetto Sistema informativo come, tra l'altro, fanno tutti gli altri Enti chiamati a partecipare.
Nel considerare utile l’apporto che questo nuovo strumento potrà dare sia al contrasto al caporalato e più in generale, al lavoro sommerso, la Uil rileva come lo stesso non possa considerarsi sufficiente a sconfiggere una piaga largamente diffusa in un Paese come il nostro, in cui una quota non indifferente di PIL rimane sommersa, con gravi ripercussioni sul piano dello sfruttamento delle persone (spesso straniere), della evasione fiscale e contributiva.
La UIL sottolinea dapprima come il caporalato non sia circoscritto al solo mondo agricolo, ma concerne altri settori come ad esempio quello edile, trasporti, commercio e turismo, nonché il lavoro domestico. Viene praticato tramite i caporali - spesso figure al limite del mondo criminale - ma anche attraverso finte agenzie che guadagnano praticando il dumping lavorativo, finanche il ricatto personale, le minacce, il mobbing sulle persone e, nel caso di stranieri, con il sequestro del passaporto e la minaccia di denuncia alle autorità di polizia per chi è in stato di irregolarità.
Le attività di ispezione sono certamente importanti, ma praticate in modo assolutamente insufficiente, sia per la carenza di corpo ispettivo su cui come UIL continuiamo, inascoltati dal Governo, a chiedere un maggior numero di ispettori, sia per il troppo basso numero di accessi ispettivi.
Leggi importanti come la 199/2016 ed il decreto legislativo 109/2012, volte a combattere il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, si sono rivelate poco incisive per combattere queste piaghe, specie sul fronte del lavoro degli stranieri. In effetti, l'esistenza del reato di immigrazione clandestina (legge 94/ 2009) costringe gli ispettori - in quanto pubblici ufficiali - a segnalare alle autorità di polizia la presenza di stranieri irregolari, finendo per colpire, infine, le vittime di sfruttamento piuttosto che i datori di lavoro sfruttatori o i caporali. Da qui l'assenza di collaborazione da parte degli stranieri sfruttati e, quindi, la poca incisività delle ispezioni.
Per la UIL, gli unici rimedi possibili, sono l’abolizione del reato di clandestinità, maggiore collaborazione tra le autorità preposte alle ispezioni, comprese le forze dell’ordine e della polizia locale, aumento del numero degli ispettori e delle ispezioni, maggiore protezione legale per gli stranieri irregolari che decidono di denunciare il datore di lavoro, una banca dati estesa a tutti i settori in cui il lavoro nero ed il caporalato è presente e diffuso, ed il recupero automatico e non previa denuncia del lavoratore sfruttato, delle retribuzioni.
Con l’art. 2 del Disegno di Legge, sono state introdotte alcune proposte di modifica al D.Lgs 81/2008.
Tra le proposte di modifica, accogliamo con favore quella all’articolo 6, comma 2 del Testo Unico, che disciplina la c.d. Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che, come è noto, ha un ruolo fondamentale nel sistema istituzionale degli organismi deputati alla elaborazione ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione.
Tale revisione accoglie favorevolmente la proposta di variazione che le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, in seno alla riunione dell’ormai lontano 24 febbraio 2022, avevano posto in merito alla bozza del regolamento di funzionamento della Commissione, inoltrata alle medesime, dall’allora Presidente della Commissione.
In tale proposta, infatti, le Parti Sociali chiedevano esplicitamente che, al fine di salvaguardare il tripartitismo all’interno della Commissione, gli esperti tecnici, pur rappresentando un valore aggiunto, non dovessero esprimere il proprio voto. Con la modifica disposta nel presente disegno di legge, che interviene direttamente sulla norma primaria, ci auguriamo che anche il regolamento, una volta approvato, venga modificato in linea con essa.
Per concludere, seppure, quindi, favorevoli a tale integrazione, cogliamo l’occasione per ribadire il nostro profondo disappunto nel constatare come le convocazioni della Commissione siano ormai ferme da più di due anni a fronte di un “promesso” impegno, da parte della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, di riportare il tema della salute e sicurezza sul lavoro tra le questioni prioritarie su cui concentrare sforzi e azioni comuni. Promessa che nei fatti non è stata rispettata.
Riguardo, invece, la proposta di modifica all’art. 12, comma 1 del Testo Unico, esprimiamo forte preoccupazione per la sostituzione, in riferimento alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, del concetto “comparativamente più rappresentative” con “maggiormente rappresentative”. Ciò che potrebbe apparire una piccola e irrilevante modifica, in realtà cela un sostanziale intervento rispetto al vigente testo di legge, di estensione della platea dei soggetti sindacali titolati a inoltrare alla Commissione per gli interpelli, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Riteniamo non condivisibile tale apertura poiché non effettua una selezione delle associazioni sindacali in base a una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza che sui temi del lavoro e della salute e sicurezza rappresenta un principio cardine di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
Al netto di queste nostre osservazioni sulle modifiche che si intendono apportare con l’art.2, vorremmo ribadire ancora una volta che per la UIL affrontare il tema della salute e sicurezza sul lavoro solo attraverso sporadici interventi correttivi al D.lgs 81/2008, più o meno condivisibili, non risolve l’annosa criticità del continuo ed elevato numero di infortuni e morti sul lavoro. Occorrerebbe, anche in funzione dei diversi cambiamenti che sta attraversando il nostro mercato del lavoro (tecnologico-digitale, climatico, demografico) e delle sue ripercussioni sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, attuare una strategia complessiva e programmata che coinvolga Istituzioni e Parti Sociali, attraverso azioni/misure da mettere in campo in linea con il Quadro Strategico Europeo, poiché siamo ad oggi l’unico Paese privo di una strategia nazionale su salute e sicurezza sul lavoro.
Va nella giusta direzione la previsione contenuta all’art. 4 che definisce una procedura di costituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali ex art. 26 del D.lgs 148/2015 dedicata a quei settori produttivi che, non avendo ancora costituito il proprio Fondo, sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ex art. 29 del Dlgs 148/2015.
Correttamente il legislatore prevede la possibilità per questi nuovi Fondi, di poter fare affidamento di quota parte delle risorse accantonate presso il FIS.
Tali risorse metteranno il Fondo neocostituito nella condizione di poter garantire alle aziende del settore la corresponsione dell’Assegno di Integrazione Salariale, senza dover attendere il tempo necessario per costituire la propria riserva economica partendo da zero.
Non condividiamo, invece, l’intervento correttivo previsto all’art. 5, in tema di somministrazione lavoro poiché ne discenderebbe la possibilità per le aziende, di incrementare in modo indiscriminato la forza lavoro “estranea” al proprio organico aziendale a scapito della sicurezza, percorsi di carriera e qualità lavorativa. La modifica, intervenendo sull’art. 31, 2 comma del D.lgs 81/2015, esenterebbe, infatti, ogni azienda utilizzatrice, dall’applicazione della percentuale del 30% prevista dalla legge per la somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dall’Agenzia di Somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In riferimento all’art. 9, con il quale si introduce una modifica sostanziale sia alla normativa dei licenziamenti che alla modalità telematica con la quale si rassegnano le dimissioni volontarie, considerando l’assenza ingiustificata alla pari delle dimissioni, riteniamo sproporzionato “liquidare” le c.d. dimissioni per fatti concludenti, prevedendo che le stesse si concretino con un’assenza ingiustificata di 5 giorni come proposta all’art. 9 in oggetto, modificando inoltre le norme sulle procedure disciplinari previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qui non stiamo discutendo di semplici pratiche edilizie dove vige il silenzio assenso, ma di rapporti di lavoro dove di norma non esiste un equilibrio di potere tra lavoratore/trice e datore di lavoro. Tra l’altro la norma proposta, non riconosce alcuna garanzia per la parte più debole del rapporto di lavoro come, ad esempio, potrebbe essere un allungamento dei tempi di assenza ingiustificata (sono troppo pochi e molte, invece, potrebbero essere le motivazioni legittime a giustificazione di tale comportamento), ed un passaggio di garanzia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La procedura telematica vigente per le dimissioni, si è perfettamente consolidata nel nostro ordinamento lavoristico e non va assolutamente incrinata o indebolita, vista la sua efficacia e condivisibile finalità di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco o forzate, che per troppi anni hanno portato ad una espulsione “non volontaria” dai luoghi di lavoro.
Gli artt. 14, 15 e 16, che introducono novità riguardanti l’adempimento spontaneo, la rateazione e le attività di accertamento dell’INPS, dimostrano quanto, ancora una volta, si è deciso di tendere una mano a chi commette errori o irregolarità. Più specificatamente, l’INPS invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente la sua posizione contributiva, prevedendo una sanzione civile ridotta, pari al 2,75% in misura annua sul totale dei premi e contributi non versati, nel caso in cui questi proceda a regolarizzarle entro 30 giorni successivi.
Se si opta, invece, per il pagamento a rate, la riduzione è subordinata al versamento della prima rata e si vanno ad applicare le disposizioni già in vigore sull’evasione contributiva.
In merito alla rateazione, da gennaio 2025 ci sarà la possibilità di aderire alla dilazione del pagamento fino a 60 mesi per i debiti di premi INAIL e di contributi INPS nel caso in cui non siano ancora stati presi in esame dagli agenti di riscossione.
Attualmente la rateazione viene concessa fino a un massimo di 24 rate. Soltanto con determinati requisiti e con l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si può allungare fino ad un massimo di 36 mesi.
È evidente che la situazione diventa più favorevole se allungata fino a 60 mesi.
Si vuole, chiaramente, favorire o comunque cercare di aiutare chi, si trova in uno stato di inadempienza.
Il disegno di legge permette, inoltre, all’INPS di eseguire un’attività di controllo e anche di addebito di contributi previdenziali informando il contribuente oppure la persona delegata dal soggetto dell’irregolarità.
Questa attività può essere eseguita dall’INPS d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto ma anche di altre Pubbliche Amministrazioni.
Questo atteggiamento di compliance non viene tuttavia minimamente accompagnato dall’aumento delle dotazioni e dall’implementazione delle risorse umane destinate all’attività ispettiva.
Inoltre, qualora il contribuente esegua il pagamento di quanto dovuto entro 40 giorni dall’avviso di accertamento, la sanzione civile sarà ridotta della metà. Ancora una volta si rende conveniente l’evasione, in attesa del prossimo condono.
Dati alla mano, sembra quasi di vivere in una “pace fiscale” strutturale, che non permette di far rispettare le promesse prese con i cittadini onesti e di combattere veramente l’evasione.
Bene, invece, che la notificazione delle controversie sia affidata alle sedi territoriali, come disposto all’art.17.
Per la UIL è positiva all’art.19 la riapertura dei termini di adesione al Fondo Credito, nonché il fatto che rispetto alle disposizioni degli anni precedenti sia stata resa strutturale.
Al contempo, sulla base di molti casi che ci sono stati segnalati, sarebbe auspicabile introdurre un meccanismo di silenzio/assenso di iscrizione al Fondo nel passaggio dalla vita lavorativa alla pensione, garantendo così la continuità delle prestazioni.
Rispetto al decorso di un anno dall’iscrizione per poter beneficiare delle prestazioni disposte dal Fondo, comprendiamo la necessità di garantire l’equilibrio finanziario dello stesso.
L’art.20, nel disporre le date del 31 marzo, 15 luglio e del 30 novembre entro cui presentare le domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, ci sembra improntato ad esigenze di razionalizzazione.
Riscontriamo tuttavia come non vengano incrementati gli stanziamenti per finanziare le due misure. Se osservato insieme alle nuove norme estremamente penalizzanti introdotte in Legge di Bilancio, è un dato che marginalizza molto l’effettivo accesso alle prestazioni.
Quanto all’art.21 la nuova norma sembra risolvere per via legislativa un nodo che è stato sopposto a interpretazioni giurisprudenziali diverse. Valutiamo positivamente il riconoscimento al lavoratore del diritto di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia anche dopo il decorso del termine di prescrizione.
Per quanto concerne i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), mostriamo apprezzamento alle novità inserite nell’art. 23 del Disegno di Legge, volte alla creazione di un Albo delle buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e l’istituzione di un Osservatorio Nazionale PCTO alla cui composizione è auspicabile siano coinvolte anche le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.
Sul tema dei PCTO, l’impegno deve essere però di più ampio raggio. Abbiamo avanzato la proposta di un Protocollo specifico sui temi della salute e sicurezza sul lavoro tra Governo, Parti Sociali e i soggetti a vario titolo interessati, che possa essere recepito dalla legislazione. Così come riteniamo necessaria l’istituzione a livello Regionale/Territoriale, di un Registro delle imprese selezionate secondo “standard” minimi obbligatori da condividere a livello nazionale, tra cui l’applicazione di CCNL stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa su salute e sicurezza comprovato anche dalla presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.
Occorre inoltre ripristinare i Comitati di monitoraggio Alternanza Scuola-Lavoro, istituiti presso le Camere di Commercio a partecipazione trilaterale, con le Parti Sociali, le istituzioni locali e gli UAT (ex Provveditorati provinciali).

Si allega Nota Integrativa del Patronato ITAL UIL sull’art. 2 del DDL 1532-bis

Integrazioni del Patronato Ital-Uil all’art 2 del Disegno di Legge 1532-bis
Testo attualmente in vigore

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Modifica proposta dal disegno di legge in materia di lavoro.
All’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell’INL l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell’INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell’INL.»;


Osservazioni alla nuova formulazione dell'art. 65
• Nella modifica proposta al comma 2 viene detto “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.”
• In questo modo viene meno, l’esonero dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in deroga per destinare al lavoro, i locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche come, ad esempio, nel caso di fungaie, caveau delle banche, etc.
Con la modifica proposta anche i locali in cui l’attività lavorativa, per esigenze tecniche, deve necessariamente essere svolta in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, ad oggi esonerati dalla richiesta di autorizzazione in deroga, rientrerebbero nell’obbligo della comunicazione all’INL e di allegare a tale comunicazione adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti.
Non si comprende la logica che da un lato semplifica, eliminando la richiesta di autorizzazione in deroga per i locali in cui si svolgono lavorazioni per le quali non ricorrono le particolari esigenze tecniche, dall’altro si introduce un obbligo per i locali in cui si svolgono lavorazioni con particolari esigenze tecniche.
• Nella modifica proposta al comma 2 viene detto “....comunica alla competente sede territoriale dell’INL l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti”
In questo modo la valutazione del rispetto delle condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, nonché la valutazione dell'emissione di agenti nocivi nelle lavorazioni svolte, che necessita di una competenza tecnico-sanitaria specifica a tutela della salute dei lavoratori, effettuata oggi dai Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, viene assegnata esclusivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Inoltre, non è esplicitata quale documentazione deve essere allegata alla comunicazione che il Datore di Lavoro deve inviare all’INL, viene detto “adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti”.
Si tratta di:
- un’autocertificazione a firma del Datore di lavoro?
- una relazione a firma del Datore di lavoro che descrive il ciclo produttivo (le lavorazioni eseguite, il tempo di permanenza del personale nei diversi locali, attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate), che contempla la valutazione del rischio radon?
- una relazione asseverata che attesta il rispetto dei requisiti (aerazione, illuminazione e microclima, assenza di emissione di agenti nocivi, livelli di concentrazione del gas radon, requisiti di cui all’allegato IV) a firma di un tecnico abilitato?
- certificazioni/dichiarazioni di conformità dell’immobile, delle apparecchiature e degli impianti, di una relazione sul monitoraggio della concentrazione del gas radon?
- Altro ?
• Nella modifica proposta al comma 3 viene detto “Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei locali I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell'INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell'INL”
In questo modo è consentito destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei attraverso un meccanismo di silenzio-assenso senza prevedere in una fase successiva verifiche ispettive a campione finalizzate all’accertamento del rispetto dei requisiti dichiarati nella documentazione inviata dal Datore di Lavoro all’INL.
Più in generale al di là della modifica delle procedure autorizzative, risulta del tutto incoerente con il quadro normativo generale il trasferimento delle competenze dalle ASL all’INL. La deroga ex art. 65 è oggi parte del processo autorizzativo delle attività produttive compreso nel cosiddetto Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), istituito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa finalizzato a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese.
Si tratta di adempimenti in prevalenza stabiliti dal TU delle Leggi sanitarie di competenza di Comune e Regioni (Nulla Osta Tecnico Sanitario e Autorizzazione Sanitaria) la cui verifica attuativa è posta in carico ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il D.lgs. 81/08 prevede 3 specifici adempimenti correlati all’apertura di impresa: l’art. 63 comma 5 (la deroga al rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro previsti dall’allegato IV quando insistono vincoli urbanistici o architettonici); l’art. 67 (notifica all’organo di vigilanza dei progetti di costruzione o modifica degli stabilimenti produttivi) e l’art. 65.
La modifica legislativa proposta determinerebbe una situazione di totale confusione per la quale la competenza sugli adempimenti degli art. 63 e 67 rimarrebbe in capo alle ASL mentre quella sull’art. 65 passerebbe in capo all’INL. Inoltre, verrebbe meno la gestione unitaria del processo autorizzativo che riguarda aspetti di igiene e sanità pubblica, urbanistici e di salute e sicurezza sul lavoro (oggi possibile perché svolta all’interno dello stesso dipartimento di prevenzione della ASL).


fonte: UILPA