Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2023, n. 43709 - Responsabilità amministrativa delle imprese in ambito di sicurezza sul lavoro. Ancora difficoltà nell'applicazione del D.Lgs. 231/2001



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;

nel procedimento a carico di:

A.A. F.LLI Spa IN PESONA DEL LEGALE RAPP;

avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di GORIZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GIORGIO LIDIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato come da memoria.

Nessuno è comparso per la difesa.

 

FattoDiritto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.B. e Spa F.lli A.A., per il reato e l'illecito rispettivamente ascritti (art. 590 c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando, con unico motivo, l'erronea dichiarazione di prescrizione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, trovando nella specie applicazione la normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 che prevede un termine di prescrizione di cinque anni, nella specie interrotto con la emissione del decreto di citazione a giudizio in data 30.1.2019 (fatto del (Omissis)).

3. Il ricorso è fondato.

4. Va premesso che si può ritenere sussistente la legittimazione del Procuratore generale territoriale a proporre il presente ricorso immediato, sulla scorta del principio per cui è lo stesso "fatto processuale" della presentazione del ricorso che fa ritenere avverata l'acquiescenza risultante dall'intesa raggiunta con il Procuratore della Repubblica, a mente del combinato disposto dell'art. 593-bis c.p.p. e art. 166-bis disp. att. c.p.p.; intesa la cui natura "interna" esclude la necessità di certificazioni o attestazioni di sorta da parte del soggetto impugnante (principio di recente affermato da Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490 - 01).

5. Quanto al contenuto del ricorso, si osserva che lo stesso coglie nel segno, là dove ha evidenziato l'errore in diritto del Tribunale, il quale ha confuso la prescrizione del reato nei confronti dell'imputato con la prescrizione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, i cui termini sono diversi e non sovrapponibili.

Il Tribunale di Gorizia ha erroneamente individuato nell'art. 157 c.p. la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente derivante da reato, mentre la stessa è dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, in base al quale, essendo in corso il processo a carico dell'ente, il decorso del termine quinquennale di prescrizione deve intendersi sospeso, fino alla definizione del processo.

6. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'ente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, secondo quanto previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 4.

 

P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti della A.A. F.lli Spa con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2023