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Roma 22.01.2024
Messaggio n. 287

Oggetto: Diritto all’indennità di maternità in assenza di certificato telematico di gravidanza.


Sono pervenuti all’attenzione della Direzione centrale Ammortizzatori Sociali diversi quesiti in merito alla gestione delle domande di congedo di maternità nei particolari casi di assenza di certificato telematico di gravidanza.
Nel confermare, preliminarmente, l’obbligatorietà della trasmissione del certificato telematico di gravidanza, secondo quanto previsto dalla circolare n. 82/2017 si rammenta che l’art. 21 del d.lgs. n. 151/2001, al comma 1 bis, dispone che il certificato medico di gravidanza sia inviato ad INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Va, tuttavia, considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del d.lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, cui corrisponde un divieto assoluto di adibizione al lavoro, divieto, peraltro, penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 18 del medesimo decreto legislativo.
In altri termini, come anche sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013, ove si legge “il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile”) e, pertanto, deve ritenersi che lo stesso non possa essere precluso dalla circostanza che il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato attraverso lo specifico canale telematico.
Tanto premesso, anche in una prospettiva di armonizzazione delle richiamate disposizioni in materia, si forniscono, le seguenti indicazioni operative per la corretta gestione delle domande di maternità.
1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato telematico di gravidanza;
2. Nella residuale ipotesi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;
3. Nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
4. Nel caso, infine, di totale assenza della documentazione sopra menzionata, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.