Decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100*
Concernente la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della legge 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della R. marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.
G.U. 13 luglio 1919, n. 166


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvata con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta varianti al citato testo unico delle leggi sulle pensioni;
Vista la legge 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della R. marina;
Vista la legge 23 dicembre 1915, n. 1898, che approva il riordinamento del personale lavorante nei RR. arsenali militari marittimi;
Udito l'Ispettorato di sanità militare ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, d'accordo coi ministri della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:
 

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 360, sono considerati quali lavori insalubri i seguenti:
1. Preparazione ed applicazione di pitture e di stucchi a base di sali di piombo e di mercurio.
2. Saldature col piombo e lavorazione con la latta, saldatura in genere con l'impiego di acido cloridrico.
3. Incisione all'acido fluoridrico, galvanoplastica, galvanostegia, preparazione ed impiego di bagni per l'ossidatura dei metalli e per operazioni affini, verniciatura a spruzzo sotto forma di doratura, argentatura, bronzatura, ecc.
4. Lavorazione di gomma elastica disciolta per l'allestimento e riparazione di materiali ciclistici ed automobilistici.
5. Preparazione ed esecuzione di analisi chimiche.
6. Composizione di caratteri tipografici.
7. Formazione, ricostituzione e manutenzione di accumulatori elettrici.
8. Lavori subacquei.
9. Saldature autogene.
10 Saldature di tubi di rame e di piombo.
11. Zincatura e stagnatura a caldo.
12. Pettinatura, cardatura e filatura della canapa.
13. Fabbricazione dell'acido nitrico e dell'acido solforico; nitrazione del cotone.
14. Preparazione del solfato e del protossido di mercurio.
15. Fusione di leghe di piombo e di antimonio per lavori diversi, come allestimento di pallette da shrapnel, pallottole da fucile, ecc.
16. Preparazione della nitroglicerina e della solenite; imbibizione e preparazione della balistite.
17. Fabbricazione del fulminato di mercurio, delle miscele fulminanti e caricamento delle capsule con dette miscele.
18. Allestimento delle cariche di oxilite e di ossido di sodio.
19. Ricottura dei bossoli e saldatura delle pallottole per fucile.
20. Pulitura di oggetti lavorati, come armi, parti d'armi, ecc. mediante ruote a smeriglio (non provviste di aspiratori della polvere); sabbiatura di parti metalliche.
21. Maneggio di balistite, cordite, tritolo, acido picrico, pertite e simili, per qualsiasi lavorazione, come confezionamento di cariche, caricamento di bossoli, tubi di spolette, cartucce, proiettili, ecc. maneggio di sostanze asfissianti, lagrimogene e simili.
22. Lavorazione di carburo e fosfuro di calcio per fuochi indicatori e simili, fabbricazione di fuochi pirotecnici.
23. Preparazione e compressione di gas idrogeno, preparazione ed impiego di acetilene.
24. Impiego di vernici aeronautiche a base di celluloide e acetilcellulosa, contenenti come solvente l'acetone, il cloruro di etilene e gli eteri dell'alcool amilico.
25. Manipolazione su vasta scala di polvere di alluminio e talco.
26. Bagni di acido solforico per ottone ricotto nella fabbricazione di radiatori.
27. Distillazione del benzolo e suo impiego come detergente per la lavorazione dei tessuti aeronautici.
28. Cementazione degli acciai, con miscugli contenenti ferro cianuro potassico.
29. Tempra e rinvenitura di parti d'armi al piombo fuso.
 

Art. 2

Per i lavori insalubri, compresi nell'articolo precedente che non sono esercitati in modo permanente e continuativo, i benefizi stabiliti dall'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e dall'art 2 della legge 15 luglio 1906, n. 360, sono commisurati al totale dei periodi di tempo trascorsi ogni anno nell'esercizio effettivo dei lavori stessi.
 

Art. 3

Le date in cui si inizia e termina la destinazione di un operaio all'esercizio di un lavoro insalubre dovranno risultare (presso le Direzioni degli stabilimenti militari) in apposito verbale da annotarsi sulla matricola dell'operaio stesso, per poterne tener conto all'atto della liquidazione della pensione.
 

Art. 4

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono soltanto applicabili agli operai in servizio alla data del presente decreto, ed a quelli che saranno assunti in seguito.
 

Art. 5

Ogni altra disposizione contraria alla presente s'intende abrogata.
 

Art. 6
Disposizione transitoria.

La disposizione dell'art. 1 avrà effetto retroattivo dalla data in cui entrarono in vigore le leggi 26 dicembre 1901, n. 518, e 15 luglio 1906, n. 360, per tutti gli operai, pei quali risulti, in modo certo, che furono addetti a lavorazioni insalubri.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919.
 

TOMASO DI SAVOIA.
Orlando - Caviglia - Del Bono - Stringher.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.


* Testo vigente al 31.01.2024