Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi dei Vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.


OGGETTO: Autorizzazioni per incarichi di missione - Integrazione.

Si fa riferimento alla nota prot. n. DCRISFIN 11570 datata 10 marzo 2016, concernente l’oggetto, con la quale venivano fornite dettagliate indicazioni circa le procedure autorizzative di incarichi di missione, e che per pronta consultazione si unisce alla presente.
Al riguardo, per favorire maggiore efficienza e il necessario snellimento nell’adozione dei relativi provvedimenti, i Sigg. Direttori Regionali sono delegati ad autorizzare le missioni, in ambito nazionale, del personale del C.N.VV.F. in servizio presso le strutture di rispettiva pertinenza (Direzione Regionale e Comandi della Regione) nelle ipotesi di convocazioni per testimonianze per fatti inerenti il servizio (art.7 del D.P.R. 7.5.2008 recante “ Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del C.N.VV.F.” e art. 20 del D.P.R. 7.5.2008 recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. ”).
Si chiarisce altresì che, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, a far data dal 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2022), quanto previsto con nota prot. n. STAFFCNVVF 21852 del 2 novembre 2021, potrà riguardare unicamente le missioni riferibili a situazioni segnalate antecedentemente alla predetta data. Pertanto, soltanto il personale convocato presso la 6ª C.M.O. COVID-19 di Roma Cecchignola, sulla base di istanze presentate entro il suddetto termine, ovvero quello convocato per esigenze di servizio ai sensi degli artt. 33 e 29, rispettivamente del D.P.R. n. 120/2022, e D.P.R. n. 121/2022, potrà essere considerato in servizio a tutti gli effetti. Nei restanti casi saranno adottate le procedure ordinariamente previste per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Si coglie l’occasione, infine, per ribadire che, qualora i provvedimenti di missione prevedano la facoltà di avvalersi di un automezzo dell’Amministrazione, la stessa è da intendersi quale mera possibilità di optare tra l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e l’automezzo di servizio stesso. A tal fine, competerà ai Dirigenti responsabili la valutazione circa l’opportunità e l’economicità dell’uso del mezzo di servizio, tenendo conto delle difficoltà dei collegamenti, favorendo l’uso di mezzi V.F. collettivi e, più in generale, privilegiando le scelte che, di volta in volta, risulteranno più appropriate.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL’OPPIO)