ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre (di seguito "INAIL"), legalmente rappresentato dal Commissario straordinario, prof. Fabrizio D’Ascenzo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2023
E
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ***, con sede legale in Roma, Via Cracovia n.50 (di seguito "Università"), nella persona del Magnifico Rettore, prof. Nathan Levialdi Ghiron, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2023 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 novembre 2023
Di seguito l’INAIL e l’Università sono anche definite, singolarmente, come la “Parte” e, congiuntamente, come le “Parti”.
PREMESSO CHE:
• l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro;
• in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
• in particolare, l’INAIL, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), e) e f) del citato D.lgs. n. 81 /08 ha il compito di:
- progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- curare la formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
• all'INAIL è attribuito, altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del citato D.lgs. n. 81/08, il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• l’INAIL per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dai propri Organi, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
• l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• l'Università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
• l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di Organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo.
• le Parti vantano una pluriennale e consolidata collaborazione tecnico-scientifica su tematiche di comune interesse, concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la suddetta collaborazione si è concretizzata nel tempo in progetti di ricerca congiunta, iniziative di formazione e didattico/scientifiche integrate tra le Parti;
CONSIDERATO CHE:
• tale collaborazione tra le Parti ha prodotto risultati positivi in ambiti di interesse comune;
• le Parti concordano sull'opportunità di proseguire tale collaborazione in modo coordinato e coerente con la propria pianificazione operativa, mettendo a fattor comune competenze e conoscenze maturate nei rispettivi ambiti di intervento, anche al fine di dare continuità alle progettualità in corso di realizzazione e di sviluppare nuove future collaborazioni;
• la collaborazione sarà realizzata, in una logica di compartecipazione, mediante l'utilizzo di risorse umane, tecniche e strumentali, di ambedue le Parti, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
(Oggetto)
Con il presente Accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza, che le Parti, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
• attività di ricerca congiunta su temi concordati dalle Parti, con utilizzazione di attrezzature e laboratori di ciascuna di esse e messi a disposizione dell'altra Parte, per le finalità e le esigenze dello specifico progetto di ricerca congiunta. Per l'attuazione dei propri programmi ciascuna Parte potrà richiedere l'utilizzo di attrezzature e laboratori dell'altra Parte per lo svolgimento di attività di ricerca di proprio interesse;
• attività di formazione e didattico-scientifica svolta presso l’INAIL o l'Università con personale di entrambe le Parti. La collaborazione a livello didattico si esplicherà nelle seguenti attività:
- progetti di formazione universitaria e post—universitaria, di alta formazione e di formazione continua nelle aree di comune interesse;
- iniziative a carattere formativo e informativo (seminari, convegni, workshop), mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione"
- stage e tirocini di formazione e orientamento degli studenti dell'Università anche presso Strutture dell’INAIL;
- attività complementari sia alla formazione culturale di studenti laureandi e specializzandi, sia alla formazione scientifica ed alle attività di ricerca di dottorandi in settori affini;
- sviluppo e svolgimento di tesi di laurea e di dottorato presso l'Università su temi di comune interesse tra le Parti;
- . prestazioni didattiche dei docenti dell'università nell'ambito di corsi di formazione e di aggiornamento professionali organizzati dall’INAIL;
- attività didattica svolta dai tecnici e ricercatori dell'INAIL nell'ambito di corsi istituzionali attivati presso l’Università;
- attività di formazione e tirocinio per tecnici e ricercatori dell'INAIL da svolgersi presso le strutture universitarie.
• attività di sviluppo di progetti, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti, in materie di interesse reciproco e della collettività, volti a facilitare l'instaurarsi di un collegamento stabile tra formazione e mondo del lavoro, nonché con le parti sociali al fine di garantire il profilo pratico dei percorsi didattici.
Le Parti potranno concordare l'erogazione di borse di studio finanziate dall'INAIL e rivolte a studenti dell'Università per la realizzazione di tesi di laurea o dottorati di ricerca o studi e ricerche in materie di interesse dell'Istituto o la partecipazione ai percorsi formativi realizzati nell'ambito del presente accordo di collaborazione.
Le Parti, in considerazione della pluralità delle iniziative da sviluppare in sinergia, concordano che dal presente Accordo, anche in deroga a disposizioni interne, fatto salvo quanto riportato al precedente capoverso, non deriva alcun onere economico diretto e reciproco tra le stesse.
Art. 3
(Convenzioni attuative)
Le forme di collaborazione indicate nel precedente articolo saranno definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, adottate nel rispetto del presente Accordo.
Tali atti dovranno indicare:
• gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere; .
• la durata della convenzione;
• i responsabili scientifici o i referenti della collaborazione oggetto della convenzione attuativa per ciascuna delle Parti;
• il personale dipendente e/o parasubordinato dell'Università e dell'INAIL impegnato nell'attività oggetto della convenzione e le modalità con cui assegnare ad esperti dell’INAIL funzioni didattiche per materie specialistiche o di alto contenuto scientifico e/o tecnologo;
• i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
• gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
• i criteri di ripartizione degli oneri di cui al precedente alinea e le modalità e i tempi di rendicontazione;
• gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nei successivi articoli;
• gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine ed alle pubblicazioni.
Art. 4
(Comitato scientifico)
I compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività previste dall'articolo 2 del presente atto sono svolti da un Comitato scientifico composto da tre membri designati dall'INAIL, tra cui il Presidente o un suo delegato, e 3 membri designati dall'Università, tra cui il Rettore o un suo delegato.
Art. 5
(Durata)
Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.
Art. 6
(Divulgazione e utilizzazione dei risultati)
Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare che tutti i soggetti di INAIL e dell'Università coinvolti nelle suddette attività dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche, e ne diano altresì adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Università e dell'INAlL a ciò preposti.
I risultati degli studi svolti congiuntamente in esecuzione del presente Accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell'altra Parte; a tal fine, la Parte proponente la pubblicazione si impegna a fornire all'altra Parte copia di ogni atto di divulgazione proposto, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista.
Se durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui sopra la Parte ricevente notifica alla Parte proponente che la pubblicazione contiene proprie “informazioni confidenziali”, come definite nel successivo all'art.7, la Parte proponente dovrà rimuovere tali informazioni confidenziali prima della pubblicazione.
Se durante detto periodo la Parte ricevente notifica all'altra Parte che il documento rivela risultati suscettibili di protezione, la parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale generata. In questo caso, le Parti potranno concordare per iscritto di posticipare la pubblicazione successivamente al deposito della domanda di brevetto.
Ad eccezione dei casi qui elencati, la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta senza giusta causa.
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 7
(Proprietà intellettuale e industriale)
Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati Individuali"). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale dell'Università e dell'INAIL, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, ii know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta") per ciascuna delle convenzioni attuative di cui all'art. 3, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell'Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 10, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca e didattica.
Art. 8
(Copertura assicurativa)
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81 /2008 e ss.mm.ii.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso fa quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
Art. 10
(Tutela della riservatezza)
Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo , per tutta la durata del presente Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale” secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente Accordo;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza idoneo a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Art. 11
(Tutela della privacy)
Le parti danno atto che i dati raccolti nell’espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.
I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:
• Per l’Università:
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del Legale rappresentante: Rettore pro tempore, contattabile all’indirizzo mail
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail:
• Per INAIL:
Titolare del trattamento: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella persona del legale rappresentante pro tempore, contattabile all’indirizzo PEC
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Le parti sin d’ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l’informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.
Art. 12
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 13
(Foro competente)
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 14
(Registrazione e bollo)
Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 - bis, della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999 (successivamente estesa a decorrere dal 20/02/2018).
Letto, confermato e sottoscritto