Tipologia: Accordo
Data firma: 6 febbraio 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Logista Italia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Logista
Fonte: flai.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 06/02/2019 si sono incontrati a Roma presso la sede dell’azienda la Logista Italia spa […], e la Flai Cgil […], la Fai Cisl […] e la Uila Uil […], congiuntamente alle strutture territoriali di Flai, Fai e Uila (RSU e Coordinamento Territoriale).

Premessa
In data 3 aprile 2014 è stato rinnovato il contratto integrativo aziendale con l'obiettivo di assicurare una corretta gestione delle relazioni industriali, sostenere lo sviluppo occupazionale dell'azienda e valorizzare le professionalità dei lavoratori. Durante il periodo di validità del rinnovo (2014/2016), il contratto ha confermato di essere un valido ed efficace strumento di dialogo e di sviluppo interno ed anche in ragione di ciò le Parti hanno concordato di confermarne la validità anche per gli anni 2017 e 2018. Volendo proseguire sulla strada fin qui intrapresa, ed alla luce della scadenza del contratto stesso in data 31/12/2018, le Parti si sono incontrate ed hanno approfonditamente discusso i contenuti del rinnovo. Alla luce di tali incontri, il precedente contratto viene dunque rinnovato come segue.

Relazioni industriali
Ribadendo l'importanza rivestita dalle relazioni industriali nel promuovere e sviluppare pratiche orientate al confronto tra le parti, al fine di perseguire obiettivi condivisi di valorizzazione delle professionalità e di miglioramento delle condizioni di lavoro, si conferma rimpianto elaborato nei precedenti accordi del 29 maggio 2007, del 21 luglio 2011 e del 3 aprile 2014, la relativa composizione del coordinamento, le funzioni e le prerogative attribuite ai coordinatori territoriali di quei siti che presentino organici inferiori alle 15 unità. Si confermano a livello di coordinamento nazionale i due incontri di informazione ed esame congiunto da svolgersi con cadenza semestrale e si conviene che la relativa documentazione aziendale verrà fornita alle segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila con un congruo anticipo (di regola 5 giorni) rispetto alla data del coordinamento, salvo impedimenti eccezionali da comunicare tempestivamente.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Le Parti concordano sul principio che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e le relative strategie di prevenzione devono necessariamente rappresentare tematiche prioritarie sulle quali mantenere alta l'attenzione e costante l'impegno.
A tal fine saranno definiti momenti di confronto locale tra azienda e RSU/RLS di ciascuna unità che, partendo dalle indicazioni contenute nel registro infortuni e nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), permettano di analizzare e confrontarsi sulle iniziative intraprese e sulle procedure da adottare per agire sulle cause, eliminando i potenziali fattori di rischio.
Al fine di garantire il massimo livello di attenzione e coordinamento sulle tematiche relative alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, l’azienda conferma l’impegno a favorire l’organizzazione di una riunione annuale di tutti i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza riconoscendo agli stessi o 1 giorno di permesso retribuito in occasione di detta riunione ed assicurando altresì, previa specifica autorizzazione da parte della Direzione Risorse Umane, il rimborso delle eventuali spese di trasferta oppure la possibilità di organizzare la riunione da remoto mettendo a disposizione gli strumenti informatici aziendali.

Formazione e sviluppo professionale
Le Parti concordano nel ribadire la centralità della formazione del personale, indispensabile strumento per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori e per lo sviluppo ed il consolidamento dell'impresa. Le attività formative hanno la sfidante finalità di migliorare la preparazione dei lavoratori valorizzando e aumentandone la professionalità, in modo da rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato ed ai cambiamenti dei modelli organizzativi.
In tale contesto si conferma l'importanza di un dialogo continuo tra azienda e lavoratori sulla tematica e si rimanda ad uno specifico incontro annuale di confronto sul tema, da svolgersi nel primo trimestre dell'anno in ciascuna unità. Durante tale incontro l'azienda illustrerà i principali interventi formativi pianificati e raccoglierà i suggerimenti e le proposte delle RSU e dei Coordinatori Territoriali, valutando assieme anche i risultati degli interventi relativi all'anno trascorso.
Nel contesto di tale incontro l’azienda illustrerà altresì eventuali iniziative di formazione che si renderà opportuno attivare nei confronti di colleghi che rientrino al lavoro dopo lunghi periodi di assenza al fine di favorirne il più efficace reinserimento ed un adeguato livello di aggiornamento professionale. Si veda al riguardo quanto riportato nel punto successivo del presente accordo.

Politiche di genere, conciliazione dei tempi di vita e pari opportunità
Le Parti condividono che le pari opportunità, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, e le politiche di genere rivestono una sempre maggiore importanza e centralità nella vita delle aziende. A tal proposito concordano nel definire un "pacchetto" di misure volte a migliorare ed aumentare la flessibilità sul lavoro, con particolare riguardo alla centralità e tutela del nucleo familiare del dipendente. Nel dettaglio vengono previsti ed implementati nuovi strumenti di supporto alla gestione della vita personale e familiare come da elenco che segue:
• viene retribuito a carico azienda, il primo dei 10 giorni di permesso concessi per le malattie del figlio dai 3 ai 9 anni, dietro presentazione alla Direzione Risorse Umane di apposito certificato medico;
• a far data dall’anno 2019 verrà riconosciuto, in aggiunta a quanto disciplinato dall’art.40 del CCNL, 1 ulteriore giorno di permesso retribuito (per un totale quindi di 3 giorni) per assistenza in caso di gravi malattie che dovessero interessare i figli dei dipendenti, previa presentazione alla Direzione Risorse Umane di idonea certificazione medica;
• a far data dall’anno 2019 verranno riconosciuti tre ulteriori giorni di permesso retribuito, oltre a quelli attualmente previsti dalla legge, (per un totale quindi di 5 giorni) al padre in occasione della nascita del figlio o dell'accoglimento del figlio adottivo, dietro presentazione alla Direzione Risorse Umane di apposita certificazione. I permessi potranno essere fruiti il giorno della nascita/adozione e/o nei successivi 30 giorni. La mancata fruizione dei permessi nei termini indicati farà decadere il diritto del singolo e non comporterà alcun indennizzo sostitutivo;
• vengono previsti percorsi formativi ad hoc finalizzati al reinserimento delle lavoratrici madri e dei lavoratori dopo i periodi di congedo parentale e di astensione dal lavoro per maternità/paternità o per patologie di lungo corso. Tali percorsi avranno ad oggetto sia conoscenze di tipo informatico legate ad eventuali nuovi programmi e/o aggiornamenti dei software utilizzati, sia specifiche conoscenze eventualmente legate allo sviluppo della mansione ricoperta, che l’azienda avrà cura di definire di volta in volta.
• i genitori che debbano inserire al nido il proprio figlio/a, potranno usufruire per il primo anno di un totale di 10 ore complessive di flessibilità in entrata da effettuarsi nelle prime due settimane di inserimento stesso, mentre per il secondo anno di nido il totale di ore di flessibilità in entrata sarà di 5 ore complessive sempre in un arco temporale di massimo due settimane. Tale fruizione sarà subordinata alla presentazione preventiva alla Direzione Risorse Umane di apposita attestazione del nido stesso che certifichi il periodo di inserimento ed i relativi orari. Giornalmente tale flessibilità non potrà superare il limite di 1,5 ore (in aggiunta alla flessibilità già valevole per l'orario di ingresso in ciascuna unità). Le ore in meno effettuate in entrata andranno recuperate nella settimana stessa di fruizione, pena la riclassificazione delle stesse come ROL. Nulla sarà dovuto a partire dal terzo anno di nido o per l'inserimento nella scuola materna.
• vengono confermate 12 ore di permesso retribuito all'anno per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici per ciascun dipendente. Tali permessi saranno subordinati alla successiva presentazione alla Direzione Risorse Umane di apposita certificazione su carta intestata del medico specialistico o della struttura medica con indicazione del giorno e dell'ora della visita effettuata. Non saranno accettati certificati rilasciati da medici generici e di famiglia, restando il permesso legato alle sole visite effettuate da medici specializzati (oculista, dentista, ecc) e/o per accertamenti diagnostici. Le ore di permesso saranno conteggiate tenendo conto di tutta la durata dell'assenza dal lavoro, compreso il tempo di spostamento necessario. Tali 12 ore saranno fruibili in permessi multipli di 15 minuti e non potranno coprire l’intera giornata lavorativa.
Resta inteso che ove l'evoluzione della normativa nazionale e/o contrattuale di settore introducesse permessi o flessibilità analoghi a quelli sopra riportati, gli stessi si intenderanno assorbiti per quantità dalla normativa stessa, non andando ad incrementarsi ulteriormente.

Recupero ore lavorate in eccedenza
A far data dal 1 marzo 2019 ed a parziale rettifica del sistema attualmente in vigore, si conviene che per il personale autorizzato ad effettuare lavoro straordinario il meccanismo di recupero delle ore lavorate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro contrattualmente previsto avverrà non più su base settimanale, ma sul mese solare. In particolare, si conviene che le ore di straordinario effettuate nel mese potranno essere recuperate dal dipendente nell’arco del mese di calendario in cui le stesse sono state effettuate, con un massimo di 2 ore al giorno e di 30 ore mensili. Qualora il dipendente opti per il recupero delle maggiori ore lavorate, le stesse saranno remunerate esclusivamente per la quota di maggiorazione oraria prevista dal contratto di lavoro.

Verbale di incontro
In data 6 febbraio 2019 si sono incontrate la Logista Italia spa e le Organizzazioni Sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil per effettuare una ricognizione delle tematiche che necessitano un approfondimento comune.
All’esito di tale incontro le Parti hanno concordato di fissare una riunione il giorno 27/02/2019 alle ore 10:30 con lo scopo di esaminare congiuntamente le seguenti tematiche:
• organizzazione del lavoro presso i depositi con particolare riferimento agli orari di lavoro;
• analisi degli organici aziendali con particolare riferimento alla dinamica degli straordinari ed alla situazione relativa ai contratti part-time.